Art. 27.
I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105 , e 22 dicembre 1947, n. 1575 , sono abrogati.
I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.
I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105 , e 22 dicembre 1947, n. 1575 , sono abrogati.
I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.