Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
n. 16433/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di
Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 16433 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 03.03.2025 ed avente ad oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Tedesco (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito di Napoli C.F._2
(NA), al Corso Europa n. 434
ATTORE
E
P. Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Giuseppina Campolo (cf: , presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli, alla Via M. Morgantini n. 3
CONVENUTA
pagina 1 di 24
NONCHE'
, nato a Giugliano in [...] il [...], residente Controparte_2
ad Anacapri alla via Linciano n. 36
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, solo parte convenuta ha depositato le note in cui ha così concluso: “L'avv. Giuseppina Campolo, quale difensore della società convenuta, con le presenti note si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alla documentazione depositata concludendo uniformemente agli stessi. Chiede, pertanto, assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. Impugna, ancora una volta, tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha Parte_1
convenuto in giudizio e la per sentirli Controparte_2 Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 9.07.2016, alle ore 1:30 circa, in Napoli, località Piscinola, alla via Vittorio
Veneto. In particolare, l'attore ha dedotto che mentre si trovava in qualità di trasportato sul motociclo Honda SH 125, targato CV67440, di proprietà di e Controparte_2
condotto da rovinava al suolo, unitamente al conducente stesso, il Persona_1
quale effettuava una manovra volta ad evitare grossi massi presenti sulla sede stradale.
pagina 2 di 24 A seguito del sinistro, l'attore subiva lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. del P.O. Cardarelli di Napoli, dove gli erano diagnosticate le seguenti lesioni: “frattura da schiacciamento di L3 Politrauma”.
Per tali motivi, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha Controparte_1
eccepito la nullità dell'atto di citazione nonché l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda attorea. Nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dall'attore e l'infondatezza della domanda.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, vanno esaminate prima le questioni preliminari e /o processuali e poi, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
QUESTIONI DI RITO
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo
La parte convenuta ha eccepito la nullità del libello introduttivo, sostenendo che i fatti posti a fondamento della domanda sarebbero stati narrati in modo generico al punto da rendere impossibile la comprensione della dinamica del sinistro nonché la natura e l'entità dei danni subiti da parte istante.
Orbene a parere di questo giudice l'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere pagina 3 di 24 agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo offerto una narrazione sufficientemente circostanziata ed adeguata a comprendere i fatti alla base del preteso diritto risarcitorio, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
L'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità della domanda per violazione degli artt. 141, 145 e 148 d.lgs. 209/2005
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
141, 145 e 148 cod. ass. Invero, secondo le tempestive deduzioni della convenuta, in primo luogo la denuncia del sinistro e la conseguente richiesta di risarcimento del danno effettuate da parte attrice alla compagnia assicurativa non avrebbero soddisfatto i requisiti prescritti dalle invocate disposizioni di legge.
Ai fini che occupano giova ricordare l'interpretazione prevalente data dai giudici di merito (cfr. tra le altre Trib. Salerno sez. II, 13/02/2017, n.725; Trib. Napoli Sez.VI
30.11.2017 n. 11791; Trib. Napoli Sez. II 26.06.2017 n. 7326) e da quelli di legittimità
(cfr. tra le altre Cass. n. 1829/2018; Cass. n.31/2018), condivisa da chi scrive, degli artt.
145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private;
norme che trovano i loro precedenti storici rispettivamente negli artt. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 3 d.l. 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39.
pagina 4 di 24 L'art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, «decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148».
Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private era evidente che le succitate disposizioni disciplinassero diversi aspetti della procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli: l'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento;
l'art. 3
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 prescriveva l'obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria (ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta) entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato contenente dati e informazioni utili all'accertamento e alla valutazione del danno.
Secondo i Supremi Giudici anche nell'attuale assetto normativo il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consente una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium
pagina 5 di 24 deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice. In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato «Procedura di risarcimento» da parte della compagnia assicuratrice) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale. Perciò, è all'art. 145 («Proponibilità dell'azione di risarcimento») - e non già all'art. 148 («Procedura di risarcimento») - del Codice delle assicurazioni private che occorre riferirsi. Della norma ora menzionata possono darsi due diverse letture. Secondo una prima opzione ermeneutica, l'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente "formale": al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine. Ad avviso dei Giudici di legittimità tale lettura è riduttiva perché non coglie la ratio legis della disposizione: l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere pagina 6 di 24 impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua». La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv.
642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del
30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione;
Corte
Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»).
Alla stregua dei principi esposti va esaminata la fattispecie sub iudice.
Ebbene, a giudizio di chi scrive, la domanda risulta proponibile avendo l'attore adempiuto alle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 del D. lgs. n. 209/2005, mediante invio, a mezzo raccomandata ricevuta dall' il 17 marzo 2017 (cfr. allegato alla CP_1
seconda memoria istruttoria), della richiesta di risarcimento del danno contenente tutte le indicazioni prescritte dalla legge, funzionali a porre in condizione la compagnia di assicurazione destinataria ad eseguire una completa disamina delle condizioni del sinistro denunziato;
inoltre, l'attore ha atteso il decorso del termine di giorni 90 dalla ricezione della richiesta risarcitoria per promuovere il giudizio.
pagina 7 di 24 L'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, avendo parte attrice provveduto a notificare sia in data 4.06.2021 (con prima udienza al 16.11.2021) che in data 21.06.2021 (con prima udienza al 13.12.2021) due atti di citazione identici nel contenuto.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va premesso che nel caso in esame non si può discorrere di violazione del principio del ne bis in idem, non sussistendo un giudicato, neppure implicito, sulla domanda spiegata da parte attrice. Si tratterebbe, al più, di un'ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. (che si verifica quando due cause identiche pendono dinnanzi a due giudici diversi). Tuttavia, nel caso di specie, in primo luogo, non si può discorrere di litispendenza in senso tecnico perché, come affermato da parte convenuta, a seguito della notifica del primo atto di citazione in data 4.06.2021 non vi è stata l'iscrizione a ruolo della controversia
(operazione a cui avrebbe potuto procedere, peraltro, anche la parte convenuta ex artt.
166 e 168 c.p.c.). In secondo luogo, parte convenuta non ha fornito idoneo riscontro probatorio alle proprie deduzioni, non avendo depositato né l'atto di citazione in questione (documento necessario per valutare le somiglianze con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio) né la prova della notifica.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
La legittimazione attiva e passiva delle parti
Va, altresì, affermata la legittimazione attiva e passiva delle parti.
Ed invero secondo gli insegnamenti della Suprema Corte: “La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice” (cfr. Cass.
pagina 8 di 24 Sez. II, sentenza n. 548 del 18/01/2002) e “La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 25471 del
26/10/2017).
Sulla scorta di tali principi, quindi, tenuto conto della prospettazione del rapporto oggetto della controversia, va affermata la legittimazione passiva del convenuto
[...]
, sulla base delle risultanze del PRA, e della non CP_2 Controparte_1
avendo quest'ultima contestato l'esistenza della copertura assicurativa del motociclo
Honda SH 125 targato CV67440 al momento del sinistro.
Risulta, altresì, provata per tabulas la legittimazione attiva di , come Parte_1
risulta dalla documentazione medica depositata in atti.
MERITO DELLA CONTROVERSIA
L'eccezione di prescrizione del diritto
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice, deducendo l'assenza di atti interruttivi tra il verificarsi del sinistro (09.07.2016) e la notifica dell'atto di citazione (21.06.2021).
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
E invero, è noto che l'art. 2947 c.c., al co. 1 stabilisce: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” e al co. 3 stabilisce: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data
pagina 9 di 24 di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.]”.
Nel caso di specie, il fatto illecito (ovvero, lesioni derivanti da sinistro stradale) da cui scaturisce la pretesa risarcitoria vantata dal è un fatto che astrattamente Pt_1
costituisce reato (e segnatamente, il reato di lesioni personali stradali ex art. 590-bis
c.p.). Dunque, nel caso di specie è certamente applicabile il disposto dell'art. 2947, co.
3, e il termine di prescrizione da prendere in considerazione non è quello ordinario quinquennale, bensì quello più lungo previsto dalla legge per il reato (e ciò
“indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato.”, cfr. Cass. Civ. n. 19566/2004).
Orbene, dalla lettura combinata dell'art. 590-bis c.p. e dell'art. 157 c.p. è agevole evincere che il termine di prescrizione cui occorre fare riferimento è di sei anni.
Dunque, tenendo conto del tempo intercorrente tra la data di verificazione del sinistro
(9.07.2016) e la notifica dell'atto di citazione (avvenuta, come dichiarato dalla stessa convenuta, sia il 4.06.2021 che il 21.06.2021), si può affermare che il diritto vantato dal non si è prescritto (ma a ben guardare, anche qualora la prescrizione fossa stata Pt_1
quinquennale il termine non sarebbe decorso).
Inoltre, va aggiunto che in ogni caso parte attrice ha interrotto la prescrizione mediante l'invio di una richiesta di risarcimento del danno in data 17.03.2017.
La corretta qualificazione giuridica della domanda
Preliminarmente compete a questo giudice la corretta qualificazione della domanda. A tali fini appare utile premettere alcuni dei principi che sono alla base delle azioni a tutela del terzo trasportato, così come statuiti dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 35318/2022 e con particolare riguardo all' “azione diretta” esperibile dal passeggero danneggiato (in aggiunta alle normali azioni civilistiche ex art. 2054 commi 1 e 3 c.c.) direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore o pagina 10 di 24 del responsabile civile (rispettivamente art. 141 C.d.A. e art. 143 C.d.A.). La principale questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: “se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.”
Partendo dal tenore letterale della norma, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità del rimedio risarcitorio di cui all'art. 141 C.d.A. nell'ipotesi di sinistro, nel quale non siano coinvolti più veicoli, evidenziando che “l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere
l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa”
pagina 11 di 24 della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. … Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.”
Sulla scorta di tale motivazione, dunque, la Suprema Corte ha espresso, tra l'altro, il seguente principio: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
pagina 12 di 24 In ossequio a tale principio, dunque, è evidente che l'azione in esame debba essere correttamente inquadrata nell'ipotesi di azione diretta ex art. 144 C.d.A., non essendo stato dedotto, nel sinistro per cui è causa, il coinvolgimento di altri veicoli al di fuori di quello a bordo del quale viaggiava . Parte_1
L'onere probatorio
Una volta inquadrata l'azione, giova soffermarsi sull'onere probatorio che le parti devono rispettivamente assolvere nell'ambito delle azioni risarcitorie di cui si è detto.
Partendo sempre dai precetti contenuti nella già citata pronuncia, va evidenziato che nell'ipotesi di azione ex art. 141 C.d.A., il danneggiato trasportato deve provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, mentre l'assicuratore del vettore, per liberarsi dalla propria responsabilità deve dare prova del caso fortuito, che può individuarsi esclusivamente in cause naturali o condotte umane, purché, queste ultime, siano indipendenti dalla circolazione stradale dei veicoli. Invero, le Sezioni Unite hanno, altresì, risolto il contrasto formatosi sulla natura del caso fortuito affinché rilevi ai fini dell'esclusione di responsabilità dell'assicurazione del vettore. Il primo comma del predetto articolo, infatti, fa espressamente «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito», escludendo in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato laddove ricorrano, per l'appunto, gli estremi del caso fortuito. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ripercorso i due orientamenti, formatisi all'interno della stessa Corte in contrasto tra loro: il primo ha ritenuto che nella nozione di caso fortuito rientrasse anche la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore (cfr.
Cass. Civ. n. 4147/2019); il secondo, invece, ha escluso tale possibilità, sostenendo che il fortuito si identificasse esclusivamente con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (cfr. Cass. Civ. n. 17963/2021) Le Sezioni Unite, dunque, partendo sempre dal tenore letterale della norma hanno privilegiato quest'ultimo orientamento, evidenziando che “è la stessa disposizione del 1° comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad
pagina 13 di 24 escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore.
L'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e una siffatta lettura …evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva). Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass.
17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1° co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.”
Orbene, ai fini che qui interessano, va evidenziato che, sul piano probatorio, le diverse azioni ex art. 141 C.d.A. ed ex art. 144 C.d.A. (quale quella in esame) non determinano alcuna differenza per il trasportato, sul quale ricade sempre l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17963/21, richiamata dalle Sezioni Unite innanzi citate, “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente
pagina 14 di 24 dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” Ciò in quanto il discrimine tra le due norme, invero, non va ricercato sul piano probatorio, bensì su quello risarcitorio, prevedendo l'art. 141 C.d.A., quale contropartita della tutela rafforzata riconosciuta al terzo trasportato, il limite risarcibile corrispondente al massimale minimo di legge e non al massimale di polizza del responsabile civile come avviene per l'azione ex art. 144 C.d.A.. Infatti “il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista.”
Tale costo non c'è nell'azione generale ai sensi dell'art. 144 C.d.A, dove può essere opposto e provato, quale caso fortuito escludente la responsabilità del vettore, qualsiasi condotta umana afferente alla circolazione, tra cui anche la responsabilità del veicolo antagonista. La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che “Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che
pagina 15 di 24 gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha «fatto tutto il possibile per evitare il danno»), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione.”
In definitiva, dunque, nel caso di azione risarcitoria diretta esercitata dal terzo trasportato ai sensi dell'art. 144 C.d.A. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che la domanda sia fondata e vada, pertanto, accolta.
Va preliminarmente affermato che non osta alla pronuncia sulla domanda risarcitoria la circostanza, invocata da parte convenuta, che parte attrice non abbia richiesto l'accertamento della responsabilità del vettore nella causazione del sinistro. Invero, in primo luogo l'art. 144 cod. ass. afferma che il trasportato può proporre l'azione direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa (cfr. Cass. Sent. n. 1044/2024); in secondo luogo, parte attrice ha richiesto la condanna al risarcimento del danno in solido della e del responsabile civile e, dunque, la richiesta di accertamento della CP_1
responsabilità di quest'ultimo deve considerarsi implicita.
Parte attrice ha ben assolto il proprio onere probatorio, dimostrando di essere rimasto vittima di un sinistro e di aver subito lesioni personali. A tanto la scrivente perviene sia sulla base delle dichiarazioni del teste di parte attrice, , escusso all'udienza Testimone_1
del 14.11.2023, che ha dichiarato di aver assistito al sinistro perché presente sul luogo, sia sulla base del referto di pronto soccorso, in cui si legge: “riferisce incidente della strada mentre era passeggero sul motorino”. In particolare, il teste ha affermato:
“Abbiamo incontrato a via vittorio veneto a bordo di un motorino Parte_1
condotto da tale , di cui non ricordo il nome. Ad un certo punto, ho visto che CP_2
lui era davanti a me distante 5 o 6 metri e ho visto che il motorino ha sbandato ed è caduto a terra. indossava il casco così come il conducente del motorino. […] Pt_1
pagina 16 di 24 Non ricordo con quale macchina. Il motorino ha sbandato perché la strada era sconnessa. C' erano grossi sassi a terra”.
L'esistenza delle lesioni subite nonché del nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro è, altresì, confermata dalla perizia di parte espletata dal medico fiduciario della Compagnia assicurativa, da cui non vi è motivo di discostarsi perché ben Persona_2
motivata dal punto di vista tecnico-scientifico e pienamente utilizzabile quale supporto probatorio da parte del giudice. Del resto, in relazione al valore della perizia depositata da una delle parti, la Suprema Corte ha affermato: “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa
l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023). Nel caso di specie, peraltro, la perizia, oltre ad essere stata invocata da parte attrice, è stata prodotta e depositata proprio dalla convenuta Controparte_3
Non è stata, di contro, fornita la prova liberatoria richiesta dall'art. 144 cod. ass., in quanto non è stato dimostrato che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In definitiva, appare provato che l'attore sia rimasto vittima di un sinistro stradale la cui responsabilità è da attribuire esclusivamente al conducente del motociclo Honda SH 125 targato CV67440, che, sbandando, ha provocato la caduta al suolo e le conseguenti lesioni personali di . Parte_1
Accertato l'an della pretesa attorea e passando, dunque, alla valutazione del quantum risarcibile, va evidenziato che parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui è causa;
danni quantificati nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Orbene, in ordine all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non pagina 17 di 24 patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C.
a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent.
Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una più recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente
pagina 18 di 24 intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove
pagina 19 di 24 sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n.
7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
pagina 20 di 24 In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e di recente nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attrice sono desumibili dalla documentazione allegata (referto, cartella clinica, certificati medici) e dalla relazione del consulente della compagnia di assicurazione dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi.
Il consulente della compagnia assicurativa, dopo aver espresso, dal punto di vista medico, un giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro come ricostruita e le lesioni riscontrate, ha valutato il danno biologico e funzionale residuo, stimando i postumi invalidanti permanenti nella misura del 9%, nonché i seguenti giorni di invalidità:
Periodo di Invalidità Totale = 30 gg
Periodo di Invalidità Parziale al 75% = 30 gg
Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 30 gg
Periodo di Invalidità Parziale al 25% = 20 gg
Orbene, per quel che attiene ad ulteriori voci di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'attrice ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, mentre non sono stati dedotti, né provati pregiudizi ulteriori meritevoli di autonomo ristoro.
In definitiva sulla base del D.M. del 16.07.2024 (in G.U. 25.07.2024, n. 173), con decorrenza dal mese di aprile 2024, che ha aggiornato gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (nella misura di € 947,30 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a. ed
€ 55,24, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b.), va riconosciuta per le lesioni riscontrate (frattura del soma L3)
pagina 21 di 24 all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di € 18.334,52 per danno biologico (9% danno permanente), quella di € 1.657,20 a titolo di invalidità temporanea totale, quella di € 1.242,90 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg.), quella di € 828,60 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg.) ed infine quella di € 276,20 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (20 gg.), per un totale di € 22.339,42.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai
pagina 22 di 24 prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1 %, tenuto conto del minimo mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
9.07.2016, ed il suo risarcimento (9 anni), e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato ad € 18.416,67 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 9 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_4
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 22.339,42 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, i convenuti vanno condannati alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'attore e, per esso, in favore dell'avvocato Stefano Tedesco qualificatosi antistatario. Dette spese si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014
(scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con la decurtazione del 50% per la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
pagina 23 di 24 • Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, la e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma di € 22.339,42 oltre interessi compensativi, al tasso
[...]
annuo del 1%, dal 09.07.2016 sull'importo svalutato a detta epoca e cioè su € 18.416,67
e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 9 luglio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di € 22.339,42 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• Condanna la e , in solido, alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_2
spese di costituzione e di rappresentanza in favore di e con attribuzione Parte_1
all'avvocato Stefano Tedesco, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 2.540 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 5.06.2025
ILGIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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