Articolo 1 della Legge 9 novembre 1957, n. 1134
Articolo 2
Versione
20 dicembre 1957
Art. 1.
E' autorizzata, l'ulteriore spesa di lire 350 milioni da assegnare al Consorzio del porto di Brindisi in ragione di lire 150 milioni, 150 milioni e 50 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295 .
La relativa spesa sara' iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati.
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1957