CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3157 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'1. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA nato ER (VT) il 22/12/1951, C.F. Parte_1
residente in [...](Roma), rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Paola Catalani, CF , ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Anguillara Sabazia (RM) Via Anguillarese n.
143/D, giusto mandato difensivo rilasciato su foglio separato, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, con sede in Civitavecchia via A. Controparte_1
Spinelli snc, c.f. e P. IVA n. , REA n. 771527 in persona dei P.IVA_1
liquidatori e legali rappresentanti pro tempore Dott. – nato a Controparte_2
Civitavecchia il 05 Maggio 1967 – ed il Dott. – nato a CP_3
RA BI il 05 aprile 1952 – rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Savignani (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
r.g. n. 1 studio dall'Avv. Luca Falivena in Roma, via Federico Cesi n. 72 (cap 000193), giusta delega estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. ai seguenti indirizzi: fax 0766.390988; PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Altri istituti di diritto societario - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia 997/2017, pubblicata l'1.12.2017
CONCLUSIONI: All'udienza dell'1. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia così decideva:
Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 801/2011 emesso dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento iscritto al n. 3516 del ruolo affari contenzioso civile speciale dell'anno 2011, già dichiarato esecutivo con provvedimento del 21. 12. 2012;
Condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta delle spese e competenze di lite che sono liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, e ad integrale riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis,
In via preliminare ed urgente, se del caso anche inaudita altera parte,
Disporre ex artt. 283 e 351 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o della esecutività della sentenza impugnata, sussistendone i requisiti di legge per i motivi sopra riportati, con ogni conseguenza di legge.
r.g. n. 2 Nel merito
Disporre ex artt. 287 e 288 c.p.c. la correzione della sentenza di primo grado per errori materiali indicati alla prima pagina del provvedimento impugnato riguardo al nome della società opposta indicato in in CP_4
luogo di ” ed al procuratore costituito in primo Controparte_1
grado nonché al suo domicilio eletto così indicato “elettivamente domiciliata in
Civitavecchia, alla Piazza Leandra n. 8, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Bonifazi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta”, mentre correttamente deve essere indicato “la con sede in Civitavecchia cf n. Controparte_1
è rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Savignani ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Civitavecchia, via
Zara n. 4, giusta procura a margine del presente atto”.
Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, accogliendo le istanze già esposte nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare inammissibile, nullo ed infondato, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando, comunque ed in ogni caso, che NULLA è dovuto dal Sig. alla Parte_1
, per le causali di cui al ricorso monitorio, e ciò in CP_1 Controparte_1
mancanza dell'obbligo ai pagamenti richiesti rendendo il dichiarato debito inesistente ed assumendo i versamenti effettuati dall'opponente, quale adempimento di un'obbligazione naturale.
Il tutto con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla riforma della sentenza di primo grado sul capo relativo alla condanna alle spese poste a carico dell'opponente, non risultando soccombente il sig. nei Parte_1
confronti della società opposta per insussistenza del credito asseritamente vantato ed azionato con la richiesta monitoria, in assenza di una fonte obbligatoria per il sig. con vittoria di spese, compensi professionali Pt_1
oltre spese generali, cap ed iva come per legge del doppio grado di giudizio. Si costituiva la per rassegnare le seguenti Controparte_5
r.g. n. 3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, anche di natura istruttoria, eccezione e deduzione disattesi:
In via pregiudiziale e preliminare:
1.Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello proposto, per le ragioni esposte in via preliminare sub a) e b);
Nel merito:
2. Rigettare, in ogni caso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
l'appello e ciascuna e tutte le domande avanzate da parte appellante, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, denegare i provvedimenti istruttori richiesti dall'Appellante e confermare la sentenza appellata;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si concorda con le correzioni degli errori materiali della sentenza di primo grado indicate e richieste da controparte.
Con ordinanza in data 27. 6. 2019 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza dell'1. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di correzione di errore materiale avanzata dall'appellante.
La richiesta merita accoglimento, e conseguentemente a pagina 1 della sentenza impugnata laddove si legge “ elettivamente domiciliata CP_4
in Civitavecchia, alla Piazza Leandra n. 8, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Bonifazi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta”, deve intendersi: “ Controparte_1
con sede in Civitavecchia cf n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Marco Savignani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Civitavecchia, via Zara n. 4, giusta procura a margine del presente atto” con r.g. n. 4 annotazione da effettuare a cura della Cancelleria.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie il ha comunque prospettato le questioni Pt_1
ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Infine, deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata ex art. 345 cpc.
Al riguardo la difesa della società appellata ha eccepito la violazione dell'art. 345 c. p. c., comma 1 e 2, sostenendo che da un confronto tra le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado e quelle formulate con l'atto di appello emerge la presenza di domande del tutto nuove, che dovrebbero essere dichiarate inammissibili.
Nello specifico le domande nuove ed inammissibili sarebbero quelle relative alla inesistenza/pretesa nullità dell'obbligazione assunta dal Sig.
nonché quella relativa ad un preteso “adempimento di un'obbligazione Pt_1
naturale”, mai formulate in primo grado. Inoltre, è stata eccepita la novità di r.g. n. 5 diverse eccezioni, ed in particolare l'eccezione proposta sul presupposto che “il credito presuntivamente vantato dalla in base Controparte_1
alla delibera assembleare del 13.06.2008 è insussistente non essendo fondato su una obbligazione determinata dal contratto sociale”, ma si qualificherebbe come una mera obbligazione “morale” e non legale.
L'eccezione è fondata con riferimento alle conclusioni rassegnate nell'ambito del giudizio di primo e secondo grado, non comparendo in quelle di primo grado alcun riferimento all'inesistenza/pretesa nullità dell'obbligazione assunta dal Sig. per quanto riguarda la seconda eccezione, essa Pt_1
riguarda una difesa che verrà esaminata nel prosieguo.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo è stata sostenuta la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, ed è stata lamentata l'erronea valutazione ed interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze processuali, la violazione degli artt. 116 e 112 c. p. c., nonché la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 633 e 634 c. p. c. e l'errata ed omessa motivazione sul punto.
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata per la carente motivazione adottata rispetto alla certezza, esigibilità e liquidità del debito di € 52.781,32 a carico del che sarebbe in contrasto con le inequivoche testimonianze Pt_1
dei liquidatori dott.ri e i quali in sede di interrogatorio formale CP_2 CP_3
all'udienza del 25.02.2016, hanno precisato che la somma di € 100.000,00 (€
20.000 riferita all'altro socio ed € 80.000 riferita al come CP_6 Pt_1
riportato nel verbale dell'assemblea societaria del 13.06.2008, riguardava un limite (€ 80.000,00) quale dato “stimato in quel momento”, ma reputato eccessivo dal il quale, stante l'inesistenza dell'obbligo a versare, aveva Pt_1
richiesto che le eccedenze gli venissero restituite, fermo restando che non vi era alcuna qualificazione a livello contabile dei versamenti effettuati.
Il Tribunale non avrebbe effettuato alcun accertamento sulla fondatezza r.g. n. 6 dell'azionata pretesa creditoria, ritenendo sinteticamente “che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, e l'esistenza, il contenuto della fonte dell'obbligo, avuto riguardo all'oggetto della prestazione”, con l'allegazione della delibera dell'08.11.2015 (di liquidazione volontaria della società), della delibera del 13.06.2008 (impegno da parte dei soci di rimettere le disponibilità finanziarie per la chiusura della liquidazione) e la fattura commerciale n. 1/2008 (acquisto di attrezzature della società da parte del , ed avrebbe così giustificato la richiesta al versare Pt_1 Pt_1
l'importo di € 80.000,00.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe esaminato le eccezioni sollevate dall'opponente di inammissibilità e di carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in considerazione di quanto documentato e provato dall'opponente anche nel corso dell'istruttoria; la società opposta non avrebbe assolto all'onere probatorio di provare l'esistenza della fonte del credito, ed il relativo termine di scadenza, che non potrebbe ritenersi fondato esclusivamente sul verbale di assemblea (del 13 giugno 2008), nel quale non sarebbe ravvisabile alcuna obbligazione certa liquida ed esigibile a carico del nei confronti della società appellata, ma solo una disponibilità “a Pt_1
rimettere le disponibilità finanziarie per la chiusura della procedura secondo i seguenti importi nel presupposto che le necessità della liquidazione ammontino ad Euro 100.000,00 (centomila/00): Socio Euro 20.000,00 (euro Persona_1
ventimila/00) socio Euro 80.000,00 (euro ottantamila/00). Parte_1
Le eventuali differenze di spese effettive rispetto a quanto preventivato saranno
a carico e/o a favore del socio . Parte_1
Secondo l'appellante il credito presuntivamente vantato dalla
[...]
in base alla delibera assembleare del 13.06.2008 sarebbe Controparte_1
insussistente, non essendo fondato su un'obbligazione determinata dal contratto sociale, né, sarebbe stato assistito per la mancanza dell'obbligo dai criteri della certezza, liquidità ed esigibilità, perché subordinato e vincolato ad un conteggio r.g. n. 7 finale al termine di tutte le operazioni contabili, non provate, né esposte.
I liquidatori non avrebbero mai esibito libri contabili o documenti equivalenti a supporto delle loro complessive richieste creditorie, e non avrebbero offerto alcun riscontro di reale certezza di fonte documentale;
il
Tribunale non avrebbe preso in considerazione tutte le operazioni di versamento
– mai contestate – effettuate dal per la tutela e gli interessi Parte_1
della società (in liquidazione dall'8.11.2005), per un importo Controparte_1
complessivo di € 158.575,00, tra il maggio 2006 ed in epoca successiva al
13.06.2008, come sarebbe comprovato dalla documentazione allegata agli atti.
Tali versamenti, anche se solo in parte direttamente imputabili all'impegno di massima sottoscritto dal nell'assemblea del 13.06.2008, Parte_1
costituirebbero delle entrate ancora non note ai liquidatori al momento di valutare in 100.000,00 euro le necessità di cassa per la liquidazione, ed il quadro complessivo dimostrerebbe che l'importo previsto di € 100.000,00 sarebbe stata una mera e semplice previsione, cui era seguita la volontà del di avere Pt_1
in restituzione le eccedenze eventualmente pagate ritenendo il suo obbligo morale e non legale limitato alla predetta quota di 80.000,00 Euro.
Il Tribunale avrebbe travisato il contenuto della delibera assembleare del
13.06.2008, e l'esito della prova espletata e la somma ingiunta (€ 52.781,38) non sarebbe né controllabile né riferibile ad un credito certo, liquido ed esigibile, oltre che non provato sotto il profilo dell'an e del quantum nel giudizio di opposizione di primo grado;
in tale contesto sarebbe ravvisabile una carenza di motivazione.
Il in realtà avrebbe fornito la prova documentale, non contestata, Pt_1
dei pagamenti effettuati in favore e per conto della società opposta;
tali somme, anche se non contabilizzate ufficialmente dai liquidatori, ma dagli stessi riconosciute in sede di interrogatorio, anche con il riconoscimento della compensazione con il finanziamento dovrebbero avere effetto solutorio del c.d. debito asseritamente vantato nei confronti del che quindi nulla Pt_1
r.g. n. 8 dovrebbe alla società , anche in mancanza di un Controparte_1
debito certo, documentato e comprovato, che comunque non sarebbe presupposto per l'obbligo di pagamento, avendo il raggiunto il Pt_1
completamento della cifra ipotizzata come necessaria (€ 80.000,00).
Il Tribunale avrebbe potuto, previa rimessione della causa sul ruolo, disporre l'ammissione di una CTU per evidenziare la correlazione tra debito ed obbligo ed il reale effettivo diritto a pretendere il pagamento, in ragione della nullità di ogni obbligo di versamento diverso da quello relativo alla costituzione od integrazione del capitale sociale.
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui ha affermato che: “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (…), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
Applicando siffatti principi, al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il
Tribunale che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto della fonte dell'obbligo, avuto riguardo all'oggetto della prestazione. (…) Alla stregua delle considerazioni sinora esposte, il credito del deve ritenersi certo, liquido ed esigibile, Pt_1
l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo confermato”.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene che sulla base del quadro documentale emerso nel corso del giudizio (e correttamente evidenziato in sentenza dal Tribunale), le doglianze dell'appellante siano infondate.
Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, le eccezioni svolte dal sono state smentite dai documenti di causa e considerate come Pt_1
“inesorabilmente inconferenti”. Secondo quanto rappresentato dalla società
r.g. n. 9 appellata risulta incontestato ed è documentalmente provato (v. doc. n. 4) che nel corso dell'assemblea del 13 giugno 2008 il socio si era Parte_1
impegnato nei confronti della società a versare Controparte_1 Controparte_1
la somma di € 80.000,00; oltre, peraltro, alle eventuali differenze di spese rispetto alla stima, a quella data, del fabbisogno liquidatorio individuato in €
100.000,00.
Infatti, nel verbale in questione si legge: “I soci manifestano ai liquidatori la propria disponibilità a rimettere le disponibilità finanziarie per la chiusura della procedura secondo i seguenti importi sul presupposto che le necessità della liquidazione ammontino ad €100.000,00:
- Socio € 20.000,00 (ventimila/00); Persona_1
- Socio € 80.000,00 (ottantamila/00). Parte_1
Le eventuali differenze di spese effettive rispetto a quanto preventivato
saranno a carico e/o a favore del socio […] Quanto alla Parte_1
tempistica dei versamenti il socio si impegna ad effettuare Parte_1
i versamenti di volta in volta dietro richiesta dei liquidatori entro cinque
giorni dalla richiesta stessa”.
Per confermare tale impegno contrattuale assunto nei confronti della società i soci avevano sottoscritto il verbale, circostanza pacifica e non contestata;
a fronte di tali emergenze documentali il ha eccepito la Pt_1
mancanza del requisito della certezza del credito, ma come emerge dal testo della delibera sociale, e come confermato anche nel corso dell'istruttoria in sede di interrogatorio formale dei liquidatori dott.ri e CP_2 CP_3
l'importo di € 100.000,00 richiesto ai soci era stato individuato: “sulla base
della situazione debitoria esistente a quel momento” (v. interrogatorio reso r.g. n. 10 dal dott. come fabbisogno della liquidazione e che: “ovviamente tale CP_3
importo, a conclusione delle operazioni di liquidazione, avrebbe potuto
richiedere una integrazione ovvero determinare un'eccedenza da restituire ai
soci”.
Tale ultima circostanza non fa venire meno, ma al contrario conferma,
l'obbligo di pagamento della complessiva somma di € 80.000,00 – avente natura giuridica di promessa di pagamento, rilevante ai sensi dell'art. 1988 c.
c. – obbligo contrattualmente assunto verso la società con la delibera del 13
giugno 2008 nella quale, peraltro, era stata espressamente regolamentata anche l'ipotesi in cui il fabbisogno liquidatorio si fosse discostato dal preventivato, stabilendo ulteriormente che “Le eventuali differenze di spese
effettive rispetto a quanto preventivato saranno a carico e/o a favore del
socio ; quindi, dopo aver stabilito che l'impegno del socio Parte_1
era stato fissato e quantificato in € 80.000,00, era stato Parte_1
anche previsto che, ove le necessità della liquidazione avessero ecceduto la stima iniziale di € 80.000,00 la società avrebbe potuto vantare un ulteriore credito nei confronti del medesimo socio (credito non Parte_1
oggetto del giudizio).
Rispetto all'importo determinato in delibera i soci si erano obbligati verso la società con un preciso impegno contrattuale, assunto a fronte di una previsione di spesa alla data della delibera che, come si evince da tutti i documenti di riscontro (v. docc. 10. 11, 12 e 13), atteneva a pregresse r.g. n. 11 pendenze con l'Erario, risultanti dalla contabilità della società e note ai soci, e soprattutto al amministratore della società, che aveva sempre gestito Pt_1
la società, prima di persona e, successivamente, partecipando attivamente all'attività liquidatoria ed alla stima del relativo fabbisogno, con piena disponibilità di tutti i documenti di riscontro (v. docc. 11, 12 e 13).
Le pendenze fiscali (v. doc. n. 8) ammontavano, alla data del
18.06.2009, ad € 104.364,36, e quindi l'impegno contrattuale assunto dal socio nei confronti della società era certo, liquido ed esigibile, e Pt_1
correttamente il Tribunale ha affermato che Controparte_1
ha “dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto della fonte
dell'obbligo, avuto riguardo all'oggetto della prestazione”.
Le ulteriori deduzioni sul punto svolte dal sono infondate. Pt_1
In disparte l'inammissibilità della nuova prospettazione adottata in questo giudizio dal secondo cui “il credito presuntivamente vantato Pt_1
dalla in base alla delibera assembleare del Controparte_1
13.06.2008 è insussistente non essendo fondato su una obbligazione
determinata dal contratto sociale”, con la conseguenza che l'obbligazione assunta nei confronti della sarebbe una mera obbligazione CP_1 CP_1
“morale” e non legale, deve rilevarsi che tale prospettazione è, comunque infondata.
Al riguardo l'appellante ha richiamato due sentenze del Tribunale di
Milano palesemente inconferenti rispetto al caso di specie.
r.g. n. 12 La prima (sentenza 346 del 23 marzo 2017 del Tribunale di Milano)
riguarda una fattispecie diversa rispetto al caso di specie, e fa riferimento ad una delibera assembleare assunta “con la presenza e il voto favorevole di soci
titolari di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale in assenza
[dell'attore/socio di minoranza] espressamente indicato come assente”,
limitandosi ad affermare l'impossibilità giuridica a che l'organo assembleare possa imporre ai soci, a maggioranza dei voti e vincolando anche i soci assenti o dissenzienti, di partecipare alle perdite della società o concedere ulteriori garanzie alla società.
Anche la seconda sentenza (del 15 giugno 2017) si riferisce al diverso caso in cui l'assemblea aveva deliberato testualmente di “approvare la
richiesta di versamento in conto finanziamento” approvata dall'organo assembleare e ritenuta “richiedere una ulteriore manifestazione di volontà
negoziale da parte di ciascun socio uti singulus quanto all'assunzione
dell'impegno di finanziamento”, secondo lo schema usuale dell'approvazione dell'aumento di capitale.
Le suddette sentenze si riferiscono a fattispecie del tutto diverse ed estranee rispetto a quella relativa all'oggetto del presente giudizio, che riguarda un preciso obbligo contrattuale, individualmente e personalmente assunto dal socio nella sede dell'assemblea, con Parte_1
sottoscrizione autonoma del relativo verbale.
Poiché nel verbale i soci avevano espressamente manifestato la propria r.g. n. 13 disponibilità a rimettere alla società le somme necessarie per chiudere la liquidazione;
avevano personalmente sottoscritto il verbale ed all'obbligo assunto avevano successivamente dato esecuzione con il versamento, quanto al di una parte dell'importo, deve ritenersi che in quell'assemblea il Pt_1
aveva assunto verso la società un preciso impegno contrattuale, Pt_1
pienamente valido e giuridicamente vincolante.
Le ulteriori argomentazioni dell'appellante relative alla contestazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, basate sui pagamenti da egli effettuati sono del tutto generiche e contraddittorie.
Il infatti, ha fatto riferimento a versamenti eseguiti nel tempo a Pt_1
favore della , lamentando che il Giudice di Controparte_1
primo grado non ne avrebbe tenuto conto;
tuttavia, il non ha fornito Pt_1
precisi dettagli in ordine all'imputazione di detti pagamenti, riproponendo una ricostruzione parziale e confusa dei fatti, senza specificare di quali pagamenti il Tribunale non avrebbe tenuto conto.
Al contrario, la società appellata ha rappresentato che: i versamenti eseguiti dal non erano in contestazione ed erano stati tutti Pt_1
contabilizzati dalla società; detti versamenti erano in gran parte antecedenti alla delibera del 13.06.2008 (per diverso titolo, che nulla avevano a che vedere con il presente giudizio); i pagamenti successivi alla delibera, in parte avevano diverso titolo, ed in parte erano stati eseguiti in esecuzione dell'impegno assunto con il verbale del 13.06.2008 e correttamente r.g. n. 14 computati, atteso che il decreto ingiuntivo era stato richiesto per la differenza tra l'impegno deliberato e quanto effettivamente già versato dal Pt_1
La difesa dell'appellata ha anche rappresentato che al momento dell'apertura della liquidazione i liquidatori avevano riscontrato l'inesistenza della disponibilità di cassa per € 124.458,15, indicata nelle scritture contabili della società (v. doc. n. 2). Il (v. doc. 2), “quale gestore di tutti i Pt_1
rapporti amministrativi”, si era impegnato “a rimettere le effettive risultanze
di cassa, dopo opportuna verifica”, e la cassa mancante per la somma di €
120.934,36 era stata ricostituita con successivi versamenti da parte dell'ex
Amministratore sig. per un totale, alla data del 31 Parte_1
dicembre 2007, di euro 116.752,98 (v. doc. n. 3), con un debito residuo, in capo al a quella data, di € 4.181,38. Pt_1
Inoltre, la società appellata ha dato atto di quanto già parzialmente versato dal socio in esecuzione dell'impegno assunto con Parte_1
la delibera del 13 giugno 2008 per la somma complessiva di € 31.400,00 ed in particolare:
importo di € 5.400,00 in data 30.04.2009 con assegno Banco di
Sardegna n. 0155708198-12;
€ 20.000,00 in data 16.11.2009 con assegno Banco di Sardegna n.
0160952713-12;
€ 1.000,00 in data 9.12.2010 con assegno Banco di Sardegna n.
0164516889-04;
r.g. n. 15 € 5.000,00 in data 9.3.2011 con assegno Banco di Sardegna n. 38
01034586-11 direttamente ad per pregresse pendenze. CP_7
Dai suddetti pagamenti (per complessivi € 31.400,00) era stata detratta la somma di € 4.181,30 a saldo della ricostituzione della cassa della società
ancora dovuta dal e detratta/accantonata la somma di € 4.181,38 a Pt_1
saldo della ricostituzione della cassa della società ancora dovuta, risultava versata dal la somma complessiva di € 27.218,62 per la chiusura Pt_1
della liquidazione ed in esecuzione della delibera del 13.06.2008.
Rispetto all'impegno assunto per il pagamento di € 80.000,00, detratti i pagamenti parziali eseguiti dal Sig. in esecuzione di detta Parte_1
delibera per € 27.218,62, residuava ancora un debito verso la società per complessivi € 52.781,38, somma che la società in liquidazione, dopo diversi solleciti (v. doc. 6) aveva azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, la società appellata ha anche dato conto dell'impossibilità di imputare all'adempimento dell'obbligo assunto dal socio Parte_1
con la delibera del 13 giugno 2008 i seguenti pagamenti: € 330,00 in data 20
aprile 2011 (v. all. 8 fascicolo primo grado;
€ 14.600,00 (v. all. 5 - Pt_1
somma riferita all'acquisto direttamente dalla di diverse Controparte_1
attrezzature, e contabilizzata con fattura n. 1/08).
In particolare, la società appellata a fronte della generica affermazione del di aver corrisposto l'importo di € 14.600,00 in esecuzione dei Pt_1
suoi obblighi di versamento rispetto alla delibera societaria del 13. 6. 2008, ha r.g. n. 16 concretamente dimostrato che tale somma era stata pagata con l'assegno n.
0158708197/11, versato a diverso titolo ed in adempimento di un debito in precedenza assunto, ovvero, per pagare il saldo di attrezzature acquistate dal dalla società nell'anno 2007. Pt_1
Allo stesso modo per quanto riguarda l'importo di € 330,00, a fronte della generica affermazione del di averlo corrisposto in esecuzione Pt_1
dei suoi obblighi di versamento rispetto alla delibera societaria del 13. 6.
2008, la società ha concretamente dimostrato che tale pagamento non era riferibile all'esecuzione dei suddetti obblighi, ma era stata corrisposta, in data
26 aprile 2011, per conto del Sig. , acquirente di una Persona_2
autovettura della Controparte_1
Tale esatta ricostruzione dei pagamenti effettuati esclude che ad essi possa essere attribuito l'effetto solutorio del c.d. debito asseritamente vantato nei confronti del sul quale gravava l'onere di dimostrare Pt_1
l'inesistenza dell'obbligazione, anche solo parziale, ex art. 1988 c. c.; del resto lo stesso ha ammesso che i pagamenti erano “solo in parte Pt_1
direttamente imputabili all'impegno di massima sottoscritto dal Pt_1
nell'assemblea del 13.06.2008”; peraltro i pagamenti pregressi non possono assumere rilievo rispetto all'adempimento di un diverso obbligo, assunto in data successiva.
La società appellata ricostruendo in modo dettagliato tutti i pagamenti effettuati dal ha dato prova del fatto che la somma già versata dal Pt_1
r.g. n. 17 in esecuzione dell'obbligo dal medesimo assunto in data 13.06.2008 Pt_1
ammontava ad € 27.218,62; e detratta la somma di € 27.218,62 dal totale di €
80.000,00 (che il si era obbligato a corrispondere alla società Pt_1
appellata per le esigenze della liquidazione), residuava il credito di €
52.781,58, portato dal decreto ingiuntivo opposto.
In tale contesto deve ritenersi del tutto strumentale la richiesta di disporre una CTU.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata censurata la statuizione della sentenza
impugnata rispetto alle spese processuali, lamentando la violazione
dell'art. 91 c.p.c., la contraddittorietà ed illogicità della condanna per la
mancata correlazione con il DM 55/2014.
Per effetto dell'inesistenza del titolo il decreto ingiuntivo opposto dovrebbe essere revocato, con conseguente condanna alle spese di lite del primo e del secondo grado in danno della società Controparte_1
ed a favore dell'odierno appellante. Rispetto alla condanna alle
[...]
spese ed alla riconosciuta dimidiazione, la misura indicata di € 5.000,00
sarebbe incongrua rispetto alle applicazioni dalla stessa previste quali minimi tariffari previsti dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(€ 52.781,38) e del compenso professionale totale pari ad € 7.795,00, che dimidiato non dovrebbe superare € 3.897,50, essendo intervenuta la dichiarata r.g. n. 18 compensazione per le “gravi ed eccezionali ragioni nel peculiare rapporto
intercorso tra le parti”.
Ed anche ove venisse solo parzialmente accolto l'appello dovrebbe essere riformato il capo riguardante le spese di lite.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha così motivato in ordine alla liquidazione delle spese: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” nel peculiare rapporto intercorso tra le parti, per compensare, della metà, le spese di lite.
La restante parte delle spese del giudizio segue la soccombenza ed è
liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza e la tipologia delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di minimi tariffari dell'indicato scaglione (v.
S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum)”.
Alla luce di tale motivazione deve ritenersi che il Tribunale abbia sommato l'importo liquidato nel decreto ingiuntivo per euro 2.050,00 con l'importo di euro 7.795,00 risultante dalle tabelle ministeriali, al minimo della r.g. n. 19 tariffa, per poi dividere le spese legali al 50%, ottenendo così l'importo di €
5.000,00.
Sul punto deve rilevarsi che la società appellata ha contestato l'applicazione della compensazione della metà delle spese di lite alla fase monitoria, chiedendo la loro liquidazione per l'intero, per un importo di €
7.795,00; tale richiesta deve però essere considerata inammissibile non essendo stato proposto appello incidentale sul punto.
Alla luce di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività
professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
r.g. n. 20 avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia 997/2017, Pt_1
pubblicata il 01.12.2017, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del
Tribunale di Civitavecchia 997/2017, pubblicata il 01.12.2017, nel senso indicato in motivazione;
C) Condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del presente grado di giudizio, che si
[...]
liquidano d'ufficio in complessivi € 7.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione riguardante la correzione dell'errore materiale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 21