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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 28/01/2026, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1343/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12916/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - 05888670634 Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentante_1 - Rappresentato da - CF_Difensore_2 Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Volla - -- 80040 Volla NA elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 134037 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1209/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Centro Agro Alimentare di Napoli e Volla impugna l'avviso di accertamento TARI n. 134037 del 07.05.2025, notificato il 14.05.2025, emesso dal Comune di Volla per omessa dichiarazione TARI e per il mancato pagamento per gli anni di imposta 2015–2023, per un importo complessivo di € 1.897.771,00 (imposta, sanzioni, interessi).
A fondamento del ricorso formula i seguenti motivi:
Decadenza dell'azione accertativa (anni 2015–2019) L'accertamento è tardivo per gli anni dal 2015 al 2019, essendo stato notificato oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, richiamato dalla normativa TARI.
Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo. L'avviso è nullo perché non preceduto dalla comunicazione dello schema d'atto, in violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), applicabile anche agli enti locali.
Difetto assoluto di motivazione e mancanza degli elementi essenziali
L'atto contesta contemporaneamente omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e omesso pagamento;
• richiama annualità e presupposti incoerenti;
• omette indicazione degli immobili, estremi catastali e precedenti giudiziari;
• riporta errate modalità di impugnazione;
• calcola sanzioni in modo illegittimo, triplicandole invece di raddoppiarle. Mancanza del presupposto impositivo
La TARI non è dovuta poiché:
• il servizio di raccolta rifiuti non è mai stato attivato dal Comune nell'area del CAAN;
• manca la concreta possibilità di fruire del servizio, presupposto imprescindibile secondo giurisprudenza costante della Cassazione;
• il Comune ha espressamente dichiarato l'impossibilità di erogare il servizio sin dal 2008. 5. Inapplicabilità della TARI per produzione esclusiva di rifiuti speciali
Il CAAN è qualificato come “mega struttura mercatale”, attività che per legge produce esclusivamente rifiuti speciali, esclusi dal campo di applicazione della TARI:
• la normativa ambientale (D.lgs. 152/2006, come modificato) esclude l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
• il presupposto oggettivo del tributo non sussiste.
Errata determinazione delle superfici e delle violazioni
L'avviso:
• indica una superficie imponibile errata (mq 62.800 anziché mq 60.593);
• include aree tecniche, celle frigo e aree mercatali pacificamente escluse;
• le superfici potenzialmente imponibili sono, al più, mq 9.205;
• irroga sanzioni per omessa dichiarazione nonostante precedenti giudicati che avevano accertato superficie imponibile pari a zero.
Errata quantificazione degli importi Tutte le illegittimità sopra evidenziate comportano una radicale erroneità dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. In via subordinata, l'importo dovrebbe essere:
• calcolato solo su mq 9.205;
• con tariffa ridotta al 20% per mancato servizio;
• senza sanzioni, o con riduzione massima consentita. Ha allegato che i precedenti avvisi TARSU/TARES (anni 2009, 2010, 2012 e 2013) sono stati annullati con sentenze definitive, per mancanza del presupposto impositivo. Nonostante ciò, nel 2025, il Comune ha notificato un nuovo avviso TARI per gli anni 2015–2023.
Conclude per l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento;
in subordine, per la rideterminazione dell'imposta nei limiti di legge e la non applicazione delle sanzioni, con vittoria di spese.
Il Comune di Volla non si è costituito in giudizio.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria attraverso l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Spetta dunque all' Ufficio (attore sostanziale), fornire la prova del fatto costitutivo della sua, pretesa, mentre, a prova fornita, spetterà al destinatario provare che il fatto è inefficace o che il diritto dell'A.F. si è modificato od estinto. L'onere del convenuto, quindi, sorge solo quando l'attore ha provato tutti gli elementi costitutivi del rapporto su cui si fonda la sua domanda. Orbene nella fattispecie, il Comune di Volla (attore sostanziale), non si è costituito in giudizio, nulla ha prodotto e nulla ha documentato, e, quindi, non ha provato gli elementi costitutivi su cui si fonda l'avviso di accertamento impugnato.
Deve inoltre darsi atto che sulla questione sono intervenuti precedenti favorevoli al ricorrente ed alla cui motivazione ci si riporta per relationem. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso.
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6873,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
- Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12916/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - 05888670634 Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentante_1 - Rappresentato da - CF_Difensore_2 Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Volla - -- 80040 Volla NA elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 134037 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1209/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Centro Agro Alimentare di Napoli e Volla impugna l'avviso di accertamento TARI n. 134037 del 07.05.2025, notificato il 14.05.2025, emesso dal Comune di Volla per omessa dichiarazione TARI e per il mancato pagamento per gli anni di imposta 2015–2023, per un importo complessivo di € 1.897.771,00 (imposta, sanzioni, interessi).
A fondamento del ricorso formula i seguenti motivi:
Decadenza dell'azione accertativa (anni 2015–2019) L'accertamento è tardivo per gli anni dal 2015 al 2019, essendo stato notificato oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, richiamato dalla normativa TARI.
Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo. L'avviso è nullo perché non preceduto dalla comunicazione dello schema d'atto, in violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), applicabile anche agli enti locali.
Difetto assoluto di motivazione e mancanza degli elementi essenziali
L'atto contesta contemporaneamente omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e omesso pagamento;
• richiama annualità e presupposti incoerenti;
• omette indicazione degli immobili, estremi catastali e precedenti giudiziari;
• riporta errate modalità di impugnazione;
• calcola sanzioni in modo illegittimo, triplicandole invece di raddoppiarle. Mancanza del presupposto impositivo
La TARI non è dovuta poiché:
• il servizio di raccolta rifiuti non è mai stato attivato dal Comune nell'area del CAAN;
• manca la concreta possibilità di fruire del servizio, presupposto imprescindibile secondo giurisprudenza costante della Cassazione;
• il Comune ha espressamente dichiarato l'impossibilità di erogare il servizio sin dal 2008. 5. Inapplicabilità della TARI per produzione esclusiva di rifiuti speciali
Il CAAN è qualificato come “mega struttura mercatale”, attività che per legge produce esclusivamente rifiuti speciali, esclusi dal campo di applicazione della TARI:
• la normativa ambientale (D.lgs. 152/2006, come modificato) esclude l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
• il presupposto oggettivo del tributo non sussiste.
Errata determinazione delle superfici e delle violazioni
L'avviso:
• indica una superficie imponibile errata (mq 62.800 anziché mq 60.593);
• include aree tecniche, celle frigo e aree mercatali pacificamente escluse;
• le superfici potenzialmente imponibili sono, al più, mq 9.205;
• irroga sanzioni per omessa dichiarazione nonostante precedenti giudicati che avevano accertato superficie imponibile pari a zero.
Errata quantificazione degli importi Tutte le illegittimità sopra evidenziate comportano una radicale erroneità dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. In via subordinata, l'importo dovrebbe essere:
• calcolato solo su mq 9.205;
• con tariffa ridotta al 20% per mancato servizio;
• senza sanzioni, o con riduzione massima consentita. Ha allegato che i precedenti avvisi TARSU/TARES (anni 2009, 2010, 2012 e 2013) sono stati annullati con sentenze definitive, per mancanza del presupposto impositivo. Nonostante ciò, nel 2025, il Comune ha notificato un nuovo avviso TARI per gli anni 2015–2023.
Conclude per l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento;
in subordine, per la rideterminazione dell'imposta nei limiti di legge e la non applicazione delle sanzioni, con vittoria di spese.
Il Comune di Volla non si è costituito in giudizio.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria attraverso l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Spetta dunque all' Ufficio (attore sostanziale), fornire la prova del fatto costitutivo della sua, pretesa, mentre, a prova fornita, spetterà al destinatario provare che il fatto è inefficace o che il diritto dell'A.F. si è modificato od estinto. L'onere del convenuto, quindi, sorge solo quando l'attore ha provato tutti gli elementi costitutivi del rapporto su cui si fonda la sua domanda. Orbene nella fattispecie, il Comune di Volla (attore sostanziale), non si è costituito in giudizio, nulla ha prodotto e nulla ha documentato, e, quindi, non ha provato gli elementi costitutivi su cui si fonda l'avviso di accertamento impugnato.
Deve inoltre darsi atto che sulla questione sono intervenuti precedenti favorevoli al ricorrente ed alla cui motivazione ci si riporta per relationem. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore dell'atto impugnato e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso.
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6873,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
- Così deciso in Napoli in data 26.1.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso