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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.85/2024
Oggi 08/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. ZB TJ;
per la parte resistente l'avv. BONANNO MARIA SANTINA.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
ZB TJ ) rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv.to Mitja Ozbic;
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Santina P.IVA_1
Bonanno; resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “NEL MERITO: dichiarare la nullità e/o annullabilità e, comunque, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e notificata cartella di pagamento, nonché di qualsiasi altro atto connesso
e conseguente per mancato utilizzo della lingua slovena e/o comunque per violazione delle normative comunitarie in materia. Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “Revocata la sospensione cautelare dell'atto impugnato, rigettarsi il ricorso perché inammissibile ed infondato per le
2 ragioni di cui allo storico e per l'effetto dichiarare la legittimità della pretesa sanzionatoria della Controparte_2
in ordine all'omessa dichiarazione dei redditi del ricorrente per
[...]
l'anno 2021 (modd.5 2020), per l'importo di euro 448,00 spese e competenze di causa integralmente rifuse con IVA, CPA e 15% spese generali, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 15.2.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione ex art. 24 c. 5 D. Lgs. 46/99 avverso la cartella di pagamento nr. 114 2023 00054955 02 000. Con tale cartella la convenuta aveva proceduto nei confronti del ricorrente, esercente la professione di avvocato, alla riscossione di € 448,00, asseritamente dovuti a titolo contributivo per l'anno 2019 per l'omesso invio del Mod.5/2020.
2. Rilevava il ricorrente di risiedere in Slovenia, di essere iscritto all'AIRE,
e di essere cittadino italiano e sloveno esercitando attività legale principalmente in Slovenia. Non avendo partita Iva in Italia ed essendo la Slovenia lo Stato principale della propria attività lavorativa e familiare, aveva ottenuto dall'Ente assistenziale sloveno ZZZS il rilascio dei c.d. modelli A1 con i quali, conformemente alla normativa vigente a livello europeo, l'Autorità preposta dello Stato membro competente, dopo aver verificato i presupposti richiesti dal caso, attesta che i relativi contributi previdenziali ed assistenziali devono essere pagati solo in tale
Stato membro. Riferiva ancora di aver inviato, per l'annualità oggetto di giudizio, il modello A1 attestante l'applicazione della normativa previdenziale slovena alla , ma che , ormai da CP_1 CP_1
anni, continua a richiedere illegittimamente il versamento di contributi, tanto che con riferimento alle annualità 2015, 2017 e 2018 aveva dovuto
3 promuovere contenziosi a fronte delle pretese della convenuta, conclusisi vittoriosamente con pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di
Trieste.
3. Tanto premesso in fatto, rilevava in diritto parte ricorrente che conformemente alle disposizioni dei Regolamenti europei CE 883/2004
e 987/2009, lo Stato membro, richiesto dal cittadino interessato aveva individuato la normativa applicabile al fine del pagamento dei contributi nel caso di contestuale attività lavorativa o imprenditoriale in due o più
Stati membri. Ai sensi degli artt. 13 Regolamento CE 883/20041 e degli artt. 14 e 16 del Regolamento CE 987/20092 lo Stato membro aveva emesso il c.d. modello A1 attestando e dichiarando che la normativa applicabile nel caso di specie era quella slovena. Il regolare invio dei modelli A1 alla , valeva come esenzione del professionista CP_1
dall'invio del modello 5 per l'anno di riferimento. Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di matrice unionale rendevano la sanzione oggetto di cartella esattoriale del tutto illegittima. Sotto altro profilo rilevava il ricorrente che in ogni caso la cartella risultava illegittima anche sotto l'aspetto della lingua utilizzata nell'atto, in quanto essendo cittadino italiano di lingua slovena, ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e art. 3 dello Statuto Speciale della
[...]
e dell'art. 8 della Legge 38/2001, tutti Parte_1
gli atti a lui diretti dovevano essere scritti in lingua slovena, o direttamente o a mezzo traduzione in lingua slovena.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la convenuta rilevando la correttezza del CP_1
proprio agire in quanto la ratio dell'obbligo della comunicazione reddituale alla come già evidenziato dalle Sezioni Unite della CP_1
Corte nella sentenza n. 9184/2012, consisteva nell'esigenza di garantire
4 l'effettività dell'obbligo di iscrizione e pertanto, la conoscenza dei redditi dei professionisti era funzionale alla determinazione dei contributi dovuti per chi è già iscritto nonché all'accertamento dei requisiti in presenza dei quali sorge l'obbligo di iscrizione.
Argomentazioni, queste, non superabili dalle disposizioni dei regolamenti europei richiamati da parte ricorrente.
5. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Dispone l'art. 13 co. 2 del Regolamento nr. 883/04 che “La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività”. Dispone ancora l'art. 16 del Reg. 987/2009, il quale disciplina la procedura per l'applicazione dell'art. 13 che “L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata”.
8. Ritiene lo scrivente che il tenore delle diposizioni contenute nei regolamenti comunitari, norma sovraordinata rispetto al diritto interno, lasci poco spazio ad interpretazioni differenti da quella meramente letterale.
5 9. I regolamenti in questione non fanno riferimento soltanto al trattamento contributivo ed al correlativo obbligo gravante sul lavoratore, ma più volte statuiscono l'applicazione dell'intera legislazione dello Stato competente in relazione ai criteri determinati. A fronte di un tanto, in assenza di specifiche ed espresse deroghe, il professionista non può essere destinatario di un obbligo finalizzato a consentire alla
[...]
di verificare il flusso del suo reddito, nonostante sia CP_1
pacificamente sottoposto ad un'altra legislazione, come risulta dal rilascio dei certificati A1. La disciplina fissata dai citati regolamenti fa riferimento all'applicazione di una legislazione nazionale, secondo criteri specifici, e non vi è spazio per l'operatività di altre normative.
10. Oltre che della chiarezza del dato normativo si deve poi tenere conto del condivisibile orientamento maturato dalla Corte di Cassazione sul punto, secondo il quale: “Ai fini della individuazione della legislazione previdenziale applicabile per i cittadini comunitari che svolgono la professione forense in più Stati membri dell'Unione, va data prevalenza al criterio del luogo di residenza, indicato dall'art. 14 bis, par. 2, del
Regolamento CEE n. 1408 del 1971, richiamato dall'art. 13 del
Regolamento CEE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del
2004, nel caso in cui una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in tale Stato membro, mentre, qualora il professionista non risieda in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività, deve trovare applicazione quello del luogo in cui si trova il centro di interessi, al fine di garantire l'effettività dell'obbligo di comunicazione reddituale alla di previdenza di tale luogo, funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia già iscritto e all'accertamento dei requisiti reddituali o del volume di affari in
6 presenza dei quali sorge l'obbligo di iscrizione” (Cass. nr. 6826 del
2023; Cass. n. 6776 del 2018).
11. Il ricorso deve pertanto essere accolto e dichiarato che nulla è dovuto a parte resistente per la cartella di pagamento nr. 114 2023 00054955 02
000.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) in accoglimento dell'opposizione accerta e dichiara che non sono dovute dalla parte ricorrente le somme di cui alla cartella di pagamento nr. 114
2023 00054955 02 000;
2) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 499,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Trieste, 8.1.2025
Il Giudice
dott. Paolo Ancora
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