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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10569 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8987.2024 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(P.IVA. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, nonché Rappresentante Legale pro tempore difesa dall'Avv.to
CA Di LO (C.F.: ) del Foro Speciale di C.F._1 Pt_1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Azienda medesima in via Pt_1
Casal Bernocchi n. 73 - 00125 (PEC: ; Email_1
Opponente contro
nato a [...] il12.07.1954(C.F. Controparte_1
) e residente in [...], difeso C.F._2 Pt_1 dall'avv. Alessandro Alicicco (C.F. ) e presso lo studio del C.F._3 medesimo in via Silvio Pellico n. 44, elettivamente domiciliato Pt_1
Opposto
Oggetto: opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 251/2024, Rg.n. 53436/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Decreti Ingiuntivi, notificato il
09.01.2024, col quale era ingiunto alla di pagare in favore del Dr. Parte_2 la somma complessiva di € 55.545,00, maggiorata di interessi Controparte_1 legali come da domanda fino alla data di effettivo integrale soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio più oneri come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
Parte opponente premetteva che il Dr. col decreto ingiuntivo aveva CP_1 chiesto il pagamento delle prestazioni rese in qualità di componente Pt_3 presso le Commissioni Medico Legali per l'Accertamento di Invalidità Civile, per il periodo intercorrente dal secondo semestre dell'anno 2017 al primo semestre dell'anno 2019.
Il creditore asseriva di aver definito nel periodo oggetto di causa, in qualità di componente ANMIC di Commissione, n.
3.703 pratiche, così suddivise:
Anno 2017 = n. 976 pratiche definite;
Anno 2018 = n.
2.170 pratiche definite;
Anno 2019= n. 557 pratiche definite. Parte Secondo la la richiesta di pagamento doveva essere rigettata poiché priva di documentazione probatoria idonea a comprovare l'effettiva definizione delle Parte pratiche. Il creditore – secondo la tesi dell – aveva riferito di aver definito n.
3.703 pratiche, senza però documentare alcunché che andasse a sostenere tale pretesa.
Vi era – soltanto - una nota protocollo a firma della UOC Medicina Legale che, a dire dell'opposta, certificherebbe lo svolgimento delle prestazioni.
Nell'opposizione era ripercorso il procedimento di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap (Legge n. 104/1992) e disabilità (Legge
n. 68/1999).
Secondo parte opponente il legislatore aveva individuato nell l'unico CP_2 legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamenti sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall' CP_2 in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali qualificava l come litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle Finanze CP_2
“ (sent. n.24953 del 2021).
Dai documenti allegati dall'opposta ribadiva che non emergeva nulla di quanto richiesto dal Regolamento di cui alla Delibera n. 910/2017:
- non vi era un verbale di definizione delle pratiche asseritamente svolte;
- non erano indicati i giorni in cui sarebbero state espletate le Commissioni per le quali il Dr. rivendica compensi;
CP_1
2 3
- non era presente il numero di pratiche definite per ogni singola Commissione cui il Dr. asserisce aver partecipato;
CP_1
- non erano stati versati i verbali conclusivi dell' . CP_2
Come già indicato, l'unico documento su cui poggiava l'avversa pretesa Parte creditoria, secondo la difesa consisteva in una nota protocollo a firma della
Responsabile f.f. della UOC Medicina Legale, nota dal contenuto generico né rappresentativo delle fasi e degli adempimenti di cui alla procedura aziendale richiamata e disciplinata dal Regolamento di cui alla Delibera n. 910/2017.
Il documento n. 6 del Ricorso non aveva il potere di impegnare l'Amministrazione qui opponente;
trattasi di documento attraverso una dichiarazione che reca un report numerico di numero di pratiche lavorate in numero di sedute. Il documento n. 6 del Ricorso assurge a una mera indicazione nominale non sorretta, però, dagli idonei elementi necessari a fare di un dato la prova di un fatto.
Il Dr. aveva fatto parte delle Commissioni Medico Legali in qualità di CP_1 componente Medico ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. C), della legge Pt_3 regionale an. 2/1986. Egli non era un dipendente della , ma membro di Parte_2 una Associazione di Categoria esterna a questa Amministrazione.
Agli atti non vi era documentazione attestante la sussistenza di eventuali convenzioni/accordi tra questa Azienda e l'Associazione di categoria di cui fa parte il Dr. CP_1
Concludeva: in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.
251/2024, in quanto del tutto infondato per tutte le motivazioni di cui in narrativa, da cui si evince la palese carenza probatoria di cui all'art. 2697 c.c. stante la mancanza agli atti di qualsivoglia documentazione comprovante la definizione delle pratiche asseritamente svolte, di qualunque documentazione dell' che CP_2 dia contezza e prova della conclusione del procedimento e della definizione delle pratiche, né la presenza di eventuali Convenzioni tra l'Azienda e l'Associazione di categoria di cui fa parte il ricorrente;
in via subordinata, si contestavano i conteggi operati da controparte e ci si riserva di depositare conteggi alternativi anche all'esito di eventuale espletanda CTU, di cui si chiede sin d'ora l'espletamento previa esibizione da parte dell'opposta dei verbali di definizione delle pratiche inviati all' . Con vittoria di spese. CP_2
3 4
Si costituiva la parte opposta ed esponeva che l'opposizione era infondata alla luce dei precedenti giurisprudenziali della medesima sezione.
Vi erano state tre sentenze:
-la n. 3454/23-R.G. 21463/21 -Asl Roma 3 vs Parte_4
-la n. 12717/23–R.G. 11392/21 –ASL Roma 3 vs;
Controparte_3
-la n. 13913/23–R.G. 38684/21 –ASL Roma 3 vs In tali Controparte_4 giudizi le opposizioni spiegate dalla avverso analoghi decreti Parte_2 ingiuntivi ottenuti da sanitari appartenenti all , per l'omesso pagamento Pt_3 delle prestazioni svolte all'interno delle Commissioni per l'accertamento dell'Invalidità civile e del grave handicap, erano state integralmente rigettate.
La nota protocollo n. 60080 del 17.09.2021 certificava che la stessa Parte_2 per il tramite dell'UOC medicina legale, aveva cerziorato che il Dott. in CP_1 qualità di rappresentante in seno alle commissioni per l'invalidità civile, Pt_3 aveva definito complessivamente 3.703pratiche nel periodo 01.07.2017 –
30.06.2019.
Non era contestato, nella opposizione, che il Dott. avesse partecipato alle CP_5
Commissioni istituite presso l Peraltro, era proprio la Parte_2 Parte_2 che in data 23.09.2016, con propria nota prot. 68856 aveva indicato all il nominativo del Dott. al fine di poterlo Parte_3 Controparte_1 inserire, quale rappresentante di categoria, all'interno delle costituite Commissioni per l'accertamento dell'invalidità Civile L. 104/92 e L.68/99, così come previsto dalla Deliberazione del Commissario Straordinario della n. 754 del Parte_2
11.10.2016. La presenza del Dott. in seno alle Commissioni istituite CP_1 presso laASL era stata richiesta dalla stessa opponente, confermato Pt_2 dall con lettera del 08.11.2016 e definitivamente sancito con la Delibera Pt_3
n. 940 del 14.12.2016. Concludeva chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 251/2024(R.G. 53436/23) del 05.01.2024e notificato in data
09.01.2024non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.10.2024; letti gli atti e i documenti allegati riteneva la CTU non fosse necessaria.
4 5
Assegnava i termini perentori ex art. 189 c.p.c., e rinviava all'udienza del
19.5.2025 in trattazione scritta e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato.
Con la nota protocollo n. 60080 del 17.09.2021 la stessa per il Parte_2 tramite dell'UOC medicina legale, aveva certificato che il Dott. in qualità CP_1 di rappresentante aveva definito 3.703 pratiche nel periodo 01.07.2017 – Pt_3
30.06.2019: 2°semestre 2017 n. 36 sedute n. 976 pratiche definite;
intero anno
2018 n.60 sedute n.
2.170pratiche definite;
1° semestre 2019n. 18 sedute n. 557. Parte Secondo l opponente il documento non dimostra e non vincola l'opponente Parte a corrispondere alcunché.
La tesi non convince. Parte Il documento proviene da un preposto, competente, dirigente della stessa e si ritiene che faccia sempre prova contro sé a meno di dichiarazioni non veritiere, Parte circostanza questa non contestata dalla Trattandosi di documento atto pubblico esso avrebbe dovuto essere contestato con querela di falso.
Nel merito, questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza formatasi in questa sezione proprio sul medesimo thema decidendum.
La composizione delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile è disciplinata dalla Legge Regionale Lazio n. 2/1986, rubricata "Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell'invalidità civile, delle minorazioni visive;
del sordomutismo, nonché del collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative”. Essa è nominata dal Comitato di Gestione ed è composta: a) da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale specialista o esperto in medicina legale, preferibilmente di posizione apicale con funzione di
Presidente; b) da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica preferibilmente esperto in medicina del lavoro;
c) da un medico scelto su tema indicata dall'associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, nella nuova veste da essa assunta per effetto del D.P.R. 24.07.1977 n. 616. Quanto al compenso, l'art. 44 della Legge
5 6
Regionale n. 11 del 2004, abrogando l'articolo 7 della Legge 2/1986 dispone a sua volta, che .. ai componenti delle commissioni mediche, Comunque denominate, costituite presso le Aziende sanitarie ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap nonché ai fini del collocamento al lavoro dei disabili, spetta, per ogni caso definito nel corso delle sedute che si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, ovvero nelle visite domiciliari un compenso per ogni componente, un altro compenso per il
Presidente, come aggiornato periodicamente con decreto del Presidente della
Giunta Regionale.
Non trova adeguato sostegno giuridico la tesi dell'azienda, che sembra emergere dalla opposizione, secondo la quale il sopra citato criterio di liquidazione si applichi solo ai dipendenti dell'azienda e non ai componenti indicati dalla
, le cui prestazioni dovrebbero essere coperte dalla stipula di una Pt_3
Parte convenzione tra MN e la stessa (ovviamente in forma scritta), in mancanza della quale non potrebbe procedersi alla remunerazione dell'attività.
Oltre ad esser contraria al dato letterale, e smentita dalla stessa documentazione prodotta dall'azienda, questa tesi comporterebbe l'assimilazione dell'attività svolta dal componente ad un'attività svolta a titolo gratuito, ovvero inquadrabile nell'ambito del c.d. volontariato.
Per orientamento coeso della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui siano stati accertati l'esercizio professionale di un'attività economica, (ovvero di produzione o scambio di beni o servizi) ovvero l'effettuazione di prestazioni oggettivamente configurabili come di lavoro subordinato, le medesime devono presumersi effettuate a titolo oneroso, salva la prova che le prestazioni stesse sono caratterizzate da gratuità ( gravante ovviamente sul soggetto che ne sostiene il carattere e giustificate dai motivi più vari, come l'affectio la benevolenza, ovvero ordini di natura sociale o convenzionale, ovvero l'indiretto vantaggio). L'onerosità - rammenta il giudice nomofilattico - è quindi elemento normale del rapporto, anche se non essenziale, ed il professionista, per esigere il pagamento, deve solo provare l'incarico e l'adempimento dello stesso, dovendo - all'inverso - gravare sul committente l'eventuale accordo stilla gratuità della prestazione (cfr. Cass. Civ. 23.11.2016 n.
23893) o dimostrato sulla base dei sopra citati indici di riferimento. Quanto al
6 7
secondo tipo, l'assimilazione del componente ad un soggetto che, ai sensi del c.d. codice del terzo settore (che ha portato a conclusione l'evoluzione della disciplina che procedeva dalla legge quadro 266/1991 e proseguiva dalla normativa di cui alla Legge 383/2000, D.lgs. 155/2006 fra le altre) "...svolge attività in favore della comunità e del bene comune anche per il tramite di un ente del terzo settore;
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà" è privo di indici di carattere soggettivo e oggettivo, per poter anche solo percorrere l'interpretazione.
Peraltro, appare evidente che il fatto che il componente sia individuato dalla
MN non elude il dato significativo del fatto che l'attività svolta non sia stata svolta in favore dell'associazione, della quale il creditore non è dipendente, ma della stessa per i propri scopi istituzionali. Parte_1
Nel caso in esame parte opposta ha documentato il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece contestato la esatta quantificazione;
non ha contestato, come era suo specifico onere, il pagamento dovuto delle prestazioni, ovvero avanzato eccezioni idonee a paralizzare la pretesa creditoria. In ordine alla quantificazione il decreto ingiuntivo non fa altro che tramutare in danaro le prestazioni già accertare nella nota proveniente dal personale dipendente della Parte medesima
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM
55/2014, come indicato nel dispositivo alla luce sia del mancato adempimento ad Parte un documento formato dal dipendente della stessa sia dalla costante giurisprudenza formatasi sul punto della debenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Decreto
Ingiuntivo n. 251/2024, Rg.n.53436/202;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.
Roma,
7 8
Il Giudice
ER NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8987.2024 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(P.IVA. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, nonché Rappresentante Legale pro tempore difesa dall'Avv.to
CA Di LO (C.F.: ) del Foro Speciale di C.F._1 Pt_1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Azienda medesima in via Pt_1
Casal Bernocchi n. 73 - 00125 (PEC: ; Email_1
Opponente contro
nato a [...] il12.07.1954(C.F. Controparte_1
) e residente in [...], difeso C.F._2 Pt_1 dall'avv. Alessandro Alicicco (C.F. ) e presso lo studio del C.F._3 medesimo in via Silvio Pellico n. 44, elettivamente domiciliato Pt_1
Opposto
Oggetto: opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 251/2024, Rg.n. 53436/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Decreti Ingiuntivi, notificato il
09.01.2024, col quale era ingiunto alla di pagare in favore del Dr. Parte_2 la somma complessiva di € 55.545,00, maggiorata di interessi Controparte_1 legali come da domanda fino alla data di effettivo integrale soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio più oneri come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
Parte opponente premetteva che il Dr. col decreto ingiuntivo aveva CP_1 chiesto il pagamento delle prestazioni rese in qualità di componente Pt_3 presso le Commissioni Medico Legali per l'Accertamento di Invalidità Civile, per il periodo intercorrente dal secondo semestre dell'anno 2017 al primo semestre dell'anno 2019.
Il creditore asseriva di aver definito nel periodo oggetto di causa, in qualità di componente ANMIC di Commissione, n.
3.703 pratiche, così suddivise:
Anno 2017 = n. 976 pratiche definite;
Anno 2018 = n.
2.170 pratiche definite;
Anno 2019= n. 557 pratiche definite. Parte Secondo la la richiesta di pagamento doveva essere rigettata poiché priva di documentazione probatoria idonea a comprovare l'effettiva definizione delle Parte pratiche. Il creditore – secondo la tesi dell – aveva riferito di aver definito n.
3.703 pratiche, senza però documentare alcunché che andasse a sostenere tale pretesa.
Vi era – soltanto - una nota protocollo a firma della UOC Medicina Legale che, a dire dell'opposta, certificherebbe lo svolgimento delle prestazioni.
Nell'opposizione era ripercorso il procedimento di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap (Legge n. 104/1992) e disabilità (Legge
n. 68/1999).
Secondo parte opponente il legislatore aveva individuato nell l'unico CP_2 legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamenti sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall' CP_2 in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali qualificava l come litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle Finanze CP_2
“ (sent. n.24953 del 2021).
Dai documenti allegati dall'opposta ribadiva che non emergeva nulla di quanto richiesto dal Regolamento di cui alla Delibera n. 910/2017:
- non vi era un verbale di definizione delle pratiche asseritamente svolte;
- non erano indicati i giorni in cui sarebbero state espletate le Commissioni per le quali il Dr. rivendica compensi;
CP_1
2 3
- non era presente il numero di pratiche definite per ogni singola Commissione cui il Dr. asserisce aver partecipato;
CP_1
- non erano stati versati i verbali conclusivi dell' . CP_2
Come già indicato, l'unico documento su cui poggiava l'avversa pretesa Parte creditoria, secondo la difesa consisteva in una nota protocollo a firma della
Responsabile f.f. della UOC Medicina Legale, nota dal contenuto generico né rappresentativo delle fasi e degli adempimenti di cui alla procedura aziendale richiamata e disciplinata dal Regolamento di cui alla Delibera n. 910/2017.
Il documento n. 6 del Ricorso non aveva il potere di impegnare l'Amministrazione qui opponente;
trattasi di documento attraverso una dichiarazione che reca un report numerico di numero di pratiche lavorate in numero di sedute. Il documento n. 6 del Ricorso assurge a una mera indicazione nominale non sorretta, però, dagli idonei elementi necessari a fare di un dato la prova di un fatto.
Il Dr. aveva fatto parte delle Commissioni Medico Legali in qualità di CP_1 componente Medico ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. C), della legge Pt_3 regionale an. 2/1986. Egli non era un dipendente della , ma membro di Parte_2 una Associazione di Categoria esterna a questa Amministrazione.
Agli atti non vi era documentazione attestante la sussistenza di eventuali convenzioni/accordi tra questa Azienda e l'Associazione di categoria di cui fa parte il Dr. CP_1
Concludeva: in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.
251/2024, in quanto del tutto infondato per tutte le motivazioni di cui in narrativa, da cui si evince la palese carenza probatoria di cui all'art. 2697 c.c. stante la mancanza agli atti di qualsivoglia documentazione comprovante la definizione delle pratiche asseritamente svolte, di qualunque documentazione dell' che CP_2 dia contezza e prova della conclusione del procedimento e della definizione delle pratiche, né la presenza di eventuali Convenzioni tra l'Azienda e l'Associazione di categoria di cui fa parte il ricorrente;
in via subordinata, si contestavano i conteggi operati da controparte e ci si riserva di depositare conteggi alternativi anche all'esito di eventuale espletanda CTU, di cui si chiede sin d'ora l'espletamento previa esibizione da parte dell'opposta dei verbali di definizione delle pratiche inviati all' . Con vittoria di spese. CP_2
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Si costituiva la parte opposta ed esponeva che l'opposizione era infondata alla luce dei precedenti giurisprudenziali della medesima sezione.
Vi erano state tre sentenze:
-la n. 3454/23-R.G. 21463/21 -Asl Roma 3 vs Parte_4
-la n. 12717/23–R.G. 11392/21 –ASL Roma 3 vs;
Controparte_3
-la n. 13913/23–R.G. 38684/21 –ASL Roma 3 vs In tali Controparte_4 giudizi le opposizioni spiegate dalla avverso analoghi decreti Parte_2 ingiuntivi ottenuti da sanitari appartenenti all , per l'omesso pagamento Pt_3 delle prestazioni svolte all'interno delle Commissioni per l'accertamento dell'Invalidità civile e del grave handicap, erano state integralmente rigettate.
La nota protocollo n. 60080 del 17.09.2021 certificava che la stessa Parte_2 per il tramite dell'UOC medicina legale, aveva cerziorato che il Dott. in CP_1 qualità di rappresentante in seno alle commissioni per l'invalidità civile, Pt_3 aveva definito complessivamente 3.703pratiche nel periodo 01.07.2017 –
30.06.2019.
Non era contestato, nella opposizione, che il Dott. avesse partecipato alle CP_5
Commissioni istituite presso l Peraltro, era proprio la Parte_2 Parte_2 che in data 23.09.2016, con propria nota prot. 68856 aveva indicato all il nominativo del Dott. al fine di poterlo Parte_3 Controparte_1 inserire, quale rappresentante di categoria, all'interno delle costituite Commissioni per l'accertamento dell'invalidità Civile L. 104/92 e L.68/99, così come previsto dalla Deliberazione del Commissario Straordinario della n. 754 del Parte_2
11.10.2016. La presenza del Dott. in seno alle Commissioni istituite CP_1 presso laASL era stata richiesta dalla stessa opponente, confermato Pt_2 dall con lettera del 08.11.2016 e definitivamente sancito con la Delibera Pt_3
n. 940 del 14.12.2016. Concludeva chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 251/2024(R.G. 53436/23) del 05.01.2024e notificato in data
09.01.2024non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.10.2024; letti gli atti e i documenti allegati riteneva la CTU non fosse necessaria.
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Assegnava i termini perentori ex art. 189 c.p.c., e rinviava all'udienza del
19.5.2025 in trattazione scritta e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato.
Con la nota protocollo n. 60080 del 17.09.2021 la stessa per il Parte_2 tramite dell'UOC medicina legale, aveva certificato che il Dott. in qualità CP_1 di rappresentante aveva definito 3.703 pratiche nel periodo 01.07.2017 – Pt_3
30.06.2019: 2°semestre 2017 n. 36 sedute n. 976 pratiche definite;
intero anno
2018 n.60 sedute n.
2.170pratiche definite;
1° semestre 2019n. 18 sedute n. 557. Parte Secondo l opponente il documento non dimostra e non vincola l'opponente Parte a corrispondere alcunché.
La tesi non convince. Parte Il documento proviene da un preposto, competente, dirigente della stessa e si ritiene che faccia sempre prova contro sé a meno di dichiarazioni non veritiere, Parte circostanza questa non contestata dalla Trattandosi di documento atto pubblico esso avrebbe dovuto essere contestato con querela di falso.
Nel merito, questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza formatasi in questa sezione proprio sul medesimo thema decidendum.
La composizione delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile è disciplinata dalla Legge Regionale Lazio n. 2/1986, rubricata "Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell'invalidità civile, delle minorazioni visive;
del sordomutismo, nonché del collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative”. Essa è nominata dal Comitato di Gestione ed è composta: a) da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale specialista o esperto in medicina legale, preferibilmente di posizione apicale con funzione di
Presidente; b) da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica preferibilmente esperto in medicina del lavoro;
c) da un medico scelto su tema indicata dall'associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, nella nuova veste da essa assunta per effetto del D.P.R. 24.07.1977 n. 616. Quanto al compenso, l'art. 44 della Legge
5 6
Regionale n. 11 del 2004, abrogando l'articolo 7 della Legge 2/1986 dispone a sua volta, che .. ai componenti delle commissioni mediche, Comunque denominate, costituite presso le Aziende sanitarie ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap nonché ai fini del collocamento al lavoro dei disabili, spetta, per ogni caso definito nel corso delle sedute che si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, ovvero nelle visite domiciliari un compenso per ogni componente, un altro compenso per il
Presidente, come aggiornato periodicamente con decreto del Presidente della
Giunta Regionale.
Non trova adeguato sostegno giuridico la tesi dell'azienda, che sembra emergere dalla opposizione, secondo la quale il sopra citato criterio di liquidazione si applichi solo ai dipendenti dell'azienda e non ai componenti indicati dalla
, le cui prestazioni dovrebbero essere coperte dalla stipula di una Pt_3
Parte convenzione tra MN e la stessa (ovviamente in forma scritta), in mancanza della quale non potrebbe procedersi alla remunerazione dell'attività.
Oltre ad esser contraria al dato letterale, e smentita dalla stessa documentazione prodotta dall'azienda, questa tesi comporterebbe l'assimilazione dell'attività svolta dal componente ad un'attività svolta a titolo gratuito, ovvero inquadrabile nell'ambito del c.d. volontariato.
Per orientamento coeso della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui siano stati accertati l'esercizio professionale di un'attività economica, (ovvero di produzione o scambio di beni o servizi) ovvero l'effettuazione di prestazioni oggettivamente configurabili come di lavoro subordinato, le medesime devono presumersi effettuate a titolo oneroso, salva la prova che le prestazioni stesse sono caratterizzate da gratuità ( gravante ovviamente sul soggetto che ne sostiene il carattere e giustificate dai motivi più vari, come l'affectio la benevolenza, ovvero ordini di natura sociale o convenzionale, ovvero l'indiretto vantaggio). L'onerosità - rammenta il giudice nomofilattico - è quindi elemento normale del rapporto, anche se non essenziale, ed il professionista, per esigere il pagamento, deve solo provare l'incarico e l'adempimento dello stesso, dovendo - all'inverso - gravare sul committente l'eventuale accordo stilla gratuità della prestazione (cfr. Cass. Civ. 23.11.2016 n.
23893) o dimostrato sulla base dei sopra citati indici di riferimento. Quanto al
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secondo tipo, l'assimilazione del componente ad un soggetto che, ai sensi del c.d. codice del terzo settore (che ha portato a conclusione l'evoluzione della disciplina che procedeva dalla legge quadro 266/1991 e proseguiva dalla normativa di cui alla Legge 383/2000, D.lgs. 155/2006 fra le altre) "...svolge attività in favore della comunità e del bene comune anche per il tramite di un ente del terzo settore;
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà" è privo di indici di carattere soggettivo e oggettivo, per poter anche solo percorrere l'interpretazione.
Peraltro, appare evidente che il fatto che il componente sia individuato dalla
MN non elude il dato significativo del fatto che l'attività svolta non sia stata svolta in favore dell'associazione, della quale il creditore non è dipendente, ma della stessa per i propri scopi istituzionali. Parte_1
Nel caso in esame parte opposta ha documentato il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece contestato la esatta quantificazione;
non ha contestato, come era suo specifico onere, il pagamento dovuto delle prestazioni, ovvero avanzato eccezioni idonee a paralizzare la pretesa creditoria. In ordine alla quantificazione il decreto ingiuntivo non fa altro che tramutare in danaro le prestazioni già accertare nella nota proveniente dal personale dipendente della Parte medesima
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM
55/2014, come indicato nel dispositivo alla luce sia del mancato adempimento ad Parte un documento formato dal dipendente della stessa sia dalla costante giurisprudenza formatasi sul punto della debenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Decreto
Ingiuntivo n. 251/2024, Rg.n.53436/202;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.
Roma,
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Il Giudice
ER NI
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