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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4569/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PANERO Parte_1 C.F._1
ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. VITI TIZIANA, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
- Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Asti in data 23/01/2019 tra la signora
e il signor iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Asti Parte_1 Controparte_1
(atto di matrimonio parte 2, serie C, numero 11, anno 2019), con ogni consequenziale pronuncia circa la successiva annotazione della sentenza presso il competente Ufficio dello Stato civile, alle medesime condizioni della separazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per parte resistente Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati
pagina 1 di 3 Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Asti in data 23/01/2019 tra la sig.ra
e il sig. iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Asti Parte_1 Controparte_1
(atto di matrimonio parte 2, serie C, numero 11, anno 2019) con ogni consequenziale pronuncia circa la successiva annotazione della sentenza presso il competente Ufficio dello Stato Civile, alle medesime condizioni della separazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Controparte_1
23/01/2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il sig. si costituiva in giudizio in data 9/11/2024, instando anch'egli per la Controparte_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 11/11/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con i rispettivi atti difensivi hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b)
L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4569/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PANERO Parte_1 C.F._1
ANDREA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. VITI TIZIANA, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
- Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Asti in data 23/01/2019 tra la signora
e il signor iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Asti Parte_1 Controparte_1
(atto di matrimonio parte 2, serie C, numero 11, anno 2019), con ogni consequenziale pronuncia circa la successiva annotazione della sentenza presso il competente Ufficio dello Stato civile, alle medesime condizioni della separazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per parte resistente Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati
pagina 1 di 3 Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Asti in data 23/01/2019 tra la sig.ra
e il sig. iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Asti Parte_1 Controparte_1
(atto di matrimonio parte 2, serie C, numero 11, anno 2019) con ogni consequenziale pronuncia circa la successiva annotazione della sentenza presso il competente Ufficio dello Stato Civile, alle medesime condizioni della separazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Controparte_1
23/01/2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il sig. si costituiva in giudizio in data 9/11/2024, instando anch'egli per la Controparte_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 11/11/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con i rispettivi atti difensivi hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b)
L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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