TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 399/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni Parisi e Francesco Todaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rotolo;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 ha impugnato il Parte_1
licenziamento irrogato da in liquidazione giudiziale il 4 giugno 2024, Controparte_1 chiedendone l'annullamento con la condanna della convenuta alla sua immediata reintegra nel posto di lavoro insieme al pagamento della retribuzione ed al versamento dei contributi maturati dall'illegittimo recesso all'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro;
in subordine, ha chiesto che, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, la società
1 venga condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, dipendente della convenuta dal 20 febbraio 2019, ha dedotto di essere stato impiegato fino al 10 ottobre 2021 nei lavori di ristrutturazione del
Grand Hotel et des Palmes di Palermo (con mansioni di impiantista), da tale data
(coincidente con la parziale apertura al pubblico della struttura alberghiera) fino al febbraio 2022 nella manutenzione ordinaria dell'hotel (con orario dalle 15 alle 23 e dalle
7.30 alle 16, con pernotto presso l'albergo ed inquadramento al livello B1 del CCNL metalmeccanici industria), dal marzo 2022 all'8 aprile 2024 nella manutenzione ordinaria della struttura “Sporting Club Mazzaforno” di Cefalù ed infine dall'8 aprile 2024 al licenziamento del 4 giugno 2024 nuovamente nella manutenzione ordinaria presso il
Grand Hotel et des Palmes di Palermo;
ha eccepito, quindi, innanzitutto l'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 10 della L. 68/1999, visto che lo stesso risultava iscritto al collocamento mirato;
in secondo luogo, ha contestato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società convenuta, visto che lo stesso, al momento del recesso datoriale, sarebbe stato adibito alla manutenzione ordinaria del Grand Hotel et des Palmes di Palermo (proseguita all'esito della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale) e non già ad un inesistente “ramo aziendale” avente ad oggetto i lavori edili;
in terzo luogo, ha eccepito la violazione dell'obbligo di repchage (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 marzo 2025 la Controparte_2
in liquidazione giudiziale ha chiesto il rigetto del ricorso, non soltanto contestando i
[...] motivi d'impugnazione, ma anche evidenziando l'impossibilità dell'eventuale reintegra visto che il ramo d'azienda costituito dalla gestione del Grand Hotel et des Palmes di
Palermo (inizialmente proseguita giusta autorizzazione dell'autorità giudiziaria) sarebbe stata ceduta ad un terzo, la (cfr. memoria). Controparte_3
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il riparto di competenze tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale.
2 E' noto che “nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 7990 del 30 marzo 2018; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 19308 del 29 settembre 2016, secondo cui “in caso di fallimento della società datrice di lavoro, compete al giudice del lavoro la cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e di condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia costitutiva, ma anche su quella di condanna generica al risarcimento dei danni mediante il pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, trattandosi di istanza meramente riproduttiva del contenuto dell'art.
18 st.lav., e conseguenziale alle richieste principali di dichiarazione di inefficacia del licenziamento, che non comporta alcun accertamento aggiuntivo sul "quantum" del risarcimento, né, quindi, impone lo scorporo della domanda per la preventiva verifica in sede di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura fallimentare a tutela degli altri creditori, dovendosi ritenere, sul piano della "ratio legis", l'inutilità di una simile verifica, idonea ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo”).
La Corte di Cassazione, poi, ancora più chiaramente ha stabilito che il regime selettivo e di commisurazione delle tutele previsto dalla disciplina dei licenziamenti si riverbera sul riparto di cognizione tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale, con la conseguenza che “anche l'accertamento (ed esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria spetti al giudice del lavoro”, restando sostanzialmente preclusa a quest'ultimo soltanto la possibilità di una pronuncia di condanna (provvedimento che inciderebbe, infatti, sul diritto di ciascun creditore di partecipare alla ripartizione dell'attivo e, quindi, in
3 definitiva sulla materia riservata alla cognizione esclusiva del giudice concorsuale: cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 16443 del 21 giugno 2018).
Chiarito quanto precede, occorre procedere all'esame del merito della causa.
Sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
La datrice di lavoro licenziava l'odierno ricorrente sul presupposto che, aperta la procedura di liquidazione giudiziale, il Tribunale di Palermo aveva autorizzato esclusivamente la prosecuzione dell'attività relativa “al ramo di azienda alberghiera”, cui la mansione di elettricista del sarebbe risultata estranea, senza possibilità reimpiego Pt_1
presso il Grand Hotel et des Palmes di Palermo anche “avuto riguardo al personale già in organico presso la struttura” (cfr. allegato n. 7 del ricorso).
Il ricorrente, da parte sua, ha contestato detta motivazione, sostenendo che dall'8 aprile
2024, come già in passato, sarebbe stato impiegato nella manutenzione ordinaria della struttura alberghiera, laddove, al momento del recesso datoriale, non sarebbe esistito alcun “ramo edile”, chiuso almeno dal 2021 (cfr. ricorso).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale (valutata anche alla luce delle contrapposte difese), questo giudice ritiene dimostrato che il nel corso dell'intero rapporto di Pt_1
lavoro veniva impiegato prevalentemente come impiantista nell'attività di ristrutturazione, chiamandolo a svolgere, però, con una certa frequenza, non certo occasionale, anche attività di manutenzione ordinaria.
Il superiore convincimento di basa sugli elementi probatori di seguito evidenziati (cfr. verbale del 25 giugno 2025).
E' sostanzialmente pacifico che il ricorrente veniva assunto nel febbraio 2019 per la ristrutturazione del Grand Hotel et des Palmes di Palermo, nell'ambito della quale svolgeva mansioni di elettricista impiantista.
Il 10 ottobre 2021 la struttura alberghiera veniva aperta parzialmente al pubblico, mentre proseguivano i lavori di ristrutturazione: la peculiarità della situazione (connotata dalla contestualità del cantiere e dell'attività alberghiera) si riverberava sui compiti affidati al il quale, continuando ad operare nell'ambito dell'attività di ristrutturazione, Pt_1
veniva contestualmente impiegato nell'attività di manutenzione ordinaria (cfr. dichiarazioni della teste : “è vero che ha lavorato a partire dal 2019, siamo stati assunti Tes_1 insieme, era febbraio. E' vero che si è occupato degli impianti e delle altre attività indicate nel
4 capitolo. Dopo l'apertura dell'Hotel, alcuni sono stati impiegati nel sotterraneo, mentre il ricorrente
è stato adibito alla manutenzione ordinaria, tra cui rientra l'attività di verifica del funzionamento della domotica delle camere. Il ricorrente lavorava su turni, ma non ricordo gli orari dei turni. Io non facevo turni, lavoravo dalle 7.30 alle 16.30”; della teste : “c'era un gruppo che Tes_2 lavorava fino alle 23, ma era durante il cantiere ed era attività ordinaria seppur occasionale. C'è stato un periodo in cui turnavano, ma non ricordo, non me ne occupavo io. Io mi occupavo della parte dell'Hotel, non del cantiere. Sicuramente il faceva parte di quest'ultima turnazione, Pt_1 mi riferisco a primo cantiere, quello del 2021 o 2022, relativo all'apertura. Abbiamo aperto l'hotel un piano alla volta circa”; e del teste , il quale ha confermato che, seppur per brevi Tes_3
periodi, il ricorrente veniva inserito nella turnazione per la manutenzione ordinaria).
Da marzo 2022 all'8 aprile 2024 il ricorrente veniva trasferito presso la struttura
“Sporting Club Mazzaforno” di Cefalù, ove veniva impiegato prima nella ristrutturazione e poi nella manutenzione ordinaria (cfr., insieme al ricorso, le dichiarazioni del teste
: “Lavoravamo insieme nella stessa struttura, io facevo parte sostanzialmente della squadra. Tes_4
Noi siamo stati assunti per fare lavori di assistenza, manutenzione ed impiantistica ordinaria.
Abbiamo continuato a lavorare sempre insieme allo Sporting Club, fino a quando io poi sono andato in pensione. Non so di preciso cosa abbia fatto dopo il AG”; della teste : “Il cantiere ha Tes_2 chiuso intorno a marzo 2022. Il maggio è stato spostato come manutentore ordinario allo Sporting di Cefalù”).
L'8 aprile 2024 il ricorrente veniva nuovamente trasferito presso il Grand Hotel et des Part Palmes di Palermo, ove veniva impiegato per pochi giorni nella realizzazione della
Con il subentro della curatela, infatti, i lavori venivano sostanzialmente bloccati (cfr. dichiarazioni del teste - “Il ricorrente ha lavorato alla Spa, ma soltanto per due giorni, Tes_1 perché poi è entrata la curatela e siamo stati bloccati. Di fatto non abbiamo neanche iniziato. Io ed il ricorrente lavoravamo autonomamente, non eravamo una squadra, ma capitava di svolgere dei Part lavori insieme” e della testimone : “la era in fase d'idea di cantiere, loro erano stati Tes_2
chiamati per la sistemazione della parte elettrica. Di ciò, se ne occupava in maniera viscerale la Part società. Io ero il capo del personale, conoscevo per grandi linee l'operato. Per la è stata una fase di avvio, penso che siano stati spostati da Cefaù il 7 aprile. Non ricordo quanto durarono i lavori per la Spa, il 17 aprile è subentrata la Curatela, bloccando i lavori”) ed il rimaneva a Pt_1 svolgere, fino al licenziamento del 4 giugno 2024, mansioni di elettricista ragionevolmente
5 inquadrabili in attività ordinaria: tale convincimento si basa non soltanto sulla testimonianza del (“Ho lavorato insieme al presso l'Hotel delle Palermo. Ero Tes_1 Pt_1
elettricista. Io ho lavorato da aprile 2024 fino a luglio dello stesso anno. Il AG faceva
l'elettricista, come me”), ma sulla circostanza che con l'apertura della liquidazione giudiziale la gestione dell'attività alberghiera entrava del tutto comprensibilmente in una fase interlocutoria e di stallo.
Accertati i fatti appena esposti, questo giudice ritiene che la decisione datoriale di risolvere il contratto di lavoro con il AG per giustificato motivo oggettivo non sia censurabile.
E' del tutto evidente, infatti, che il ricorrente (elettricista perfettamente in grado di svolgere tanto attività ordinaria, che attività straordinaria, con particolare riferimento all'impiantistica) veniva assunto e prevalentemente impiegato per le esigenze di ristrutturazione del Grand Hotel et des Palmes di Palermo. Accanto a tale attività straordinaria, è opinione di questo giudice che l'attività di manutenzione ordinaria avesse carattere residuale ed in qualche modo integrativo, pienamente giustificata dalla coesistenza, nel medesimo contesto, dell'attività alberghiera accanto ed insieme all'attività di ristrutturazione.
In quel contesto, dunque, il giustificato motivo oggettivo addotto dalla curatela per la risoluzione del rapporto non era certamente pretestuoso e, anzi, era riferito ad una situazione effettiva, derivante dall'interruzione dei lavori straordinari di ristrutturazione e dalla prosecuzione dell'attività alberghiera nei limiti dell'ordinarietà.
Vero è che all'epoca del licenziamento, ma proprio per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (che aveva comportato l'interruzione dei lavori di ristrutturazione), il AG risultava impiegato, inevitabilmente e necessariamente, soltanto in attività di manutenzione ordinaria.
Tale circostanza, tuttavia, ad avviso di questo giudice potrebbe essere valorizzata soltanto ai fini della tempestività del recesso datoriale oppure ai fini dell'obbligo di reimpiego del dipendente in altre attività.
Orbene, sotto il primo profilo nessun dubbio sussiste circa la tempestività del licenziamento, visto che il relativo provvedimento veniva adottato a distanza di soli due
6 mesi dalla sopravvenuta interruzione (definitiva) dei lavori di ristrutturazione, a conferma della veridicità del giustificato motivo oggettivo addotto dalla curatela.
Per quanto concerne il problema del repechage, è del tutto evidente che nel caso di specie non si ponga la questione della possibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni fungibili, perché tale possibilità è certa: il AG, esaurita la necessità dei lavori straordinari (o, meglio, la possibilità di proseguirli all'esito dell'apertura della liquidazione giudiziale), ben avrebbe potuto essere impiegato nell'attività manutentiva ordinaria già svolta nel corso del rapporto di lavoro, seppur in misura residuale ed integrativa rispetto a quella principale.
Il problema è che, nella comparazione con gli altri otto colleghi assunti ed impiegati in via esclusiva per l'attività di manutenzione ordinaria, la scelta della curatela di licenziare il soggetto assunto ed impiegato in via prevalente nell'attività straordinaria appare immune da censure, in quanto certamente conforme ai canoni di correttezza e buona fede.
In altre parole, nella peculiare situazione del caso concreto il reimpiego del ricorrente nell'attività di manutenzione ordinaria avrebbe certamente comportato un esubero di personale, incompatibile con la gestione ordinaria dell'impresa autorizzata dal giudice concorsuale nella prospettiva della liquidazione dell'attività.
In definitiva, dunque, il giustificato motivo oggettivo va ritenuto sussistente, con la conseguente legittimità del licenziamento intimato.
Sulla violazione dell'art. 10 della L. 68/1999.
Il quarto comma dell'art. 10 della L. 68/1999 stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente è annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'articolo 3 della medesima legge.
Il ricorrente ha sostenuto che la datrice di lavoro sarebbe incorsa nella superiore violazione (cfr. ricorso).
La convenuta, però, ha sostenuto che la tutela in oggetto non dovrebbe trovare applicazione perché il AG non sarebbe stato assunto ai sensi della L. 68/1999 (cfr. memoria di costituzione).
7 Ebbene, la difesa della curatela merita di essere condivisa perché da nessun atto emerge l'assunzione del ai sensi della normativa invocata da quest'ultimo (cfr. il contratto Pt_1
di assunzione, le buste paga e l'Unilav).
Anche sotto questo aspetto, dunque, l'impugnazione non merita di trovare accoglimento.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni sopra esposte conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna del Pt_1 al rimborso delle spese giudiziali della curatela resistente, che, tuttavia, appare equo liquidare in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione del tenore complessivo della vicenda e del carattere certamente non pretestuoso dell'impugnazione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese giudiziali, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre
[...]
spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA ON
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 399/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni Parisi e Francesco Todaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rotolo;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 ha impugnato il Parte_1
licenziamento irrogato da in liquidazione giudiziale il 4 giugno 2024, Controparte_1 chiedendone l'annullamento con la condanna della convenuta alla sua immediata reintegra nel posto di lavoro insieme al pagamento della retribuzione ed al versamento dei contributi maturati dall'illegittimo recesso all'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro;
in subordine, ha chiesto che, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, la società
1 venga condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, dipendente della convenuta dal 20 febbraio 2019, ha dedotto di essere stato impiegato fino al 10 ottobre 2021 nei lavori di ristrutturazione del
Grand Hotel et des Palmes di Palermo (con mansioni di impiantista), da tale data
(coincidente con la parziale apertura al pubblico della struttura alberghiera) fino al febbraio 2022 nella manutenzione ordinaria dell'hotel (con orario dalle 15 alle 23 e dalle
7.30 alle 16, con pernotto presso l'albergo ed inquadramento al livello B1 del CCNL metalmeccanici industria), dal marzo 2022 all'8 aprile 2024 nella manutenzione ordinaria della struttura “Sporting Club Mazzaforno” di Cefalù ed infine dall'8 aprile 2024 al licenziamento del 4 giugno 2024 nuovamente nella manutenzione ordinaria presso il
Grand Hotel et des Palmes di Palermo;
ha eccepito, quindi, innanzitutto l'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 10 della L. 68/1999, visto che lo stesso risultava iscritto al collocamento mirato;
in secondo luogo, ha contestato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società convenuta, visto che lo stesso, al momento del recesso datoriale, sarebbe stato adibito alla manutenzione ordinaria del Grand Hotel et des Palmes di Palermo (proseguita all'esito della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale) e non già ad un inesistente “ramo aziendale” avente ad oggetto i lavori edili;
in terzo luogo, ha eccepito la violazione dell'obbligo di repchage (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 marzo 2025 la Controparte_2
in liquidazione giudiziale ha chiesto il rigetto del ricorso, non soltanto contestando i
[...] motivi d'impugnazione, ma anche evidenziando l'impossibilità dell'eventuale reintegra visto che il ramo d'azienda costituito dalla gestione del Grand Hotel et des Palmes di
Palermo (inizialmente proseguita giusta autorizzazione dell'autorità giudiziaria) sarebbe stata ceduta ad un terzo, la (cfr. memoria). Controparte_3
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il riparto di competenze tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale.
2 E' noto che “nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 7990 del 30 marzo 2018; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 19308 del 29 settembre 2016, secondo cui “in caso di fallimento della società datrice di lavoro, compete al giudice del lavoro la cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e di condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia costitutiva, ma anche su quella di condanna generica al risarcimento dei danni mediante il pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, trattandosi di istanza meramente riproduttiva del contenuto dell'art.
18 st.lav., e conseguenziale alle richieste principali di dichiarazione di inefficacia del licenziamento, che non comporta alcun accertamento aggiuntivo sul "quantum" del risarcimento, né, quindi, impone lo scorporo della domanda per la preventiva verifica in sede di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura fallimentare a tutela degli altri creditori, dovendosi ritenere, sul piano della "ratio legis", l'inutilità di una simile verifica, idonea ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo”).
La Corte di Cassazione, poi, ancora più chiaramente ha stabilito che il regime selettivo e di commisurazione delle tutele previsto dalla disciplina dei licenziamenti si riverbera sul riparto di cognizione tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale, con la conseguenza che “anche l'accertamento (ed esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria spetti al giudice del lavoro”, restando sostanzialmente preclusa a quest'ultimo soltanto la possibilità di una pronuncia di condanna (provvedimento che inciderebbe, infatti, sul diritto di ciascun creditore di partecipare alla ripartizione dell'attivo e, quindi, in
3 definitiva sulla materia riservata alla cognizione esclusiva del giudice concorsuale: cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 16443 del 21 giugno 2018).
Chiarito quanto precede, occorre procedere all'esame del merito della causa.
Sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
La datrice di lavoro licenziava l'odierno ricorrente sul presupposto che, aperta la procedura di liquidazione giudiziale, il Tribunale di Palermo aveva autorizzato esclusivamente la prosecuzione dell'attività relativa “al ramo di azienda alberghiera”, cui la mansione di elettricista del sarebbe risultata estranea, senza possibilità reimpiego Pt_1
presso il Grand Hotel et des Palmes di Palermo anche “avuto riguardo al personale già in organico presso la struttura” (cfr. allegato n. 7 del ricorso).
Il ricorrente, da parte sua, ha contestato detta motivazione, sostenendo che dall'8 aprile
2024, come già in passato, sarebbe stato impiegato nella manutenzione ordinaria della struttura alberghiera, laddove, al momento del recesso datoriale, non sarebbe esistito alcun “ramo edile”, chiuso almeno dal 2021 (cfr. ricorso).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale (valutata anche alla luce delle contrapposte difese), questo giudice ritiene dimostrato che il nel corso dell'intero rapporto di Pt_1
lavoro veniva impiegato prevalentemente come impiantista nell'attività di ristrutturazione, chiamandolo a svolgere, però, con una certa frequenza, non certo occasionale, anche attività di manutenzione ordinaria.
Il superiore convincimento di basa sugli elementi probatori di seguito evidenziati (cfr. verbale del 25 giugno 2025).
E' sostanzialmente pacifico che il ricorrente veniva assunto nel febbraio 2019 per la ristrutturazione del Grand Hotel et des Palmes di Palermo, nell'ambito della quale svolgeva mansioni di elettricista impiantista.
Il 10 ottobre 2021 la struttura alberghiera veniva aperta parzialmente al pubblico, mentre proseguivano i lavori di ristrutturazione: la peculiarità della situazione (connotata dalla contestualità del cantiere e dell'attività alberghiera) si riverberava sui compiti affidati al il quale, continuando ad operare nell'ambito dell'attività di ristrutturazione, Pt_1
veniva contestualmente impiegato nell'attività di manutenzione ordinaria (cfr. dichiarazioni della teste : “è vero che ha lavorato a partire dal 2019, siamo stati assunti Tes_1 insieme, era febbraio. E' vero che si è occupato degli impianti e delle altre attività indicate nel
4 capitolo. Dopo l'apertura dell'Hotel, alcuni sono stati impiegati nel sotterraneo, mentre il ricorrente
è stato adibito alla manutenzione ordinaria, tra cui rientra l'attività di verifica del funzionamento della domotica delle camere. Il ricorrente lavorava su turni, ma non ricordo gli orari dei turni. Io non facevo turni, lavoravo dalle 7.30 alle 16.30”; della teste : “c'era un gruppo che Tes_2 lavorava fino alle 23, ma era durante il cantiere ed era attività ordinaria seppur occasionale. C'è stato un periodo in cui turnavano, ma non ricordo, non me ne occupavo io. Io mi occupavo della parte dell'Hotel, non del cantiere. Sicuramente il faceva parte di quest'ultima turnazione, Pt_1 mi riferisco a primo cantiere, quello del 2021 o 2022, relativo all'apertura. Abbiamo aperto l'hotel un piano alla volta circa”; e del teste , il quale ha confermato che, seppur per brevi Tes_3
periodi, il ricorrente veniva inserito nella turnazione per la manutenzione ordinaria).
Da marzo 2022 all'8 aprile 2024 il ricorrente veniva trasferito presso la struttura
“Sporting Club Mazzaforno” di Cefalù, ove veniva impiegato prima nella ristrutturazione e poi nella manutenzione ordinaria (cfr., insieme al ricorso, le dichiarazioni del teste
: “Lavoravamo insieme nella stessa struttura, io facevo parte sostanzialmente della squadra. Tes_4
Noi siamo stati assunti per fare lavori di assistenza, manutenzione ed impiantistica ordinaria.
Abbiamo continuato a lavorare sempre insieme allo Sporting Club, fino a quando io poi sono andato in pensione. Non so di preciso cosa abbia fatto dopo il AG”; della teste : “Il cantiere ha Tes_2 chiuso intorno a marzo 2022. Il maggio è stato spostato come manutentore ordinario allo Sporting di Cefalù”).
L'8 aprile 2024 il ricorrente veniva nuovamente trasferito presso il Grand Hotel et des Part Palmes di Palermo, ove veniva impiegato per pochi giorni nella realizzazione della
Con il subentro della curatela, infatti, i lavori venivano sostanzialmente bloccati (cfr. dichiarazioni del teste - “Il ricorrente ha lavorato alla Spa, ma soltanto per due giorni, Tes_1 perché poi è entrata la curatela e siamo stati bloccati. Di fatto non abbiamo neanche iniziato. Io ed il ricorrente lavoravamo autonomamente, non eravamo una squadra, ma capitava di svolgere dei Part lavori insieme” e della testimone : “la era in fase d'idea di cantiere, loro erano stati Tes_2
chiamati per la sistemazione della parte elettrica. Di ciò, se ne occupava in maniera viscerale la Part società. Io ero il capo del personale, conoscevo per grandi linee l'operato. Per la è stata una fase di avvio, penso che siano stati spostati da Cefaù il 7 aprile. Non ricordo quanto durarono i lavori per la Spa, il 17 aprile è subentrata la Curatela, bloccando i lavori”) ed il rimaneva a Pt_1 svolgere, fino al licenziamento del 4 giugno 2024, mansioni di elettricista ragionevolmente
5 inquadrabili in attività ordinaria: tale convincimento si basa non soltanto sulla testimonianza del (“Ho lavorato insieme al presso l'Hotel delle Palermo. Ero Tes_1 Pt_1
elettricista. Io ho lavorato da aprile 2024 fino a luglio dello stesso anno. Il AG faceva
l'elettricista, come me”), ma sulla circostanza che con l'apertura della liquidazione giudiziale la gestione dell'attività alberghiera entrava del tutto comprensibilmente in una fase interlocutoria e di stallo.
Accertati i fatti appena esposti, questo giudice ritiene che la decisione datoriale di risolvere il contratto di lavoro con il AG per giustificato motivo oggettivo non sia censurabile.
E' del tutto evidente, infatti, che il ricorrente (elettricista perfettamente in grado di svolgere tanto attività ordinaria, che attività straordinaria, con particolare riferimento all'impiantistica) veniva assunto e prevalentemente impiegato per le esigenze di ristrutturazione del Grand Hotel et des Palmes di Palermo. Accanto a tale attività straordinaria, è opinione di questo giudice che l'attività di manutenzione ordinaria avesse carattere residuale ed in qualche modo integrativo, pienamente giustificata dalla coesistenza, nel medesimo contesto, dell'attività alberghiera accanto ed insieme all'attività di ristrutturazione.
In quel contesto, dunque, il giustificato motivo oggettivo addotto dalla curatela per la risoluzione del rapporto non era certamente pretestuoso e, anzi, era riferito ad una situazione effettiva, derivante dall'interruzione dei lavori straordinari di ristrutturazione e dalla prosecuzione dell'attività alberghiera nei limiti dell'ordinarietà.
Vero è che all'epoca del licenziamento, ma proprio per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (che aveva comportato l'interruzione dei lavori di ristrutturazione), il AG risultava impiegato, inevitabilmente e necessariamente, soltanto in attività di manutenzione ordinaria.
Tale circostanza, tuttavia, ad avviso di questo giudice potrebbe essere valorizzata soltanto ai fini della tempestività del recesso datoriale oppure ai fini dell'obbligo di reimpiego del dipendente in altre attività.
Orbene, sotto il primo profilo nessun dubbio sussiste circa la tempestività del licenziamento, visto che il relativo provvedimento veniva adottato a distanza di soli due
6 mesi dalla sopravvenuta interruzione (definitiva) dei lavori di ristrutturazione, a conferma della veridicità del giustificato motivo oggettivo addotto dalla curatela.
Per quanto concerne il problema del repechage, è del tutto evidente che nel caso di specie non si ponga la questione della possibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni fungibili, perché tale possibilità è certa: il AG, esaurita la necessità dei lavori straordinari (o, meglio, la possibilità di proseguirli all'esito dell'apertura della liquidazione giudiziale), ben avrebbe potuto essere impiegato nell'attività manutentiva ordinaria già svolta nel corso del rapporto di lavoro, seppur in misura residuale ed integrativa rispetto a quella principale.
Il problema è che, nella comparazione con gli altri otto colleghi assunti ed impiegati in via esclusiva per l'attività di manutenzione ordinaria, la scelta della curatela di licenziare il soggetto assunto ed impiegato in via prevalente nell'attività straordinaria appare immune da censure, in quanto certamente conforme ai canoni di correttezza e buona fede.
In altre parole, nella peculiare situazione del caso concreto il reimpiego del ricorrente nell'attività di manutenzione ordinaria avrebbe certamente comportato un esubero di personale, incompatibile con la gestione ordinaria dell'impresa autorizzata dal giudice concorsuale nella prospettiva della liquidazione dell'attività.
In definitiva, dunque, il giustificato motivo oggettivo va ritenuto sussistente, con la conseguente legittimità del licenziamento intimato.
Sulla violazione dell'art. 10 della L. 68/1999.
Il quarto comma dell'art. 10 della L. 68/1999 stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente è annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'articolo 3 della medesima legge.
Il ricorrente ha sostenuto che la datrice di lavoro sarebbe incorsa nella superiore violazione (cfr. ricorso).
La convenuta, però, ha sostenuto che la tutela in oggetto non dovrebbe trovare applicazione perché il AG non sarebbe stato assunto ai sensi della L. 68/1999 (cfr. memoria di costituzione).
7 Ebbene, la difesa della curatela merita di essere condivisa perché da nessun atto emerge l'assunzione del ai sensi della normativa invocata da quest'ultimo (cfr. il contratto Pt_1
di assunzione, le buste paga e l'Unilav).
Anche sotto questo aspetto, dunque, l'impugnazione non merita di trovare accoglimento.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni sopra esposte conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna del Pt_1 al rimborso delle spese giudiziali della curatela resistente, che, tuttavia, appare equo liquidare in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione del tenore complessivo della vicenda e del carattere certamente non pretestuoso dell'impugnazione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese giudiziali, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre
[...]
spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA ON
8