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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/09/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 945 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cf. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Cairoli C.F._1
n. 2 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Spadaccia, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente – E
, nata a [...] il [...], CP_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo alla Piazza C.F._2
Luigi Concetti n. 13 presso lo studio dell'avv. Simone Rotellini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Dichiarare la – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.06.1980 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viterbo, Atto n. 76 parte 2, serie A Uff., tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
con richiesta di annotazione nei registri dello Stato Civile del Comune
[...] di Viterbo;
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in premessa, che il Sig. è divenuto soggetto economicamente Parte_2 autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento, e per l'effetto revocare, con decorrenza dalla data del 23.09.2023, il contributo di mantenimento corrispostogli dal padre IG - Accertare Parte_1
e dichiarare, per tutti i motivi indicati in premessa, l'insussistenza dei presupposti di legge per riconoscere un assegno divorzile in favore della IG.ra
. Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cap CP_1 come per legge.”
Conclusioni della resistente: “Piaccia al Tribunale di Viterbo adito, nella persona del Giudice deIGnando, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.06.1980 e annotato nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Viterbo, Atto n.76 parte 2, serie A Uff., tr
[...]
e alle seguenti condizioni: 1) Il IG. Parte_1 CP_1 Parte_1 continuerà a corrispondere alla IG.ra , quale contributo
[...] CP_1 al mantenimento, un assegno mensile di € 800,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che verrà riconosciuta di giustizia in proporzione ai redditi del ricorrente;
detta somma continuerà ad essere trattenuta dagli emolumenti pensionistici che ed corrispondono mensilmente a CP_2 CP_3 [...]
, e dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici Istat. 2) Parte_1
L'assegno di mantenimento per il figlio viene Parte_2 revocato in considerazione del fatto che il soggetto è divenuto economicamente indipendente. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali oltre gli oneri di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il IG. ha proposto ricorso per la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto il 1° giugno 1980 a Viterbo con la IG.ra
, le conseguenti statuizioni economiche fra loro e i provvedimenti CP_1
riguardanti la prole.
Al riguardo il ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 76, anno
1980; (b) i coniugi, che non generavano figli propri, in data 19 marzo 1986 pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
adottavano nato a [...] il 1° febbraio 1986, Parte_2
attualmente autosufficiente economicamente;
(c) i coniugi sono separati per effetto della sentenza n. 175/2010 emessa in data 18 marzo 2010 dal Tribunale di Viterbo;
(d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
Ciò posto, il ha chiesto accogliersi, previa pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le conclusioni in epigrafe riportate.
La convenuta si è costituita aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, ormai indipendente;
ha invece richiesto la condanna del ricorrente a versarle un assaegno divorzile quantificato in € 800,00.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16 settembre 2025, su sollecitazione del Presidente, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla quantificazione dell'assegno divorzile
(€ 400,00 al mese, annualmente rivalutabile) e chiesto la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; inconciliabilità delle parti, confermata espressamente anche all'udienza presidenziali.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, si osserva che nulla deve essere stabilito in ordine al mantenimento del figlio in quanto Parte_2
maggiorenne ed economicamente indipendente;
la cessazione dell'obbligo a suo tempo stabilito in sede di separazione a carico del ricorrente, in difetto di pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
altri provvedimenti precedenti, ha decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio (9 maggio 2025).
Quanto all'assegno di divorzio in favore della IG.ra , il collegio prende CP_1
atto della volontà delle parti di quantificarlo in € 400,00 mensili annualmente rivalutabili come per legge.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
3.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione del raggiunto accordo e dell'intervenuta trasformazione del rito.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e , alle condizioni stabilite in Parte_1 CP_1
motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
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