TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA AR Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 17.10.2023 e promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Zucchini, elettivamente domiciliato in Milano, Via T. Gulli
n. 32, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
1.12.1966, rappresentata e difesa dall' Avv. Corrado Antonio Pelosi, elettivamente domiciliata in
Milano, Via Pomezia n. 10/A, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Pronunciare Sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dalla sig.ra e CP_1 dal sig. in TO S. GI (Mi) in data 19 maggio 2001, trascritto negli atti del medesimo Pt_1
Comune al n. 46, parte I, disponendo che la Sentenza sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
2) Le parti si impegnano a valutare ed attuare, laddove possibile, la messa in vendita della casa coniugale a terzi;
3) Spese di lite compensate tra le parti”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Monza nel presente giudizio la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva pubblicata in data 17.5.2024
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice delegato in sede di separazione (7.5.2024) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 17.10.2023, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n TO San GI in data 19.5.2001 (atto n. 46, Parte I, Anno 2001 del registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di TO San GI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di TO San GI, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Giudice est.
LB AN
Il Presidente
CA AR
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA AR Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 17.10.2023 e promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Zucchini, elettivamente domiciliato in Milano, Via T. Gulli
n. 32, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
1.12.1966, rappresentata e difesa dall' Avv. Corrado Antonio Pelosi, elettivamente domiciliata in
Milano, Via Pomezia n. 10/A, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Pronunciare Sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dalla sig.ra e CP_1 dal sig. in TO S. GI (Mi) in data 19 maggio 2001, trascritto negli atti del medesimo Pt_1
Comune al n. 46, parte I, disponendo che la Sentenza sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
2) Le parti si impegnano a valutare ed attuare, laddove possibile, la messa in vendita della casa coniugale a terzi;
3) Spese di lite compensate tra le parti”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Monza nel presente giudizio la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva pubblicata in data 17.5.2024
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice delegato in sede di separazione (7.5.2024) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 17.10.2023, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n TO San GI in data 19.5.2001 (atto n. 46, Parte I, Anno 2001 del registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di TO San GI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di TO San GI, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Giudice est.
LB AN
Il Presidente
CA AR