Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4483 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. STRAFACE PATRIZIA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FIORINO Controparte_1
PASQUALINA ETHEL;
P_, AVV. FERRATO UMBERTO;
OGGETTO: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2019, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034201990102995 75/000, notificatagli
Controparte_3 in data 16.10.2019, per i da parte di seguenti avvisi di addebito:
1) 33420112000527523000;
2) 33420120001407889000;
3) 33420120005139621000;
4) 33420130001539082000;
5) 33420130003718623000;
6) 33420140001130673000;
7) 33420140003194263000;
8) 33420140006499710000;
9) 33420150000510485000;
10) 33420150002641708000;
11) 33420160002077421000;
12) 3342010005121349000;
13) 33420170002860220000.
Il ricorrente eccepiva, quale unico motivo di impugnazione dell'atto, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3 della I. 241/90, nonché la prescrizione del credito. contestando con varieSi costituivano in giudizio sia l'P_ che l' P_ argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto. CP_4 con note di trattazione del 9.3.2023 rappresentava l'avvenuto sgravio delle cartelle di cui ai numeri da 1 a 10 ex comma 222 legge di bilancio 2023 (
I. 197/22), che dispone l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Anche P_ con note scritte del 19 marzo 2024 confermava l'avvenuto sgravio delle suddette cartelle.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_1
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' P_ cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente a parte del credito ingiunto, in quanto a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, sono stati automaticamente annullati, i singoli carichi sottesi ai seguenti avvisi di addebito:
3420112000527523000; 33420120001407889000; 33420120005139621000;
33420130001539082000; 33420130003718623000; 33420140001130673000; 33420140003194263000; 33420140006499710000; 33420150000510485000;
33420150002641708000.
E, in effetti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 "Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)"
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo anche se non
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perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di
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cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.
41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Pertanto, rilevato che, nel caso di specie, è rinvenibile sia la ricorrenza del requisito temporale che di quello economico ed essendovi dichiarazione di avvenuto sgravio tanto da parte di P_ (con note di trattazione scritta del
7.3.2023 cui è allegato estratto di ruolo aggiornato) che di P_ (con note di trattazione del 19.3.2024 cui sono allegate schermate di riepilogo posizione debitorie del soggetto aggiornate), deve farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413
del 2023), essendo sopraggiunto un fatto - l'introduzione della norma sopra citata idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito
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della res litigiosa.
3. Residua da verificare l'eventuale prescrizione del credito sotteso agli avvisi
33420160002077421000, e di addebito n.ri 3342010005121349000
33420170002860220000, in quanto gli stessi non rientrano, per superamento dell'importo dei carichi negli stessi riportati oltre che per cadenza temporale, tra quelli annullati dalla disciplina sopra riportata.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato il difetto di motivazione dell'atto opposto;
opposizione che andava proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o
“eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 13.12.2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 17.10.2019 (cfr. relata notifica in allegati P_ ; parimenti tardiva è
l'opposizione relativamente all'eccezione di prescrizione del credito, poiché tardiva rispetto al recupero del termine di 40 giorni di cui al d.lgs. n. 46 del
1999, art. 24.
Pertanto, il vaglio di questo Giudicante dovrà attenersi alla sola valutazione dell'eventuale prescrizione maturata tra la data di notifica dei su richiamati avvisi di addebito e l'intimazione opposta.
Il motivo non è fondato. Risultano, infatti, prodotte agli atti le prove della notifica degli avvisi sottesi alla opposta intimazione e, in particolare: l'avviso di addebito n. 33420160002077421000 risulta notificato a mezzo raccomandata A/R in data
24.6.2016, l'avviso n. 3342010005121349000 con A/R del 5.12.2016 e l'avviso n. 33420170002860220000 con A/R del 10.1.2018 (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte resistente P_ ). Nessun fondamento ha, inoltre, la eccepita irregolarità di tali notifiche per riportare le stesse sottoscrizione di soggetto non riconducibile al ricorrente né ad un suo familiare, dovendosi riconoscere alle attestazioni compiute dall'agente postale fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale che gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 2486/18).
Inoltre secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento
è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario, non essendo necessario nessun altro adempimento ad opera dell'agente postale oltre a quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
di conseguenza la notifica è valida anche se, come avvenuto nel caso sottoposto all'esame degli Ermellini, nell'avviso di ricevimento non sono riportate le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, (adempimento non previsto da alcuna norma,) e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, in quanto la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile con la querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"
(Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14941/2020, pubblicata il 14 luglio
2020).
Dunque, l'intimazione qui opposta, notificata il 17.6.2019, è certamente pervenuta nel rispetto del suddetto termine prescrizionale rispetto a ciascuno degli avvisi sottesi sopra richiamati.
Invero, per ciò che attiene il calcolo del termine prescrizionale, in materia è ormai incontrovertibile l'orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabile l'art. 2953 c.c. in caso di cartella di pagamento (o avviso di addebito) non opposta/o nei termini, per cui trova applicazione sempre il termine quinquennale di prescrizione ("È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare unatto di riscossione mediante ruolo o, comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo." Cass. Civ.,
SS.UU., n. 23397/2016).
Il ricorso in parte qua deve, quindi, essere rigettato.
4. In merito alle spese di lite, andranno compensate certamente per la parte relativa alla cessazione della materia del contendere atteso che l'annullamento opera per effetto di un provvedimento normativo intervenuto successivamente all'instaurarsi del presente giudizio;
anche per la restante, in ragione della qualità delle parti e della circostanza dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi addebito 3420112000527523000; 33420120001407889000; di n.ri
33420120005139621000; 33420130001539082000; 33420130003718623000;
33420140001130673000; 33420140003194263000; 33420140006499710000; 33420150000510485000; 33420150002641708000, per intervenuto sgravio ex lege 197/2022;
- rigetta nel resto;
- spese compensate.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO