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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4837/2023 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA TOSELLI del Foro di Pavia;
APPELLANTE contro
(C.F: ; P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa la mandataria (C.F: ; Controparte_2 P.IVA_3
P.I: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA P.IVA_2
PELLEGRINO del Foro di Milano;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 306/2023 resa dal Giudice di Pace di Pavia in data
21.02.2023 e pubblicata il 07.04.2023.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riformare la sentenza
n. 306/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pavia nel procedimento R.g. 1221/2020 in data
21.02.203, depositata in data 07.04.2023 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti così giudicare: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito: per i motivi tutti dedotti sopra, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente qui richiamate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanza, sollevate dall'appellata nel procedimento svolto avanti il Giudice di Pace di Pavia. In particolare: “In via preliminare: • revocare l'impugnato decreto569/21 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pavia nel procedimento R.g. 699/2021 e depositato in cancelleria in data 31.05.2021 perché infondato in fatto e diritto • concedere termine per l'esperimento del procedimento di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010, non esperito da parte convenuta opposta e che rende improcedibile la propria domanda Nel merito • per quanto sopra argomentato, dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., del contratto di credito al consumo n.
10173032908110 intercorso tra e In Subordine • nella Parte_1 Controparte_3
denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale di cui sopra, comunque dichiarare l'inefficacia del contratto di credito al consumo n. 10173032908110 intercorso tra e per mancato avveramento della condizione Parte_1 Controparte_3 sospensiva dell'installazione del condizionatore da parte di Controparte_4 comunque per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 contratto di credito al consumo n. 10173032908110, ceduto da . In
[...] Controparte_3 istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva. Si insta ancora affinché il
Tribunale adito richieda l'esibizione del contratto di credito al consumo de quo in originale
Il tutto, con vittoria di spese, di competenze di causa, compreso rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a., relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”;
- parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare, in rito: - dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto;
In via preliminare, nel merito: - accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante; - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per assenza dei requisiti di legge neppure indicati;
Nel merito, in via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto
e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
Euro 3.740,05, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. regolarmente notificato in data 06.09.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2021, emesso dal Giudice di Pace di
Pavia in data 31.05.2021 e notificato il 25.06.2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla
[...]
la somma di € 3.740,05, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Tale somma era pretesa dalla società ricorrente - subentrata nella titolarità del credito facente capo a in forza di cessione pro soluto del credito a con atto del Controparte_3 Controparte_1
07.10.2020 - per il mancato rimborso, da parte del debitore opponente, delle rate del finanziamento stipulato per l'acquisto di un bene di consumo (climatizzatore) da unipersonale, Controparte_4
giusto contratto n. 10173032908110 del 25.08.2015.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente rappresentava:
- che nel mese di agosto 2015 presso i locali adiacenti il Centro Commerciale “Bennet” di San
Martino Siccomario (PV), si determinava all'acquisto di un condizionatore domestico;
- che in data 25.08.2015 un venditore di si recava presso la sua abitazione, Controparte_4 dove sottoscriveva la proposta d'acquisto, che comprendeva la fornitura del bene (“clima mod. Rubino”) e l'installazione con predisposizione a carico del venditore;
- che contestualmente all'acquisto versava la somma di € 200,00 a titolo di caparra confirmatoria, mentre per il residuo prezzo accedeva a finanziamento con la società
; CP_3
- che il finanziamento prevedeva un piano di rimborso in 36 rate mensili da € 73,50 ciascuna, la cui attivazione era, però, sottoposta alla condizione sospensiva dell'installazione dell'apparecchio;
- che tale condizione non si era però mai verificata, in quanto il condizionatore non venne né installato e neppure consegnatogli dal venditore, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta;
- che nel contratto era peraltro previsto un termine per l'adempimento pari al quadruplo (120 giorni) di quello previsto per la consegna dall'art. 61 Cod. Consumo (30 giorni); ciononostante, il venditore rimaneva comunque ingiustificatamente inadempiente;
inoltre, la clausola n. 11 del contratto doveva ritenersi vessatoria e quindi nulla;
- che, dopo aver ricevuto le prime richieste di pagamento da con missiva del Controparte_3
02.11.2015 comunicava la risoluzione del finanziamento, rappresentando l'inadempimento del venditore;
- che, trattandosi di collegamento contrattuale, l'inadempimento imputabile a colpa esclusiva del venditore era opponibile anche alla finanziaria (e alla cessionaria del credito), ai fini della risoluzione del contratto di credito al consumo o comunque ai fini del rigetto dell'ingiunzione di pagamento, in quanto illegittima e ingiusta.
Con comparsa di risposta del 08.11.2021 si costituiva per il tramite della Controparte_1 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Controparte_2
fatto e in diritto.
In particolare, l'opposta, evidenziando le circostanze - non contestate dall'opponente – dell'avvenuta stipula del finanziamento e del mancato rimborso delle rate alle singole scadenze, eccepiva la propria estraneità al rapporto contrattuale e l'inopponibilità dei fatti antecedenti alla cessione del credito, avvenuta nel 2020.
Nel merito, deduceva:
- che non erano ancora decorsi i 120 giorni previsti dal contratto di vendita per la consegna e l'installazione del bene acquistato, quando con la missiva del 02.11.2015 l'acquirente comunicò la volontà di risolvere (recedere) dal contratto;
- che non ricorrevano, quindi, le condizioni di cui all'art. 1455 c.c., pure richiamato dall'art. 125-quinquies, comma 1, T.U.B., per la risoluzione del contratto di finanziamento;
- che il finanziamento erogato da non era affatto subordinato alla condizione Controparte_3 sospensiva dell'installazione del condizionatore;
- che non vi era prova della eccessiva onerosità e dello squilibrio a svantaggio del consumatore determinati dalla clausola di cui all'art. 11 del contratto di vendita (relativa alle tempistiche di consegna ed installazione del bene), comunque sottoscritto dall'opponente “ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
Il Giudice di Pace di Pavia, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione ed istruita la causa esclusivamente con produzioni documentali, con sentenza n. 306/2023 del 21.02.2023, pubblicata il
07.04.2023 e non notificata, rigettava l'opposizione e condannava il soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.400,00 oltre S.G. 15% ed oltre CPA ed IVA, se dovuta.
Il primo Giudice, confermando – implicitamente - il decreto ingiuntivo opposto, poneva a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
i. non era contestata l'esistenza del debito dell'opponente verso la finanziaria, né l'esistenza del contratto di finanziamento e né di non avervi adempiuto, avendo l'opponente insistito nel rimarcare che il condizionatore non sarebbe mai stato installato né gli sarebbe stato consegnato perché lo potesse installare da sé in autonomia;
ii. per contratto l'obbligo di installazione del condizionatore gravava su sicché “la CP_4
CP_ questione della mancata installazione non poteva essere ricondotta all'opposta se non per il fatto che aveva tempo 120 giorni dall'acquisto/sottoscrizione del CP_4 finanziamento del 28.8.2015 per procedervi”;
iii. alla data del 2.11.2015 di inoltro della missiva a detto termine non era Controparte_3 scaduto e aveva ancora tempo per adempiere;
quindi, il “non poteva CP_4 Pt_1
ancora invocare nessuna risoluzione contrattuale potendo, al più, invocare solo un diritto di recesso che comunque non avrebbe esonerato il medesimo dal dover pagare le rate pattuite”, iv. risultava dagli atti, peraltro, che “l'installazione fu vanamente tentata due volte ma senza esito per via del malfunzionamento della predisposizione fatta dallo stesso (doc. 6 Pt_1
CP_
) e che il nulla fede per ovviarvi, ponendo di fatto nelle condizioni di Pt_1 CP_4 non poter adempiere al dovere di installazione”;
v. non vi era prova del pregiudizio da eventuale sproporzione, eccessività od onerosità della clausola relativa ai tempi di consegna, comunque sottoscritta “agli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c.”; vi. l'importo finanziato fu effettivamente erogato da a indicata quale CP_3 CP_4
“intermediario” del credito, “circostanza che rende infondata l'eccezione dell'opponente per cui il finanziamento fosse subordinato alla condizione sospensiva dell'installazione del condizionatore”.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello formulando due motivi di Parte_1
impugnazione ed istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per
“difetto, illogicità, contraddittorietà e mancanza di prova”.
In particolare, affermava di aver eccepito, in primo grado, l'inadempimento nella consegna ed installazione del condizionatore non dipesa dal ma solo ed esclusivamente da Pt_1 [...]
, contrariamente invece a quanto affermava il Giudice di Pace a pag. 3 della Controparte_4
sentenza impugnata, avendo omesso di considerare fatti decisivi per la controversia e avendo discrezionalmente dato per provata la circostanza del “malfunzionamento della predisposizione da CP_ Lei predisposta”, siccome risultante da una lettera prodotta da (sub. doc. 5) che, oltre ad essere sprovvista di data certa, mai ricevuta né conosciuta prima dall'opponente, era altresì smentita documentalmente dal fatto che nella proposta di vendita era chiaramente specificato che era a carico del venditore la “installazione con predisposizione” del bene.
Peraltro, ribadiva che, pur di ricevere il condizionatore, a mero titolo transattivo aveva proposto alla
(alla presenza di testimoni che avrebbero potuto riferirlo in istruttoria) Controparte_4 quantomeno la consegna del bene, cosicché potesse farselo installare da altri.
Concludeva ritenendo legittime opponibili le proprie doglianze alla cessionaria del credito, dal momento che “il consumatore non è obbligato a restituire il finanziamento ottenuto per l'acquisto di un bene mai consegnato, giacché le sorti del contratto di vendita si ripercuotono su quelle del finanziamento stesso”.
Con il secondo motivo, rubricato “erronea applicazione di legge/interpretazione”, l'appellante, richiamando la disciplina delle clausole vessatorie alla luce del Codice del Consumo (art. 34), rimarcava che il termine di 120 giorni per la consegna del bene da parte del venditore, previsto dall'art. 11 del contratto di vendita, in quanto unilateralmente imposto dal professionista come termine “indicativo”, doveva considerarsi inefficace, in quanto nullo. Operava invece la disposizione generale di cui all'art. 61 Cod. Cons. per cui la consegna del bene doveva farsi entro
30 giorni dall'acquisto, ben prima, dunque, della lettera di risoluzione del contratto di finanziamento del 02.11.2015, non essendosi avverata la condizione dell'installazione del condizionatore.
In definitiva, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le originarie domande riportate testualmente nelle conclusioni del gravame, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 06.02.2024, si costituiva in giudizio - tardivamente -
[...]
e per essa la mandataria chiedendo dichiararsi Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito di rigettarlo, anche nella sospensiva, confermando la sentenza di primo grado.
L'appellata eccepiva anzitutto la genericità delle censure avversarie dedotte a sostegno dell'erronea ricostruzione operata dal primo giudice, in violazione del principio di necessaria specificità delle contestazioni di cui all'art. 342 c.p.c.; la sommaria esposizione delle argomentazioni poste a base della causa di primo grado, in difetto di prova dei propri assunti, deponeva, inoltre, per la manifesta infondatezza dell'impugnazione, da dichiararsi ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Nel merito, quanto al primo motivo, ne sosteneva l'infondatezza, rilevando che era il comportamento dell'opponente a risultare “immotivato, arbitrario e contrario a buona fede contrattuale, atteso che controparte non ha ritenuto di attendere il termine previsto di 120 giorni per la consegna e installazione del condizionatore”; sicché, “non potendo qualificare la vicenda quale risoluzione per grave inadempimento del Dealer, manca, nella fattispecie in esame, la condizione imprescindibile affinché venga dichiarato risolto, ex art. 125 quinquies TUB, il contratto di finanziamento”.
Osservava pertanto che la raccomandata inviata a il 02.11.2015 afferiva in realtà CP_3 all'esercizio del diritto di recesso del consumatore, come previsto dall'art. 11 del contratto, ma visto che il finanziamento era già stato erogato da a l'opponente era Controparte_3 Controparte_5
tenuto a restituire detto importo.
Quando alla lamentata vessatorietà della clausola del contratto di vendita sui tempi di consegna ed installazione del bene, l'appellata sosteneva la piena applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1341
c.c. con conseguente validità della stessa, siccome sottoscritta dall'appellante. Inoltre, non operando la presunzione di vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2 Cod. Cons., affermava che l'appellante non aveva provato l'eccessiva onerosità e lo squilibrio significativo determinato dalla detta clausola.
Il Tribunale, con ordinanza del 10.02.2024, previo vaglio di ammissibilità dell'appello, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, osservando, in punto di “fumus boni iuris”, che sarebbe stato da verificare ed approfondire l'inadempimento del fornitore contestato dall'appellante alla stregua di una eccezione ex art. 1460 c.c., il quale opera su un piano differente dal criterio dell'importanza dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto di finanziamento, onde sottrarsi all'obbligazione di rimborso rateale del credito al consumo. Seguiva la rimessione in decisione con la concessione dei termini intermedi di cui all'art. 352 c.p.c. novellato.
Con ordinanza del 31.05.2024 la causa veniva, poi, rimessa sul ruolo per redistribuzione dei carichi pendenti e differita all'udienza cartolare del 29.01.2025 per la rimessione in decisione, assegnando nuovamente i termini intermedi per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle difese conclusive.
Sulla scorta delle conclusioni rassegnate come in epigrafe e nelle note di trattazione tempestivamente depositate per l'udienza sopra indicata, la causa era infine trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., in quanto implicitamente disattesa dal Tribunale con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento questo incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (c.d. “ordinanza filtro”).
1.1 Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame;
situazione non riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, giustificanti una adeguata valutazione del merito della controversia.
1.2 Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata con riguardo all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'appellata, da un lato, l'atto di appello è privo “dell'indicazione dei capi della decisione” nonché “delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado ed anche delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, da un altro lato, “si limita a contestare la sentenza, dando esclusivamente evidenza alle non provate ragioni del primo grado”.
Al riguardo, si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'art. 342
c.p.c., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno “interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, fermo restando, però, come a tal fine non “occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017; conf. Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 7675/2019).
Nell'atto di appello sono, invero, individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo Giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Giudice di Pace, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
§2. Venendo al merito, i due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi: entrambi sono infatti diretti a contestare, sotto profili in parte diversi, la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure secondo cui l'opponente-consumatore è obbligato a restituire all'opposta - , subentrata nella titolarità del credito Controparte_1 in forza di cessione pro soluto dall'originaria cedente - l'importo erogato dalla finanziaria CP_3
alla unipersonale per l'acquisto di un bene di consumo (climatizzatore), Controparte_4
nonostante la mancata consegna del bene medesimo (comprensiva del montaggio) da parte del venditore.
2.1 L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
2.2 L'odierno appellante, espressamente qualificatosi in primo grado come “consumatore” tanto rispetto al terzo venditore, quanto nei confronti della società finanziaria, assumendo di aver acquistato fuori dai locali commerciali, in data 25.08.2015, un condizionatore/climatizzatore dalla unipersonale, comprensivo dell'installazione a domicilio a carico del venditore, Controparte_4
bene che non gli sarebbe stato mai consegnato, si è opposto al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla cessionaria del credito chiedendo dichiararsi la risoluzione del Controparte_1
contratto di finanziamento per grave inadempimento del venditore, ovvero, in subordine,
l'inefficacia del contratto di credito al consumo n. 10173032908110 intercorso tra e Parte_1 per mancato avveramento della “condizione sospensiva” dell'installazione del Controparte_3 condizionatore da parte di o comunque, “per l'effetto”, dichiarare che nulla è Controparte_4
dovuto da a in ordine al contratto di credito al consumo n. Parte_1 Controparte_1
10173032908110, ceduto da Controparte_3
2.3 Nella specie è incontroverso che, sottoscrivendo la “proposta di vendita” datata 25.08.2015 - prodotta nel fascicolo di primo grado di parte opponente (cfr. doc. 2 fasc. oppon.) - Parte_1 acquistò dalla un climatizzatore al prezzo di € 2.500,00. Controparte_4
Il modulo contrattuale prodotto in copia, su carta intestata a “ ”, riporta nella Controparte_6 descrizione dell'articolo “clima” modello “Rubino” comprensivo della “installazione con predisposizione”; consegna “da concordare”.
Quanto alle modalità di pagamento del prezzo di vendita, risulta che:
- € 200,00 venivano versati dall'acquirente al venditore, all'atto della stipula, a titolo di caparra confirmatoria;
- per il residuo importo di € 2.300,00, l'acquirente accedeva ad un finanziamento, proposto dallo stesso venditore, concesso da Controparte_3
2.4 Dalla piana lettura del contratto di finanziamento ” dello stesso 25.08.2015 - allegato CP_3
nel fascicolo di primo grado di parte convenuta opposta (cfr. doc. 3) – emerge chiaramente trattarsi di un “finanziamento a termine, a tasso e piano di rientro fissi” finalizzato all'acquisto del bene indicato (“clima”) da parte del “consumatore” presso il “rivenditore convenzionato”, in questo caso
Controparte_4
2.5 Con l'accettazione della richiesta di finanziamento in relazione all'acquisto in questione, provvedeva, dunque, ad erogare l'intero importo - in data 07.09.2015 (v. ancora Controparte_3 doc. 3, “conferma di contratto”) - direttamente al rivenditore convenzionato Controparte_7
mentre il cliente-consumatore si obbligava al rimborso dell'importo finanziato di € 2.300,00 in 36 rate mensili di € 73,50 ciascuna, oltre spese di incasso ed interessi (TAN: 9,34%; TAEG: 11,80%), mediante addebito diretto su conto corrente bancario.
2.6 Nel delineato contesto di riferimento, osserva il Tribunale come emerga sussistere il collegamento negoziale di fonte legale ex artt. 121 e ss. D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - supposto a fondamento dell'opposizione e del primo motivo di appello - tra il finanziamento finalizzato all'acquisto del bene di consumo ed il contratto di compravendita avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un climatizzatore, concluso tra l'opponente e il venditore, ovvero di un assetto economico unitario, di tal che può affermarsi che, nonostante si sia mantenuta l'autonoma causa di ciascuno contratto, stante l'interdipendenza reciproca dei negozi, le vicende che hanno interessato il contratto di vendita (e, segnatamente, l'eccepito inadempimento del venditore), possano avere ricadute anche sul contatto di finanziamento.
2.7 Il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti [la contestualità dei due contratti (di finanziamento e di vendita); la finalità espressamente conferita al finanziamento, già sopra ricordata;
addirittura, l'apposizione sul contratto di finanziamento del timbro da parte della stessa venditrice del bene e cioè di la circostanza che l'importo finanziato, pari ad Controparte_4
Euro 2.300,00 è stato versato da direttamente al rivenditore], depone, quindi, per la CP_3
sussistenza del collegamento negoziale tipico tra i due negozi, come definito dal Testo Unico
Bancario.
2.8 In particolare, l'art. 121 comma 1 T.U.B, come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto 2010,
n. 141, definisce il “contratto di credito” (lett. c) come “il contratto con cui un finanziatore concede
o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”, mentre il “contratto di credito collegato” (lett. d) come
“un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;”.
2.9 La questione del collegamento negoziale nel credito al consumo ha mostrato nel tempo una continuità normativa, oggetto della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 5365/2024; Cass. n.
14561/2023; Cass. n. 6323/2019) ed è stata declinata, talvolta, specificamente in termini di mutuo di scopo (Cass., n. 3589/2010; Cass., n. 474/1994).
Più in generale, il tema è stato affrontato in termini di collegamento negoziale di fonte legale, ove nell'erogazione del credito acquisisce rilievo, accanto alla causa creditizia, lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso, che da elemento estraneo al contratto si traduce perspicuamente nella sua funzione, entrando a far parte del regolamento contrattuale (Cass., n.
20477/2014; Cass. n. 19572/2015; Cass. n. 19434/2021). Questo tipo di mutuo, individuato in dottrina come contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione del credito inserita nel sinallagma contrattuale, per cui dal venir meno del contratto collegato discende una analoga sorte per il contratto di finanziamento. 2.10 La tutela specifica per il consumatore è assicurata dall'art. 125-quinquies T.U.B., nella versione ratione temporis applicabile (contratto di finanziamento del 25.08.2015), il quale prevede
(per quanto di interesse):
- al comma 1: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.”;
- al comma 2: “La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”;
- al comma 4: “I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”
2.11 Da tanto discende che il collegamento negoziale tipico, qui ravvisabile, consente al consumatore di far valere nei confronti del finanziatore sia l'azione diretta di risoluzione del contratto di credito, sia l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., fondata non sul rapporto di credito, ma sul contratto collegato di compravendita del cui inadempimento, quale questione pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente (v. sul punto Cass. n. 33933/2024).
Tale ultima eccezione deve ritenersi opponibile, altresì, al cessionario del credito, subentrato ex art. 1260 ss c.c. nella titolarità del diritto restitutorio facente capo al finanziatore e derivante dal contratto di finanziamento (o concessione del credito), non solo ai sensi del cennato art. 125- quinquies, comma 4 T.U.B., ma anche in base ai principi generali dettati dalla Suprema Corte in tema di cessione del credito, secondo cui, per evitare che tale vicenda traslativa, a cui il debitore rimane totalmente estraneo, non essendo necessario il suo consenso ai fini dell'attuazione del trasferimento del credito (Cass. n. 26662/2007), possa essergli di pregiudizio, si ritiene che “il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass. n.
575/2001; in senso analogo Cass. n. 9842/2018; Cass. n. 21843/2019). 2.12 Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la questione della mancata consegna ed installazione del condizionatore da parte del terzo venditore, data per assodata tra le parti e nella sentenza impugnata, dovesse essere vagliata sin dal primo grado di giudizio - difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice - come eccezione “impeditiva” volta a paralizzare la pretesa
CP_ creditoria e negare integralmente il credito ingiunto dalla cessionaria , donde trarre la conclusione della fondatezza dell'opposizione.
2.13 Il Giudice di Pace ha invece ritenuto che “la questione della mancata installazione non può
CP_ essere ricondotta alla opposta se non per il fatto che aveva tempo 120 giorni CP_4 dall'acquisto/sottoscrizione del finanziamento per procedervi” e che, alla data del 02.11.2015, quando il sig. scriveva a “…chiedo la chiusura del contratto in oggetto in quanto il Pt_1 CP_3 bene non mi è stato installato…”, detto termine non fosse ancora spirato;
conseguentemente, che l'opponente “non poteva ancora invocare nessuna risoluzione contrattuale potendo, al più, invocare solo un diritto di recesso che comunque non avrebbe esonerato il medesimo dal dover pagare le rate pattuite posto che il finanziamento fu erogato da a Tekno Line…”. CP_3
2.14 Queste affermazioni, svolte nei termini che precedono, sono però inappaganti, giacché mancano di misurarsi con il materiale probatorio acquisito al giudizio, e con la difesa svolta tanto in primo grado quanto in appello (anche) dall'odierno appellante, la quale ha evidenziato che, mancando totalmente la consegna del bene (dare) da parte del venditore, l'installazione (facere) del bene medesimo (pur gravando, pacificamente, in capo al venditore) non sarebbe stata possibile anche laddove l'acquirente avesse voluto eseguirla personalmente e che pure a fronte di siffatta richiesta, avanzata in via meramente transattiva, rifiutava la consegna. Controparte_4
2.15 Pertanto alla data della lettera del 02.11.2015 a con cui il finanziato Controparte_3
comunicava la mancata installazione del bene (cfr. doc. 4 fasc.oppon.), ribadita - a situazione invariata - con successiva lettera del 02.12.2015 (cfr. doc. 5 fasc. oppon.), l'inadempimento del venditore si era, in realtà, già manifestato.
Contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento e darebbe comunque luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. (tra le altre, Cass.
n. 97/1997; Cass. n. 9637/2001), giustificando, al contempo, l'eccezione “inadimplenti non est adimplendum” nei confronti del finanziatore, apprezzata non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma tipico del collegamento negoziale di fonte legale, vale a dire del venir meno della “causa creditizia”, cioè lo specifico motivo per il quale il finanziamento era stato richiesto.
2.16 Il Giudice di prime cure sembra totalmente prescindere da tali argomentazioni, che pure ha ritenuto ferme nei presupposti fondanti, soffermando la propria attenzione, incomprensibilmente, sul solo documento datato 11.01.2016, prodotto dall'opposta (cfr. doc. 5), in cui “a Controparte_3 chiusura della posizione in oggetto”, asseriva di avere ricevuto una segnalazione da parte della società convenzionata sul fatto “che si sono recati due volte al suo domicilio per effettuare
l''installazione ma, a causa di un mal funzionamento della predisposizione da lei eseguita, non hanno potuto eseguire l'installazione”, anzitutto attribuendo alla medesima valore di prova, senza considerare che il fatto era specificamente contestato dalla controparte;
ad ogni modo, fornendone il pertinente inquadramento nell'economia di svolgimento del rapporto, dallo stesso documento il primo giudice avrebbe dovuto desumere la conferma del fatto che l'inadempimento del venditore si era, appunto, già manifestato, atteso che è pacifico e documentato che alla “predisposizione”, in uno con la “installazione” del bene, avrebbe dovuto provvedere il venditore del bene e non l'acquirente.
2.17 Inoltre, pur volendo accedere alla tesi per cui l'inadempimento prospettato fosse inizialmente transitorio o temporaneo, la circostanza (allegata dall'opponente) che la situazione di inadempimento del venditore sia comunque divenuta definitiva e conclamata, dato il tempo trascorso, non avendo l'acquirente mai ricevuto il bene in oggetto, risulta incontestata.
2.18 Così in definitiva si chiarisce l'effettivo consumarsi di un grave inadempimento, ovviamente imputabile al venditore, dell'obbligazione di consegna (funzionale allo scopo) della cosa compravenduta, tale da ripercuotersi sulla pattuizione avente ad oggetto il finanziamento da parte di
Controparte_3
2.19 Ne consegue che, pur non potendo pronunciarsi la risoluzione del contratto di finanziamento nei confronti della mera cessionaria del credito l'accertamento di cui Controparte_1
sopra, alla stregua di eccezione impeditiva ex art. 1460 c.c., paralizza la pretesa creditoria vantata nei confronti del finanziato con il decreto ingiuntivo opposto.
§3. In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, il decreto ingiuntivo n. 569/2021 emesso dal Giudice di Pace di Pavia in data 31.05.2021 deve essere revocato.
3.1 Attesa la soccombenza della parte appellata, la stessa deve essere condannata alla refusione, in favore dell'appellante vittorioso, delle spese del doppio grado del giudizio. La liquidazione è effettuata come nel dispositivo in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, con riferimento ai medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria per il solo grado d'appello, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. n. 306/2023 del Giudice di Pace di Pavia, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 569/2021 emesso dal Giudice di Pace di Pavia in data
31.05.2021;
• condanna a rifondere in favore di - le spese Controparte_1 Parte_1
inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, liquidate in complessivi € 1.265,00 per compensi (di cui: € 236,00 fase studio, € 252,00 fase intr., €
352,00 fase istr./tratt., € 425,00 fase dec.) ed € 76,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA (se e in quanto dovuta), come per legge;
- le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.701,00 per compensi (di cui: €
425,00 fase studio, € 425,00 fase intr., € 851,00 fase dec.) ed € 174,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA (se e in quanto dovuta), come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 1 aprile 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4837/2023 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA TOSELLI del Foro di Pavia;
APPELLANTE contro
(C.F: ; P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa la mandataria (C.F: ; Controparte_2 P.IVA_3
P.I: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA P.IVA_2
PELLEGRINO del Foro di Milano;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 306/2023 resa dal Giudice di Pace di Pavia in data
21.02.2023 e pubblicata il 07.04.2023.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riformare la sentenza
n. 306/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pavia nel procedimento R.g. 1221/2020 in data
21.02.203, depositata in data 07.04.2023 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti così giudicare: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito: per i motivi tutti dedotti sopra, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente qui richiamate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanza, sollevate dall'appellata nel procedimento svolto avanti il Giudice di Pace di Pavia. In particolare: “In via preliminare: • revocare l'impugnato decreto569/21 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pavia nel procedimento R.g. 699/2021 e depositato in cancelleria in data 31.05.2021 perché infondato in fatto e diritto • concedere termine per l'esperimento del procedimento di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010, non esperito da parte convenuta opposta e che rende improcedibile la propria domanda Nel merito • per quanto sopra argomentato, dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., del contratto di credito al consumo n.
10173032908110 intercorso tra e In Subordine • nella Parte_1 Controparte_3
denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale di cui sopra, comunque dichiarare l'inefficacia del contratto di credito al consumo n. 10173032908110 intercorso tra e per mancato avveramento della condizione Parte_1 Controparte_3 sospensiva dell'installazione del condizionatore da parte di Controparte_4 comunque per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 contratto di credito al consumo n. 10173032908110, ceduto da . In
[...] Controparte_3 istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva. Si insta ancora affinché il
Tribunale adito richieda l'esibizione del contratto di credito al consumo de quo in originale
Il tutto, con vittoria di spese, di competenze di causa, compreso rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a., relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”;
- parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare, in rito: - dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto;
In via preliminare, nel merito: - accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante; - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per assenza dei requisiti di legge neppure indicati;
Nel merito, in via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto
e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
Euro 3.740,05, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. regolarmente notificato in data 06.09.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2021, emesso dal Giudice di Pace di
Pavia in data 31.05.2021 e notificato il 25.06.2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla
[...]
la somma di € 3.740,05, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Tale somma era pretesa dalla società ricorrente - subentrata nella titolarità del credito facente capo a in forza di cessione pro soluto del credito a con atto del Controparte_3 Controparte_1
07.10.2020 - per il mancato rimborso, da parte del debitore opponente, delle rate del finanziamento stipulato per l'acquisto di un bene di consumo (climatizzatore) da unipersonale, Controparte_4
giusto contratto n. 10173032908110 del 25.08.2015.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente rappresentava:
- che nel mese di agosto 2015 presso i locali adiacenti il Centro Commerciale “Bennet” di San
Martino Siccomario (PV), si determinava all'acquisto di un condizionatore domestico;
- che in data 25.08.2015 un venditore di si recava presso la sua abitazione, Controparte_4 dove sottoscriveva la proposta d'acquisto, che comprendeva la fornitura del bene (“clima mod. Rubino”) e l'installazione con predisposizione a carico del venditore;
- che contestualmente all'acquisto versava la somma di € 200,00 a titolo di caparra confirmatoria, mentre per il residuo prezzo accedeva a finanziamento con la società
; CP_3
- che il finanziamento prevedeva un piano di rimborso in 36 rate mensili da € 73,50 ciascuna, la cui attivazione era, però, sottoposta alla condizione sospensiva dell'installazione dell'apparecchio;
- che tale condizione non si era però mai verificata, in quanto il condizionatore non venne né installato e neppure consegnatogli dal venditore, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta;
- che nel contratto era peraltro previsto un termine per l'adempimento pari al quadruplo (120 giorni) di quello previsto per la consegna dall'art. 61 Cod. Consumo (30 giorni); ciononostante, il venditore rimaneva comunque ingiustificatamente inadempiente;
inoltre, la clausola n. 11 del contratto doveva ritenersi vessatoria e quindi nulla;
- che, dopo aver ricevuto le prime richieste di pagamento da con missiva del Controparte_3
02.11.2015 comunicava la risoluzione del finanziamento, rappresentando l'inadempimento del venditore;
- che, trattandosi di collegamento contrattuale, l'inadempimento imputabile a colpa esclusiva del venditore era opponibile anche alla finanziaria (e alla cessionaria del credito), ai fini della risoluzione del contratto di credito al consumo o comunque ai fini del rigetto dell'ingiunzione di pagamento, in quanto illegittima e ingiusta.
Con comparsa di risposta del 08.11.2021 si costituiva per il tramite della Controparte_1 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Controparte_2
fatto e in diritto.
In particolare, l'opposta, evidenziando le circostanze - non contestate dall'opponente – dell'avvenuta stipula del finanziamento e del mancato rimborso delle rate alle singole scadenze, eccepiva la propria estraneità al rapporto contrattuale e l'inopponibilità dei fatti antecedenti alla cessione del credito, avvenuta nel 2020.
Nel merito, deduceva:
- che non erano ancora decorsi i 120 giorni previsti dal contratto di vendita per la consegna e l'installazione del bene acquistato, quando con la missiva del 02.11.2015 l'acquirente comunicò la volontà di risolvere (recedere) dal contratto;
- che non ricorrevano, quindi, le condizioni di cui all'art. 1455 c.c., pure richiamato dall'art. 125-quinquies, comma 1, T.U.B., per la risoluzione del contratto di finanziamento;
- che il finanziamento erogato da non era affatto subordinato alla condizione Controparte_3 sospensiva dell'installazione del condizionatore;
- che non vi era prova della eccessiva onerosità e dello squilibrio a svantaggio del consumatore determinati dalla clausola di cui all'art. 11 del contratto di vendita (relativa alle tempistiche di consegna ed installazione del bene), comunque sottoscritto dall'opponente “ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
Il Giudice di Pace di Pavia, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione ed istruita la causa esclusivamente con produzioni documentali, con sentenza n. 306/2023 del 21.02.2023, pubblicata il
07.04.2023 e non notificata, rigettava l'opposizione e condannava il soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.400,00 oltre S.G. 15% ed oltre CPA ed IVA, se dovuta.
Il primo Giudice, confermando – implicitamente - il decreto ingiuntivo opposto, poneva a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
i. non era contestata l'esistenza del debito dell'opponente verso la finanziaria, né l'esistenza del contratto di finanziamento e né di non avervi adempiuto, avendo l'opponente insistito nel rimarcare che il condizionatore non sarebbe mai stato installato né gli sarebbe stato consegnato perché lo potesse installare da sé in autonomia;
ii. per contratto l'obbligo di installazione del condizionatore gravava su sicché “la CP_4
CP_ questione della mancata installazione non poteva essere ricondotta all'opposta se non per il fatto che aveva tempo 120 giorni dall'acquisto/sottoscrizione del CP_4 finanziamento del 28.8.2015 per procedervi”;
iii. alla data del 2.11.2015 di inoltro della missiva a detto termine non era Controparte_3 scaduto e aveva ancora tempo per adempiere;
quindi, il “non poteva CP_4 Pt_1
ancora invocare nessuna risoluzione contrattuale potendo, al più, invocare solo un diritto di recesso che comunque non avrebbe esonerato il medesimo dal dover pagare le rate pattuite”, iv. risultava dagli atti, peraltro, che “l'installazione fu vanamente tentata due volte ma senza esito per via del malfunzionamento della predisposizione fatta dallo stesso (doc. 6 Pt_1
CP_
) e che il nulla fede per ovviarvi, ponendo di fatto nelle condizioni di Pt_1 CP_4 non poter adempiere al dovere di installazione”;
v. non vi era prova del pregiudizio da eventuale sproporzione, eccessività od onerosità della clausola relativa ai tempi di consegna, comunque sottoscritta “agli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c.”; vi. l'importo finanziato fu effettivamente erogato da a indicata quale CP_3 CP_4
“intermediario” del credito, “circostanza che rende infondata l'eccezione dell'opponente per cui il finanziamento fosse subordinato alla condizione sospensiva dell'installazione del condizionatore”.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello formulando due motivi di Parte_1
impugnazione ed istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per
“difetto, illogicità, contraddittorietà e mancanza di prova”.
In particolare, affermava di aver eccepito, in primo grado, l'inadempimento nella consegna ed installazione del condizionatore non dipesa dal ma solo ed esclusivamente da Pt_1 [...]
, contrariamente invece a quanto affermava il Giudice di Pace a pag. 3 della Controparte_4
sentenza impugnata, avendo omesso di considerare fatti decisivi per la controversia e avendo discrezionalmente dato per provata la circostanza del “malfunzionamento della predisposizione da CP_ Lei predisposta”, siccome risultante da una lettera prodotta da (sub. doc. 5) che, oltre ad essere sprovvista di data certa, mai ricevuta né conosciuta prima dall'opponente, era altresì smentita documentalmente dal fatto che nella proposta di vendita era chiaramente specificato che era a carico del venditore la “installazione con predisposizione” del bene.
Peraltro, ribadiva che, pur di ricevere il condizionatore, a mero titolo transattivo aveva proposto alla
(alla presenza di testimoni che avrebbero potuto riferirlo in istruttoria) Controparte_4 quantomeno la consegna del bene, cosicché potesse farselo installare da altri.
Concludeva ritenendo legittime opponibili le proprie doglianze alla cessionaria del credito, dal momento che “il consumatore non è obbligato a restituire il finanziamento ottenuto per l'acquisto di un bene mai consegnato, giacché le sorti del contratto di vendita si ripercuotono su quelle del finanziamento stesso”.
Con il secondo motivo, rubricato “erronea applicazione di legge/interpretazione”, l'appellante, richiamando la disciplina delle clausole vessatorie alla luce del Codice del Consumo (art. 34), rimarcava che il termine di 120 giorni per la consegna del bene da parte del venditore, previsto dall'art. 11 del contratto di vendita, in quanto unilateralmente imposto dal professionista come termine “indicativo”, doveva considerarsi inefficace, in quanto nullo. Operava invece la disposizione generale di cui all'art. 61 Cod. Cons. per cui la consegna del bene doveva farsi entro
30 giorni dall'acquisto, ben prima, dunque, della lettera di risoluzione del contratto di finanziamento del 02.11.2015, non essendosi avverata la condizione dell'installazione del condizionatore.
In definitiva, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le originarie domande riportate testualmente nelle conclusioni del gravame, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 06.02.2024, si costituiva in giudizio - tardivamente -
[...]
e per essa la mandataria chiedendo dichiararsi Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito di rigettarlo, anche nella sospensiva, confermando la sentenza di primo grado.
L'appellata eccepiva anzitutto la genericità delle censure avversarie dedotte a sostegno dell'erronea ricostruzione operata dal primo giudice, in violazione del principio di necessaria specificità delle contestazioni di cui all'art. 342 c.p.c.; la sommaria esposizione delle argomentazioni poste a base della causa di primo grado, in difetto di prova dei propri assunti, deponeva, inoltre, per la manifesta infondatezza dell'impugnazione, da dichiararsi ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Nel merito, quanto al primo motivo, ne sosteneva l'infondatezza, rilevando che era il comportamento dell'opponente a risultare “immotivato, arbitrario e contrario a buona fede contrattuale, atteso che controparte non ha ritenuto di attendere il termine previsto di 120 giorni per la consegna e installazione del condizionatore”; sicché, “non potendo qualificare la vicenda quale risoluzione per grave inadempimento del Dealer, manca, nella fattispecie in esame, la condizione imprescindibile affinché venga dichiarato risolto, ex art. 125 quinquies TUB, il contratto di finanziamento”.
Osservava pertanto che la raccomandata inviata a il 02.11.2015 afferiva in realtà CP_3 all'esercizio del diritto di recesso del consumatore, come previsto dall'art. 11 del contratto, ma visto che il finanziamento era già stato erogato da a l'opponente era Controparte_3 Controparte_5
tenuto a restituire detto importo.
Quando alla lamentata vessatorietà della clausola del contratto di vendita sui tempi di consegna ed installazione del bene, l'appellata sosteneva la piena applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1341
c.c. con conseguente validità della stessa, siccome sottoscritta dall'appellante. Inoltre, non operando la presunzione di vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2 Cod. Cons., affermava che l'appellante non aveva provato l'eccessiva onerosità e lo squilibrio significativo determinato dalla detta clausola.
Il Tribunale, con ordinanza del 10.02.2024, previo vaglio di ammissibilità dell'appello, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, osservando, in punto di “fumus boni iuris”, che sarebbe stato da verificare ed approfondire l'inadempimento del fornitore contestato dall'appellante alla stregua di una eccezione ex art. 1460 c.c., il quale opera su un piano differente dal criterio dell'importanza dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto di finanziamento, onde sottrarsi all'obbligazione di rimborso rateale del credito al consumo. Seguiva la rimessione in decisione con la concessione dei termini intermedi di cui all'art. 352 c.p.c. novellato.
Con ordinanza del 31.05.2024 la causa veniva, poi, rimessa sul ruolo per redistribuzione dei carichi pendenti e differita all'udienza cartolare del 29.01.2025 per la rimessione in decisione, assegnando nuovamente i termini intermedi per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle difese conclusive.
Sulla scorta delle conclusioni rassegnate come in epigrafe e nelle note di trattazione tempestivamente depositate per l'udienza sopra indicata, la causa era infine trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., in quanto implicitamente disattesa dal Tribunale con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento questo incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (c.d. “ordinanza filtro”).
1.1 Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame;
situazione non riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, giustificanti una adeguata valutazione del merito della controversia.
1.2 Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata con riguardo all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'appellata, da un lato, l'atto di appello è privo “dell'indicazione dei capi della decisione” nonché “delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado ed anche delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, da un altro lato, “si limita a contestare la sentenza, dando esclusivamente evidenza alle non provate ragioni del primo grado”.
Al riguardo, si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'art. 342
c.p.c., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno “interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, fermo restando, però, come a tal fine non “occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017; conf. Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 7675/2019).
Nell'atto di appello sono, invero, individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo Giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Giudice di Pace, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
§2. Venendo al merito, i due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi: entrambi sono infatti diretti a contestare, sotto profili in parte diversi, la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure secondo cui l'opponente-consumatore è obbligato a restituire all'opposta - , subentrata nella titolarità del credito Controparte_1 in forza di cessione pro soluto dall'originaria cedente - l'importo erogato dalla finanziaria CP_3
alla unipersonale per l'acquisto di un bene di consumo (climatizzatore), Controparte_4
nonostante la mancata consegna del bene medesimo (comprensiva del montaggio) da parte del venditore.
2.1 L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
2.2 L'odierno appellante, espressamente qualificatosi in primo grado come “consumatore” tanto rispetto al terzo venditore, quanto nei confronti della società finanziaria, assumendo di aver acquistato fuori dai locali commerciali, in data 25.08.2015, un condizionatore/climatizzatore dalla unipersonale, comprensivo dell'installazione a domicilio a carico del venditore, Controparte_4
bene che non gli sarebbe stato mai consegnato, si è opposto al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla cessionaria del credito chiedendo dichiararsi la risoluzione del Controparte_1
contratto di finanziamento per grave inadempimento del venditore, ovvero, in subordine,
l'inefficacia del contratto di credito al consumo n. 10173032908110 intercorso tra e Parte_1 per mancato avveramento della “condizione sospensiva” dell'installazione del Controparte_3 condizionatore da parte di o comunque, “per l'effetto”, dichiarare che nulla è Controparte_4
dovuto da a in ordine al contratto di credito al consumo n. Parte_1 Controparte_1
10173032908110, ceduto da Controparte_3
2.3 Nella specie è incontroverso che, sottoscrivendo la “proposta di vendita” datata 25.08.2015 - prodotta nel fascicolo di primo grado di parte opponente (cfr. doc. 2 fasc. oppon.) - Parte_1 acquistò dalla un climatizzatore al prezzo di € 2.500,00. Controparte_4
Il modulo contrattuale prodotto in copia, su carta intestata a “ ”, riporta nella Controparte_6 descrizione dell'articolo “clima” modello “Rubino” comprensivo della “installazione con predisposizione”; consegna “da concordare”.
Quanto alle modalità di pagamento del prezzo di vendita, risulta che:
- € 200,00 venivano versati dall'acquirente al venditore, all'atto della stipula, a titolo di caparra confirmatoria;
- per il residuo importo di € 2.300,00, l'acquirente accedeva ad un finanziamento, proposto dallo stesso venditore, concesso da Controparte_3
2.4 Dalla piana lettura del contratto di finanziamento ” dello stesso 25.08.2015 - allegato CP_3
nel fascicolo di primo grado di parte convenuta opposta (cfr. doc. 3) – emerge chiaramente trattarsi di un “finanziamento a termine, a tasso e piano di rientro fissi” finalizzato all'acquisto del bene indicato (“clima”) da parte del “consumatore” presso il “rivenditore convenzionato”, in questo caso
Controparte_4
2.5 Con l'accettazione della richiesta di finanziamento in relazione all'acquisto in questione, provvedeva, dunque, ad erogare l'intero importo - in data 07.09.2015 (v. ancora Controparte_3 doc. 3, “conferma di contratto”) - direttamente al rivenditore convenzionato Controparte_7
mentre il cliente-consumatore si obbligava al rimborso dell'importo finanziato di € 2.300,00 in 36 rate mensili di € 73,50 ciascuna, oltre spese di incasso ed interessi (TAN: 9,34%; TAEG: 11,80%), mediante addebito diretto su conto corrente bancario.
2.6 Nel delineato contesto di riferimento, osserva il Tribunale come emerga sussistere il collegamento negoziale di fonte legale ex artt. 121 e ss. D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - supposto a fondamento dell'opposizione e del primo motivo di appello - tra il finanziamento finalizzato all'acquisto del bene di consumo ed il contratto di compravendita avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un climatizzatore, concluso tra l'opponente e il venditore, ovvero di un assetto economico unitario, di tal che può affermarsi che, nonostante si sia mantenuta l'autonoma causa di ciascuno contratto, stante l'interdipendenza reciproca dei negozi, le vicende che hanno interessato il contratto di vendita (e, segnatamente, l'eccepito inadempimento del venditore), possano avere ricadute anche sul contatto di finanziamento.
2.7 Il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti [la contestualità dei due contratti (di finanziamento e di vendita); la finalità espressamente conferita al finanziamento, già sopra ricordata;
addirittura, l'apposizione sul contratto di finanziamento del timbro da parte della stessa venditrice del bene e cioè di la circostanza che l'importo finanziato, pari ad Controparte_4
Euro 2.300,00 è stato versato da direttamente al rivenditore], depone, quindi, per la CP_3
sussistenza del collegamento negoziale tipico tra i due negozi, come definito dal Testo Unico
Bancario.
2.8 In particolare, l'art. 121 comma 1 T.U.B, come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto 2010,
n. 141, definisce il “contratto di credito” (lett. c) come “il contratto con cui un finanziatore concede
o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”, mentre il “contratto di credito collegato” (lett. d) come
“un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;”.
2.9 La questione del collegamento negoziale nel credito al consumo ha mostrato nel tempo una continuità normativa, oggetto della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 5365/2024; Cass. n.
14561/2023; Cass. n. 6323/2019) ed è stata declinata, talvolta, specificamente in termini di mutuo di scopo (Cass., n. 3589/2010; Cass., n. 474/1994).
Più in generale, il tema è stato affrontato in termini di collegamento negoziale di fonte legale, ove nell'erogazione del credito acquisisce rilievo, accanto alla causa creditizia, lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso, che da elemento estraneo al contratto si traduce perspicuamente nella sua funzione, entrando a far parte del regolamento contrattuale (Cass., n.
20477/2014; Cass. n. 19572/2015; Cass. n. 19434/2021). Questo tipo di mutuo, individuato in dottrina come contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione del credito inserita nel sinallagma contrattuale, per cui dal venir meno del contratto collegato discende una analoga sorte per il contratto di finanziamento. 2.10 La tutela specifica per il consumatore è assicurata dall'art. 125-quinquies T.U.B., nella versione ratione temporis applicabile (contratto di finanziamento del 25.08.2015), il quale prevede
(per quanto di interesse):
- al comma 1: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.”;
- al comma 2: “La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”;
- al comma 4: “I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”
2.11 Da tanto discende che il collegamento negoziale tipico, qui ravvisabile, consente al consumatore di far valere nei confronti del finanziatore sia l'azione diretta di risoluzione del contratto di credito, sia l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., fondata non sul rapporto di credito, ma sul contratto collegato di compravendita del cui inadempimento, quale questione pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente (v. sul punto Cass. n. 33933/2024).
Tale ultima eccezione deve ritenersi opponibile, altresì, al cessionario del credito, subentrato ex art. 1260 ss c.c. nella titolarità del diritto restitutorio facente capo al finanziatore e derivante dal contratto di finanziamento (o concessione del credito), non solo ai sensi del cennato art. 125- quinquies, comma 4 T.U.B., ma anche in base ai principi generali dettati dalla Suprema Corte in tema di cessione del credito, secondo cui, per evitare che tale vicenda traslativa, a cui il debitore rimane totalmente estraneo, non essendo necessario il suo consenso ai fini dell'attuazione del trasferimento del credito (Cass. n. 26662/2007), possa essergli di pregiudizio, si ritiene che “il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass. n.
575/2001; in senso analogo Cass. n. 9842/2018; Cass. n. 21843/2019). 2.12 Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la questione della mancata consegna ed installazione del condizionatore da parte del terzo venditore, data per assodata tra le parti e nella sentenza impugnata, dovesse essere vagliata sin dal primo grado di giudizio - difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice - come eccezione “impeditiva” volta a paralizzare la pretesa
CP_ creditoria e negare integralmente il credito ingiunto dalla cessionaria , donde trarre la conclusione della fondatezza dell'opposizione.
2.13 Il Giudice di Pace ha invece ritenuto che “la questione della mancata installazione non può
CP_ essere ricondotta alla opposta se non per il fatto che aveva tempo 120 giorni CP_4 dall'acquisto/sottoscrizione del finanziamento per procedervi” e che, alla data del 02.11.2015, quando il sig. scriveva a “…chiedo la chiusura del contratto in oggetto in quanto il Pt_1 CP_3 bene non mi è stato installato…”, detto termine non fosse ancora spirato;
conseguentemente, che l'opponente “non poteva ancora invocare nessuna risoluzione contrattuale potendo, al più, invocare solo un diritto di recesso che comunque non avrebbe esonerato il medesimo dal dover pagare le rate pattuite posto che il finanziamento fu erogato da a Tekno Line…”. CP_3
2.14 Queste affermazioni, svolte nei termini che precedono, sono però inappaganti, giacché mancano di misurarsi con il materiale probatorio acquisito al giudizio, e con la difesa svolta tanto in primo grado quanto in appello (anche) dall'odierno appellante, la quale ha evidenziato che, mancando totalmente la consegna del bene (dare) da parte del venditore, l'installazione (facere) del bene medesimo (pur gravando, pacificamente, in capo al venditore) non sarebbe stata possibile anche laddove l'acquirente avesse voluto eseguirla personalmente e che pure a fronte di siffatta richiesta, avanzata in via meramente transattiva, rifiutava la consegna. Controparte_4
2.15 Pertanto alla data della lettera del 02.11.2015 a con cui il finanziato Controparte_3
comunicava la mancata installazione del bene (cfr. doc. 4 fasc.oppon.), ribadita - a situazione invariata - con successiva lettera del 02.12.2015 (cfr. doc. 5 fasc. oppon.), l'inadempimento del venditore si era, in realtà, già manifestato.
Contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento e darebbe comunque luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. (tra le altre, Cass.
n. 97/1997; Cass. n. 9637/2001), giustificando, al contempo, l'eccezione “inadimplenti non est adimplendum” nei confronti del finanziatore, apprezzata non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma tipico del collegamento negoziale di fonte legale, vale a dire del venir meno della “causa creditizia”, cioè lo specifico motivo per il quale il finanziamento era stato richiesto.
2.16 Il Giudice di prime cure sembra totalmente prescindere da tali argomentazioni, che pure ha ritenuto ferme nei presupposti fondanti, soffermando la propria attenzione, incomprensibilmente, sul solo documento datato 11.01.2016, prodotto dall'opposta (cfr. doc. 5), in cui “a Controparte_3 chiusura della posizione in oggetto”, asseriva di avere ricevuto una segnalazione da parte della società convenzionata sul fatto “che si sono recati due volte al suo domicilio per effettuare
l''installazione ma, a causa di un mal funzionamento della predisposizione da lei eseguita, non hanno potuto eseguire l'installazione”, anzitutto attribuendo alla medesima valore di prova, senza considerare che il fatto era specificamente contestato dalla controparte;
ad ogni modo, fornendone il pertinente inquadramento nell'economia di svolgimento del rapporto, dallo stesso documento il primo giudice avrebbe dovuto desumere la conferma del fatto che l'inadempimento del venditore si era, appunto, già manifestato, atteso che è pacifico e documentato che alla “predisposizione”, in uno con la “installazione” del bene, avrebbe dovuto provvedere il venditore del bene e non l'acquirente.
2.17 Inoltre, pur volendo accedere alla tesi per cui l'inadempimento prospettato fosse inizialmente transitorio o temporaneo, la circostanza (allegata dall'opponente) che la situazione di inadempimento del venditore sia comunque divenuta definitiva e conclamata, dato il tempo trascorso, non avendo l'acquirente mai ricevuto il bene in oggetto, risulta incontestata.
2.18 Così in definitiva si chiarisce l'effettivo consumarsi di un grave inadempimento, ovviamente imputabile al venditore, dell'obbligazione di consegna (funzionale allo scopo) della cosa compravenduta, tale da ripercuotersi sulla pattuizione avente ad oggetto il finanziamento da parte di
Controparte_3
2.19 Ne consegue che, pur non potendo pronunciarsi la risoluzione del contratto di finanziamento nei confronti della mera cessionaria del credito l'accertamento di cui Controparte_1
sopra, alla stregua di eccezione impeditiva ex art. 1460 c.c., paralizza la pretesa creditoria vantata nei confronti del finanziato con il decreto ingiuntivo opposto.
§3. In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, il decreto ingiuntivo n. 569/2021 emesso dal Giudice di Pace di Pavia in data 31.05.2021 deve essere revocato.
3.1 Attesa la soccombenza della parte appellata, la stessa deve essere condannata alla refusione, in favore dell'appellante vittorioso, delle spese del doppio grado del giudizio. La liquidazione è effettuata come nel dispositivo in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, con riferimento ai medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria per il solo grado d'appello, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. n. 306/2023 del Giudice di Pace di Pavia, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 569/2021 emesso dal Giudice di Pace di Pavia in data
31.05.2021;
• condanna a rifondere in favore di - le spese Controparte_1 Parte_1
inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, liquidate in complessivi € 1.265,00 per compensi (di cui: € 236,00 fase studio, € 252,00 fase intr., €
352,00 fase istr./tratt., € 425,00 fase dec.) ed € 76,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA (se e in quanto dovuta), come per legge;
- le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.701,00 per compensi (di cui: €
425,00 fase studio, € 425,00 fase intr., € 851,00 fase dec.) ed € 174,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA (se e in quanto dovuta), come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 1 aprile 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti