CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/09/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 162/2021 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento proposto da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), res. in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Sant'Ottavio n. 37, rappr. e difesa dall'Avv. Gabriele Bruyère (cod. fisc. ) e C.F._2
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 80
appellante nei confronti di
(C.F. , PEC: in CP_1 CodiceFiscale_3 Email_1
proprio ex art.86 c.p.c. convenuto ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris 146,
presso lo studio dell'Avv. Paola Ballario (C.F. CodiceFiscale_4
Email_2
appellato e
, , quali eredi di CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
Persona_1
1 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in parziale della decisione impugnata, nel merito ed in via principale:
- respingere e rigettare le domande attoree tutte, svolte nei confronti della conchiudente, poiché
infondate, in fatto e in diritto, nonché inaccoglibili, per le ragioni ampiamente esposte e, per l'effetto,
assolvere la sig.ra da ogni asserita pretesa avversaria;
Parte_1
- stante la palese infondatezza e temerarietà della domanda attorea, ove se ne ravvisino gli stremi,
condannarsi i sig.ri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno CP_1
in favore della convenuta nella misura non inferiore a € 5.000,00 ovvero di altra veriore somma da determinarsi dalla Corte di Appello.
In via istruttoria: in relazione alle pattuizioni, nonché al contenuto ed alla interpretazione letterale dell'atto Notaio di Torino del 18.10.2014, ove ritenuto ulteriormente dirimente e strettamente Per_2
necessario, si insta per l'escussione e l'ammissione testimoniale del Notaio di Testimone_1
Torino, in ordine al contenuto ed all'interpretazione letterale dell'atto medesimo.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfetari IVA e CPA come per legge e spese successive occorrende.
Conclusioni di parte appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via preliminare DICHIARARE
l'inammissibilità delle questioni nuove dedotte nell'avversario atto di citazione in appello ed in narrativa meglio specificate;
nel merito, RIGETTARE tutte le domande formulate dall'appellante poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate CONFERMANDO la sentenza n.
4811/2020 emessa dal Tribunale di Torino DICHIARANDO l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo carrabile in favore del fondo di proprietà della convenuta ove è ubicata l'autorimessa sull'area di
2 proprietà esclusiva dei Sigg.ri e (censita al N.C.T. di Millaures, al foglio CP_1 Persona_1
7 mappali 248 parte e 249) e per l'effetto, CONDANNARE l'appellante al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dai Sigg.ri e così come quantificati nella sentenza CP_1 Persona_1
impugnata; CONDANNARE, inoltre, la Sig.ra al completo rifacimento del manto Parte_1
bituminoso di tutto il tratto dalla strada comunale alla casa secondo le prescrizioni indicate dal C.T.U. nell'elaborato peritale (pag. 41, 42 e 43);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre,
ampliare e/o modificare conclusioni, formulare capitoli di prova e indicare testi.
MOTIVI
-I MOTIVI DI APPELLO
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante afferma l'erroneità della liquidazione equitativa di alcuni danni statuita dal Tribunale.
Ai sensi dell'art. 126 c.c. il giudice può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno in quanto abbia previamente accertato che il danno esista;
in caso di danno patrimoniale la liquidazione equitativa è ammissibile solo se il danno sia certo e provato da chi si afferma danneggiato.
Perché si addivenga alla liquidazione equitativa occorre l'incolpevole impossibilità ovvero rilevante difficoltà di stimare il danno;
da nessun atto di causa emerge la sussistenza di questi presupposti.
Il giudice ha l'obbligo di dare contezza dei criteri seguiti per determinare in via equitativa il danno,
nel caso de quo il Tribunale ha omesso qualunque motivazione in merito.
Stante il fatto che si è in tema di responsabilità contrattuale, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma occorreva viceversa provare il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera degli appellati, sia in termini di danno emergente sia di lucro cessante.
Nessuna prova è stata data dai signori che, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni in CP_1
punto si sono limitati ad assumere che “… i suddetti danni dovranno essere quantificati sulla scorta
della documentazione prodotta (?) e sulla base della disponenda C.T.U. (che era già stata esperita)
… e su quanto verrà accertato in corso di causa (?) …”.
Afferma parte appellante che:
3 “Nella fattispecie nulla è stato provato dagli appellati in merito:
- ad un danno derivante da come è stata realizzata la e alla impossibilità di provare detto Parte_2
paventato danno che il primo giudice ha liquidato in € 2.000,00= oltre accessori senza motivazione
alcuna;
- ad un danno la mancata tempestiva consegna agli attori della dichiarazione di conformità degli impianti e alla impossibilità di provare detto paventato danno che il primo giudice ha liquidato in €
200,00= oltre accessori senza motivazione alcuna;
- ad un danno per occupazione abusiva di due posti auto- ancorché non sia possibile apprezzarne la
reiterazione quotidiana o, quantomeno, continuata - che il primo giudice ha liquidato in € 250,00=
oltre accessori senza motivazione alcuna pur avendo il Tribunale riconosciuto il difetto di prova in
ordine ad una occupazione quotidiana o reiterata, avendo gli attori dimostrato solo un'occupazione
abusiva episodica;
- ad un danno per aver, senza alcuna autorizzazione, fatto depositare i materiali di risulta degli scavi,
nonché per aver fatto transitare e posteggiare sulla proprietà esclusiva dei Sigg.ri alcuni CP_1
mezzi pesanti, come dimostrato dalle fotografie allegate dagli odierni attori che il primo giudice ha
liquidato in € 150,00= oltre accessori senza motivazione alcuna;
- ad un danno, non sussistendo sull'area di proprietà esclusiva dei Sigg.ri (censita al N.C.T. CP_1
di Millaures, al foglio 7 mappali 248 e 249) alcuna servitù di passo carrabile in favore del fondo di
proprietà della convenuta ove è ubicata l'autorimessa, che si assume dovuto in relazione al passaggio
abusivo sulla stradina di proprietà degli attori posto in essere dalla (senza prove in punto) che Pt_1
avuto riguardo all'ampiezza dell'autorimessa (capace di ospitare il ricovero di tre veicoli) ed al
periodo di edificazione della costruzione (gennaio 2016) il primo giudice ha liquidato in €
4.000,00,oltre accessori senza motivazione alcuna.
Pacifico per quanto sopra esposto che il Tribunale non poteva fare ricorso alla liquidazione in via
equitativa, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., poiché l'esistenza del danno
non è stata in alcun modo dimostrata, né vi sono stati in causa elementi idonei a fornire parametri
4 plausibili di quantificazione deli danni come liquidati dal Tribunale il cui onere incombeva agli
appellati.
La sentenza in punto deve essere riformata con la reiezione delle generiche ed inammissibili domande
in punto degli originari attori.”
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con riferimento alla condanna al completo rifacimento dell'impianto bituminoso “di tutto il tratto dalla strada comunale alla casa”, parte sostiene che sul punto il giudice ha sbagliato la sentenza Pt_1
perché non avrebbe tenuto conto della integrazione alla relazione tecnica che avrebbe chiarito che le riparazioni previste dall'atto Notaio sono state eseguite dalla signora Per_3 Pt_1
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Nel terzo motivo la signora contesta la decisione di primo grado laddove accerta la propria Pt_1
responsabilità con riferimento alla dichiarazione di conformità degli impianti, all'assegnazione del posto auto alla signora all'individuazione delle parti comuni del . Pt_1 CP_5
Tra l'altro impugna la sentenza laddove accerta l'inesistenza sull'area dei signori map Pt_1 CP_1
249 e 248 di alcuna servitù di passo carrabile a favore del fondo (acquistato nel 2014 Notaio ) Per_2
dove egli ha costruito il suo garage affermando di avere diritto al passaggio in quanto la strada è
condominiale.
afferma a tal proposito : Pt_1
- di avere acquistato tutto il 248 con rogito;
Per_2
-che il 249 rientra nella proprietà condominiale perché tra i mappali rimasti in proprietà dei CP_1
nell'atto del 2008 Notaio non vi è il 249 in quanto detto mappale è stato inserito tra quelli Per_4
che fanno parte delle aree condominiali.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Ci si riporta alla ricostruzione di tutte le vicende pregresse effettuate dalle parti, tra cui plurime vicende giurisprudenziali, concluse con l'accertamento dell'obbligo dei di eseguire numerose CP_1
opere.
L'appello merita totale accoglimento.
5 Deve essere infatti accolto il primo motivo di appello alla luce del consolidato orientamento della
Cassazione (ad es Cass 9744/23 ) secondo cui “la liquidazione in via equitativa Parte_3
del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un
pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato”.
Ora i signori non sono stati in grado di provare la sussistenza di alcuna perdita economica o CP_1
personale in relazione alle voci riconosciute nella sentenza di primo grado.
D'altra parte, come rilevato dalla parte nessuna prova della sussistenza di pregiudizi economici Pt_1
è stata data dai signori che, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni in punto si sono CP_1
limitati ad assumere che “… i suddetti danni dovranno essere quantificati sulla scorta della
documentazione prodotta e sulla base della disponenda C.T.U. (che era già stata esperita) … e su
quanto verrà accertato in corso di causa …”.
Peraltro non risultano essere stati provati neppure i fatti asseritamente costitutivi del danno.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, esso necessitava delle dichiarazioni delle altre parti dell'impianto che i signori non hanno fornito. CP_1
Per quanto riguarda l'occupazione dei posti auto, manca qualunque prova di una occupazione reiterata e continuativa e non solo episodica.
Con riferimento ai materiali di risulta e di avere fatto transitare mezzi pesanti sulla stradina, manca ogni indicazione specifica di chi e quando avrebbe fatto ciò.
La sentenza di primo grado deve essere riformata anche laddove condanna la signora al Pt_1
completo rifacimento del manto bituminoso “di tutto il tratto dalla strada comunale alla casa,
secondo le prescrizioni indicate dal CTU nell'elaborato peritale (pag. 41, 42 e 43)”, che prevede il rifacimento di tutta la parte in asfalto presente nel 2014 e della parte in cemento davanti al garage interrato costruito dalla signora Pt_1
Ciò in quanto la domanda originaria di condanna proposta dai signori nei confronti della CP_1
signora contenuta nell'atto di citazione chiedeva che la stessa fosse condannata ad effettuare “le Pt_1
riparazioni di tutto l'asfalto dalla strada comunale alla casa come previsto dall'atto Not. Valente”.
6 Essa è stata proposta secondo quanto indicato al punto 6) dell'atto di citazione, nel quale si afferma,
nell'indicare il relativo inadempimento della signora che la stessa: “non ha eseguito le Pt_1
riparazioni di tutto l'asfalto dalla strada comunale alla casa come previsto dall'atto Parte_4
arrecando, così, un ulteriore maggior danno estetico all'intera villa oltre a rendersi inadempiente ai
sensi dell'art. 1218 c.c.”.
In primo grado dunque i signori hanno chiesto esclusivamente che fosse ordinato alla signora CP_1
di riparare l'asfalto e solo in appello hanno chiesto il rifacimento di tutto il manto bituminoso Pt_1
secondo le indicazioni del ctu, e quindi comprensivo anche della parte in cemento.
La domanda relativa alla rimozione della parte in cemento è quindi domanda nuova e quindi inammissibile.
La sentenza deve essere anche riformata in merito alla condanna della signora alle riparazioni Pt_1
del mero manto bituminoso in quanto il ctu ha accertato che tali riparazioni sono già state CP_6
effettuate dalla signora Pt_1
La sentenza ancora deve essere riformata anche laddove dichiara l'inesistenza sull'area di proprietà
esclusiva dei Sigg.ri e (censita al N.C.T. di Millaures, al foglio CP_1 Persona_1
7 mappali 248 e 249) di alcuna servitù di passo carrabile in favore del fondo di proprietà della convenuta ove è ubicata l'autorimessa e, per l'effetto ha condannato la signora al risarcimento Pt_1
del danno.
Sul punto va preliminarmente rilevato che parte ha acquistato solo una parte della part. 248, che Pt_1
infatti è stato frazionato.
Afferma in merito la sentenza di primo grado, in modo del tutto condivisibile, che “E' pacifico che
la signora con l'atto del rogito Notaio del 20.04.2008, le parti hanno inteso costituire, Pt_1 Per_4
a favore del fondo dominante di proprietà della (ossia, l'appartamento posto al primo piano), Pt_1
il diritto ad una servitù di uso esclusivo e perpetuo di posto auto, a carico di una porzione del terreno
censito al catasto terreni al foglio 7, mappali 248 e 249, di proprietà attorea. Come già anticipato,
pur in assenza di esplicita previsione al riguardo, deve ritenersi che l'esercizio ed il godimento di
7 tale servitù implichi, di volta in volta, il passaggio sulla stradina che collega la strada comunale con
l'area parcheggio interna al compendio, in entrata ed in uscita….”
Se pure la previsione del Notaio riguardavano la costituzione di una servitù di passaggio Per_4
sulla stradina del solo veicolo per il quale era prevista la servitù di uso di posto auto, la situazione si
è modificata totalmente con l'acquisto da parte della signora con atto Notaio del 2014 Pt_1 Per_2
di terreni che, come si afferma nell'atto, “sono destinati a giardino di pertinenza dell'unità
immobiliare di proprietà della signora . Pt_1
Si applica quindi il principio che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, ai sensi dell'art. 818 c.c..
Conseguentemente anche la pertinenza costituita dal giardino (e quindi l'uscita dal garage) usufruisce della servitù di passaggio carraio nella stessa estensione prevista dall'atto Notaio , ossia sulla Per_4
stradina che collega la strada comunale al parcheggio interno al compendio, nonché alle stesse condizioni previste in detto atto, con esclusione quindi di ogni indennità.
Il diritto ad accedere alla stradina dal garage implica il venir meno, in quanto incompatibile,
dell'obbligo di fare la su questo punto. Parte_2
Le decisione assunte rendono del tutto superflua l'audizione del Notaio richiesta da parte Per_2
appellante.
Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate con la stessa quantificazione della sentenza di prime cure per il primo grado, non essendovi state osservazioni in merito, e secondo lo scaglione indeterminabile medio, valore medio,
tenuto conto della media difficoltà della causa (tranne il valore minimo per quanto riguarda la fase istruttoria, in quanto non espletata) per questo grado nel seguente modo:
euro 2.058,00 per studio,
euro 1.418,00 per fase introduttiva,
euro 1.523,00 per fase istruttoria,
euro 3.470,00 per fase decisionale,
per un totale di euro 8.469,00 oltre accessori.
8 Non ci sono le condizioni per l'accoglimento della domanda proposta dalla signora di condanna Pt_1
della controparte ex art. 96 c.p.c., non essendovi i presupposti di legge in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4811/2020, pronunciata dal Tribunale di Torino,
in riforma della indicata sentenza,
rigetta tutte le domande proposte da e nei confronti di CP_1 Persona_1 [...]
oggetto del presente giudizio;
Parte_1
dichiara tenuti in solido , e a CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
rimborsare a le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: Parte_1
-per il primo grado in euro 7.254,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa,
-per il secondo grado in euro 8.469,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa oltre ad euro 844,00 per spese di legge;
pone definitivamente a carico di , , e le CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
spese di ctu nell'importo liquidato in primo grado.
Torino, 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
9
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 162/2021 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento proposto da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), res. in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Sant'Ottavio n. 37, rappr. e difesa dall'Avv. Gabriele Bruyère (cod. fisc. ) e C.F._2
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 80
appellante nei confronti di
(C.F. , PEC: in CP_1 CodiceFiscale_3 Email_1
proprio ex art.86 c.p.c. convenuto ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris 146,
presso lo studio dell'Avv. Paola Ballario (C.F. CodiceFiscale_4
Email_2
appellato e
, , quali eredi di CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
Persona_1
1 appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in parziale della decisione impugnata, nel merito ed in via principale:
- respingere e rigettare le domande attoree tutte, svolte nei confronti della conchiudente, poiché
infondate, in fatto e in diritto, nonché inaccoglibili, per le ragioni ampiamente esposte e, per l'effetto,
assolvere la sig.ra da ogni asserita pretesa avversaria;
Parte_1
- stante la palese infondatezza e temerarietà della domanda attorea, ove se ne ravvisino gli stremi,
condannarsi i sig.ri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno CP_1
in favore della convenuta nella misura non inferiore a € 5.000,00 ovvero di altra veriore somma da determinarsi dalla Corte di Appello.
In via istruttoria: in relazione alle pattuizioni, nonché al contenuto ed alla interpretazione letterale dell'atto Notaio di Torino del 18.10.2014, ove ritenuto ulteriormente dirimente e strettamente Per_2
necessario, si insta per l'escussione e l'ammissione testimoniale del Notaio di Testimone_1
Torino, in ordine al contenuto ed all'interpretazione letterale dell'atto medesimo.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfetari IVA e CPA come per legge e spese successive occorrende.
Conclusioni di parte appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via preliminare DICHIARARE
l'inammissibilità delle questioni nuove dedotte nell'avversario atto di citazione in appello ed in narrativa meglio specificate;
nel merito, RIGETTARE tutte le domande formulate dall'appellante poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate CONFERMANDO la sentenza n.
4811/2020 emessa dal Tribunale di Torino DICHIARANDO l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo carrabile in favore del fondo di proprietà della convenuta ove è ubicata l'autorimessa sull'area di
2 proprietà esclusiva dei Sigg.ri e (censita al N.C.T. di Millaures, al foglio CP_1 Persona_1
7 mappali 248 parte e 249) e per l'effetto, CONDANNARE l'appellante al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dai Sigg.ri e così come quantificati nella sentenza CP_1 Persona_1
impugnata; CONDANNARE, inoltre, la Sig.ra al completo rifacimento del manto Parte_1
bituminoso di tutto il tratto dalla strada comunale alla casa secondo le prescrizioni indicate dal C.T.U. nell'elaborato peritale (pag. 41, 42 e 43);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre,
ampliare e/o modificare conclusioni, formulare capitoli di prova e indicare testi.
MOTIVI
-I MOTIVI DI APPELLO
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante afferma l'erroneità della liquidazione equitativa di alcuni danni statuita dal Tribunale.
Ai sensi dell'art. 126 c.c. il giudice può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno in quanto abbia previamente accertato che il danno esista;
in caso di danno patrimoniale la liquidazione equitativa è ammissibile solo se il danno sia certo e provato da chi si afferma danneggiato.
Perché si addivenga alla liquidazione equitativa occorre l'incolpevole impossibilità ovvero rilevante difficoltà di stimare il danno;
da nessun atto di causa emerge la sussistenza di questi presupposti.
Il giudice ha l'obbligo di dare contezza dei criteri seguiti per determinare in via equitativa il danno,
nel caso de quo il Tribunale ha omesso qualunque motivazione in merito.
Stante il fatto che si è in tema di responsabilità contrattuale, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma occorreva viceversa provare il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera degli appellati, sia in termini di danno emergente sia di lucro cessante.
Nessuna prova è stata data dai signori che, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni in CP_1
punto si sono limitati ad assumere che “… i suddetti danni dovranno essere quantificati sulla scorta
della documentazione prodotta (?) e sulla base della disponenda C.T.U. (che era già stata esperita)
… e su quanto verrà accertato in corso di causa (?) …”.
Afferma parte appellante che:
3 “Nella fattispecie nulla è stato provato dagli appellati in merito:
- ad un danno derivante da come è stata realizzata la e alla impossibilità di provare detto Parte_2
paventato danno che il primo giudice ha liquidato in € 2.000,00= oltre accessori senza motivazione
alcuna;
- ad un danno la mancata tempestiva consegna agli attori della dichiarazione di conformità degli impianti e alla impossibilità di provare detto paventato danno che il primo giudice ha liquidato in €
200,00= oltre accessori senza motivazione alcuna;
- ad un danno per occupazione abusiva di due posti auto- ancorché non sia possibile apprezzarne la
reiterazione quotidiana o, quantomeno, continuata - che il primo giudice ha liquidato in € 250,00=
oltre accessori senza motivazione alcuna pur avendo il Tribunale riconosciuto il difetto di prova in
ordine ad una occupazione quotidiana o reiterata, avendo gli attori dimostrato solo un'occupazione
abusiva episodica;
- ad un danno per aver, senza alcuna autorizzazione, fatto depositare i materiali di risulta degli scavi,
nonché per aver fatto transitare e posteggiare sulla proprietà esclusiva dei Sigg.ri alcuni CP_1
mezzi pesanti, come dimostrato dalle fotografie allegate dagli odierni attori che il primo giudice ha
liquidato in € 150,00= oltre accessori senza motivazione alcuna;
- ad un danno, non sussistendo sull'area di proprietà esclusiva dei Sigg.ri (censita al N.C.T. CP_1
di Millaures, al foglio 7 mappali 248 e 249) alcuna servitù di passo carrabile in favore del fondo di
proprietà della convenuta ove è ubicata l'autorimessa, che si assume dovuto in relazione al passaggio
abusivo sulla stradina di proprietà degli attori posto in essere dalla (senza prove in punto) che Pt_1
avuto riguardo all'ampiezza dell'autorimessa (capace di ospitare il ricovero di tre veicoli) ed al
periodo di edificazione della costruzione (gennaio 2016) il primo giudice ha liquidato in €
4.000,00,oltre accessori senza motivazione alcuna.
Pacifico per quanto sopra esposto che il Tribunale non poteva fare ricorso alla liquidazione in via
equitativa, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., poiché l'esistenza del danno
non è stata in alcun modo dimostrata, né vi sono stati in causa elementi idonei a fornire parametri
4 plausibili di quantificazione deli danni come liquidati dal Tribunale il cui onere incombeva agli
appellati.
La sentenza in punto deve essere riformata con la reiezione delle generiche ed inammissibili domande
in punto degli originari attori.”
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con riferimento alla condanna al completo rifacimento dell'impianto bituminoso “di tutto il tratto dalla strada comunale alla casa”, parte sostiene che sul punto il giudice ha sbagliato la sentenza Pt_1
perché non avrebbe tenuto conto della integrazione alla relazione tecnica che avrebbe chiarito che le riparazioni previste dall'atto Notaio sono state eseguite dalla signora Per_3 Pt_1
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Nel terzo motivo la signora contesta la decisione di primo grado laddove accerta la propria Pt_1
responsabilità con riferimento alla dichiarazione di conformità degli impianti, all'assegnazione del posto auto alla signora all'individuazione delle parti comuni del . Pt_1 CP_5
Tra l'altro impugna la sentenza laddove accerta l'inesistenza sull'area dei signori map Pt_1 CP_1
249 e 248 di alcuna servitù di passo carrabile a favore del fondo (acquistato nel 2014 Notaio ) Per_2
dove egli ha costruito il suo garage affermando di avere diritto al passaggio in quanto la strada è
condominiale.
afferma a tal proposito : Pt_1
- di avere acquistato tutto il 248 con rogito;
Per_2
-che il 249 rientra nella proprietà condominiale perché tra i mappali rimasti in proprietà dei CP_1
nell'atto del 2008 Notaio non vi è il 249 in quanto detto mappale è stato inserito tra quelli Per_4
che fanno parte delle aree condominiali.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Ci si riporta alla ricostruzione di tutte le vicende pregresse effettuate dalle parti, tra cui plurime vicende giurisprudenziali, concluse con l'accertamento dell'obbligo dei di eseguire numerose CP_1
opere.
L'appello merita totale accoglimento.
5 Deve essere infatti accolto il primo motivo di appello alla luce del consolidato orientamento della
Cassazione (ad es Cass 9744/23 ) secondo cui “la liquidazione in via equitativa Parte_3
del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un
pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato”.
Ora i signori non sono stati in grado di provare la sussistenza di alcuna perdita economica o CP_1
personale in relazione alle voci riconosciute nella sentenza di primo grado.
D'altra parte, come rilevato dalla parte nessuna prova della sussistenza di pregiudizi economici Pt_1
è stata data dai signori che, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni in punto si sono CP_1
limitati ad assumere che “… i suddetti danni dovranno essere quantificati sulla scorta della
documentazione prodotta e sulla base della disponenda C.T.U. (che era già stata esperita) … e su
quanto verrà accertato in corso di causa …”.
Peraltro non risultano essere stati provati neppure i fatti asseritamente costitutivi del danno.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, esso necessitava delle dichiarazioni delle altre parti dell'impianto che i signori non hanno fornito. CP_1
Per quanto riguarda l'occupazione dei posti auto, manca qualunque prova di una occupazione reiterata e continuativa e non solo episodica.
Con riferimento ai materiali di risulta e di avere fatto transitare mezzi pesanti sulla stradina, manca ogni indicazione specifica di chi e quando avrebbe fatto ciò.
La sentenza di primo grado deve essere riformata anche laddove condanna la signora al Pt_1
completo rifacimento del manto bituminoso “di tutto il tratto dalla strada comunale alla casa,
secondo le prescrizioni indicate dal CTU nell'elaborato peritale (pag. 41, 42 e 43)”, che prevede il rifacimento di tutta la parte in asfalto presente nel 2014 e della parte in cemento davanti al garage interrato costruito dalla signora Pt_1
Ciò in quanto la domanda originaria di condanna proposta dai signori nei confronti della CP_1
signora contenuta nell'atto di citazione chiedeva che la stessa fosse condannata ad effettuare “le Pt_1
riparazioni di tutto l'asfalto dalla strada comunale alla casa come previsto dall'atto Not. Valente”.
6 Essa è stata proposta secondo quanto indicato al punto 6) dell'atto di citazione, nel quale si afferma,
nell'indicare il relativo inadempimento della signora che la stessa: “non ha eseguito le Pt_1
riparazioni di tutto l'asfalto dalla strada comunale alla casa come previsto dall'atto Parte_4
arrecando, così, un ulteriore maggior danno estetico all'intera villa oltre a rendersi inadempiente ai
sensi dell'art. 1218 c.c.”.
In primo grado dunque i signori hanno chiesto esclusivamente che fosse ordinato alla signora CP_1
di riparare l'asfalto e solo in appello hanno chiesto il rifacimento di tutto il manto bituminoso Pt_1
secondo le indicazioni del ctu, e quindi comprensivo anche della parte in cemento.
La domanda relativa alla rimozione della parte in cemento è quindi domanda nuova e quindi inammissibile.
La sentenza deve essere anche riformata in merito alla condanna della signora alle riparazioni Pt_1
del mero manto bituminoso in quanto il ctu ha accertato che tali riparazioni sono già state CP_6
effettuate dalla signora Pt_1
La sentenza ancora deve essere riformata anche laddove dichiara l'inesistenza sull'area di proprietà
esclusiva dei Sigg.ri e (censita al N.C.T. di Millaures, al foglio CP_1 Persona_1
7 mappali 248 e 249) di alcuna servitù di passo carrabile in favore del fondo di proprietà della convenuta ove è ubicata l'autorimessa e, per l'effetto ha condannato la signora al risarcimento Pt_1
del danno.
Sul punto va preliminarmente rilevato che parte ha acquistato solo una parte della part. 248, che Pt_1
infatti è stato frazionato.
Afferma in merito la sentenza di primo grado, in modo del tutto condivisibile, che “E' pacifico che
la signora con l'atto del rogito Notaio del 20.04.2008, le parti hanno inteso costituire, Pt_1 Per_4
a favore del fondo dominante di proprietà della (ossia, l'appartamento posto al primo piano), Pt_1
il diritto ad una servitù di uso esclusivo e perpetuo di posto auto, a carico di una porzione del terreno
censito al catasto terreni al foglio 7, mappali 248 e 249, di proprietà attorea. Come già anticipato,
pur in assenza di esplicita previsione al riguardo, deve ritenersi che l'esercizio ed il godimento di
7 tale servitù implichi, di volta in volta, il passaggio sulla stradina che collega la strada comunale con
l'area parcheggio interna al compendio, in entrata ed in uscita….”
Se pure la previsione del Notaio riguardavano la costituzione di una servitù di passaggio Per_4
sulla stradina del solo veicolo per il quale era prevista la servitù di uso di posto auto, la situazione si
è modificata totalmente con l'acquisto da parte della signora con atto Notaio del 2014 Pt_1 Per_2
di terreni che, come si afferma nell'atto, “sono destinati a giardino di pertinenza dell'unità
immobiliare di proprietà della signora . Pt_1
Si applica quindi il principio che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, ai sensi dell'art. 818 c.c..
Conseguentemente anche la pertinenza costituita dal giardino (e quindi l'uscita dal garage) usufruisce della servitù di passaggio carraio nella stessa estensione prevista dall'atto Notaio , ossia sulla Per_4
stradina che collega la strada comunale al parcheggio interno al compendio, nonché alle stesse condizioni previste in detto atto, con esclusione quindi di ogni indennità.
Il diritto ad accedere alla stradina dal garage implica il venir meno, in quanto incompatibile,
dell'obbligo di fare la su questo punto. Parte_2
Le decisione assunte rendono del tutto superflua l'audizione del Notaio richiesta da parte Per_2
appellante.
Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate con la stessa quantificazione della sentenza di prime cure per il primo grado, non essendovi state osservazioni in merito, e secondo lo scaglione indeterminabile medio, valore medio,
tenuto conto della media difficoltà della causa (tranne il valore minimo per quanto riguarda la fase istruttoria, in quanto non espletata) per questo grado nel seguente modo:
euro 2.058,00 per studio,
euro 1.418,00 per fase introduttiva,
euro 1.523,00 per fase istruttoria,
euro 3.470,00 per fase decisionale,
per un totale di euro 8.469,00 oltre accessori.
8 Non ci sono le condizioni per l'accoglimento della domanda proposta dalla signora di condanna Pt_1
della controparte ex art. 96 c.p.c., non essendovi i presupposti di legge in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4811/2020, pronunciata dal Tribunale di Torino,
in riforma della indicata sentenza,
rigetta tutte le domande proposte da e nei confronti di CP_1 Persona_1 [...]
oggetto del presente giudizio;
Parte_1
dichiara tenuti in solido , e a CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
rimborsare a le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: Parte_1
-per il primo grado in euro 7.254,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa,
-per il secondo grado in euro 8.469,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa oltre ad euro 844,00 per spese di legge;
pone definitivamente a carico di , , e le CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
spese di ctu nell'importo liquidato in primo grado.
Torino, 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
9