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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/11/2024, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3297 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 06/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3297/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRI ANNA
E
nato il [...] a [...]_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CASAVECCHIA ANTONELLA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“ 1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale sita in Montà – Via dei Martiri n. 31 di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa unitamente a tutti i beni mobili e gli arredi ivi esistenti, Parte_1 la quale vi abiterà con le figlie , maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed Per_1
minorenne. Per_2
3. Il sig. già a far data dal settembre 2023 si è trasferito in altra abitazione in Parte_2
Vinchio d'Asti (AT) ed ha prelevato dalla casa coniugale di Montà i propri effetti personali.
4. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il mantenimento.
5. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 residenza presso la abitazione coniugale sita in Montà – Via dei Martiri n. 31 ove vivrà insieme alla madre e alla sorella ormai maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1 Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitato in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sarà materialmente preposto alla cura della minore.
6. Le modalità di visita padre-figlia, anche in relazione alle festività o ai periodi di vacanza, invernale ed estiva da trascorrere insieme, verranno concordate tra i genitori con congruo preavviso nel rispetto della volontà della minore (ormai quindicenne) e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
7. Il sig. , contribuirà al mantenimento delle figlie (maggiorenne ma Parte_2 Per_1 non economicamente indipendente) ed (minorenne) corrispondendo alla sig.ra Per_2 [...]
la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00 - pari a € 200,00 a figlia) fino al mese di Pt_1 gennaio 2026 e a decorrere dal mese di febbraio 2026 la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00 - pari ad € 275,00 a figlia). Il sig. sarà tenuto a Parte_2 corrispondere l'assegno a titolo di contributo in misura ridotta della metà qualora la figlia
, maggiorenne, raggiunga l'indipendenza economica. Le somme di €. 400,00 e poi di €. Per_1
550,00 verranno corrisposte entro il 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra e verranno rivalutate annualmente a norma degli indici ISTAT come per Parte_1 legge. Inoltre, fino a quando le figlie e (o anche una sola di esse), vivranno con Per_1 Per_2 la mamma presso 8. le parti si impegnano entro il 30 settembre di ogni anno a richiedere almeno due preventivi per la fornitura di n. 250 sacchi di pellet da 15 Kg ciascuno, consumo stimato necessario e sufficiente per il riscaldamento della casa coniugale per il periodo invernale da ottobre a marzo di ogni anno, e a provvedere al relativo acquisto scegliendo il preventivo più vantaggioso con suddivisione del costo al 50%. Per la suddivisione del costo al 50%, le parti concordano di richiedere al momento dell'acquisto due fatture separate di pari importo intestate rispettivamente a ciascuna parte. Nel caso in cui nel corso del periodo indicato (da ottobre a marzo di ogni anno) la fornitura stimata dei n. 250 sacchi di pellet risultasse insufficiente, la sig.ra provvederà Pt_1 prontamente, e comunque almeno 20 giorni prima dell'esaurimento della fornitura, a comunicarlo al sig. e le parti provvederanno all'acquisto degli ulteriori sacchi di pellet ritenuti necessari Pt_2 sempre con le stesse modalità previste per i n. 250 sacchi. In ogni caso le parti, fin da ora, concordano che qualora si rendesse necessaria la sostituzione del sistema di riscaldamento e quindi del tipo di combustibile resterebbe invariata la suddivisione della spesa al 50% tra le parti sempre a condizione che le figlie e (o anche una sola di esse) vivano con la Per_1 Per_2 mamma presso la casa coniugale.
9. I genitori provvederanno a corrispondere nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie ed come precisate nel Per_1 Per_2 Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati redatto dal Tribunale di Asti in data 07/07/2017 da intendersi qui integralmente richiamato.
10. I coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo oggi retro.
11. Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...]_2
CANALE (CN) il 30/11/1975, celebrato in MONTA' in data 10/09/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 06/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3297/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRI ANNA
E
nato il [...] a [...]_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CASAVECCHIA ANTONELLA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“ 1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale sita in Montà – Via dei Martiri n. 31 di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa unitamente a tutti i beni mobili e gli arredi ivi esistenti, Parte_1 la quale vi abiterà con le figlie , maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed Per_1
minorenne. Per_2
3. Il sig. già a far data dal settembre 2023 si è trasferito in altra abitazione in Parte_2
Vinchio d'Asti (AT) ed ha prelevato dalla casa coniugale di Montà i propri effetti personali.
4. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il mantenimento.
5. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 residenza presso la abitazione coniugale sita in Montà – Via dei Martiri n. 31 ove vivrà insieme alla madre e alla sorella ormai maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1 Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitato in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sarà materialmente preposto alla cura della minore.
6. Le modalità di visita padre-figlia, anche in relazione alle festività o ai periodi di vacanza, invernale ed estiva da trascorrere insieme, verranno concordate tra i genitori con congruo preavviso nel rispetto della volontà della minore (ormai quindicenne) e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
7. Il sig. , contribuirà al mantenimento delle figlie (maggiorenne ma Parte_2 Per_1 non economicamente indipendente) ed (minorenne) corrispondendo alla sig.ra Per_2 [...]
la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00 - pari a € 200,00 a figlia) fino al mese di Pt_1 gennaio 2026 e a decorrere dal mese di febbraio 2026 la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00 - pari ad € 275,00 a figlia). Il sig. sarà tenuto a Parte_2 corrispondere l'assegno a titolo di contributo in misura ridotta della metà qualora la figlia
, maggiorenne, raggiunga l'indipendenza economica. Le somme di €. 400,00 e poi di €. Per_1
550,00 verranno corrisposte entro il 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra e verranno rivalutate annualmente a norma degli indici ISTAT come per Parte_1 legge. Inoltre, fino a quando le figlie e (o anche una sola di esse), vivranno con Per_1 Per_2 la mamma presso 8. le parti si impegnano entro il 30 settembre di ogni anno a richiedere almeno due preventivi per la fornitura di n. 250 sacchi di pellet da 15 Kg ciascuno, consumo stimato necessario e sufficiente per il riscaldamento della casa coniugale per il periodo invernale da ottobre a marzo di ogni anno, e a provvedere al relativo acquisto scegliendo il preventivo più vantaggioso con suddivisione del costo al 50%. Per la suddivisione del costo al 50%, le parti concordano di richiedere al momento dell'acquisto due fatture separate di pari importo intestate rispettivamente a ciascuna parte. Nel caso in cui nel corso del periodo indicato (da ottobre a marzo di ogni anno) la fornitura stimata dei n. 250 sacchi di pellet risultasse insufficiente, la sig.ra provvederà Pt_1 prontamente, e comunque almeno 20 giorni prima dell'esaurimento della fornitura, a comunicarlo al sig. e le parti provvederanno all'acquisto degli ulteriori sacchi di pellet ritenuti necessari Pt_2 sempre con le stesse modalità previste per i n. 250 sacchi. In ogni caso le parti, fin da ora, concordano che qualora si rendesse necessaria la sostituzione del sistema di riscaldamento e quindi del tipo di combustibile resterebbe invariata la suddivisione della spesa al 50% tra le parti sempre a condizione che le figlie e (o anche una sola di esse) vivano con la Per_1 Per_2 mamma presso la casa coniugale.
9. I genitori provvederanno a corrispondere nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie ed come precisate nel Per_1 Per_2 Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati redatto dal Tribunale di Asti in data 07/07/2017 da intendersi qui integralmente richiamato.
10. I coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo oggi retro.
11. Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...]_2
CANALE (CN) il 30/11/1975, celebrato in MONTA' in data 10/09/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 06/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.