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Sentenza 31 gennaio 2023
Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2023, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 21673-2018 proposto da: CORBI ERACLITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SI- STINA, 42, presso lo studio dell'avvocato BARBARA C:ORBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERFRANCE- SCO MACONE;
- ricorrente -
contro CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI (C.N.O.G.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOAC- CHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato GHOIA VAC- CARI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
2z- Civile Sent. Sez. 2 Num. 2816 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 31/01/2023 avverso la sentenza n. 454/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto la parziale declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA RA OR ha proposto ricorso articolato in otto motivi av- verso la sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 22 gennaio 2018. Resiste con controricorso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. La Corte d'appello di Roma ha pronunciato quale giudice di rin- vio a seguito della sentenza di cassazione n. 24243/2016, resa da questa Corte in data 29 novembre 2016. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sanzione discipli- nare della sospensione dall'Albo per la durata di un anno deli- berata il 14 maggio 2013 dal Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti nei confronti di RA OR, Diret- tore Responsabile del "Corriere Laziale". L'impugnazione era stata respinta sia dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 novembre 2013, sia dalla Corte d'appello di Roma, con senten- za del 14 settembre 2015. La sentenza n. 24243/2016 rigettò il primo motivo del ricorso per cassazione di RA OR ed accolse il settimo motivo, dichiarando assorbite le ulteriori censure, con rinvio alla Corte d'appello di Roma. Il settimo motivo di ricorso lamentava l'o- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -2- messo esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel denunciato mutamento dell'incolpazione avvenuto più volte nel corso del procedimento disciplinare e amministrativo: il ri- corrente deduceva che la contestazlione disciplinare iniziale aveva riguardato l'omessa retribuzione al collaboratore AN PE, mentre la sanzione era stata poi irrogata per avere il OR certificato prestazioni di lavoro come regolarmente retri- buite. La Corte di cassazione, richiamati i principi dei procedi- menti avverso le deliberazioni in materia disciplinare che vieta- no le "decisioni a sorpresa", ovvero che accertino la responsa- bilità per un'ipotesi di illecito diversa c a quella originariamente contestata, sottolineava la decisività c ell'accertamento sul de- nunciato mutamento dell'incolpazione. La sentenza n. 24243/2016 evidenziava che il Tribunale aveva ravvisato la re- sponsabilità dell'incolpato per avere "certificato la retribuzione come retribuita regolarmente", mentre in precedenza il Consi- glio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti aveva confermato la sanzione "per avere l'incolpato omesso di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di AN PE", a fronte di una con- testazione iniziale per "non avere mai corrisposto" ai tre aspi- ranti giornalisti "i compensi per le collaborazioni giornalistiche prestate a favore del Il Corriere Laziale". La sentenza di cassa- zione rilevò altresì la contraddittorietà della sentenza della Cor- te d'appello, avendo la stessa dapprima affermato che "le nuo- ve audizioni hanno, invero, ad oggetto lo stesso fatto, ovvero il necessario accertamento del fatti esposti da AN PE, confermando la omessa retribuzione, nonostante le firme ap- poste alle quietanze", e poi riconosciuto la responsabilità del OR per avere costui "certificato la prestazione di lavoro come retribuita regolarmente pur nella consapevolezza della gratuità delle collaborazioni confermata dalle risultanze testimoniali". Il Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -3- "vizio motivazionale" da colmare in sede di rinvio, ad avviso della sentenza rescindente, era, dunque, attinente al fonda- mento della acclarata responsabilità disciplinare dell OR, ov- vero il "fatto formalmente enunciato nella lettera di contesta- zione, cioè il mero inadempimento di una obbligazione pecu- IA (omesso pagamento dei compensi per le collaborazioni giornalistiche prestate dal PE e dagli altri soggetti indicati nella contestazione)" oppure l'avere rilasciato una certificazio- ne dal contenuto non veritiero". La sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma, pro- nunciata all'esito del giudizio di rinvio, ha negato che vi fosse stata una modificazione dell'originaria incolpazione in danno del OR. A questo, osserva la sentenza qui impugnata, era stato invero "contestato, con riferimento a tre giornalisti (IO, IN e PE), ed ai relativi periodi temporali nei quali hanno lavorato per II Corriere Laziale «[...] a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai signori IO IN e ST fano PE e dell'esposto inviato dal signor Marco IO, non- ché da persone disposte a confermare, di non aver mai cor- risposto agli stessi i compensi per le collaborazioni giornali- stiche prestate a favore de Il Corriere Laziale". Il tutto in violazione della Carta di Firenze e dell'art. 2 della citata leg- ge sull'Ordinamento della professione»". Avendo il OR ec- cepito che IO e PE erano stati regolarmente retribuiti, come risultava dalle quietanze dagli stessi rilasciate, e che il rapporto col IN era consistito in una collaborazione spo- radica, il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti del La- zio, nella seduta del 26 luglio 2012, "richiamando l'incolpa- zione del 16 maggio 2012, dato atto dell'esposto del IO, della dichiarazione olografa del PE e della e-mail inviata dal IN, e riportando i fatti esposti dai tre giornalisti Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -4- nelle loro denunce all'Ordine", aveva evidenziato che "l'accer- tamento riguardava la corresponsione dei compensi ai collabo- ratori", per poi concludere che "le diichiarazioni rese dai tre giornalisti erano da considerare «probanti» della mancata corresponsione dei compensi per gli articoli redatti dai gior- nalisti del Corriere Laziale, poiché «PE e IO hanno do- vuto sottoscrivere false attestazioni relative ai compensi per le loro prestazioni intellettuali»". La pronuncia dei giudici di rinvio ha così affermato che "[i]I fatto materiale addebitato al Corti (quale direttore respon- sabile ed editore della testata) consiste, dunque, nella mancata erogazione del compenso pecuniario ai tre giornali- sti sopra indicati, costringendo i giornalisti a sottoscrivere false quietanze. Ne consegue che resta fuori dall'incolpa- zione, e quindi dal provvedimento sanzionatorio, il com- portamento del OR relativo al rilascio delle attestazioni di erogazione del compenso, in quanto fatto del tutto estraneo all'incolpazione e mai richiamato, per questo, nella parte motivazionale". La sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma prose- gue richiamando quanto sostenuto dal Consiglio di disciplina nazionale del Consiglio dell'ordine dei giornalisti con la deli- bera n. 45/2013, la quale aveva escluso sia l'applicabilità della Carta di Firenze ai tre giornalisti perché successiva al periodo temporale della loro collaborazione, sia la posizione del IN, che aveva intrattenuto una collaborazione con invio occasionale di articoli, sia la posizione del IO, per il quale era ormai maturata la prescrizione, prestando infine attenzione all'unica posizione residuata, quella del PE, per la quale, effettuata una integrazione dell'istruttoria, il Consiglio dava per accertato un fenomeno anomalo, costi- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -5- tuito dall'utilizzazione dei collaboratori senza alcuna retribu- zione in cambio della iscrizione all'albo, confermando che il PE non aveva ricevuto alcun compenso poiché la «retri- buzione» era consistita nella documentazione utile per otte- nere l'iscrizione all'albo professionale a fronte della sotto- scrizione di attestazioni di pagamento non rispondenti al vero. Affermano i giudici del rinvio: "nessun mutamento dei fatti essenziali originariamente contestati al OR si è verifi- cato durante il procedimento amministrativo. È stato infatti accertato - in forza di un'integrazione istruttoria sollecitata dallo stesso incolpato - che i compensi non erano stati ver- sati e che le quietanze prodotte dallo stesso OR non cor- rispondevano al vero, poiché tutti i giornalisti, per prassi consolidata, venivano costretti a sottoscrivere le ricevute per maturare le condizioni per l'iscrizione all'albo". Ed anco- ra: "mentre il fatto da accertare è rimasto immutato, gli elementi probatori acquisiti con l'integrazione di istruttoria hanno, da un lato, confermato quanto denunciato da Stefa- no PE e, dall'altro, mostrato una prassi contraria ai prin- cipi deontologici (oltre che normativi) senza formare ogget- to di autonoma valutazione disciplinare (in quanto i fatti ac- certati sono stati utilizzati come prova a sostegno dell'espo- sto del PE)". Così pure il Tribunale di Roma, giudice di primo grado, ave- va apprezzato il fatto essenziale della «omessa retribuzione» in favore di AN PE, dato non contraddetto dalle firme apposte sulle quietanze: la circostanza che "il vero corri- spettivo era costituito dalla possibilità di ottenere l'iscrizione all'albo dei giornalisti" era la "motivazione con cui è stato escluso il valore probatorio delle quietanze, non certo un'au- tonoma contestazione disciplinare". Argomentano i giudici Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -6- del rinvio che "il Tribunale ha utilizzato questi elementi pro- batori soltanto per sostenere la fondatezza della ricostruzio- ne dei fatti offerta dal giornalista denunciante, senza addebi- tare altri comportamenti (che pure sarebbero stati rilevanti sotto il profilo disciplinare) al ORn: "Mn conclusione, nel corso del processo non vi è stato alcun mutamento dei fatti materiali in origine contestati al OR poiché le false quie- tanze sono state sempre utilizzate sia in sede disciplinare sia in sede giudiziale a riprova della fondatezza dell'originaria accusa consistente nell'omesso versamento delle retribuzioni, così lasciando impregiudicato il nucleo es- senziale della contestazione". Proseguendo, la sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma ha quindi deciso: a) circa la prova della mancata retribuzione al PE,, che, "ac- canto alla dichiarazione resa dal denunciante PE - che ha negato di aver ricevuto quel corrispettivo - vi sono le di- chiarazioni rese da tutti gli altri giornalisti ascoltati in sede disciplinare, i quali hanno riferito, in maniera del tutto uni- voca e concorde, che il corrispettivo dell'attività svolta pres- so il Corriere Laziale non consisteva nel pagamento di un compenso, ma nel rilascio della dichiarazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'ordine" e che risultava superato il valo- re probatorio della dichiarazione di quietanza;
b) quanto alla insussistenza di un obbligo di legge alla retri- buzione dei pubblicisti a carico del direttore ed alla esclusiva responsabilità dell'editore, che lo stesso OR si era fatto ri- lasciare la quietanza ed aveva del resto rilasciato la dichia- razione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei pubblici- sti dell'albo dei giornalisti in sostituzione del corrispettivo Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -7- in denaro, assumendo "in questo contesto, anche la veste di editore"; c) quanto all'applicazione di una aggravante non prevista ed all'eccesiva onerosità della sanzione applicata, che il provvedimento sanzionatorio aveva fatto un riferimento atecnico alla nozione di "aggravante", per giustificare la gravità della sanzione irrogata in base agli esiti dell'istruttoria espletata, e che la stessa sanzione appari- va proporzionata agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.11 primo motivo del ricorso di RA OR denuncia la violazione dell'art. 384 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello di Roma non si sia attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione sentenza n. 24243/2016 sul "divieto di incolpazioni a sorpresa". Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 345 e 346 c.p.c., contestando che i giudici del rinvio non abbiano accolto la doglianza di mutamento onto- logico dell'incolpazione disciplinare sotto il profilo del principio devolutivo, poiché il ricorso al C.N.O.G. costituisce grado di impugnazione rispetto alla decisione del Consiglio regio- nale e così il suo oggetto e l'ampiezza della contestazio- ne disciplinare non possono essere ampliati rispetto alle censure formulate con l'atto di impugnazione. Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -8- 1.1.1 primi due motivi di ricorso, da esaminare congiun- tamente per la loro connessione, risultano infondati. 1.2. La sentenza n. 24243/2016 accolse il settimo motivo del ricorso per cassazione di RA OR, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'omesso esame del "fatto" consistente nel mutamento dell'iricolpazione eventualmente avvenuta nel corso del procedimento disciplina- re e amministrativo, in particolare tra la dichiarazione di re- sponsabilità acclarata dal Tribunale per avere il OR "certifica- to la retribuzione come retribuita regolarmente" e l'ipotesi ori- ginariamente contestata nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine "per avere l'incolpato omesso di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di AN PE". Trattandosi, dunque, di cassazione per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il giudice del rinvio - sia pure vinco- lato al principio di diritto enunciato circa il divieto di emettere decisioni a sorpresa nei giudizi disciplinari a carico di giornalisti - era sostanzialmente soggetto al solo limite di non incorrere nello stesso errore della sentenza cassata, per il mancato esa- me del dato attinente all'identità del fatto oggetto di incolpa- zione, ma ben poteva, ed anzi doveva, riesaminare i fatti ai fini di una diversa valutazione complessiva. La sentenza rescinden- te fondata sul vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., indicando il fatto da esaminare, non limita, invero, il potere del giudice di rinvio all'esame del solo punto specificato, da consi- derarsi come isolato dal restante materiale probatorio, ma con- serva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano ori- ginariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di inda- gine e di valutazione delle risultanze di causa, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio con- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -9- vincimento considerando anche il dato indicato nella pronuncia di cassazione, con necessità di sopperire ai difetti argomentati- vi riscontrati (cfr. Cass. Sez. Unite, 28/10/1997, n. 10598; di recente, Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 448). Tale mandato è stato correttamente adempiuto dalla Corte d'appello di Roma nel giudizio di rinvio, avendo la stessa accer- tato in fatto che al OR era stato da subito contesl:ato di non aver corrisposto le retribuzioni a tre giornalisti (IO, IN e PE); alla mancata erogazione dei compensi si era poi unita la circostanza della sottoscrizione delle false quietan- ze, circostanza che tuttavia era stata utilizzata come pro- va dell'omesso pagamento, e non come autonomo fatto illecito di rilievo disciplinare. La tesi che il ricorrente reitera è che, a fronte della origi- naria incolpazione, consistente nel non aver corrisposto ai tre giornalisti i compensi per le collaborazioni prestate a "Il Corriere laziale", la sanzione era stata poi irrogata dal C.N.O.G. valutando l'utilizzo delle quietanze non veritiere e facendo riferimento alla "aggravante di aver usato l'iscrizione all'Albo dei giornalisti quale effettiva remunera- zione per i due anni di collaborazione". Ciò, tuttavia, non determina la lamentata modificazione del fatto nel procedimento disciplinare a carico del giornalista, ov- vero la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e la sentenza: la discordanza tra accusa e condanna disciplinari sussiste soltanto quando è operata una trasformazione o sosti- tuzione degli elementi costitutivi dell'addebito, e cioè dei fatti costitutivi dell'illecito, ma non anche se, come avvenuto nella specie, gli elementi essenziali della contestazione formale (la mancata corresponsione delle retribuzioni) restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, va- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -10- riando solo gli elementi secondari (non solo gli esposti dei tre giornalisti, ma anche le quietanze false e l'uso strumentale del- la iscrizione all'Albo), e cioè i fatti utili in funzione di prova dimostrativa del fatto costitutivo della condotta illecita per mezzo di un ragionamento logico inferenziale. L'affermazione di responsabilità del OR non è stata fondata dai giudici del merito su una diversa o alternativa condotta illecita. D'altro canto, l'incolpato ha comunque avuto modo di difendersi con riferimento alle diverse ipotesi ricostruttive (arg. da Cass. Sez. Unite, 31/03/2022, n. 10445; Cass. Sez. Unite, 27/04/2017, n. 10415). Il secondo motivo di ricorso, peraltro, invocando la violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., ovvero dei limiti dell'effetto devolu- tivo dell'appello, incorre in un erroneo presupposto interpreta- tivo con riguardo ai rapporti tra la deliberazione del Consiglio dell'Ordine pronunciata in materia disciplinare e l'impugnazione proposta dall'interessato o dal pubblico ministero competente al Consiglio nazionale dell'Ordine. Le pronunzie rese in materia disciplinare dai Consigli degli ordini locali dei giornalisti, in pri- mo grado, e da quello Nazionale, in seconda istanza, non han- no natura giurisdizionale, essendo, piuttosto - sulla scorta dell'art. 63 della legge 3 febbraio 196:3, n. 69 -, suscettibili di essere impugnate dinanzi agli organi della giurisdizione ordina- ria secondo la disciplina ora posta dall'art. 27 del d.lgs. 1° set- tembre 2011, n. 150 (cfr. Cass. Sez. 3, 05/06/2007, n. 13067). 2. Il terzo motivo del ricorso di RA OR allega la vio- lazione dell'art. 2702 c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che, avendo le quietanze di ST fano PE una incidenza sostanziale e processuale in- trinsecamente elevata, pur non essendo questi parte del Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -11- giudizio ma comunque soggetto interessato, sarebbe oc- corso proporre, per contestarle, querela di falso, in man- canza della quale la scrittura privata resta assistita da presunzione di veridicità. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2722 c.c., esponendo che le audizioni testimo- niali innanzi al C.N.O.G. non riguardavano lo specifico "caso PE", sicché alcuna prova poteva dirsi raggiunta in rela- zione all'oggetto del giudizio dell'incolpazione, trattandosi comunque di asseriti patti aggiunti o contrari al tenore delle quietanze di pagamento in atti. 2.1. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminare unitariamente, sono privi di fondamento. La Corte d'appello ha ritenuto provata la mancata retribuzione al PE sia per la valenza meramente indiziaria della quietan- za da questo rilasciata, sia perché, accanto alla dichiarazione resa dallo stesso PE - che aveva negato di aver ricevuto il corrispettivo -, risultavano le dichiarazioni rese da tutti gli altri giornalisti ascoltati in sede disciplinare, i quali avevano riferito che il compenso dell'attività svolta presso il Corriere Laziale consisteva nel rilascio della dichiarazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'ordine. La decisione sul punto è conforme al consolidato orienta- mento di questa Corte, secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costitui- scono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contesta- bili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina previ- sta in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità o veridicità di tali documenti„ l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -12- principio di cui all'art. 2697 c.c. (ad esempio, Cass. Sez. 3, 09/03/2020, n. 6650). Ancora: il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 c.c., si rife- risce al documento contrattuale, formato con l'intervento di en- trambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una di- chiarazione unilaterale (cfr. Cass. Sez. 3, 07/03/2014, n. 5417; Cass. Sez. L, 19/03/2009, n. 6685; Cass. Sez. 3, 20/03/2006, n. 6109). Nella giurisprudenza di questa Corte, è stata inoltre già affer- mata l'interpretazione secondo cui, ai fini dell'iscrizione nell'e- lenco dei pubblicisti, ex art. 35 della I. n. 69 del 1963, l'aspi- rante deve dimostrare, tra l'altro, di essere stato regolarmente retribuito da almeno due anni, mediante documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento, con cadenza annuale, di somme a suo favore, non essendo sufficienti all'uopo le certifi- cazioni rilasciate dall'editore, né le quietanze emesse dall'inte- ressato (Cass. Sez. 2, 16/10/2017, n. 24345). Per il resto, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono volti a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'ap- prezzamento in fatto dei giudici del merito sul mancato paga- mento del giornalista PE, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove è, però, sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che alla Corte di cassazione non è conferito il po- tere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne at- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -13- tendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probato- rie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 3. Il quinto motivo censura la violazione degli artt.. 111, 24, 25 e 27 Cost. e dell'art. 35 legge n. 63/1969, in quanto l'ir- rogazione della sanzione sarebbe avvenuta al di fuori di ogni previsione di legge, colpendo il giornalista-direttore per un fatto addebitabile, piuttosto all'editore (nella specie, una cooperativa giornalistica), unico soggetto responsabile in re- lazione all'obbligo di corrispondere i compensi ai giornalisti. 3.1. Il quinto motivo di ricorso è anch'esso da respingere. Al riguardo, la ratio decidendi adoperata dalla sentenza im- pugnata (che il motivo in esame neppure censura specifi- camente) è che il OR si era fatto rilasciare la quietanza ed aveva pattuito il rilascio della dichiarazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dell'albo dei giornali- sti quale succedaneo della retribuzione in denaro, assu- mendo "in questo contesto, anche la veste di editore". Deve peraltro considerarsi che, all'interno di un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, l'accertamento dei fatti non conformi al decoro e alla dignità della professione, o che compromettano la reputazione del singolo giornalista o la di- gnità dell'ordine, e l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimen- to, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguata- mente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridi- ci, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad alti norma- tivi. Non è in tal senso sindacabile in sede di legittimità l'affermazione della responsabilità disciplinare del direttore di un giornale il quale, ricorrendo alle condotte attribuite al OR, in ogni caso non vigila che sia garantita ai giornalisti una equa Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -14- retribuzione, in quanto la richiesta di prestazioni giornalistiche senza corrispondere un compenso congruo lede il decoro e la dignità della professione. 4. Il sesto motivo allega la violazione degli artt, 111 e 25 Cost. e dell'art. 35 legge n. 63/1969, per aver il C.N.O.G. confermato la sanzione considerando una circostanza aggravante che non è prevista dalla legge. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 e 25 Cost. e degli artt. 51 e 54 I. n. 69/1963, atteso che, a fronte dell'accoglimento, da parte del C.N.O.G., di gran parte delle eccezioni mosse dall'incolpato, fino a dichiarare che dei tre fatti oggetto di incolpazione ne restava "provato" soltanto uno, non era stata disposta alcuna riduzione della sanzione originariamente irrogata, con evidente violazione del princi- pio di proporzionalità. 4.1. Il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiunta- mente, sono infondati. La sentenza impugnata ha spiegato che il provvedimento sanzionatorio aveva fatto un riferimento atecnico alla no- zione di "aggravante", per giustificare la gravità della sanzione irrogata in base agli esiti dell'istruttoria espleta- ta (dalla quale era emersa la circostanza del rilascio della quietanza in cambio della dichiarazione occorrente per l'iscrizione all'albo) e che la stessa sanzione appariva proporzionata rispetto agli elementi oggettivi (mancata retribuzione) e soggettivi (il medesimo rilascio delle quie- tanze, con conseguenze anche a fini fiscali per il beneficio dei contributi all'editoria) della condotta illecita. La sentenza impugnata ha quindi negato la configurabilità di una circostanza aggravante in senso tecnico, e cioè di ele- menti accidentali non indispensabili ai fini della sussistenza del- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -15- la fattispecie e comportanti una maggiorazione dell'entità della sanzione base contemplata, ed ha, piuttosto, spiegato che i fatti indicati sono stati valutati in concreto per la determinazio- ne della specie e della misura della sanzione stessa, ai fini della valutazione della sua gravità. La violazione disciplinare, pur ri- dotta al solo mancato pagamento delle retribuzioni di un gior- nalista, era sembrata più grave per le modalità realizzative ri- velate dall'istruttoria procedimentale. In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione conte- stata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità della infrazione dell'incolpato, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, e dell'adeguatezza della sanzione, ovvero in questioni di fatto che, ove risolte dal giudi- ce di merito con apprezzamento adeguatamente giustificato da motivazione esauriente e completa, come nella specie, si sot- traggono al riesame in sede di legittimità. 5. L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 58 della legge n. 69/1963, in quanto la Corte d'appello, avrebbe do- vuto rilevare d'ufficio che nel corso del giudizio di rinvio era intervenuta la prescrizione dell'illecito disciplinare. La censu- ra fa riferimento in proposito all'ultima quietanza rilasciata dal PE, datata 2 novembre 2010, da cui decorrerebbe il quinquennio agli effetti dell'art. 58 della legge n. 69 del 1963. Il controricorrente Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornali- sti eccepisce sul punto che il ricorrente introduce in tal modo una valutazione di merito, inammissibile nel giudizic di legitti- mità, e che, in ogni caso, l'omesso pagamento dei compensi costituisce un illecito permanente. 5.1 Anche l'ottavo motivo di ricorso è da rigettare. Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -16- Va dapprima riaffermato il principio di diritto enunziato da Cass. Sez. Unite 4 luglio 2002, n. 9694, secondo cui, nell'ordi- namento della professione di giornalista di cui alla legge 3 feb- braio 1963, n. 69, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che. ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'inte- ressato o del pubblico ministero, della detta deliberazione), la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 del- la citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo uni- tario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professio- nale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere inter- rotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, di- versi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; di- scolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovan- do applicazione la regola della interruzione con effetto perma- nente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c.; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata defini- tivamente accertata, il processo non può proseguire e la so- pravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata an- che d'ufficio (si vedano anche Cass. Sez. 3, 15/01/2007, n. 643; Cass. Sez. 3, 17/10/2003, n. 15550). Deve tuttavia preliminarmente anche considerarsi che l'ecce- zione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere solleva- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -17- ta, come nel caso in esame, per la prima volta con il ricorso per cassazione, sempre che il relativo esame non comporti in- dagini fattuali (arg. da Cass. Sez. Unite, 09/10/2013, n. 22956; Cass. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5038). Ora, come si è detto, l'art. 58 della legge n. 69 del 1963 fa de- correre la prescrizione quinquennale "dal fatto", per poi stabili- re che la prescrizione interrotta da una delle cause contempla- te dalla stessa norma ricomincia a decorrere dal giorno dell'ul- timo atto interruttivo, fermo il limite del prolungamento non ol- tre la metà del termine quinquennale. Erra, allora, il ricorrente nel dedurre con l'ottavo motivo che l'eccepita prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare do- vrebbe farsi decorrere dall'ultima quietanza, datata 2 novem- bre 2010, giacché, per quanto già affermato in motivazione, le quietanze non rappresentano né il momento di perfezionamen- to della fattispecie disciplinare oggetto di lite, coincidente con la realizzazione di tutti i suoi elementi costitutivi, né il momen- to dalla consumazione della condotta illecita, che si verifica quando si siano prodotte tutte le conseguenze della stessa, dall'ultima delle quali si deve far decorrere il termine per la prescrizione. E' invero decisivo osservare che si ha riguardo, sempre per quanto dapprima chiarito, ad un illecito deontologico consisten- te nell'omessa vigilanza da parte del direttore di giornale sul mancato pagamento delle retribuzioni di un giornalista, illecito che rivela carattere permanente, essendo la "rado" finale del precisato obbligo quella di adoperarsi per consentire al giorna- lista di riscuotere un compenso congruo in rapporto al decoro e della dignità della professione, sicché il termine di prescrizione della sanzione disciplinare decorre soltanto dal giorno in cui cessa la permanenza, in applicazione analogica dell'art. 158 Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -18- c.p. (arg. da Cass. Sez. Unite, 26/11/2008, n. 28159; Cass. Sez. Unite, 19/11/2012, n. 20219; Cass. Sez. Unite, 08/07/2020, n. 14233; Cass. Sez. 3, 28/09/2012, n. 16515). L'ottavo motivo di ricorso non indica specificamente, in coeren- za con l'individuato presupposto interpretativo, quando sia ces- sata la condotta permanente di omessa vigilanza sul mancato pagamento delle retribuzioni, né questa Corte può sopperire a tali carenze della censura procedendo di propria iniziativa a nuovi accertamenti di fatto. 6 Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazio- ne nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazio- ne, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -19- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settem-
- ricorrente -
contro CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI (C.N.O.G.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOAC- CHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato GHOIA VAC- CARI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
2z- Civile Sent. Sez. 2 Num. 2816 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 31/01/2023 avverso la sentenza n. 454/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto la parziale declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA RA OR ha proposto ricorso articolato in otto motivi av- verso la sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 22 gennaio 2018. Resiste con controricorso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. La Corte d'appello di Roma ha pronunciato quale giudice di rin- vio a seguito della sentenza di cassazione n. 24243/2016, resa da questa Corte in data 29 novembre 2016. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sanzione discipli- nare della sospensione dall'Albo per la durata di un anno deli- berata il 14 maggio 2013 dal Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti nei confronti di RA OR, Diret- tore Responsabile del "Corriere Laziale". L'impugnazione era stata respinta sia dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 novembre 2013, sia dalla Corte d'appello di Roma, con senten- za del 14 settembre 2015. La sentenza n. 24243/2016 rigettò il primo motivo del ricorso per cassazione di RA OR ed accolse il settimo motivo, dichiarando assorbite le ulteriori censure, con rinvio alla Corte d'appello di Roma. Il settimo motivo di ricorso lamentava l'o- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -2- messo esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel denunciato mutamento dell'incolpazione avvenuto più volte nel corso del procedimento disciplinare e amministrativo: il ri- corrente deduceva che la contestazlione disciplinare iniziale aveva riguardato l'omessa retribuzione al collaboratore AN PE, mentre la sanzione era stata poi irrogata per avere il OR certificato prestazioni di lavoro come regolarmente retri- buite. La Corte di cassazione, richiamati i principi dei procedi- menti avverso le deliberazioni in materia disciplinare che vieta- no le "decisioni a sorpresa", ovvero che accertino la responsa- bilità per un'ipotesi di illecito diversa c a quella originariamente contestata, sottolineava la decisività c ell'accertamento sul de- nunciato mutamento dell'incolpazione. La sentenza n. 24243/2016 evidenziava che il Tribunale aveva ravvisato la re- sponsabilità dell'incolpato per avere "certificato la retribuzione come retribuita regolarmente", mentre in precedenza il Consi- glio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti aveva confermato la sanzione "per avere l'incolpato omesso di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di AN PE", a fronte di una con- testazione iniziale per "non avere mai corrisposto" ai tre aspi- ranti giornalisti "i compensi per le collaborazioni giornalistiche prestate a favore del Il Corriere Laziale". La sentenza di cassa- zione rilevò altresì la contraddittorietà della sentenza della Cor- te d'appello, avendo la stessa dapprima affermato che "le nuo- ve audizioni hanno, invero, ad oggetto lo stesso fatto, ovvero il necessario accertamento del fatti esposti da AN PE, confermando la omessa retribuzione, nonostante le firme ap- poste alle quietanze", e poi riconosciuto la responsabilità del OR per avere costui "certificato la prestazione di lavoro come retribuita regolarmente pur nella consapevolezza della gratuità delle collaborazioni confermata dalle risultanze testimoniali". Il Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -3- "vizio motivazionale" da colmare in sede di rinvio, ad avviso della sentenza rescindente, era, dunque, attinente al fonda- mento della acclarata responsabilità disciplinare dell OR, ov- vero il "fatto formalmente enunciato nella lettera di contesta- zione, cioè il mero inadempimento di una obbligazione pecu- IA (omesso pagamento dei compensi per le collaborazioni giornalistiche prestate dal PE e dagli altri soggetti indicati nella contestazione)" oppure l'avere rilasciato una certificazio- ne dal contenuto non veritiero". La sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma, pro- nunciata all'esito del giudizio di rinvio, ha negato che vi fosse stata una modificazione dell'originaria incolpazione in danno del OR. A questo, osserva la sentenza qui impugnata, era stato invero "contestato, con riferimento a tre giornalisti (IO, IN e PE), ed ai relativi periodi temporali nei quali hanno lavorato per II Corriere Laziale «[...] a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai signori IO IN e ST fano PE e dell'esposto inviato dal signor Marco IO, non- ché da persone disposte a confermare, di non aver mai cor- risposto agli stessi i compensi per le collaborazioni giornali- stiche prestate a favore de Il Corriere Laziale". Il tutto in violazione della Carta di Firenze e dell'art. 2 della citata leg- ge sull'Ordinamento della professione»". Avendo il OR ec- cepito che IO e PE erano stati regolarmente retribuiti, come risultava dalle quietanze dagli stessi rilasciate, e che il rapporto col IN era consistito in una collaborazione spo- radica, il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti del La- zio, nella seduta del 26 luglio 2012, "richiamando l'incolpa- zione del 16 maggio 2012, dato atto dell'esposto del IO, della dichiarazione olografa del PE e della e-mail inviata dal IN, e riportando i fatti esposti dai tre giornalisti Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -4- nelle loro denunce all'Ordine", aveva evidenziato che "l'accer- tamento riguardava la corresponsione dei compensi ai collabo- ratori", per poi concludere che "le diichiarazioni rese dai tre giornalisti erano da considerare «probanti» della mancata corresponsione dei compensi per gli articoli redatti dai gior- nalisti del Corriere Laziale, poiché «PE e IO hanno do- vuto sottoscrivere false attestazioni relative ai compensi per le loro prestazioni intellettuali»". La pronuncia dei giudici di rinvio ha così affermato che "[i]I fatto materiale addebitato al Corti (quale direttore respon- sabile ed editore della testata) consiste, dunque, nella mancata erogazione del compenso pecuniario ai tre giornali- sti sopra indicati, costringendo i giornalisti a sottoscrivere false quietanze. Ne consegue che resta fuori dall'incolpa- zione, e quindi dal provvedimento sanzionatorio, il com- portamento del OR relativo al rilascio delle attestazioni di erogazione del compenso, in quanto fatto del tutto estraneo all'incolpazione e mai richiamato, per questo, nella parte motivazionale". La sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma prose- gue richiamando quanto sostenuto dal Consiglio di disciplina nazionale del Consiglio dell'ordine dei giornalisti con la deli- bera n. 45/2013, la quale aveva escluso sia l'applicabilità della Carta di Firenze ai tre giornalisti perché successiva al periodo temporale della loro collaborazione, sia la posizione del IN, che aveva intrattenuto una collaborazione con invio occasionale di articoli, sia la posizione del IO, per il quale era ormai maturata la prescrizione, prestando infine attenzione all'unica posizione residuata, quella del PE, per la quale, effettuata una integrazione dell'istruttoria, il Consiglio dava per accertato un fenomeno anomalo, costi- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -5- tuito dall'utilizzazione dei collaboratori senza alcuna retribu- zione in cambio della iscrizione all'albo, confermando che il PE non aveva ricevuto alcun compenso poiché la «retri- buzione» era consistita nella documentazione utile per otte- nere l'iscrizione all'albo professionale a fronte della sotto- scrizione di attestazioni di pagamento non rispondenti al vero. Affermano i giudici del rinvio: "nessun mutamento dei fatti essenziali originariamente contestati al OR si è verifi- cato durante il procedimento amministrativo. È stato infatti accertato - in forza di un'integrazione istruttoria sollecitata dallo stesso incolpato - che i compensi non erano stati ver- sati e che le quietanze prodotte dallo stesso OR non cor- rispondevano al vero, poiché tutti i giornalisti, per prassi consolidata, venivano costretti a sottoscrivere le ricevute per maturare le condizioni per l'iscrizione all'albo". Ed anco- ra: "mentre il fatto da accertare è rimasto immutato, gli elementi probatori acquisiti con l'integrazione di istruttoria hanno, da un lato, confermato quanto denunciato da Stefa- no PE e, dall'altro, mostrato una prassi contraria ai prin- cipi deontologici (oltre che normativi) senza formare ogget- to di autonoma valutazione disciplinare (in quanto i fatti ac- certati sono stati utilizzati come prova a sostegno dell'espo- sto del PE)". Così pure il Tribunale di Roma, giudice di primo grado, ave- va apprezzato il fatto essenziale della «omessa retribuzione» in favore di AN PE, dato non contraddetto dalle firme apposte sulle quietanze: la circostanza che "il vero corri- spettivo era costituito dalla possibilità di ottenere l'iscrizione all'albo dei giornalisti" era la "motivazione con cui è stato escluso il valore probatorio delle quietanze, non certo un'au- tonoma contestazione disciplinare". Argomentano i giudici Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -6- del rinvio che "il Tribunale ha utilizzato questi elementi pro- batori soltanto per sostenere la fondatezza della ricostruzio- ne dei fatti offerta dal giornalista denunciante, senza addebi- tare altri comportamenti (che pure sarebbero stati rilevanti sotto il profilo disciplinare) al ORn: "Mn conclusione, nel corso del processo non vi è stato alcun mutamento dei fatti materiali in origine contestati al OR poiché le false quie- tanze sono state sempre utilizzate sia in sede disciplinare sia in sede giudiziale a riprova della fondatezza dell'originaria accusa consistente nell'omesso versamento delle retribuzioni, così lasciando impregiudicato il nucleo es- senziale della contestazione". Proseguendo, la sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma ha quindi deciso: a) circa la prova della mancata retribuzione al PE,, che, "ac- canto alla dichiarazione resa dal denunciante PE - che ha negato di aver ricevuto quel corrispettivo - vi sono le di- chiarazioni rese da tutti gli altri giornalisti ascoltati in sede disciplinare, i quali hanno riferito, in maniera del tutto uni- voca e concorde, che il corrispettivo dell'attività svolta pres- so il Corriere Laziale non consisteva nel pagamento di un compenso, ma nel rilascio della dichiarazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'ordine" e che risultava superato il valo- re probatorio della dichiarazione di quietanza;
b) quanto alla insussistenza di un obbligo di legge alla retri- buzione dei pubblicisti a carico del direttore ed alla esclusiva responsabilità dell'editore, che lo stesso OR si era fatto ri- lasciare la quietanza ed aveva del resto rilasciato la dichia- razione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei pubblici- sti dell'albo dei giornalisti in sostituzione del corrispettivo Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -7- in denaro, assumendo "in questo contesto, anche la veste di editore"; c) quanto all'applicazione di una aggravante non prevista ed all'eccesiva onerosità della sanzione applicata, che il provvedimento sanzionatorio aveva fatto un riferimento atecnico alla nozione di "aggravante", per giustificare la gravità della sanzione irrogata in base agli esiti dell'istruttoria espletata, e che la stessa sanzione appari- va proporzionata agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.11 primo motivo del ricorso di RA OR denuncia la violazione dell'art. 384 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello di Roma non si sia attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione sentenza n. 24243/2016 sul "divieto di incolpazioni a sorpresa". Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 345 e 346 c.p.c., contestando che i giudici del rinvio non abbiano accolto la doglianza di mutamento onto- logico dell'incolpazione disciplinare sotto il profilo del principio devolutivo, poiché il ricorso al C.N.O.G. costituisce grado di impugnazione rispetto alla decisione del Consiglio regio- nale e così il suo oggetto e l'ampiezza della contestazio- ne disciplinare non possono essere ampliati rispetto alle censure formulate con l'atto di impugnazione. Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -8- 1.1.1 primi due motivi di ricorso, da esaminare congiun- tamente per la loro connessione, risultano infondati. 1.2. La sentenza n. 24243/2016 accolse il settimo motivo del ricorso per cassazione di RA OR, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'omesso esame del "fatto" consistente nel mutamento dell'iricolpazione eventualmente avvenuta nel corso del procedimento disciplina- re e amministrativo, in particolare tra la dichiarazione di re- sponsabilità acclarata dal Tribunale per avere il OR "certifica- to la retribuzione come retribuita regolarmente" e l'ipotesi ori- ginariamente contestata nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine "per avere l'incolpato omesso di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di AN PE". Trattandosi, dunque, di cassazione per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il giudice del rinvio - sia pure vinco- lato al principio di diritto enunciato circa il divieto di emettere decisioni a sorpresa nei giudizi disciplinari a carico di giornalisti - era sostanzialmente soggetto al solo limite di non incorrere nello stesso errore della sentenza cassata, per il mancato esa- me del dato attinente all'identità del fatto oggetto di incolpa- zione, ma ben poteva, ed anzi doveva, riesaminare i fatti ai fini di una diversa valutazione complessiva. La sentenza rescinden- te fondata sul vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., indicando il fatto da esaminare, non limita, invero, il potere del giudice di rinvio all'esame del solo punto specificato, da consi- derarsi come isolato dal restante materiale probatorio, ma con- serva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano ori- ginariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di inda- gine e di valutazione delle risultanze di causa, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio con- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -9- vincimento considerando anche il dato indicato nella pronuncia di cassazione, con necessità di sopperire ai difetti argomentati- vi riscontrati (cfr. Cass. Sez. Unite, 28/10/1997, n. 10598; di recente, Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 448). Tale mandato è stato correttamente adempiuto dalla Corte d'appello di Roma nel giudizio di rinvio, avendo la stessa accer- tato in fatto che al OR era stato da subito contesl:ato di non aver corrisposto le retribuzioni a tre giornalisti (IO, IN e PE); alla mancata erogazione dei compensi si era poi unita la circostanza della sottoscrizione delle false quietan- ze, circostanza che tuttavia era stata utilizzata come pro- va dell'omesso pagamento, e non come autonomo fatto illecito di rilievo disciplinare. La tesi che il ricorrente reitera è che, a fronte della origi- naria incolpazione, consistente nel non aver corrisposto ai tre giornalisti i compensi per le collaborazioni prestate a "Il Corriere laziale", la sanzione era stata poi irrogata dal C.N.O.G. valutando l'utilizzo delle quietanze non veritiere e facendo riferimento alla "aggravante di aver usato l'iscrizione all'Albo dei giornalisti quale effettiva remunera- zione per i due anni di collaborazione". Ciò, tuttavia, non determina la lamentata modificazione del fatto nel procedimento disciplinare a carico del giornalista, ov- vero la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e la sentenza: la discordanza tra accusa e condanna disciplinari sussiste soltanto quando è operata una trasformazione o sosti- tuzione degli elementi costitutivi dell'addebito, e cioè dei fatti costitutivi dell'illecito, ma non anche se, come avvenuto nella specie, gli elementi essenziali della contestazione formale (la mancata corresponsione delle retribuzioni) restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, va- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -10- riando solo gli elementi secondari (non solo gli esposti dei tre giornalisti, ma anche le quietanze false e l'uso strumentale del- la iscrizione all'Albo), e cioè i fatti utili in funzione di prova dimostrativa del fatto costitutivo della condotta illecita per mezzo di un ragionamento logico inferenziale. L'affermazione di responsabilità del OR non è stata fondata dai giudici del merito su una diversa o alternativa condotta illecita. D'altro canto, l'incolpato ha comunque avuto modo di difendersi con riferimento alle diverse ipotesi ricostruttive (arg. da Cass. Sez. Unite, 31/03/2022, n. 10445; Cass. Sez. Unite, 27/04/2017, n. 10415). Il secondo motivo di ricorso, peraltro, invocando la violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., ovvero dei limiti dell'effetto devolu- tivo dell'appello, incorre in un erroneo presupposto interpreta- tivo con riguardo ai rapporti tra la deliberazione del Consiglio dell'Ordine pronunciata in materia disciplinare e l'impugnazione proposta dall'interessato o dal pubblico ministero competente al Consiglio nazionale dell'Ordine. Le pronunzie rese in materia disciplinare dai Consigli degli ordini locali dei giornalisti, in pri- mo grado, e da quello Nazionale, in seconda istanza, non han- no natura giurisdizionale, essendo, piuttosto - sulla scorta dell'art. 63 della legge 3 febbraio 196:3, n. 69 -, suscettibili di essere impugnate dinanzi agli organi della giurisdizione ordina- ria secondo la disciplina ora posta dall'art. 27 del d.lgs. 1° set- tembre 2011, n. 150 (cfr. Cass. Sez. 3, 05/06/2007, n. 13067). 2. Il terzo motivo del ricorso di RA OR allega la vio- lazione dell'art. 2702 c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che, avendo le quietanze di ST fano PE una incidenza sostanziale e processuale in- trinsecamente elevata, pur non essendo questi parte del Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -11- giudizio ma comunque soggetto interessato, sarebbe oc- corso proporre, per contestarle, querela di falso, in man- canza della quale la scrittura privata resta assistita da presunzione di veridicità. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2722 c.c., esponendo che le audizioni testimo- niali innanzi al C.N.O.G. non riguardavano lo specifico "caso PE", sicché alcuna prova poteva dirsi raggiunta in rela- zione all'oggetto del giudizio dell'incolpazione, trattandosi comunque di asseriti patti aggiunti o contrari al tenore delle quietanze di pagamento in atti. 2.1. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminare unitariamente, sono privi di fondamento. La Corte d'appello ha ritenuto provata la mancata retribuzione al PE sia per la valenza meramente indiziaria della quietan- za da questo rilasciata, sia perché, accanto alla dichiarazione resa dallo stesso PE - che aveva negato di aver ricevuto il corrispettivo -, risultavano le dichiarazioni rese da tutti gli altri giornalisti ascoltati in sede disciplinare, i quali avevano riferito che il compenso dell'attività svolta presso il Corriere Laziale consisteva nel rilascio della dichiarazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'ordine. La decisione sul punto è conforme al consolidato orienta- mento di questa Corte, secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costitui- scono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contesta- bili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina previ- sta in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità o veridicità di tali documenti„ l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -12- principio di cui all'art. 2697 c.c. (ad esempio, Cass. Sez. 3, 09/03/2020, n. 6650). Ancora: il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 c.c., si rife- risce al documento contrattuale, formato con l'intervento di en- trambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una di- chiarazione unilaterale (cfr. Cass. Sez. 3, 07/03/2014, n. 5417; Cass. Sez. L, 19/03/2009, n. 6685; Cass. Sez. 3, 20/03/2006, n. 6109). Nella giurisprudenza di questa Corte, è stata inoltre già affer- mata l'interpretazione secondo cui, ai fini dell'iscrizione nell'e- lenco dei pubblicisti, ex art. 35 della I. n. 69 del 1963, l'aspi- rante deve dimostrare, tra l'altro, di essere stato regolarmente retribuito da almeno due anni, mediante documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento, con cadenza annuale, di somme a suo favore, non essendo sufficienti all'uopo le certifi- cazioni rilasciate dall'editore, né le quietanze emesse dall'inte- ressato (Cass. Sez. 2, 16/10/2017, n. 24345). Per il resto, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono volti a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'ap- prezzamento in fatto dei giudici del merito sul mancato paga- mento del giornalista PE, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove è, però, sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che alla Corte di cassazione non è conferito il po- tere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne at- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -13- tendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probato- rie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 3. Il quinto motivo censura la violazione degli artt.. 111, 24, 25 e 27 Cost. e dell'art. 35 legge n. 63/1969, in quanto l'ir- rogazione della sanzione sarebbe avvenuta al di fuori di ogni previsione di legge, colpendo il giornalista-direttore per un fatto addebitabile, piuttosto all'editore (nella specie, una cooperativa giornalistica), unico soggetto responsabile in re- lazione all'obbligo di corrispondere i compensi ai giornalisti. 3.1. Il quinto motivo di ricorso è anch'esso da respingere. Al riguardo, la ratio decidendi adoperata dalla sentenza im- pugnata (che il motivo in esame neppure censura specifi- camente) è che il OR si era fatto rilasciare la quietanza ed aveva pattuito il rilascio della dichiarazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dell'albo dei giornali- sti quale succedaneo della retribuzione in denaro, assu- mendo "in questo contesto, anche la veste di editore". Deve peraltro considerarsi che, all'interno di un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, l'accertamento dei fatti non conformi al decoro e alla dignità della professione, o che compromettano la reputazione del singolo giornalista o la di- gnità dell'ordine, e l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimen- to, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguata- mente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridi- ci, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad alti norma- tivi. Non è in tal senso sindacabile in sede di legittimità l'affermazione della responsabilità disciplinare del direttore di un giornale il quale, ricorrendo alle condotte attribuite al OR, in ogni caso non vigila che sia garantita ai giornalisti una equa Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -14- retribuzione, in quanto la richiesta di prestazioni giornalistiche senza corrispondere un compenso congruo lede il decoro e la dignità della professione. 4. Il sesto motivo allega la violazione degli artt, 111 e 25 Cost. e dell'art. 35 legge n. 63/1969, per aver il C.N.O.G. confermato la sanzione considerando una circostanza aggravante che non è prevista dalla legge. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 e 25 Cost. e degli artt. 51 e 54 I. n. 69/1963, atteso che, a fronte dell'accoglimento, da parte del C.N.O.G., di gran parte delle eccezioni mosse dall'incolpato, fino a dichiarare che dei tre fatti oggetto di incolpazione ne restava "provato" soltanto uno, non era stata disposta alcuna riduzione della sanzione originariamente irrogata, con evidente violazione del princi- pio di proporzionalità. 4.1. Il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiunta- mente, sono infondati. La sentenza impugnata ha spiegato che il provvedimento sanzionatorio aveva fatto un riferimento atecnico alla no- zione di "aggravante", per giustificare la gravità della sanzione irrogata in base agli esiti dell'istruttoria espleta- ta (dalla quale era emersa la circostanza del rilascio della quietanza in cambio della dichiarazione occorrente per l'iscrizione all'albo) e che la stessa sanzione appariva proporzionata rispetto agli elementi oggettivi (mancata retribuzione) e soggettivi (il medesimo rilascio delle quie- tanze, con conseguenze anche a fini fiscali per il beneficio dei contributi all'editoria) della condotta illecita. La sentenza impugnata ha quindi negato la configurabilità di una circostanza aggravante in senso tecnico, e cioè di ele- menti accidentali non indispensabili ai fini della sussistenza del- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -15- la fattispecie e comportanti una maggiorazione dell'entità della sanzione base contemplata, ed ha, piuttosto, spiegato che i fatti indicati sono stati valutati in concreto per la determinazio- ne della specie e della misura della sanzione stessa, ai fini della valutazione della sua gravità. La violazione disciplinare, pur ri- dotta al solo mancato pagamento delle retribuzioni di un gior- nalista, era sembrata più grave per le modalità realizzative ri- velate dall'istruttoria procedimentale. In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione conte- stata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità della infrazione dell'incolpato, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, e dell'adeguatezza della sanzione, ovvero in questioni di fatto che, ove risolte dal giudi- ce di merito con apprezzamento adeguatamente giustificato da motivazione esauriente e completa, come nella specie, si sot- traggono al riesame in sede di legittimità. 5. L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 58 della legge n. 69/1963, in quanto la Corte d'appello, avrebbe do- vuto rilevare d'ufficio che nel corso del giudizio di rinvio era intervenuta la prescrizione dell'illecito disciplinare. La censu- ra fa riferimento in proposito all'ultima quietanza rilasciata dal PE, datata 2 novembre 2010, da cui decorrerebbe il quinquennio agli effetti dell'art. 58 della legge n. 69 del 1963. Il controricorrente Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornali- sti eccepisce sul punto che il ricorrente introduce in tal modo una valutazione di merito, inammissibile nel giudizic di legitti- mità, e che, in ogni caso, l'omesso pagamento dei compensi costituisce un illecito permanente. 5.1 Anche l'ottavo motivo di ricorso è da rigettare. Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -16- Va dapprima riaffermato il principio di diritto enunziato da Cass. Sez. Unite 4 luglio 2002, n. 9694, secondo cui, nell'ordi- namento della professione di giornalista di cui alla legge 3 feb- braio 1963, n. 69, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che. ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'inte- ressato o del pubblico ministero, della detta deliberazione), la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 del- la citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo uni- tario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professio- nale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere inter- rotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, di- versi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; di- scolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovan- do applicazione la regola della interruzione con effetto perma- nente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c.; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata defini- tivamente accertata, il processo non può proseguire e la so- pravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata an- che d'ufficio (si vedano anche Cass. Sez. 3, 15/01/2007, n. 643; Cass. Sez. 3, 17/10/2003, n. 15550). Deve tuttavia preliminarmente anche considerarsi che l'ecce- zione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere solleva- Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -17- ta, come nel caso in esame, per la prima volta con il ricorso per cassazione, sempre che il relativo esame non comporti in- dagini fattuali (arg. da Cass. Sez. Unite, 09/10/2013, n. 22956; Cass. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5038). Ora, come si è detto, l'art. 58 della legge n. 69 del 1963 fa de- correre la prescrizione quinquennale "dal fatto", per poi stabili- re che la prescrizione interrotta da una delle cause contempla- te dalla stessa norma ricomincia a decorrere dal giorno dell'ul- timo atto interruttivo, fermo il limite del prolungamento non ol- tre la metà del termine quinquennale. Erra, allora, il ricorrente nel dedurre con l'ottavo motivo che l'eccepita prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare do- vrebbe farsi decorrere dall'ultima quietanza, datata 2 novem- bre 2010, giacché, per quanto già affermato in motivazione, le quietanze non rappresentano né il momento di perfezionamen- to della fattispecie disciplinare oggetto di lite, coincidente con la realizzazione di tutti i suoi elementi costitutivi, né il momen- to dalla consumazione della condotta illecita, che si verifica quando si siano prodotte tutte le conseguenze della stessa, dall'ultima delle quali si deve far decorrere il termine per la prescrizione. E' invero decisivo osservare che si ha riguardo, sempre per quanto dapprima chiarito, ad un illecito deontologico consisten- te nell'omessa vigilanza da parte del direttore di giornale sul mancato pagamento delle retribuzioni di un giornalista, illecito che rivela carattere permanente, essendo la "rado" finale del precisato obbligo quella di adoperarsi per consentire al giorna- lista di riscuotere un compenso congruo in rapporto al decoro e della dignità della professione, sicché il termine di prescrizione della sanzione disciplinare decorre soltanto dal giorno in cui cessa la permanenza, in applicazione analogica dell'art. 158 Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -18- c.p. (arg. da Cass. Sez. Unite, 26/11/2008, n. 28159; Cass. Sez. Unite, 19/11/2012, n. 20219; Cass. Sez. Unite, 08/07/2020, n. 14233; Cass. Sez. 3, 28/09/2012, n. 16515). L'ottavo motivo di ricorso non indica specificamente, in coeren- za con l'individuato presupposto interpretativo, quando sia ces- sata la condotta permanente di omessa vigilanza sul mancato pagamento delle retribuzioni, né questa Corte può sopperire a tali carenze della censura procedendo di propria iniziativa a nuovi accertamenti di fatto. 6 Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazio- ne nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazio- ne, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2018 n. 21673 sez. 52 - ud. 28-09-2022 -19- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settem-