Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro Composta dai magistrati: Dr. Maria Lorena Papait Presidente Dr. Flavio Baraschi Consigliere, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera nella causa iscritta al numero 246 RG 2024 vertente tra Parte_1
Avv. Nicola Barzagli nei confronti di
Controparte_1
Avv. Vito Vannucci, Tommaso Bertini Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia – Giudice del Lavoro, n. 104 del 2024, pubblicata in data 19.3.2024.
All'udienza del 9 gennaio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza oggi appellata, ha respinto il ricorso con il quale ha impugnato i due provvedimenti di licenziamento che la Parte_1 CP_1
gli ha intimato per giustificato motivo soggettivo e le sanzioni conservative
[...] che hanno preceduto il recesso.
In sintesi, l'odierno appellante era dipendente della , con Controparte_1 mansioni di assistente scelto presso la polizia provinciale, con decorrenza dal 2001.
Prima del licenziamento, il a ricevuto tre sanzioni conservative, tutte relative Pt_1 al mancato rispetto delle disposizioni legate alla necessità di contenere il contagio da COVID.
In particolare, i provvedimenti disciplinari in questione sono i seguenti:
1) Sanzione del rimprovero scritto irrogato con comunicazione prot. n. 20822 del 20.11.2020, correlata alla contestazione disciplinare del 19.10.2020, per non aver rispettato le disposizioni anticontagio inerenti al contenimento della diffusione del virus Covid-19 (in specie, indossare la prescritta mascherina e sottoscrivere apposita autocertificazione), nell'ambito della partecipazione ad un corso di formazione il
6.10.2020 della “Scuola Interregionale di Polizia Locale” tenutosi a Pisa, da cui il ricorrente era stato allontanato per le predette violazioni;
2) Sanzione del rimprovero verbale, poi formalizzato per iscritto con prot. n. 7994 del 10.5.2021, poiché il il 28.4.2021, aveva fatto ingresso sul luogo di lavoro e Pt_1 timbrato il cartellino senza indossare la mascherina e senza essersi previamente misurato la temperatura corporea;
3) Sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni (dal 30.9.2021 al 9.10.2021), irrogata con comunicazione prot. n. 17672 del 28.9.2021 (provv. Prot.n. 17668), che trae origine dalla contestazione disciplinare notificata al lavoratore con comunicazione prot. n. 14921 del 25.8.2021(provv. Prot.n. 14918), per assenza ingiustificata del 1.8.2021, dovuta al fatto che il ricorrente, dopo essere stato sottoposto al provvedimento di isolamento dell'AUSL per aver avuto un contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19, non si era sottoposto al prescritto tampone antigenico o molecolare prima di riprendere servizio il 1.8.2021.
Dopo tali sanzioni conservative, il è stato licenziato con due distinti Pt_1 provvedimenti:
1) Licenziamento disciplinare con preavviso di 4 mesi decorrente dal 16.10.2021, irrogato con comunicazione prot. n. 18272 del 1.10.2021 (provv. Prot.n. 18261), in seguito a contestazione disciplinare (comun. Prot.n. 14922 del 25.8.2021, provv. Prot.n. 14919) per l'assenza ingiustificata nei giorni 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 agosto 2021, in quanto, nonostante gli ordini di servizio comunicatigli dai dirigenti della Provincia di , il ricorrente non si era sottoposto al prescritto tampone CP_1 antigenico o molecolare per essere riammesso in servizio;
2) Licenziamento disciplinare con preavviso, irrogato con comunicazione prot. n. 24741 del 20.12.2021 (comunicazione prot. n. 24755), a seguito della contestazione disciplinare comunicazione prot. n. 20813 del 29.10.2021 (provv. Prot.n. 20803), per assenza ingiustificata e mancata ripresa del servizio da parte del ricorrente all'esito del periodo di sospensione dal lavoro di cui al precedente provvedimento del 28.9.2021.
Con il ricorso di primo grado, il ha contestato tutte le suddette sanzioni Pt_1 disciplinari con vari argomenti specifici:
- ha sostenuto l'idoneità della visiera che aveva utilizzato al posto della mascherina,
- ha rappresentato l'illegittimità e contrarietà a legge del modulo di autocertificazione che il datore di lavoro gli aveva imposto di sottoscrivere,
- ha evidenziato la sussistenza di un certificato medico che lo autorizzava a sospendere per brevi momenti l'uso della mascherina, - ha sostenuto l'illegittimità delle disposizioni datoriali che imponevano di sottoporsi a tampone antigenico,
- ha contestato la legittimità del secondo licenziamento che è stato intimato dopo che il rapporto di lavoro era già stato risolto.
In generale, ha precisato di non avere mai operato in modo tale da mettere a rischio la salute dei colleghi e di avere sempre messo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.
Il Tribunale di Pistoia, esaminato ciascuno degli argomenti contenuti nel ricorso, ha ritenuto del tutto infondate le censure del ha respinto il ricorso e lo ha Pt_1 condannato al pagamento delle spese di lite.
Appella quindi on articolati motivi con i quali ripete gli stessi argomenti Parte_1 contenuti nel ricorso di primo grado.
Quanto al RIMPROVERO SCRITTO, applicato con provvedimento del 20.11.2020, torna a contestare la legittimità dell'autocertificazione che il datore di lavoro gli aveva imposto di sottoscrivere. Secondo l'appellante, quel modulo sarebbe illegittimo in quanto per legge non si possono autocertificare condizioni di salute che solo un medico può attestare così come altre condizioni personali (mancata quarantena) delle quali il lavoratore poteva non essere a conoscenza.
Da notare che la prima sanzione riguarda anche il mancato uso della mascherina ma su questo aspetto non è stato proposto appello.
Quanto al RICHIAMO VERBALE del 10.5.2021, il sostiene di essere entrato per Pt_1 timbrare il cartellino repentinamente per poi dirigersi immediatamente fuori dai locali della Provincia per recuperare la bicicletta e dirigersi poi verso l'accesso agli spogliatoi ubicato alla Via Palestro. Non ci sarebbe stata quindi alcuna violazione dell'obbligo di indossare la mascherina e di sottoporsi alla misurazione della temperatura a mezzo dello scanner. Il qui contesta la sentenza appellata anche in relazione alla Pt_1 interpretazione del certificato medico che lo esonerava dall'uso della mascherina per brevi momenti. Secondo il Tribunale, tale esonero poteva intendersi concesso dopo un uso prolungato della mascherina e non prima ancora di iniziare il turno di lavoro mentre, secondo il lavoratore, tale precisazione non sarebbe desumibile dal certificato che si riferisce solo “al bisogno”.
Quanto alla SOSPENSIONE per 10 giorni, adottata il 28.9.2021, il ostiene che Pt_1 la norma regolamentare che imponeva il tampone antigenico prima della ripresa del lavoro, dopo un periodo di quarantena, non poteva ritenersi legittima in quanto non collegabile alle previsioni di legge (art. 2087 c.c. e D.Lgs 81/2008) ed in quanto priva di validazione scientifica. Secondo parte appellante: “La norma regolamentare in questione deve soccombere rispetto al diritto di rango costituzionale al lavoro, soprattutto quando la copertura scientifica posta alla base della detta normativa secondaria non risulta certa, insindacabile ed unanimamente riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale, dovendosi invece, una volta effettuata una corretta ponderazione degli interessi in gioco, disapplicare la detta normazione secondaria”. La sanzione, inoltre, sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità del fatto contestato, in quanto il si sarebbe: “sincerato che nella data del 1.08.2021 Pt_1 sarebbe stato solo durante il turno di lavoro, di aver correttamente indossato tutti i DPI previsti, nonché di essersi scrupolosamente attenuto a tutte le norme preventive”.
Quanto al LICENZIAMENTO del 1.10.2021, il ostiene che la PR avrebbe Pt_1 violato il principio del ne bis in idem in quanto la sanzione conservativa e quella espulsiva avevano ad oggetto i medesimi fatti. La PR, inoltre, avrebbe omesso di unificare i vari comportamenti in una sorta di “continuazione” in quanto tutte le assenze contestate derivavano dal medesimo fatto, ossia la mancata effettuazione del tampone. Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale non aveva considerato il fatto
– non smentito dall'istruttoria espletata – che dopo essere stato allontanato dal posto di lavoro da parte del suo comandante, il aveva richiesto di poter godere di Pt_1 alcuni giorni di ferie: “In definitiva il ridotto carico di lavoro durante l'emergenza pandemica nonché la circostanza che le assenze oggetto di contestazione afferivano al mese di agosto -mese “fiacco” in termini lavorativi per un Ente quale quello datoriale- avrebbero consentito ai vertici della Provincia di concedere al le Pt_1 richieste ferie sino al completo esaurimento delle stesse e magari ciò avrebbe consentito al lavoratore di conservare il proprio posto di lavoro”. Secondo parte appellante questa “rigidità” evidenzia la violazione da parte del datore di lavoro del dovere di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto. Per quanto riguarda le assenze successive al 16.8.2021, l'appellante censura la sentenza appellata per aver considerato necessario il tampone, nonostante il tempo trascorso dalla esposizione:
“si deve rilevare l'illogicità dello stesso (ossia del protocollo per la riammissione in servizio) nella misura in cui non individuava un congruo lasso di tempo rispetto al contagio od al “contatto stretto” trascorso il quale non sarebbe stato più necessario effettuare un tampone molecolare per il rientro al lavoro”.
Quanto al LICENZIAMENTO del 20.12.2021, il censura la sentenza appellante Pt_1 per non aver ritenuto già consumato il potere disciplinare da parte della PR con la precedente sanzione: “quantunque formalmente la Provincia di abbia CP_1 contestato il diverso illecito disciplinare di cui alla lett. e) dell'art. 57, comma 3 del CCNL applicato, in realtà la genesi della condotta operata dal ricorrente odierno appellante è riconducibile chiaramente alla impossibilità dello stesso di essere riammesso al lavoro senza il preventivo espletamento di tampone antigenico o molecolare e quindi, in definitiva, rimane avvinta dal medesimo vincolo di continuazione già precedentemente richiamato, con la conseguenza che il secondo licenziamento irrogato deve necessariamente caducare per mancanza di rilevanza disciplinare una volta rilevata e dichiarata la illegittimità della prima sanzione ablativa di cui alla comunicazione prot. n. 18272 del 01.10.2021”.
La si è costituita per chiedere il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, ritiene questa Corte pienamente legittimo il licenziamento del a parte della Pt_1 Controparte_1
e quindi infondato il suo appello.
In generale ritiene la Corte che, come sostiene anche la appellata: il sig. ha Pt_1 scientemente, consapevolmente e reiteratamente violato le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla recente pandemia da Covid-19.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il lavoratore ha ripetutamente violato le norme che il datore di lavoro – che a tanto era obbligato per legge – aveva adottato per la tutela della salute ed il contenimento del contagio: indossare la mascherina, sottoporsi al tampone ed alla misurazione della temperatura. Non si può certo ritenere che l'art. 2087 e la legge (D.Lgs 81 del 2008) siano estranei alla adozione di
“esami preventivi” in quanto è evidente che anche questi sono strumenti di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, soprattutto trattandosi di una gravissima pandemia. Tra l'altro, l'art. 20 del D.Lgs 81/2008 prevede espressamente che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale …”.
A ben guardare, poi, il anziché contestare in radice la legittimità di questi Pt_1 strumenti di protezione e prevenzione, articola una serie di singole censure, caso per caso, che il Tribunale esamina nel dettaglio e con chiarezza.
Con riferimento alla prima sanzione del rimprovero scritto, la contestazione relativa all'autocertificazione risulta infondata. Il Tribunale riporta in modo testuale le circostanze che al lavoratore era chiesto di attestare: consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di casoconfermato COVID-19 o per rientro recente dall'estero; di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo allaricerca del virus Covid-19; di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alteratapercezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, difficoltà respiratorie ecc.).
E' evidente che, al era richiesto di autocertificare solo le circostanze che Pt_1 rientravano nella sua sfera di conoscenza e solo di queste egli si doveva assumere la responsabilità.
La questione relativa alla idoneità della visiera che il a utilizzato al posto della Pt_1 mascherina non viene riproposta in appello ma sembra, comunque, alla Corte che in quel momento storico così grave non potesse rimettersi alla discrezionalità dei singoli la scelta circa il dispositivo di protezione da adottare.
Quanto al richiamo verbale del 10.5.2021, è pacifico che il ia entrato nel luogo Pt_1 di lavoro senza indossare la mascherina e senza sottoporsi alla misurazione della temperatura. Il fatto di essere uscito nuovamente subito dopo non elimina il rilievo disciplinare della sua condotta in quanto – anche in questo caso – emerge l'intenzione di sottrarsi alle misure di prevenzione e contenimento del contagio che il datore di lavoro aveva predisposto o quanto meno di applicarle il modo del tutto soggettivo e discrezionale.
Il Tribunale di Pistoia ha poi dato una corretta lettura del certificato medico depositato dal all.29). Tale certificato si riferisce espressamente alle “pause” Pt_1 che il lavoratore avrebbe dovuto fare per quanto riguarda l'uso della mascherina. È evidente che il concetto di “pausa” implica che la mascherina sia utilizzata per un certo tempo prima della sospensione con la conseguenza che il certificato non consentiva al di iniziare la giornata lavorativa senza indossare il dispositivo Pt_1 previsto.
Venendo poi alla risoluzione del rapporto è bene ricapitolare la cronologia dei fatti e delle sanzioni adottate dalla . Controparte_1
Il punto di partenza è la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni (dal 30.9.2021 al 9.10.2021), irrogata con comunicazione del 28.9.2021.
Questa sanzione trae origine dalla nota disciplinare del 25.8.2021 con la quale al stata contestata una assenza ingiustificata in data 1.8.2021, dovuta al fatto Pt_1 che egli, dopo essere stato sottoposto al provvedimento di isolamento dell'AUSL per aver avuto un contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19, non si era sottoposto al prescritto tampone antigenico o molecolare prima di riprendere servizio il 1.8.2021.
Nella contestazione disciplinare si precisa che il veva timbrato in entrata alle Pt_1 ore 6.57 ed era poi stato allontanato dal Comandante del corpo in quanto, appunto, non aveva effettuato un tampone. Il vrebbe potuto recarsi in una farmacia per Pt_1 effettuare subito il test ma, non avendo provveduto in tal senso, è stato considerato assente ingiustificato (all.8 della appellata)
Con questa sanzione viene quindi punita solo l'assenza ingiustificata per il giorno 1.8.2021.
Con contestazione disciplinare del 25 agosto 2021, il viene invece censurato Pt_1 per essere rimasto assente, dopo la vicenda sopra descritta, nei giorni 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 agosto 2021, in quanto, nonostante gli ordini di servizio comunicatigli dai dirigenti della Provincia di , nuovamente non si era sottoposto al prescritto CP_1 tampone antigenico o molecolare per essere riammesso in servizio.
Per questa diversa contestazione è stato intimato, con comunicazione del 1.10.2021, il primo licenziamento disciplinare, con preavviso di 4 mesi, decorrente dal 16.10.2021.
Il secondo licenziamento disciplinare è stato irrogato con comunicazione del 20.12.2021 e, dunque, in costanza del preavviso concesso con il precedente atto di recesso. In questo caso, viene in rilievo la sospensione dal lavoro per 10 giorni, dal 30.9.2021 al 9.10.2021, disposta con il precedente provvedimento del 28.9.2021. al dunque contestata una assenza ingiustificata e mancata ripresa del servizio Pt_1 all'esito del periodo di sospensione di cui sopra (all. 21 della appellata).
Così ricostruiti e chiariti i fatti, i motivi di appello del isultano infondati. Pt_1
Non emerge, in particolare, alcuna violazione del ne bis in idem perché le contestazioni e le sanzioni hanno oggetto diverso anche se ovviamente il contesto è lo stesso. In particolare, la sanzione della sospensione è stata applicata in relazione alla sola giornata del 1.8.2021, ossia il primo giorno dopo il prescritto periodo di isolamento, quando il a ripreso servizio senza effettuare il tampone. Pt_1
Il primo licenziamento è adottato sulla base di una diversa contestazione, ossia l'assenza ingiustificata per le giornate del medesimo mese di agosto, successive al primo agosto, quando il a continuato a non effettuare il tampone. Pt_1
Il secondo licenziamento, intimato quando era ancora in corso il periodo di preavviso del primo, è basato sulla mancata ripresa dal servizio dopo la sospensione di 10 giorni applicata con la predetta sanzione conservativa.
Questa Corte territoriale, in una recente sentenza resa in fattispecie non dissimile, ha già precisato che in questi casi non opera il principio penale della unificazione per continuazione ma, al contrario, il rigore previsto dall'art. 7 legge 300/70 secondo il quale la sanzione non può essere applicata se non per un fatto contestato in modo specifico. Nella sentenza n. 696 del 2024, del 5.12.2024, è chiarito che: “La nozione di continuazione propria del diritto penale (art. 81 c.p.) non rileva in questa sede, trattandosi di procedimento in ambito lavoristico nel quale vige, al contrario, la necessità che la contestazione disciplinare sia specifica e riferita ad ogni fatto contestato.
La seconda contestazione, peraltro, doveva considerarsi atto dovuto da parte della
“in ragione dell'interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente” (Cass. 6500 del 2021)”.
Non risulta in alcun modo che il bbia ottenuto altre ferie nel mese di agosto, Pt_1 oltre a quelle già previste, mentre non ritiene la Corte che possa includersi nel dovere di correttezza e buona fede che grava sul datore di lavoro il facilitare, mediante il collocamento in ferie, un lavoratore che si sottrae a doveri così importanti in quel momento storico (anche considerando la sua funzione, come precisa la appellata: il ricorrente era il primo a violare quelle stesse disposizioni che egli aveva il dovere di far rispettare).
In conclusione, la PR ha correttamente licenziato il per una serie di Pt_1 violazioni particolarmente gravi che hanno minato in modo grave il vincolo di fiducia tra le parti.
Come detto in premessa, dall'esame complessivo della vicenda emerge con chiarezza come il si sia ripetutamente sottratto all'osservanza delle disposizioni che, in Pt_1 quel periodo così tragico, il datore di lavoro aveva adottato, peraltro in conformità con le previsioni generali della normativa emergenziale.
Anche la pretesa di valutare in modo soggettivo la necessità del rispetto di queste misure, ad esempio perché non c'erano altre persone in ufficio o perché era trascorso del tempo dall'ultima esposizione, confermano la gravità della condotta e quindi la congruità della sanzione adottata. È evidente, infatti, come, in quel periodo, fosse necessario adottare e rispettare misura certe, chiare e generali senza consentire modulazioni soggettive e discrezionali da parte dei singoli lavoratori.
L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano ai sensi del
DM 147 del 2022, nei minimi, per cause di valore indeterminabile, senza istruttoria.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n.
228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia – Giudice del Lavoro, n. 104 del 2024, pubblicata in data 19.3.2024.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 9 gennaio 2025 La Presidente
Maria Lorena Papait
Il Consigliere estensore
Flavio Baraschi