Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. DO IN Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2697 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], ed
[...]
elettivamente domiciliata in Francavilla di Sicilia, Via Sandro Pertini, n. 4, presso lo studio dell'avv. TRIPOLONE MARIA ANTONELLA, pec:
tel.: 3283539154, fax: 0942981872, che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il Controparte_1
26/02/1979, C.F.: , residente in [...], CodiceFiscale_2
nella via Giuseppe Garibaldi n. 224; PARTE RESISTENTE
CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
24.06.2023, premesso che, in data 30.04.2009, a Giardini Parte_1
Naxos, aveva contratto matrimonio con Controparte_1
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 3 parte 1 anno 2009); che dall'unione erano nati due figli, in data 23.09.2009,
a Taormina, ed in data 17.03.2014, a Taormina, che Per_1 Per_2
era venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis; che nel 2016 i coniugi avevano deciso di intraprendere un'attività di "Car Wash" a Giardini Naxos ma, a causa della crisi legata all'epidemia da Covid 19, le spese di gestione avevano determinato rilevanti perdite, che il marito aveva in larga parte nascosto alla moglie;
che i coniugi avevano, quindi, deciso di cessare la suddetta attività e di trasferirsi in Svizzera al fine di trovare un'occupazione in quel paese;
che nel settembre 2020 il si era trasferito in CP_1
Svizzera, dove aveva trovato un'occupazione come responsabile di sala;
che poco dopo erano insorti insanabili contrasti tra i coniugi, sia per il fatto che lei aveva scoperto l'esistenza di debiti di cui era all'oscuro, sia per il fatto che aveva scoperto che il marito aveva instaurato in Svizzera una relazione extraconiugale con una donna con la quale, intorno al mese di settembre 2021, aveva instaurato un rapporto di convivenza;
che quando il marito era tornato per brevi periodi nella casa coniugale, lo stesso aveva tenuto condotte minacciose ed ingiuriose nei confronti della deducente tanto che ella, nel dicembre 2022, aveva chiesto l'intervento dei
Carabinieri; che nel mese di giugno 2023 il , in occasione di CP_1
un breve rientro in Sicilia, si era introdotto senza il consenso della deducente nella casa ove ella si era trasferita, rimanendovi per qualche giorno e manifestando, anche con insulti, ingiurie e minacce, la volontà di chiedere la separazione;
tutto ciò premesso, rilevava che ella non risiedeva più nella casa coniugale ma in altro immobile condotto in locazione ed era
2 disoccupata, svolgendo solo qualche lavoretto saltuario e venendo aiutata economicamente dai suoi genitori, mentre il lavorava come CP_1
responsabile di sala e percepiva uno stipendio pari a circa 4.000,00 franchi svizzeri, ma non provvedeva con continuità alle esigenze dei figli, con i quali, comunque, si manteneva in costante contatto, chiamandoli telefonicamente anche due volte al giorno. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, addebitandola a
[...]
; che i figli fossero affidati in modo condiviso con Controparte_1
domiciliazione presso la madre;
che fossero stabiliti i tempi di permanenza con il padre, che fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.02.2025.
All'udienza del 06.06.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. In tale sede la ricorrente dichiarava che intendeva solamente tutelare i figli e non aveva un interesse per la domanda di addebito, motivo per il quale non aveva formulato mezzi istruttori su tale domanda;
ribadiva che il sentiva i figli tutti i giorni telefonicamente ed CP_1
occasionalmente era venuto in Sicilia;
ad esempio è venuto in Sicilia, ma ormai era da circa un anno che non si faceva vedere;
evidenziava, infine, che il ogni tanto contribuiva al mantenimento dei figli, CP_1
versando talvolta € 700,00, talvolta € 1.000,00 ma non tutti i mesi, benché lo stesso in Svizzera percepisse circa 4.000,00 franchi al mese.
Il Giudice provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. come segue: “affida i figli minorenni nata a Taormina in [...] Per_1
3 23.09.2009 e nato a Taormina in data [...], ad [...] i Per_2
genitori in maniera condivisa, prevedendo che gli stessi continuino a convivere con la madre, con facoltà del padre di comunicare con loro telefonicamente ogni giorno all'orario che verrà concordato dalle parti o, in mancanza di accordo, nella fascia oraria tra le ore 19,00 e le ore 20,00, nonché di vederli e tenerli con sé quando verrà in Sicilia, sulla base dell'accordo delle parti o, in mancanza di accordo, per un tempo continuativo di due giorni e, comunque, il pomeriggio di ogni giorno dalle Parte ore 16,00 alle ore 20,00, dando preavviso dell'arrivo in Sicilia alla almeno 15 giorni prima;
ordina a di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in ragione di € 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli”.
Acquisite informazioni sulle condizioni di vita dei figli mediante l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Giardini Naxos, all'udienza del 01.04.2025 veniva effettuato l'ascolto dei due figli minori ed alla medesima udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
4 L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso in esame, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio incompatibile con la prosecuzione della convivenza, tanto che, al momento della instaurazione del presente giudizio, i coniugi già vivevano separati da lungo tempo. Peraltro., il resistente, non comparendo neppure all'udienza finalizzata all'espletamento del tentativo di conciliazione, ha mostrato di non avere alcun interesse alla prosecuzione del vincolo matrimoniale.
Non occorre, poi, provvedere con riferimento alla domanda di addebito della separazione, avendovi la ricorrente rinunciato e non avendo la stessa, in ogni caso, formulato alcuna richiesta istruttoria per dimostrare la fondatezza di tale domanda.
Riguardo all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 337 ter c.c. che riafferma il principio della “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. In particolare, il comma 2° del suddetto articolo stabilisce che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […].
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti
5 tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n.
16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso dei figli, come chiesto, peraltro, dalla stessa ricorrente e, in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto dei figli ad avere due genitori, specie se si considera che i figli, pur incontrando il padre assai raramente, hanno mantenuto con lui un costante contato telefonico. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una
“punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la
6 stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico,
d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza resa in data 06.06.2024, che ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, la domiciliazione privilegiata degli stessi presso la madre, con la quale vivono sin dalla separazione di fatto dei genitori, ed i tempi di permanenza con il padre. Tale disciplina appare, infatti, idonea ad assicurare un equilibrato rapporto dei minori con entrambe le figure genitoriali e salvaguarda la stabilità delle relazioni, conservando l'equilibrio che le parti hanno autonomamente raggiunto.
Quanto al mantenimento dei figli, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico- sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo. In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della
7 capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Nel caso in esame, vivendo i figli minori prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico di rispondere in via diretta alle loro esigenze, occorre che anche il padre contribuisca ai loro bisogni mediante la corresponsione di un assegno periodico che tenga conto, da un lato, delle necessità dei figli e, dall'altro lato, del reddito del genitore obbligato.
Invero, riguardo all'attuale capacità reddituale paterna, non si hanno notizie precise, ma è verosimile che essa sia corrispondente a quella esposta dalla ricorrente anche in ragione della circostanza presuntiva che il
[...]
vive e lavora in Svizzera e che la sua permanenza in tale CP_1
Nazione non sarebbe consentita in assenza di un reddito minimo.
D'altronde, il in Svizzera svolge, secondo quanto riferito CP_1
anche dai figli, l'attività lavorativa di cameriere di ristorante ed il reddito indicato dalla LEO appare congruo rispetto a tale attività lavorativa.
Peraltro, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili
8 risorse per vivere in modo dignitoso.
Tenuto conto, allora, degli elementi di conoscenza sopra riassunti, può essere confermata la misura dell'assegno stabilita con l'ordinanza del
06.06.2024 e parimenti può essere confermata la misura del riparto delle spese straordinarie, tenuto conto del divario esistente nei redditi delle parti.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2697/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data
30.04.2009 a Giardini Naxos con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 3 parte 1 anno 2009;
2) affida i figli minorenni nata a Taormina in [...] Per_1
23.09.2009 e nato a [...] in data [...], ad Per_2
entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo che gli stessi continuino a convivere con la madre, con facoltà del padre di comunicare con loro telefonicamente ogni giorno all'orario che verrà concordato dalle parti o, in mancanza di accordo, nella fascia oraria tra le ore 19,00 e le ore 20,00, nonché di vederli e tenerli con sé quando verrà in Sicilia, sulla base dell'accordo delle parti o, in
9 mancanza di accordo, per un tempo continuativo di due giorni e, comunque, il pomeriggio di ogni giorno dalle ore 16,00 alle ore Parte 20,00, dando preavviso dell'arrivo in Sicilia alla almeno 15 giorni prima;
3) ordina a di corrispondere a Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di Pt_1
quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in ragione di € 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giardini Naxos di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. DO IN
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