Articolo 879 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 880Articolo 858
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 879. Posizione di stato nel congedo 1. Il militare in congedo puo' trovarsi:
a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; b) sospeso dalle funzioni del grado. 2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, puo' essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura piu' di quindici giorni e' necessaria la preventiva autorizzazione del ((Ministero)) della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non puo' eccedere la durata di giorni sessanta.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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