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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1207/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2020 promossa da:
(c.f. ), residente a [...]S. EL (TE), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giovanni Cameli ed elettivamente domiciliata nello studio del procuratore in Teramo, alla
Via Pigliacelli n. 1, in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- ATTRICE - contro
(c.f. ), residente in OS S. EL (TE), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Giulianova (TE), Via Cerulli n. 1/a, nello studio dell'Avv. Fabio Ruffini, che la rappresenta e difende in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- CONVENUTA - nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Teramo, C.so Cerulli n. 31, nello studio dell'Avv. Roberta Castorani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- RZ AT -
OGGETTO: azione a tutela della proprietà/in materia di servitù
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale al fine di, ritenuta la proprietà del terreno di metri quadri 92 sito in OS S. CP_1
EL (TE), distinto a, Catasto di detto Comune al foglio 5, p.lla 767, acquistato con atto pubblico del 12/07/2019 per Notaio (Rep. 12.938 – Racc. 9532), veder accertare e dichiarare che la Persona_1 convenuta non vanta diritti di proprietà, comproprietà e/o servitù di passaggio su tale terreno di proprietà, ordinandole la cessazione delle turbative in atto, consistenti nel parcheggio della propria autovettura sul terreno stesso.
A sostegno della formulata domanda, l'attrice ha eccepito e dedotto:
i) di aver acquistato dalla con atto pubblico del 12/07/2019 per Notaio Controparte_3 Per_1
(Rep. 12.938 – Racc. 9532), alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di OS S. EL
[...]
(TE), frazione Montone, via Fonte Murata, tra i quali il terreno distinto nel Catasto del predetto Comune al foglio 5, p.lla 767, di metri quadri 92, confinante su due lati con la proprietà della stessa e sul quarto lato con il amministrato dall'Avv. Giuliana Morè; Controparte_2
ii) con mail del 12/09/2019, in seguito a comunicazione dall'amministratrice del condominio , CP_2 contenente un prospetto di 11 nominativi “dei condomini che esercitano il passaggio sulla particella evidenziata nella
Sua missiva”, tra i quali figurava la sig.ra preannunciava la propria intenzione di apporre un CP_1 cancello sul terreno acquistato, a confine con la strada comunale, precisando che “Ovviamente saranno fornite le chiavi ai condomini che esercitano il transito veicolare sulla stradina per raggiungere i propri garage ubicati sul retro dello stabile condominiale, e ad altri eventuali condomini aventi diritto di passaggio, da verificare”;
iii) su invito dell'Amministratrice inviava ai condomini della lista precedentemente fornitagli, tra i quali la
Sig.ra la raccomandata a.r. del 17/09/2019, con la quale comunicava l'intenzione di collocare CP_1
“una sbarra di accesso in prossimità del confine del terreno in questione con la strada comunale, della quale fornirà le chiavi a quelli di Voi che vantano un diritto di transito per raggiungere i quattro garage posti sul retro del fabbricato, o eventualmente un diritto di altra natura sul terreno o parte di esso”, chiedendo loro di comunicare “chi di voi vanta un diritto di passaggio e/o di utilizzo del terreno in questione, ai fini della fornitura della chiave di apertura della sbarra”; iv) con pec del 30/09/2019, riscontrava “contrariamente a quanto ivi asserito, la mia assistita risulta la CP_1 legittima proprietaria sia in via esclusiva, limitatamente al posto auto esterno, che in ragione condominiale, della striscia di terreno cui la sig.ra ne vanterebbe la proprietà, giusti atti notarili distinti di compravendita che si oppongono alle avverse Pt_1 pretese, unitamente agli atti autorizzativi comunali, il tutto così come regolarmente trascritto in catasto”, con la successiva precisazione che “Peraltro, laddove dovesse risultare anche un mero errore da parte del costruttore nell'ubicazione dell'intero manufatto all'interno delle particelle condominiali, si eccepisce sin d'ora l'intervenuta usucapione dell'immobile su sopra citato, avendo la mia assistita maturato con notevole e ampio margine il relativo diritto, sussistendone i requisiti di legge”, e con la diffida conclusiva “a desistere da qualsivoglia azione che, in primis, possa anche minimamente creare una turbativa nel legittimo possesso dell'immobile de quo, come ad esempio la minacciata installazione della sbarra stradale”;
v) una volta installata la sbarra, con pec del 5/02/2020, contestava l'illegittima installazione CP_1 della stessa, ribadendo di esser legittima proprietaria sia del posto auto esterno sul quale insisteva la sbarra, che di fatto ne limitava il pieno godimento, oltre che evidentemente l'utilizzo, sia della striscia di terreno su cui la rivendicava la proprietà e tornava, inoltre, ad eccepire “l'intervenuta usucapione sugli immobili su Pt_1 sopra citati”; vi) subito dopo l'installazione della sbarra, la convenuta aveva parcheggiato stabilmente la propria FIAT
500 targata FA437KT sul terreno di proprietà della deducente, anche a ridosso della sbarra stessa ad impedirne l'apertura e la chiusura.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituita in giudizio sostenendo, in CP_1 sintesi, che l'attrice aveva fatto installare la sbarra di accesso sul cortile di proprietà del CP_2
e che il condominio aveva preventivamente diffidato l'attrice a non intraprendere alcun
[...] comportamento lesivo degli altrui diritti, concludendo per la declaratoria che il cortile, viale di accesso ai posti auto e garage, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5, p.lla 393, sub. 16, è bene comune del e, per l'effetto, ordinare all'attrice di cessare ogni molestia e/o turbativa mediante la Controparte_2 rimozione immediata della sbarra di accesso. Formulava, altresì, richiesta di chiamata in causa del terzo
Controparte_2
Costituitosi in giudizio, il aderiva alle difese della convenuta, sul presupposto che Controparte_2 nessun condomino aveva mai posto in essere alcun comportamento ostativo al pacifico godimento dell'immobile oggetto di causa;
viceversa, installando la sbarra di accesso sul cortile di Parte_1 proprietà del , aveva ostacolato e limitato i diritti dei singoli condomini, i quali da sempre CP_2 transitano lungo detto viale per accedere ai rispettivi garage.
La causa, istruita mediante prova documentale, prove orali e consulenza tecnica, veniva rinviata all'udienza del 15/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e qui trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
------
La domanda attorea, di negatoria serivtutis, è fondata, mentre non merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, la quale va qualificata come actio confessoria servitutis.
La domanda avanzata da parte attrice rientra nel novero delle azioni reali a difesa della proprietà. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'articolo 949 c.c., non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass. Civ. sent. n. 1218/1970), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore
(Cass. Civ. sentenze n. 24028/2004 e n. 4120/2001), sempre che, come nel caso in esame, vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa.
Ciò posto in punto di qualificazione giuridica dell'azione attorea, giova premettere, in punto di diritto, che l'azione negatoria servitutis e la confessoria servitutis si differenziano in quanto, con la prima, l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, invece, egli dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso l'attore deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
mentre nell'ipotesi di confessoria servitutis, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. II, 11/01/2017, n.
472; Cass. Civ. n. 18890, 8/09/2014).
Va, inoltre, ricordato che tra i modi di acquisto delle servitù prediali volontarie v'è il contratto (cfr. artt.
1031 e 1058 c.c.) e che, nel caso di servitù di fonte convenzionale, la sua estensione e le modalità del suo esercizio vanno desunte necessariamente dal titolo, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo. Ne deriva che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1063, 1064 e 1065 c.c., solo ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto di servitù comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, senza impedire al proprietario del fondo servente la realizzazione di opere che non incidano sulla utilitas essenziale determinata dal titolo (cfr., in tal senso, tra le più recenti, Cass. civ., sez. II,
9/01/2019 n. 322).
Va rilevato, inoltre, che, in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù nell'atto di trasferimento del fondo servente soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo (Cass. civ., sez. II, 22/05/2019, n. 138172).
Nel caso di specie, l'esame del titolo esistente - regolarmente trascritto e, dunque, opponibile anche al convenuto e al condominio chiamato in causa - conduce a ritenere che è la proprietà del Parte_1 terreno di metri quadri 92 sito in OS S. EL (TE), distinto a Catasto al foglio 5, p.lla 767, e il titolo originario di proprietà è costituito dal contratto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Per_1
in data 12/07/2019 (Rep. 12.938 – Racc.).
[...]
Orbene, la lettura del titolo, unitamente ai rilievi effettuati dal c.t.u., conduce a ritenere che, risultanze effetto dell'elaborazione dei dati rilevati “sono stati ottenuti una serie di punti rappresentanti lo stato attuale dei luoghi e che, sovrapposti sulla mappa catastale hanno dimostrato che, attualmente, il lotto ove insiste il (la Controparte_2 particella n. 393) risulta traslato verso nord inglobando, di fatto, l'area ove insistono i posti auto oggetto di causa (particella n.
767), probabilmente per un errore di picchettamento (tracciamento sul terreno) del progetto da realizzare ed, in particolare, del perimetro del lotto, da parte dell'impresa costruttrice (il costruttore E.C.CA.M. S.r.l., nell'allocare il palazzo sulla sua particella 393 non ha lasciato lo spazio sul lato nord per la stradina di accesso ai garage posti sul retro come da progetto, ma ha traslato l'immobile fino alla linea di confine con la adiacente particella 767 di proprietà dell'attrice). Pertanto, in base alle conclusioni del c.t.u., il cortile di metri quadri 92 sul quale è stata collocata la sbarra di accesso di cui in atti, di fatto insiste sulle particella n. 767 del foglio n. 5 del comune di OS Sant'EL e che, attualmente, risulta essere intestata alla parte attrice, e il posto auto scoperto distinto al subalterno distinto al subalterno n. 18 della particella n. Parte_1
393, intestato alla parte convenuta di fatto fa parte del cortile sopracitato e, di conseguenza, insiste sulla CP_1 particella n. 767. Sostanzialmente, il cortile oggetto di causa, particella 767, è di proprietà dell'attrice (come dal titolo sopra citato) e la convenuta parcheggia la propria autovettura su detto cortile di CP_1 proprietà dell'attrice, nella presumibile convinzione, per il principio di preponderanza civilistica, che si trattasse della particella 393, sub. 18, pervenutale per atto pubblico costituito dall'accordo di separazione consensuale, avente ad oggetto la cessione fatta in suo favore dall'ex marito del posto auto scoperto.
Né tale ricostruzione può essere scalfita dalle dichiarazioni testimoniali, a prescindersi dalle circostanze dedotte, atteso che i testi escussi, da un lato, si sono limitati a confermare i capitoli sottoposti alla loro attenzione, non fornendo delle testimonianze specifiche ed analitiche, dall'altro, hanno reso deposizioni non dirette e contrastanti, sicché anche le dichiarazioni in ordine alla consistenza dello stato dei luoghi non appaiono attendibili.
Così interpretato il titolo costitutivo, non v'è spazio per i criteri residuali di cui all'art. 1065 c.c., comma secondo, dovendo l'estensione e le modalità di esercizio del diritto di proprietà essere regolate dal titolo stesso e solo in caso di dubbio dai criteri suppletivi indicati dal codice (cfr. art. 1063 c.c.).
In ordine all'avanzata domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta va CP_1 rilevato, in punto di diritto, che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167
c.c.). Ai fini, inoltre, dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, servitù ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ebbene, nel caso di specie tale domanda con non può che essere rigettata, a prescindersi dalla conferenza o meno alla particella oggetto di causa e per la ragione più liquida, atteso che grava sulla convenuta l'onere di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, vale a dire dell'invocato acquisto ad usucapionem per aver posseduto ininterrottamente “a far data dal novembre del 1994…l'area di parcheggio contraddistinta al sub 18… in via esclusiva, nonché il cortile o stradina condominiale di accesso avente sub 16 oggi ingiustamente rivendicati dall'attrice”. Infatti, dall'esame delle prove precostituite e costituende non può ritenersi dimostrato il possesso ultraventennale, atteso che, anche a voler prescindere dalle risultanze testimoniali di segno contrario (testi escussi di parte attrice che hanno confermato i capitoli di prova sottoposti loro in tal senso),
i testi e non hanno confermato il possesso esclusivo e continuativo di Testimone_1 Testimone_2 della piazzola di sosta a partire dal 1994, in quanto, interrogate a tal proposito, così CP_1 rispettivamente hanno risposto “…Ciò avviene di sicuro negli ultimi 14 -15 anni” e “posso confermare limitatamente al periodo in cui ho vissuto nel condominio” (dal 2016 al 2021). La domanda in via riconvenzionale, dunque, è risultata priva del benché minimo supporto allegativo ed è risultata del tutto non dimostrata.
In merito alle eccezioni sollevate dal , a prescindersi dalla regolarità e rappresentanza dello CP_2 stesso, riportandosi e facendo uso del ricordato principio della ragione più liquida, esse non possono che essere rigettate. Per quanto emerso in corso di causa, invero, è risultata infondata l'allegazione secondo cui l'attrice ha installato la sbarra di accesso sul cortile di proprietà del ostacolando e Controparte_2 limitando così i diritti dei singoli condomini, i quali transitano lungo detto viale per accedere ai rispettivi garage. A tal riguardo, infatti, il c.t.u. ha accertato che il cortile ricade sulla proprietà dell'attrice, non essendo costituito dalla particella 393 sub. 16 del foglio 5 di proprietà' del , come sostenuto in CP_2 comparsa di costituzione dal stesso, ma dalla particella 767 del foglio 5 di proprietà, per CP_2
l'appunto, della attrice. A prescindere da ciò, a dirimere ogni residuo dubbio vi sono le dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno riferito che la sbarra è rimasta sempre aperta. La stessa Amministratrice del condominio, in sede di verbale di s.i.t. formato dai Carabinieri di OS Sant' EL e prodotto in atti, ha così dichiarato: “La sbarra in argomento fu all'epoca solo installata sul posto e mai è stata chiusa dall'indagata a chiave e quindi senza preclusione di accesso ai condomini”). Non è dimostrata, dunque, la volontà della di Pt_1 impedire in modo effettivo e permanente l'uso dell'area da parte dei condomini proprietari dei garage posti sul retro del . CP_2
Segue, in definitiva, l'integrale accoglimento della domanda e il rigetto della domanda riconvenzionale e di ogni altra domanda avanzata dalla convenuta e dal terzo chiamato.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto e della terza chiamata e si liquidano come in dispositivo, sulla base di parametri tabellari indicati nel D.M. n. 147/2022, scaglione individuato in base al valore del procedimento (valore indeterminabile – complessità bassa), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, 2) Dichiara la proprietà in capo a del terreno sito in OS S. EL (TE), distinto Parte_1 nel Catasto al foglio 5, p.lla 767, di mq. 92, dalla stessa acquistato con atto pubblico del
12/07/2019 per Notaio (Rep. 12.938 – Racc. n. 9532); Persona_1
3) Dichiara inesistenti diritti di proprietà, comproprietà e/o servitù di passaggio su tale terreno da parte di terzi, come definito e delimitato dal c.t.u.;
4) Ordina alla convenuta la cessazione delle turbative in atto, consistenti nel parcheggio CP_1 della propria autovettura sul terreno stesso;
5) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta e ogni ulteriore domanda proposta da questa e dal Controparte_2
6) Condanna e il in solido, alla rifusione delle spese processuali in CP_1 Controparte_2 favore dell'attrice , liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale al difensore, Parte_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge
Così è deciso in Teramo, il 16 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2020 promossa da:
(c.f. ), residente a [...]S. EL (TE), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giovanni Cameli ed elettivamente domiciliata nello studio del procuratore in Teramo, alla
Via Pigliacelli n. 1, in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- ATTRICE - contro
(c.f. ), residente in OS S. EL (TE), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Giulianova (TE), Via Cerulli n. 1/a, nello studio dell'Avv. Fabio Ruffini, che la rappresenta e difende in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- CONVENUTA - nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Teramo, C.so Cerulli n. 31, nello studio dell'Avv. Roberta Castorani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- RZ AT -
OGGETTO: azione a tutela della proprietà/in materia di servitù
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale al fine di, ritenuta la proprietà del terreno di metri quadri 92 sito in OS S. CP_1
EL (TE), distinto a, Catasto di detto Comune al foglio 5, p.lla 767, acquistato con atto pubblico del 12/07/2019 per Notaio (Rep. 12.938 – Racc. 9532), veder accertare e dichiarare che la Persona_1 convenuta non vanta diritti di proprietà, comproprietà e/o servitù di passaggio su tale terreno di proprietà, ordinandole la cessazione delle turbative in atto, consistenti nel parcheggio della propria autovettura sul terreno stesso.
A sostegno della formulata domanda, l'attrice ha eccepito e dedotto:
i) di aver acquistato dalla con atto pubblico del 12/07/2019 per Notaio Controparte_3 Per_1
(Rep. 12.938 – Racc. 9532), alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di OS S. EL
[...]
(TE), frazione Montone, via Fonte Murata, tra i quali il terreno distinto nel Catasto del predetto Comune al foglio 5, p.lla 767, di metri quadri 92, confinante su due lati con la proprietà della stessa e sul quarto lato con il amministrato dall'Avv. Giuliana Morè; Controparte_2
ii) con mail del 12/09/2019, in seguito a comunicazione dall'amministratrice del condominio , CP_2 contenente un prospetto di 11 nominativi “dei condomini che esercitano il passaggio sulla particella evidenziata nella
Sua missiva”, tra i quali figurava la sig.ra preannunciava la propria intenzione di apporre un CP_1 cancello sul terreno acquistato, a confine con la strada comunale, precisando che “Ovviamente saranno fornite le chiavi ai condomini che esercitano il transito veicolare sulla stradina per raggiungere i propri garage ubicati sul retro dello stabile condominiale, e ad altri eventuali condomini aventi diritto di passaggio, da verificare”;
iii) su invito dell'Amministratrice inviava ai condomini della lista precedentemente fornitagli, tra i quali la
Sig.ra la raccomandata a.r. del 17/09/2019, con la quale comunicava l'intenzione di collocare CP_1
“una sbarra di accesso in prossimità del confine del terreno in questione con la strada comunale, della quale fornirà le chiavi a quelli di Voi che vantano un diritto di transito per raggiungere i quattro garage posti sul retro del fabbricato, o eventualmente un diritto di altra natura sul terreno o parte di esso”, chiedendo loro di comunicare “chi di voi vanta un diritto di passaggio e/o di utilizzo del terreno in questione, ai fini della fornitura della chiave di apertura della sbarra”; iv) con pec del 30/09/2019, riscontrava “contrariamente a quanto ivi asserito, la mia assistita risulta la CP_1 legittima proprietaria sia in via esclusiva, limitatamente al posto auto esterno, che in ragione condominiale, della striscia di terreno cui la sig.ra ne vanterebbe la proprietà, giusti atti notarili distinti di compravendita che si oppongono alle avverse Pt_1 pretese, unitamente agli atti autorizzativi comunali, il tutto così come regolarmente trascritto in catasto”, con la successiva precisazione che “Peraltro, laddove dovesse risultare anche un mero errore da parte del costruttore nell'ubicazione dell'intero manufatto all'interno delle particelle condominiali, si eccepisce sin d'ora l'intervenuta usucapione dell'immobile su sopra citato, avendo la mia assistita maturato con notevole e ampio margine il relativo diritto, sussistendone i requisiti di legge”, e con la diffida conclusiva “a desistere da qualsivoglia azione che, in primis, possa anche minimamente creare una turbativa nel legittimo possesso dell'immobile de quo, come ad esempio la minacciata installazione della sbarra stradale”;
v) una volta installata la sbarra, con pec del 5/02/2020, contestava l'illegittima installazione CP_1 della stessa, ribadendo di esser legittima proprietaria sia del posto auto esterno sul quale insisteva la sbarra, che di fatto ne limitava il pieno godimento, oltre che evidentemente l'utilizzo, sia della striscia di terreno su cui la rivendicava la proprietà e tornava, inoltre, ad eccepire “l'intervenuta usucapione sugli immobili su Pt_1 sopra citati”; vi) subito dopo l'installazione della sbarra, la convenuta aveva parcheggiato stabilmente la propria FIAT
500 targata FA437KT sul terreno di proprietà della deducente, anche a ridosso della sbarra stessa ad impedirne l'apertura e la chiusura.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituita in giudizio sostenendo, in CP_1 sintesi, che l'attrice aveva fatto installare la sbarra di accesso sul cortile di proprietà del CP_2
e che il condominio aveva preventivamente diffidato l'attrice a non intraprendere alcun
[...] comportamento lesivo degli altrui diritti, concludendo per la declaratoria che il cortile, viale di accesso ai posti auto e garage, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5, p.lla 393, sub. 16, è bene comune del e, per l'effetto, ordinare all'attrice di cessare ogni molestia e/o turbativa mediante la Controparte_2 rimozione immediata della sbarra di accesso. Formulava, altresì, richiesta di chiamata in causa del terzo
Controparte_2
Costituitosi in giudizio, il aderiva alle difese della convenuta, sul presupposto che Controparte_2 nessun condomino aveva mai posto in essere alcun comportamento ostativo al pacifico godimento dell'immobile oggetto di causa;
viceversa, installando la sbarra di accesso sul cortile di Parte_1 proprietà del , aveva ostacolato e limitato i diritti dei singoli condomini, i quali da sempre CP_2 transitano lungo detto viale per accedere ai rispettivi garage.
La causa, istruita mediante prova documentale, prove orali e consulenza tecnica, veniva rinviata all'udienza del 15/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e qui trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
------
La domanda attorea, di negatoria serivtutis, è fondata, mentre non merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, la quale va qualificata come actio confessoria servitutis.
La domanda avanzata da parte attrice rientra nel novero delle azioni reali a difesa della proprietà. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'articolo 949 c.c., non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass. Civ. sent. n. 1218/1970), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore
(Cass. Civ. sentenze n. 24028/2004 e n. 4120/2001), sempre che, come nel caso in esame, vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa.
Ciò posto in punto di qualificazione giuridica dell'azione attorea, giova premettere, in punto di diritto, che l'azione negatoria servitutis e la confessoria servitutis si differenziano in quanto, con la prima, l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, invece, egli dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso l'attore deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
mentre nell'ipotesi di confessoria servitutis, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. II, 11/01/2017, n.
472; Cass. Civ. n. 18890, 8/09/2014).
Va, inoltre, ricordato che tra i modi di acquisto delle servitù prediali volontarie v'è il contratto (cfr. artt.
1031 e 1058 c.c.) e che, nel caso di servitù di fonte convenzionale, la sua estensione e le modalità del suo esercizio vanno desunte necessariamente dal titolo, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo. Ne deriva che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1063, 1064 e 1065 c.c., solo ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto di servitù comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, senza impedire al proprietario del fondo servente la realizzazione di opere che non incidano sulla utilitas essenziale determinata dal titolo (cfr., in tal senso, tra le più recenti, Cass. civ., sez. II,
9/01/2019 n. 322).
Va rilevato, inoltre, che, in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù nell'atto di trasferimento del fondo servente soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo (Cass. civ., sez. II, 22/05/2019, n. 138172).
Nel caso di specie, l'esame del titolo esistente - regolarmente trascritto e, dunque, opponibile anche al convenuto e al condominio chiamato in causa - conduce a ritenere che è la proprietà del Parte_1 terreno di metri quadri 92 sito in OS S. EL (TE), distinto a Catasto al foglio 5, p.lla 767, e il titolo originario di proprietà è costituito dal contratto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Per_1
in data 12/07/2019 (Rep. 12.938 – Racc.).
[...]
Orbene, la lettura del titolo, unitamente ai rilievi effettuati dal c.t.u., conduce a ritenere che, risultanze effetto dell'elaborazione dei dati rilevati “sono stati ottenuti una serie di punti rappresentanti lo stato attuale dei luoghi e che, sovrapposti sulla mappa catastale hanno dimostrato che, attualmente, il lotto ove insiste il (la Controparte_2 particella n. 393) risulta traslato verso nord inglobando, di fatto, l'area ove insistono i posti auto oggetto di causa (particella n.
767), probabilmente per un errore di picchettamento (tracciamento sul terreno) del progetto da realizzare ed, in particolare, del perimetro del lotto, da parte dell'impresa costruttrice (il costruttore E.C.CA.M. S.r.l., nell'allocare il palazzo sulla sua particella 393 non ha lasciato lo spazio sul lato nord per la stradina di accesso ai garage posti sul retro come da progetto, ma ha traslato l'immobile fino alla linea di confine con la adiacente particella 767 di proprietà dell'attrice). Pertanto, in base alle conclusioni del c.t.u., il cortile di metri quadri 92 sul quale è stata collocata la sbarra di accesso di cui in atti, di fatto insiste sulle particella n. 767 del foglio n. 5 del comune di OS Sant'EL e che, attualmente, risulta essere intestata alla parte attrice, e il posto auto scoperto distinto al subalterno distinto al subalterno n. 18 della particella n. Parte_1
393, intestato alla parte convenuta di fatto fa parte del cortile sopracitato e, di conseguenza, insiste sulla CP_1 particella n. 767. Sostanzialmente, il cortile oggetto di causa, particella 767, è di proprietà dell'attrice (come dal titolo sopra citato) e la convenuta parcheggia la propria autovettura su detto cortile di CP_1 proprietà dell'attrice, nella presumibile convinzione, per il principio di preponderanza civilistica, che si trattasse della particella 393, sub. 18, pervenutale per atto pubblico costituito dall'accordo di separazione consensuale, avente ad oggetto la cessione fatta in suo favore dall'ex marito del posto auto scoperto.
Né tale ricostruzione può essere scalfita dalle dichiarazioni testimoniali, a prescindersi dalle circostanze dedotte, atteso che i testi escussi, da un lato, si sono limitati a confermare i capitoli sottoposti alla loro attenzione, non fornendo delle testimonianze specifiche ed analitiche, dall'altro, hanno reso deposizioni non dirette e contrastanti, sicché anche le dichiarazioni in ordine alla consistenza dello stato dei luoghi non appaiono attendibili.
Così interpretato il titolo costitutivo, non v'è spazio per i criteri residuali di cui all'art. 1065 c.c., comma secondo, dovendo l'estensione e le modalità di esercizio del diritto di proprietà essere regolate dal titolo stesso e solo in caso di dubbio dai criteri suppletivi indicati dal codice (cfr. art. 1063 c.c.).
In ordine all'avanzata domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta va CP_1 rilevato, in punto di diritto, che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167
c.c.). Ai fini, inoltre, dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, servitù ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ebbene, nel caso di specie tale domanda con non può che essere rigettata, a prescindersi dalla conferenza o meno alla particella oggetto di causa e per la ragione più liquida, atteso che grava sulla convenuta l'onere di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, vale a dire dell'invocato acquisto ad usucapionem per aver posseduto ininterrottamente “a far data dal novembre del 1994…l'area di parcheggio contraddistinta al sub 18… in via esclusiva, nonché il cortile o stradina condominiale di accesso avente sub 16 oggi ingiustamente rivendicati dall'attrice”. Infatti, dall'esame delle prove precostituite e costituende non può ritenersi dimostrato il possesso ultraventennale, atteso che, anche a voler prescindere dalle risultanze testimoniali di segno contrario (testi escussi di parte attrice che hanno confermato i capitoli di prova sottoposti loro in tal senso),
i testi e non hanno confermato il possesso esclusivo e continuativo di Testimone_1 Testimone_2 della piazzola di sosta a partire dal 1994, in quanto, interrogate a tal proposito, così CP_1 rispettivamente hanno risposto “…Ciò avviene di sicuro negli ultimi 14 -15 anni” e “posso confermare limitatamente al periodo in cui ho vissuto nel condominio” (dal 2016 al 2021). La domanda in via riconvenzionale, dunque, è risultata priva del benché minimo supporto allegativo ed è risultata del tutto non dimostrata.
In merito alle eccezioni sollevate dal , a prescindersi dalla regolarità e rappresentanza dello CP_2 stesso, riportandosi e facendo uso del ricordato principio della ragione più liquida, esse non possono che essere rigettate. Per quanto emerso in corso di causa, invero, è risultata infondata l'allegazione secondo cui l'attrice ha installato la sbarra di accesso sul cortile di proprietà del ostacolando e Controparte_2 limitando così i diritti dei singoli condomini, i quali transitano lungo detto viale per accedere ai rispettivi garage. A tal riguardo, infatti, il c.t.u. ha accertato che il cortile ricade sulla proprietà dell'attrice, non essendo costituito dalla particella 393 sub. 16 del foglio 5 di proprietà' del , come sostenuto in CP_2 comparsa di costituzione dal stesso, ma dalla particella 767 del foglio 5 di proprietà, per CP_2
l'appunto, della attrice. A prescindere da ciò, a dirimere ogni residuo dubbio vi sono le dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno riferito che la sbarra è rimasta sempre aperta. La stessa Amministratrice del condominio, in sede di verbale di s.i.t. formato dai Carabinieri di OS Sant' EL e prodotto in atti, ha così dichiarato: “La sbarra in argomento fu all'epoca solo installata sul posto e mai è stata chiusa dall'indagata a chiave e quindi senza preclusione di accesso ai condomini”). Non è dimostrata, dunque, la volontà della di Pt_1 impedire in modo effettivo e permanente l'uso dell'area da parte dei condomini proprietari dei garage posti sul retro del . CP_2
Segue, in definitiva, l'integrale accoglimento della domanda e il rigetto della domanda riconvenzionale e di ogni altra domanda avanzata dalla convenuta e dal terzo chiamato.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto e della terza chiamata e si liquidano come in dispositivo, sulla base di parametri tabellari indicati nel D.M. n. 147/2022, scaglione individuato in base al valore del procedimento (valore indeterminabile – complessità bassa), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, 2) Dichiara la proprietà in capo a del terreno sito in OS S. EL (TE), distinto Parte_1 nel Catasto al foglio 5, p.lla 767, di mq. 92, dalla stessa acquistato con atto pubblico del
12/07/2019 per Notaio (Rep. 12.938 – Racc. n. 9532); Persona_1
3) Dichiara inesistenti diritti di proprietà, comproprietà e/o servitù di passaggio su tale terreno da parte di terzi, come definito e delimitato dal c.t.u.;
4) Ordina alla convenuta la cessazione delle turbative in atto, consistenti nel parcheggio CP_1 della propria autovettura sul terreno stesso;
5) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta e ogni ulteriore domanda proposta da questa e dal Controparte_2
6) Condanna e il in solido, alla rifusione delle spese processuali in CP_1 Controparte_2 favore dell'attrice , liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale al difensore, Parte_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge
Così è deciso in Teramo, il 16 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Converti