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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
4123/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4123 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto
Appello avverso la sentenza n. 1369/2018 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, pubblicata in data 30.11.2018, vertente
TRA
(P. Iva: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Eugenio Moschiano e
Alessandro Moschiano, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli, alla via Depretis n. 102;
-Appellante-
CONTRO già denominata Controparte_1 [...]
c.f.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Limatola unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli, alla via S. Lucia n. 15;
-Appellata-
NONCHE'
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dagli Avv.ti Rosita Leone e Rossana Cataldi, unitamente alle quali elettivamente domicilia in Napoli, presso – Area Legale Controparte_3
Territoriale Sud di , alla Piazza Matteotti n.2; CP_3
-Appellata-
NONCHE'
, come in atti;
CP_4
-Appellata Contumace-
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura credito bancario…)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza del 23.01.25.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
- Con atto di citazione in appello, (di Parte_1 seguito, per brevità) conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Pt_2
Tribunale, e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza n. 1369/2018, non
[...]
notificata e pubblicata in data 30.11.2018, pronunciata dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, nel procedimento recante n. r.g. 3579/2019 celebrato fra le parti in epigrafe.
- Esponeva a tal fine l'istante che, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo chiedeva revocarsi il decreto n. 355/14, emesso dal Giudice Parte_3 di Pace di Sant'Anastasia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 1.552,62 oltre interessi e spese del CP_4
- 2 -
procedimento monitorio, a titolo di rimborso alla stessa dovuto.
- Nello specifico, la vicenda oggetto di esame traeva origine dall'incasso, presso e da parte di un soggetto diverso dal destinatario, Controparte_3
di un assegno munito di clausola di non trasferibilità emesso dalla
[...]
su ordine di NE RG S.p.A. e in favore di Parte_1
spedito a mezzo posta ordinaria. CP_4
- Pertanto, sulla scorta di presunte responsabilità, chiedeva e Parte_3
otteneva- nel corso del giudizio di primo grado- l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale soggetto emittente l'assegno di traenza;
a sua volta, Pt_2 anch'essa chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa Pt_2
di in veste di soggetto negoziatore del titolo. Controparte_3
- Con la sentenza n. 1369/2018, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, nel rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, accoglieva la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_3
e, per l'effetto, condannava quest'ultima a rimborsare all'opponente Pt_2
ogni somma versata in favore di rigettava la domanda di Pt_3 CP_4
manleva proposta da nei confronti di inoltre, Pt_2 Controparte_3
condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 CP_4 liquidate in € 1.100,00; condannava al pagamento delle spese di
[...] Pt_2 lite in favore di liquidate in € 1.200,00; condannava, al Parte_3 Pt_2
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Controparte_3
1.100,00.
- Dunque, avverso la predetta sentenza proponeva appello da
[...]
la quale sostanzialmente lamenta l'erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui avrebbe accolto la domanda di manleva proposta da Parte_3 nei suoi confronti e, per l'effetto, chiedeva riformarsi il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite con restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
- 3 -
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta,
[...]
la quale eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto dell'avverso atto di appello, ne chiedeva, quindi, il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
- Si costituiva, altresì, l'altra appellata con comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, instando, anch'essa per l'infondatezza in fatto e diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone quindi, il rigetto.
- Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva in giudizio l'altra appellata, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. CP_4
- Acquisito il fascicolo di primo grado, e precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 23.01.2025, la causa è stata introitata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, l'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che seguono.
- In limine, l'appellante si duole- sostanzialmente- dell'erronea Pt_2
interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, della Convenzione
- 4 -
intercorsa tra e per il servizio “Emissioni assegni di Parte_3 Pt_2 traenza”.
- Sul punto va, innanzitutto, evidenziato la legittimità dell'operato di Pt_2 nel procedere all'invio per posta ordinaria dell'assegno in questione. A tal proposito risulta dirimente la già citata Convenzione siglata tra e Parte_3
Pt_2
- Invero, secondo quanto pattuito nella Convenzione, l'emissione degli assegni viene incaricata periodicamente da NE RG a tramite Pt_2 flussi informativi riportati nell'elenco analitico degli assegni da emettere.
Quest'ultima, ricevuti gli elenchi, provvede ad emettere in favore dei beneficiari assegni di traenza non trasferibili (cfr. art. 3 Convenzione).
- L'art. 6 della Convenzione prevede espressamente che: “Banca MPS provvede alla emissione, alla spedizione tramite posta ordinaria alla custodia ed alla estinzione dei assegni”. Infine, l'art. 7 stabilisce che: “Le Società
Operative (dell' , eventualmente attraverso la propria Unità Territoriale Pt_3
interessata, si impegnano a dare tempestivamente comunicazione scritta a
Banca MPS dando disposizione di non pagare gli assegni smarriti o sottratti denunciati dai beneficiari”.
- Ancora, la Convenzione prevede all'art. 3 l'obbligo, a carico di di Pt_2 rimborsare gli assegni sino all'importo di € 2.500,00 qualora venissero incassati in maniera fraudolenta da soggetti diversi rispetto agli originari beneficiari;
tuttavia, tale disposizione, diversamente da come interpretata dal giudice di prime cure, trova applicazione nelle ipotesi in cui il titolo emesso da venga anche negoziato dalla stessa presso una delle sue filiali. Pt_2
- Quindi, l'operatività della norma è circoscritta alle sole ipotesi in cui vi è coincidenza tra l'emittente e il negoziatore del titolo, che, nel caso in esame è
- 5 -
pacifico e documentalmente provato che l'assegno è stato incassato presso e non già presso Controparte_3 Pt_2
- Tuttavia, il Tribunale non ignora che, sebbene “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (cfr. Cass., S.U., sentenza n.
9769/2020), nel caso di specie, tuttavia, è la stessa NE RG ad aver affidato il servizio a prevedendo la spedizione, a mezzo posta Pt_2
ordinaria, degli assegni.
- Tale modalità di invio comporta una serie di rischi in termini di smarrimento dei titoli o di mancato recapito degli stessi che gravano, quindi, sulla stessa in virtù della menzionata Convenzione, salva la responsabilità del Pt_3
soggetto negoziatore ( . Controparte_3
- Da qui, ne discende la riforma della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nel manlevare ha riconosciuto la Parte_3
responsabilità di Pt_2
- Venendo ai profili di responsabilità del negoziatore del titolo, Controparte_3 nella causazione dell'evento de quo, si osserva quanto segue.
[...]
- 6 -
- Secondo il condivisibile insegnamento di legittimità (cfr., Cass. S.U. n.
14712/07), la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
- Ancora, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato
(…) dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. S.U., 21/05/2018 n. 12477).
- Inoltre, in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt.
1176 comma 2 c.c. e 43 comma 2, R.D. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa (cfr., Cass. n.
17737/19).
- 7 -
- Invero la responsabilità della negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.d. 21 dicembre
1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, è stata, difatti, configurata come avente natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
- La banca negoziatrice, pertanto, è tenuta - essendo la sola in condizioni concretamente di farlo- a identificare e controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento.
- Se è ben vero che la banca o l'ufficio postale che funge da negoziatore non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche, né il cassiere deve possedere particolari competenze tecniche o grafologiche, in ogni caso la prestazione richiesta è di natura professionale -e quindi, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., la diligenza richiesta è quella derivante dalla natura dell'attività esercitata ovvero quella dell'accordo banchiere- e pertanto il cassiere è tenuto a controllare la regolarità del titolo con scrupolo e attenzione, anche mediante un esame tattile e in controluce, oltre che naturalmente visivo (cfr., Cass. n. 12806/16 e Cass. n. 16178/18).
- Tuttavia, l'istituto bancario non è, in linea generale, tenuto nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita (cfr.,
- 8 -
Cass. Ord. n. 26972/2024; ex multis: Cass. n. 35755/2023; Cass. n. 38110 e
35821 del 2022; Cass. n. 34107/2019).
- Tanto detto, rilevato che: “La responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da "contatto sociale" e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" tra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno.
Ne consegue che la norma del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non si configura
"in ogni caso", anche a prescindere dall'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell'ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all'identificazione medesima” (cfr., Cass. n.
30932/2023).
- Rilevato, inoltre che, tale tipo di responsabilità, da contatto sociale, grava su alcuni soggetti in ragione del loro status qualificato, i quali sono gravati da obblighi di comportamento nei confronti di chi entra in contatto con essi e fa affidamento su tale status, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale.
- In altri termini, il contatto sociale costituisce un fatto idoneo, ex art. 1173
c.c., a far sorgere degli obblighi di protezione, a carico della banca negoziatrice, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon esito dell'operazione. Tali obblighi consistono nell'assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso, nonché ai doveri di buona fede e
- 9 -
correttezza, che permeano i rapporti obbligatori ai sensi degli articoli 1175 e
1375 c.c.
- Ne consegue che la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno a persona diversa dall'effettivo prenditore non è gravata da responsabilità oggettiva, ma
è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere la stessa assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.
- Spetta, dunque, al creditore allegare la fonte del credito (nel caso di specie il non contestato pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato), gravando sul debitore la prova del fatto estintivo del credito ovvero la prova di aver adempiuto ai propri obblighi di protezione con la diligenza qualificata di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c.
- Trasponendo al caso di specie, evidenzia il Tribunale che Controparte_3
quale soggetto negoziatore del titolo, ha assolto al proprio onere
[...]
probatorio.
- - Invero, nella fase di negoziazione del titolo, risulta che lo stesso è stato incassato da un soggetto che appariva legittimato in base al titolo ( CP_5
, previa identificazione del soggetto- da parte degli operatori di
[...]
sportello- avvenuta per il tramite di esibizione di patente guida e codice fiscale (cfr., documentazione agli atti) con versamento dell'importo su conto corrente intestato allo stesso e aperto presso l' Inoltre, Controparte_6
l'assegno non presentava ictu oculi evidenti segni di abrasione o contraffazione né la Banca trattaria aveva inviato messaggi di impagato nei giorni successivi, né altri inadempimenti specifici risultano contestabili alle
. In particolare, la circostanza che il titolo fosse palesemente contraffatto CP_3
o non corrispondente ai canoni ordinari dei titoli bancari non è stata dimostrata da né in primo né in secondo grado, pur essendo stato lo Pt_3
- 10 -
stesso visionato dal giudice di prime cure in originale e verificato come corrispondente alla copia in atti.
- Dunque, alla luce di quanto detto, va confermata la gravata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità di (con Controparte_3 conseguente rigetto dell'appello avanzato nei confronti di ) e va CP_3
riformata nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità di Pt_2
- ne deriva che non può trovare accoglimento il motivo di appello volto all'annullamento del punto di sentenza che condanna alle spese in Pt_2
favore di (da qui la soccombenza di rispetto a poste CP_3 Pt_2
anche in secondo grado).
In merito va osservato che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di liquidazione delle spese legali sostenute da terzo chiamato in causa. “Invero, secondo un risalente orientamento di questa
Corte, in tema di spese processuali la "palese" infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, comporta
l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. 21/04/2017, n. 10070; Cass. 14/05/2012, n. 7431; Cass.
08/04/2010, n. 8363; Cass. 02/04/2004, n. 6514; Cass. 27/04/1991, n. 4634).
Si sostiene al riguardo che, sul piano causale, una precisa concatenazione legherebbe la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto dell'originaria citazione;
varrebbe tuttavia ad interrompere questo nesso causale, ponendosi
- 11 -
quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, "una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà" (così Cass. n. 6514 del 2004, cit.). Ritiene la Corte di dovere dare continuità al descritto indirizzo, con la necessaria precisazione che nel caso di integrale rigetto della domanda dell'attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto "virtuale"), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali. Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento - di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti
(in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c. al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza (Cass.4195/2018).
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi
(in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore fino a € 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Sant'Anastasia n. 1369/2018, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto,
- 12 -
- esclude la responsabilità di nella Parte_1 causazione dell'evento per cui è causa, con conseguente restituzione degli importi eventualmente versati in favore di Pt_3
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite Parte_3 Pt_2 del primo grado di giudizio liquidate in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di le spese del secondo Parte_3 Pt_2
grado di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di , le spese del secondo Pt_2 CP_3
grado di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese tra appellante e appellata contumace.
Nola, 16/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4123 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto
Appello avverso la sentenza n. 1369/2018 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, pubblicata in data 30.11.2018, vertente
TRA
(P. Iva: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Eugenio Moschiano e
Alessandro Moschiano, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli, alla via Depretis n. 102;
-Appellante-
CONTRO già denominata Controparte_1 [...]
c.f.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Limatola unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli, alla via S. Lucia n. 15;
-Appellata-
NONCHE'
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dagli Avv.ti Rosita Leone e Rossana Cataldi, unitamente alle quali elettivamente domicilia in Napoli, presso – Area Legale Controparte_3
Territoriale Sud di , alla Piazza Matteotti n.2; CP_3
-Appellata-
NONCHE'
, come in atti;
CP_4
-Appellata Contumace-
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura credito bancario…)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza del 23.01.25.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
- Con atto di citazione in appello, (di Parte_1 seguito, per brevità) conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Pt_2
Tribunale, e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza n. 1369/2018, non
[...]
notificata e pubblicata in data 30.11.2018, pronunciata dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, nel procedimento recante n. r.g. 3579/2019 celebrato fra le parti in epigrafe.
- Esponeva a tal fine l'istante che, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo chiedeva revocarsi il decreto n. 355/14, emesso dal Giudice Parte_3 di Pace di Sant'Anastasia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 1.552,62 oltre interessi e spese del CP_4
- 2 -
procedimento monitorio, a titolo di rimborso alla stessa dovuto.
- Nello specifico, la vicenda oggetto di esame traeva origine dall'incasso, presso e da parte di un soggetto diverso dal destinatario, Controparte_3
di un assegno munito di clausola di non trasferibilità emesso dalla
[...]
su ordine di NE RG S.p.A. e in favore di Parte_1
spedito a mezzo posta ordinaria. CP_4
- Pertanto, sulla scorta di presunte responsabilità, chiedeva e Parte_3
otteneva- nel corso del giudizio di primo grado- l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale soggetto emittente l'assegno di traenza;
a sua volta, Pt_2 anch'essa chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa Pt_2
di in veste di soggetto negoziatore del titolo. Controparte_3
- Con la sentenza n. 1369/2018, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, nel rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, accoglieva la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_3
e, per l'effetto, condannava quest'ultima a rimborsare all'opponente Pt_2
ogni somma versata in favore di rigettava la domanda di Pt_3 CP_4
manleva proposta da nei confronti di inoltre, Pt_2 Controparte_3
condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 CP_4 liquidate in € 1.100,00; condannava al pagamento delle spese di
[...] Pt_2 lite in favore di liquidate in € 1.200,00; condannava, al Parte_3 Pt_2
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Controparte_3
1.100,00.
- Dunque, avverso la predetta sentenza proponeva appello da
[...]
la quale sostanzialmente lamenta l'erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui avrebbe accolto la domanda di manleva proposta da Parte_3 nei suoi confronti e, per l'effetto, chiedeva riformarsi il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite con restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
- 3 -
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta,
[...]
la quale eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto dell'avverso atto di appello, ne chiedeva, quindi, il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
- Si costituiva, altresì, l'altra appellata con comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, instando, anch'essa per l'infondatezza in fatto e diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone quindi, il rigetto.
- Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva in giudizio l'altra appellata, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. CP_4
- Acquisito il fascicolo di primo grado, e precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 23.01.2025, la causa è stata introitata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, l'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che seguono.
- In limine, l'appellante si duole- sostanzialmente- dell'erronea Pt_2
interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, della Convenzione
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intercorsa tra e per il servizio “Emissioni assegni di Parte_3 Pt_2 traenza”.
- Sul punto va, innanzitutto, evidenziato la legittimità dell'operato di Pt_2 nel procedere all'invio per posta ordinaria dell'assegno in questione. A tal proposito risulta dirimente la già citata Convenzione siglata tra e Parte_3
Pt_2
- Invero, secondo quanto pattuito nella Convenzione, l'emissione degli assegni viene incaricata periodicamente da NE RG a tramite Pt_2 flussi informativi riportati nell'elenco analitico degli assegni da emettere.
Quest'ultima, ricevuti gli elenchi, provvede ad emettere in favore dei beneficiari assegni di traenza non trasferibili (cfr. art. 3 Convenzione).
- L'art. 6 della Convenzione prevede espressamente che: “Banca MPS provvede alla emissione, alla spedizione tramite posta ordinaria alla custodia ed alla estinzione dei assegni”. Infine, l'art. 7 stabilisce che: “Le Società
Operative (dell' , eventualmente attraverso la propria Unità Territoriale Pt_3
interessata, si impegnano a dare tempestivamente comunicazione scritta a
Banca MPS dando disposizione di non pagare gli assegni smarriti o sottratti denunciati dai beneficiari”.
- Ancora, la Convenzione prevede all'art. 3 l'obbligo, a carico di di Pt_2 rimborsare gli assegni sino all'importo di € 2.500,00 qualora venissero incassati in maniera fraudolenta da soggetti diversi rispetto agli originari beneficiari;
tuttavia, tale disposizione, diversamente da come interpretata dal giudice di prime cure, trova applicazione nelle ipotesi in cui il titolo emesso da venga anche negoziato dalla stessa presso una delle sue filiali. Pt_2
- Quindi, l'operatività della norma è circoscritta alle sole ipotesi in cui vi è coincidenza tra l'emittente e il negoziatore del titolo, che, nel caso in esame è
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pacifico e documentalmente provato che l'assegno è stato incassato presso e non già presso Controparte_3 Pt_2
- Tuttavia, il Tribunale non ignora che, sebbene “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (cfr. Cass., S.U., sentenza n.
9769/2020), nel caso di specie, tuttavia, è la stessa NE RG ad aver affidato il servizio a prevedendo la spedizione, a mezzo posta Pt_2
ordinaria, degli assegni.
- Tale modalità di invio comporta una serie di rischi in termini di smarrimento dei titoli o di mancato recapito degli stessi che gravano, quindi, sulla stessa in virtù della menzionata Convenzione, salva la responsabilità del Pt_3
soggetto negoziatore ( . Controparte_3
- Da qui, ne discende la riforma della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nel manlevare ha riconosciuto la Parte_3
responsabilità di Pt_2
- Venendo ai profili di responsabilità del negoziatore del titolo, Controparte_3 nella causazione dell'evento de quo, si osserva quanto segue.
[...]
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- Secondo il condivisibile insegnamento di legittimità (cfr., Cass. S.U. n.
14712/07), la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
- Ancora, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato
(…) dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. S.U., 21/05/2018 n. 12477).
- Inoltre, in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt.
1176 comma 2 c.c. e 43 comma 2, R.D. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa (cfr., Cass. n.
17737/19).
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- Invero la responsabilità della negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.d. 21 dicembre
1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, è stata, difatti, configurata come avente natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
- La banca negoziatrice, pertanto, è tenuta - essendo la sola in condizioni concretamente di farlo- a identificare e controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento.
- Se è ben vero che la banca o l'ufficio postale che funge da negoziatore non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche, né il cassiere deve possedere particolari competenze tecniche o grafologiche, in ogni caso la prestazione richiesta è di natura professionale -e quindi, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., la diligenza richiesta è quella derivante dalla natura dell'attività esercitata ovvero quella dell'accordo banchiere- e pertanto il cassiere è tenuto a controllare la regolarità del titolo con scrupolo e attenzione, anche mediante un esame tattile e in controluce, oltre che naturalmente visivo (cfr., Cass. n. 12806/16 e Cass. n. 16178/18).
- Tuttavia, l'istituto bancario non è, in linea generale, tenuto nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita (cfr.,
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Cass. Ord. n. 26972/2024; ex multis: Cass. n. 35755/2023; Cass. n. 38110 e
35821 del 2022; Cass. n. 34107/2019).
- Tanto detto, rilevato che: “La responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da "contatto sociale" e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" tra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno.
Ne consegue che la norma del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non si configura
"in ogni caso", anche a prescindere dall'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell'ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all'identificazione medesima” (cfr., Cass. n.
30932/2023).
- Rilevato, inoltre che, tale tipo di responsabilità, da contatto sociale, grava su alcuni soggetti in ragione del loro status qualificato, i quali sono gravati da obblighi di comportamento nei confronti di chi entra in contatto con essi e fa affidamento su tale status, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale.
- In altri termini, il contatto sociale costituisce un fatto idoneo, ex art. 1173
c.c., a far sorgere degli obblighi di protezione, a carico della banca negoziatrice, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon esito dell'operazione. Tali obblighi consistono nell'assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso, nonché ai doveri di buona fede e
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correttezza, che permeano i rapporti obbligatori ai sensi degli articoli 1175 e
1375 c.c.
- Ne consegue che la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno a persona diversa dall'effettivo prenditore non è gravata da responsabilità oggettiva, ma
è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere la stessa assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.
- Spetta, dunque, al creditore allegare la fonte del credito (nel caso di specie il non contestato pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato), gravando sul debitore la prova del fatto estintivo del credito ovvero la prova di aver adempiuto ai propri obblighi di protezione con la diligenza qualificata di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c.
- Trasponendo al caso di specie, evidenzia il Tribunale che Controparte_3
quale soggetto negoziatore del titolo, ha assolto al proprio onere
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probatorio.
- - Invero, nella fase di negoziazione del titolo, risulta che lo stesso è stato incassato da un soggetto che appariva legittimato in base al titolo ( CP_5
, previa identificazione del soggetto- da parte degli operatori di
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sportello- avvenuta per il tramite di esibizione di patente guida e codice fiscale (cfr., documentazione agli atti) con versamento dell'importo su conto corrente intestato allo stesso e aperto presso l' Inoltre, Controparte_6
l'assegno non presentava ictu oculi evidenti segni di abrasione o contraffazione né la Banca trattaria aveva inviato messaggi di impagato nei giorni successivi, né altri inadempimenti specifici risultano contestabili alle
. In particolare, la circostanza che il titolo fosse palesemente contraffatto CP_3
o non corrispondente ai canoni ordinari dei titoli bancari non è stata dimostrata da né in primo né in secondo grado, pur essendo stato lo Pt_3
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stesso visionato dal giudice di prime cure in originale e verificato come corrispondente alla copia in atti.
- Dunque, alla luce di quanto detto, va confermata la gravata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità di (con Controparte_3 conseguente rigetto dell'appello avanzato nei confronti di ) e va CP_3
riformata nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità di Pt_2
- ne deriva che non può trovare accoglimento il motivo di appello volto all'annullamento del punto di sentenza che condanna alle spese in Pt_2
favore di (da qui la soccombenza di rispetto a poste CP_3 Pt_2
anche in secondo grado).
In merito va osservato che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di liquidazione delle spese legali sostenute da terzo chiamato in causa. “Invero, secondo un risalente orientamento di questa
Corte, in tema di spese processuali la "palese" infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, comporta
l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. 21/04/2017, n. 10070; Cass. 14/05/2012, n. 7431; Cass.
08/04/2010, n. 8363; Cass. 02/04/2004, n. 6514; Cass. 27/04/1991, n. 4634).
Si sostiene al riguardo che, sul piano causale, una precisa concatenazione legherebbe la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto dell'originaria citazione;
varrebbe tuttavia ad interrompere questo nesso causale, ponendosi
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quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, "una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà" (così Cass. n. 6514 del 2004, cit.). Ritiene la Corte di dovere dare continuità al descritto indirizzo, con la necessaria precisazione che nel caso di integrale rigetto della domanda dell'attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto "virtuale"), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali. Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento - di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti
(in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c. al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza (Cass.4195/2018).
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi
(in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore fino a € 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Sant'Anastasia n. 1369/2018, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto,
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- esclude la responsabilità di nella Parte_1 causazione dell'evento per cui è causa, con conseguente restituzione degli importi eventualmente versati in favore di Pt_3
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite Parte_3 Pt_2 del primo grado di giudizio liquidate in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di le spese del secondo Parte_3 Pt_2
grado di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di , le spese del secondo Pt_2 CP_3
grado di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese tra appellante e appellata contumace.
Nola, 16/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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