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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2099/2015
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 04/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 3.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte appellata ha insisto nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 2099/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2099 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2015,
promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via Dante n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;
parte appellante
contro
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
SE (C.F. ), elettivamente a Cagliari, via Lunigiana n. 5, presso lo C.F._2
studio del difensore;
parte appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante (rassegnate nel ricorso in appello e confermate all'udienza del 18.11.2025):
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere
fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respingere l'opposizione proposta in primo grado dall'appellato. Con vittoria delle
spese di lite”.
Nell'interesse della parte appellata (rassegnate nella comparsa di costituzione in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3.12.2025):
“affinché l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza:
- rigetti l'appello proposto e confermi la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 6.2.2013 nella cancelleria del
Giudice di Pace di RI, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
verbale N. 392090020, con cui (in data 7.12.2012) gli era stata contestata (da parte dei
Carabinieri di Dolianova) la violazione dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 285/1992, quale proprietario e conducente del veicolo Mercedes Vito tg. CC126VD, mezzo privo di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 3 copertura assicurativa.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente:
a. ha chiesto di essere rimesso in termini per proporre l'opposizione, in ordine a cui il verbale recava l'indicazione del relativo termine “entro 60 giorni”, indicazione corretta a penna in “entro 30 giorni” dall'Agente accertatore, aggiunta valutata da esso ricorrente quale mero errore materiale di quest'ultimo;
b. nel merito, ha eccepito la nullità del verbale impugnato, per due ragioni, in particolare:
i. l'aggiunta a penna menzionata nel punto che precede, trattandosi di vizio che rendeva l'atto privo di uno tra i requisiti di forma previsti dall'art. 383
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada,
siccome funzionali a consentire all'asserito trasgressore di valutare se proporre opposizione e rivolgersi ad un avvocato;
ii. in ulteriore violazione del suddetto art. 383, i verbalizzanti non avevano informato esso conducente della possibilità di avvalersi del pagamento della sanzione in misura ridotta – con indicazione dei relativi termini e modalità
– o, addirittura, in misura ancora inferiore (art. 193, comma 3, C.d.S.) in ipotesi di demolizione e radiazione del veicolo, eventualità che, se tempestivamente conosciuta, esso ricorrente avrebbe preso in considerazione, attese l'età e la condizione in cui versava il veicolo.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente dichiarare il ricorrente rimesso in termini per la proposizione della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 4 presente opposizione.
Sospendere nell'immediato l'efficacia del provvedimento impugnato per ogni effetto del medesimo;
Nel merito, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato annullare il medesimo per le ragioni sopra esposte;
In subordine, qualora il Giudice ritenga di non dichiarare la nullità del verbale, rimettere in termini il ricorrente, o dichiararlo non decaduto, per usufruire del pagamento in misura ridotta come previsto dall'art. 193 comma III c.d.s.
Condannare in ogni caso la resistente amministrazione al pagamento delle spese ed onorari di causa.
Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, mantenere la sanzione entro la misura di cui al verbale”.
2. Con decreto reso il 12.2.2013, il Giudice di Pace di RI ha fissato la prima udienza
3. Con comparsa di risposta, depositata il 25.2.2013, la ha Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta oltre i trenta giorni previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, termine chiaramente indicato nel verbale contestato, la cui inosservanza era quindi ascrivibile interamente alla negligenza del conducente,
analogamente al mancato avvalimento della possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta, chiaramente indicata nel verbale ed in ordine alla quale il trasgressore avrebbe potuto chiedere delucidazioni agli Agenti accertatori.
4. All'esito del primo giudizio, istruito con documenti, con sentenza n. 51/2013, pronunciata il 2.7.2013 e depositata l'8.8.2014 (nel procedimento n. R.G. 10/C/13), il Giudice di Pace
di RI ha così deciso:
“Accoglie il ricorso proposto da avverso verbale di contestazione n. Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 5 392090020 elevato in data 07.12.2012 dal Comando Carabinieri di Dolianova.
Annulla il suddetto verbale.
Spese di lite compensate”.
5. Con atto di citazione, notificato il 5.9.2014 e depositato il 13.3.2015 nella cancelleria di questo Tribunale, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2
menzionata nel punto che precede, chiedendone la riforma, formulando due motivi d'impugnazione, rispettivamente:
a. con il primo motivo ha contestato la valutazione di ammissibilità dell'opposizione effettuata dal primo giudice e basata sulla difficoltosa comprensibilità del verbale opposto in seguito all'aggiunta a penna, da parte dell'Agente accertatore, del termine di trenta giorni per impugnare, considerato che:
i. dal verbale era chiaramente comprensibile come il termine di sessanta giorni
(indicato nel modulo prestampato) fosse riferito al ricorso amministrativo al
Prefetto;
ii. il ricorso introduttivo del primo giudizio era stato comunque depositato il
6.2.2013, ossia oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale
(7.12.2012);
iii. l'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. non imponeva l'indicazione del termine per proporre l'opposizione;
b. con il secondo motivo ha contestato la fondatezza dell'opposizione nel merito, non essendo a suo dire sussistente la violazione dell'art. 386, comma 2, del suddetto
Regolamento, laddove il riferimento ai ragguagli relativi circa le modalità con cui
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 6 il trasgressore avrebbe potuto beneficiare del pagamento della sanzione in misura ridotta era riferita alla facoltà prevista, non già dall'art. 193, comma 3, C.d.S., bensì
dall'art. 202 C.d.S.
6. Con comparsa di risposta, depositata il 29.9.2015, ha chiesto il Parte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione articolati dall'appellante, sostenendo quanto segue:
a. il primo giudice aveva correttamente rilevato come l'aggiunta a penna della dicitura
“entro 30 giorni” nel verbale opposto avesse tratto in errore esso sanzionato in ordine al termine entro cui avrebbe dovuto effettivamente impugnare;
b. esso appellato aveva proposto l'opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del verbale di contestazione, dovendosi avere riguardo alla consegna all'Ufficio Postale dell'atto introduttivo del primo giudizio;
c. il verbale era difforme dal modello allegato al regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., nel quale erano indicati i termini entro cui proporre ricorso;
d. non era condivisibile l'interpretazione fornita dall'appellante in ordine alla sfera applicativa dell'art. 383, comma 2, del Regolamento esecutivo, il quale faceva evidentemente riferimento anche ai ragguagli sulla possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta ex art. 193, comma 3, C.d.S.
7. In seguito a numerosi rinvii per la spedizione a sentenza della causa – tra l'altro, trattenuta in decisione con all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.9.2020 e rimessa in lettura per l'astensione del giudice – con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 10.4.2025 il giudice ha fissato l'udienza del 16.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 7 c.p.c.
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. In seguito al mancato deposito delle note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, all'esito della successiva udienza del 18.11.2025 (svoltasi in presenza):
a. le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
b. previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha disposto la prosecuzione della causa nelle forme del rito del lavoro, fissando l'udienza del 3.12.2025 per la discussione e la decisione ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., nonché sostituendo quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellata ha depositato le note nelle quali ha insistito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza impugnata;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo,
stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
11. L'appello deve essere accolto.
11.1 Occorre preliminarmente evidenziare – nonostante la seguente questione di rito non sia stata sollevata dalle parti, essendo comunque rilevabile d'ufficio dal giudice – che l'odierno appello è stato tempestivamente proposto, poiché:
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di
opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 8 strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011,
è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado,
da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria
(oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero,
in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche
laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal
caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può
trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico
dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma
esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello”
(tra le tante, Cass. n. 6885/2025, n. 19754/2024, n. 21153/2021, n. 27340/2018, n.
19298/2017, n. 25061/2015);
b. nel caso in esame, stante la mancata notificazione della sentenza impugnata, tra la pubblicazione di quest'ultima (8.8.2014) e il deposito dell'atto di citazione in appello (13.3.2015) sono trascorsi 178 giorni, con conseguente osservanza da parte del del termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 Parte_2
c.p.c., tenuto conto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 16.9.2014,
trovando applicazione ratione temporis nel caso in esame la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, sospensione la cui riduzione dal
1° al 31 agosto è entrata in vigore a partire dall'anno 2015 (art. 16 del D.L.
132/2014).
11.2 Il primo motivo d'appello proposto dal – vertente sulla Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 9 tardività dell'opposizione proposta da – non è fondato, per le Parte_1
ragioni seguono.
a. In proposito, il primo giudice ha osservato che “effettivamente nel verbale opposto si
indica in grafica per la proposizione del ricorso nanti il Giudice di Pace il termine di
60 giorni dalla notifica del verbale, per poi constatare aggiunta a penna
dall'accertatore la frase “entro trenta giorni” sita esattamente al di sotto della
scrittura grafica che individuava tale termine in 60 giorni. Appare ovvia una
contraddizione e un difetto di informazione posta in essere dall'accertatore in merito
ai termini di proposizione del ricorso, che come tale, giustifica e rimette in termini il
ricorrente, non potendosi certamente valutare un errore dell'opponente a fronte, pur
tuttavia, di una svista o dimenticanza del Militare accertatore”.
In linea di massima, tale convincimento è condivisibile, sebbene per ragioni parzialmente differenti da quelle individuate dal primo giudice, laddove l'ambiguità
testuale del verbale impugnato, in seguito all'interpolazione da parte dell'Agente
accertatore, emerge plasticamente da ulteriori elementi, in particolare:
i. per ciò che rileva ai fini della presente decisione, nel verbale n. 392020020
del 7.12.2012 si legge che (le parole aggiunte a penna saranno scritte interamente con lettere maiuscole):
“Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il
trasgressore può proporre ricorso (art. 203 C.d.S.). Esso deve essere
indirizzato al Prefetto di CAGLIARI da presentare al CP_3
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 10 Alternativamente (art. 204 bis C.d.S.), entro gli stessi termini, può essere
presentato ricorso direttamente al Giudice di Pace di SENORBÌ (CA)
ENTRO 30 GIORNI”.
ii. la potenziale ingannevolezza non deriva invero dalla mera contestuale lettura del termine di 60 giorni indicato nel modulo prestampato per il ricorso al
Prefetto e dell'aggiunta a penna dell'espressione “entro 30 giorni” per il ricorso al Giudice di Pace di Senorbì (in luogo di RI), trattandosi di termini contenuti in due frasi differenti e separate dal punto;
iii. oltre all'indicazione di un ufficio del Giudice di Pace diverso da quello competente (Senorbì in luogo di RI), l'elemento che si appalesa, invero,
idoneo ad indurre in errore il trasgressore, è individuabile nel fatto che l'aggiunta “entro 30 giorni” si inserisce in una frase nel cui incipit si legge
“Alternativamente (art. 204 bis C.d.S.), entro gli stessi termini”, espressione chiaramente riferita al capoverso precedente, ossia al termine di 60 giorni stabilito per il ricorso al Prefetto;
iv. a differenti conclusioni si sarebbe pervenuti qualora l'Agente accertatore avesse, sia barrato o interlineato la locuzione “entro gli stessi termini” – così
rendendo comprensibile all'opponente che avrebbe dovuto fare unicamente affidamento sull'aggiunta a penna di cui si è detto – sia indicato il Giudice
di Pace di RI quale autorità competente a conoscere del ricorso giurisdizionale.
b. Atteso che sussistevano quindi le condizioni per la rimessione in termini di ER
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 11 ossia la proposizione dell'opposizione entro sessanta giorni, deve Pt_1
ritenersi che tale termine sia stato rispettato, poiché:
i. ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2011, “Il ricorso (…) può essere
depositato anche a mezzo del servizio postale”, disposizione testualmente analoga al precedente art. 6, comma 6, in tema di opposizione a ordinanza-
ingiunzione;
ii. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'opposizione ad ordinanza-
ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito
della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma
6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi
tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 - qualora
la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta
nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il
medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla
scadenza del termine stesso” (Cass. n. 9486/2021), principio chiaramente estensibile all'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
iii. nel caso in esame l'illecito amministrativo commesso il 7.12.2012 è stato contestato immediatamente al trasgressore, il quale ha spedito il ricorso in data
4.2.2013, ossia dopo cinquantanove giorni, con conseguente osservanza del termine di sessanta giorni (in seguito alla rimessione in termini menzionata nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 12 punto 11.2-a che precede).
11.3 Nel merito – premesso che l'odierno appellato non ha mai contestato la fondatezza dell'illecito amministrativo ascrittogli, ossia di avere circolato il 7.12.2012 nella via
Roma del Comune di Siurgus Donigala, alla guida del proprio veicolo (Mercedes Vito,
tg. CC126VD) privo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
(scaduta il 5.9.2012) – è comunque fondato il secondo motivo d'appello, poiché:
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura
ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, anche con riferimento al temine
di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta
giorni, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in
tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3,
ultimo comma, della legge n. 241/1990, la quale riguarda la diversa ipotesi
dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile
ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non
determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il
procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in
misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza
ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente
impugnabile) è configurabile solo ove il privato abbia manifestato
all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in
misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 13 erroneamente escluso tale possibilità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del
17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250
del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1, Sentenza n.
6555 del 11/05/2001)”, ciò comportando che “il diritto di effettuare il
pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta -
qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione - non impone che al
trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo
quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo
accertatore. Con l'effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco
all'illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità
esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità
intrinseca del verbale di contestazione” (Cass. n. 28724/2022);
b. nel caso in esame l'opponente si è limitato ad allegare di non avere avuto ragguagli in ordine alla possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta (o in misura ancora inferiore), né tantomeno ha riferito di avere manifestato espressamente la volontà di avvalersi di tale facoltà – peraltro, chiaramente menzionata nel verbale di contestazione – e di avere ottenuto una risposta negativa da parte degli Agenti accertatori;
c. per la medesima ragione, non rileva neppure che l'opponente avrebbe preso in considerazione la possibilità di demolizione e radiazione del veicolo entro trenta giorni dalla violazione.
11.4 La sentenza impugnata deve quindi essere riformata, con conseguente rigetto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 14 dell'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione Parte_1
impugnato.
12. Riguardo alle spese di lite del primo giudizio, nonostante il rigetto dell'opposizione,
non deve esser condannato a rimborsare le spese processuali Parte_1
all'Amministrazione opposta – restando a carico dell'opponente le sole spese già anticipate
(contributo unificato e marca da bollo) – sul rilievo che quest'ultima si è difesa mediante un proprio funzionario (Vice Prefetto Aggiunto Luca DESSÌ, come si apprende dalla comparsa di risposta del primo giudizio), richiamato sul punto l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'autorità amministrativa che
ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o
avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23,
comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna
dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari
di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio,
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali,
che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”
(ex multis, Cass. n. 33236/2021; n. 9900/2021, n. 2362/2020, n. 30597/2017, n. 20980/2016,
n. 11389//2011).
13. Le spese di lite del presente procedimento d'appello debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti, attese la fondatezza dell'impugnazione e il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 15 conseguente rigetto dell'opposizione.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro – richiamato l'insegnamento secondo cui “ove la causa debba essere considerata di valore
indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore non
inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal citato
D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass. 26/09/2019, n.
24076; Cass. n. 19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro vuol dire che
26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile".
Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella disposizione - non sembra
affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta
l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali
correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni
caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va
assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi,
ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato
il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della
controversia” (Cass. n. 11684/2023, n. 968/2022), atteso il livello modesto di complessità
della controversia in fatto e in diritto ed in ragione della sanzione pecuniaria irrogata, avente ad oggetto il pagamento, entro sessanta giorni dalla violazione di 798,00 euro (misura ridotta),
oltre alle spese di trasporto del veicolo ed alla canone annuo di locazione, pari a 4.200,00
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 16 euro – in particolare, considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto, circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà dei compensi delle fasi di studio e introduttiva.
Deve essere applicata la riduzione nella medesima misura anche per i compensi della fase decisionale, atteso che nelle note conclusive (depositate il 29.10.2024) l'appellante si è
sostanzialmente limitata ad insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, mentre non sono dovuti compensi relativi per la fase istruttoria, non essendovi stata alcuna attività
ricompresa tra quelle elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c) del suddetto D.M., né ad esse assimilabile (la trattazione della causa è stata infatti caratterizzata unicamente da plurimi rinvii per la decisione).
14. Riguardo alle spese vive, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige
il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei
diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive
deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte
da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019)” (Cass. n.
36591/2023, n. 31311/2022).
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, nel riformare la sentenza n. 51/2013, pronunciata dal Giudice di Pace di RI
il 2.7.2013 e depositata l'8.8.2014 (nel procedimento n. R.G. 10/C/13):
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 17 a. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il verbale di contestazione n. 392090020, elevato nei suoi
[...]
confronti il 7.12.2012 dai Carabinieri di Dolianova;
b. dispone che le spese di lite del procedimento n. R.G. 10/C/13 del Giudice di Pace
di RI, anticipate da , restino a suo carico;
Parte_1
c. condanna a rimborsare al le Parte_1 Parte_2
spese processuali, così liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 850,50 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 18
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 04/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 3.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte appellata ha insisto nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 2099/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2099 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2015,
promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata a Cagliari, via Dante n. 23, presso l'Ufficio legale di quest'ultima;
parte appellante
contro
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
SE (C.F. ), elettivamente a Cagliari, via Lunigiana n. 5, presso lo C.F._2
studio del difensore;
parte appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante (rassegnate nel ricorso in appello e confermate all'udienza del 18.11.2025):
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere
fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respingere l'opposizione proposta in primo grado dall'appellato. Con vittoria delle
spese di lite”.
Nell'interesse della parte appellata (rassegnate nella comparsa di costituzione in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3.12.2025):
“affinché l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza:
- rigetti l'appello proposto e confermi la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 6.2.2013 nella cancelleria del
Giudice di Pace di RI, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
verbale N. 392090020, con cui (in data 7.12.2012) gli era stata contestata (da parte dei
Carabinieri di Dolianova) la violazione dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 285/1992, quale proprietario e conducente del veicolo Mercedes Vito tg. CC126VD, mezzo privo di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 3 copertura assicurativa.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente:
a. ha chiesto di essere rimesso in termini per proporre l'opposizione, in ordine a cui il verbale recava l'indicazione del relativo termine “entro 60 giorni”, indicazione corretta a penna in “entro 30 giorni” dall'Agente accertatore, aggiunta valutata da esso ricorrente quale mero errore materiale di quest'ultimo;
b. nel merito, ha eccepito la nullità del verbale impugnato, per due ragioni, in particolare:
i. l'aggiunta a penna menzionata nel punto che precede, trattandosi di vizio che rendeva l'atto privo di uno tra i requisiti di forma previsti dall'art. 383
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada,
siccome funzionali a consentire all'asserito trasgressore di valutare se proporre opposizione e rivolgersi ad un avvocato;
ii. in ulteriore violazione del suddetto art. 383, i verbalizzanti non avevano informato esso conducente della possibilità di avvalersi del pagamento della sanzione in misura ridotta – con indicazione dei relativi termini e modalità
– o, addirittura, in misura ancora inferiore (art. 193, comma 3, C.d.S.) in ipotesi di demolizione e radiazione del veicolo, eventualità che, se tempestivamente conosciuta, esso ricorrente avrebbe preso in considerazione, attese l'età e la condizione in cui versava il veicolo.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente dichiarare il ricorrente rimesso in termini per la proposizione della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 4 presente opposizione.
Sospendere nell'immediato l'efficacia del provvedimento impugnato per ogni effetto del medesimo;
Nel merito, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato annullare il medesimo per le ragioni sopra esposte;
In subordine, qualora il Giudice ritenga di non dichiarare la nullità del verbale, rimettere in termini il ricorrente, o dichiararlo non decaduto, per usufruire del pagamento in misura ridotta come previsto dall'art. 193 comma III c.d.s.
Condannare in ogni caso la resistente amministrazione al pagamento delle spese ed onorari di causa.
Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, mantenere la sanzione entro la misura di cui al verbale”.
2. Con decreto reso il 12.2.2013, il Giudice di Pace di RI ha fissato la prima udienza
3. Con comparsa di risposta, depositata il 25.2.2013, la ha Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta oltre i trenta giorni previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, termine chiaramente indicato nel verbale contestato, la cui inosservanza era quindi ascrivibile interamente alla negligenza del conducente,
analogamente al mancato avvalimento della possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta, chiaramente indicata nel verbale ed in ordine alla quale il trasgressore avrebbe potuto chiedere delucidazioni agli Agenti accertatori.
4. All'esito del primo giudizio, istruito con documenti, con sentenza n. 51/2013, pronunciata il 2.7.2013 e depositata l'8.8.2014 (nel procedimento n. R.G. 10/C/13), il Giudice di Pace
di RI ha così deciso:
“Accoglie il ricorso proposto da avverso verbale di contestazione n. Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 5 392090020 elevato in data 07.12.2012 dal Comando Carabinieri di Dolianova.
Annulla il suddetto verbale.
Spese di lite compensate”.
5. Con atto di citazione, notificato il 5.9.2014 e depositato il 13.3.2015 nella cancelleria di questo Tribunale, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2
menzionata nel punto che precede, chiedendone la riforma, formulando due motivi d'impugnazione, rispettivamente:
a. con il primo motivo ha contestato la valutazione di ammissibilità dell'opposizione effettuata dal primo giudice e basata sulla difficoltosa comprensibilità del verbale opposto in seguito all'aggiunta a penna, da parte dell'Agente accertatore, del termine di trenta giorni per impugnare, considerato che:
i. dal verbale era chiaramente comprensibile come il termine di sessanta giorni
(indicato nel modulo prestampato) fosse riferito al ricorso amministrativo al
Prefetto;
ii. il ricorso introduttivo del primo giudizio era stato comunque depositato il
6.2.2013, ossia oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale
(7.12.2012);
iii. l'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. non imponeva l'indicazione del termine per proporre l'opposizione;
b. con il secondo motivo ha contestato la fondatezza dell'opposizione nel merito, non essendo a suo dire sussistente la violazione dell'art. 386, comma 2, del suddetto
Regolamento, laddove il riferimento ai ragguagli relativi circa le modalità con cui
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 6 il trasgressore avrebbe potuto beneficiare del pagamento della sanzione in misura ridotta era riferita alla facoltà prevista, non già dall'art. 193, comma 3, C.d.S., bensì
dall'art. 202 C.d.S.
6. Con comparsa di risposta, depositata il 29.9.2015, ha chiesto il Parte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione articolati dall'appellante, sostenendo quanto segue:
a. il primo giudice aveva correttamente rilevato come l'aggiunta a penna della dicitura
“entro 30 giorni” nel verbale opposto avesse tratto in errore esso sanzionato in ordine al termine entro cui avrebbe dovuto effettivamente impugnare;
b. esso appellato aveva proposto l'opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del verbale di contestazione, dovendosi avere riguardo alla consegna all'Ufficio Postale dell'atto introduttivo del primo giudizio;
c. il verbale era difforme dal modello allegato al regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., nel quale erano indicati i termini entro cui proporre ricorso;
d. non era condivisibile l'interpretazione fornita dall'appellante in ordine alla sfera applicativa dell'art. 383, comma 2, del Regolamento esecutivo, il quale faceva evidentemente riferimento anche ai ragguagli sulla possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta ex art. 193, comma 3, C.d.S.
7. In seguito a numerosi rinvii per la spedizione a sentenza della causa – tra l'altro, trattenuta in decisione con all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.9.2020 e rimessa in lettura per l'astensione del giudice – con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 10.4.2025 il giudice ha fissato l'udienza del 16.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 7 c.p.c.
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. In seguito al mancato deposito delle note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, all'esito della successiva udienza del 18.11.2025 (svoltasi in presenza):
a. le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
b. previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha disposto la prosecuzione della causa nelle forme del rito del lavoro, fissando l'udienza del 3.12.2025 per la discussione e la decisione ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., nonché sostituendo quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellata ha depositato le note nelle quali ha insistito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza impugnata;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo,
stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
11. L'appello deve essere accolto.
11.1 Occorre preliminarmente evidenziare – nonostante la seguente questione di rito non sia stata sollevata dalle parti, essendo comunque rilevabile d'ufficio dal giudice – che l'odierno appello è stato tempestivamente proposto, poiché:
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di
opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 8 strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011,
è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado,
da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria
(oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero,
in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche
laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal
caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può
trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico
dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma
esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello”
(tra le tante, Cass. n. 6885/2025, n. 19754/2024, n. 21153/2021, n. 27340/2018, n.
19298/2017, n. 25061/2015);
b. nel caso in esame, stante la mancata notificazione della sentenza impugnata, tra la pubblicazione di quest'ultima (8.8.2014) e il deposito dell'atto di citazione in appello (13.3.2015) sono trascorsi 178 giorni, con conseguente osservanza da parte del del termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 Parte_2
c.p.c., tenuto conto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 16.9.2014,
trovando applicazione ratione temporis nel caso in esame la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, sospensione la cui riduzione dal
1° al 31 agosto è entrata in vigore a partire dall'anno 2015 (art. 16 del D.L.
132/2014).
11.2 Il primo motivo d'appello proposto dal – vertente sulla Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 9 tardività dell'opposizione proposta da – non è fondato, per le Parte_1
ragioni seguono.
a. In proposito, il primo giudice ha osservato che “effettivamente nel verbale opposto si
indica in grafica per la proposizione del ricorso nanti il Giudice di Pace il termine di
60 giorni dalla notifica del verbale, per poi constatare aggiunta a penna
dall'accertatore la frase “entro trenta giorni” sita esattamente al di sotto della
scrittura grafica che individuava tale termine in 60 giorni. Appare ovvia una
contraddizione e un difetto di informazione posta in essere dall'accertatore in merito
ai termini di proposizione del ricorso, che come tale, giustifica e rimette in termini il
ricorrente, non potendosi certamente valutare un errore dell'opponente a fronte, pur
tuttavia, di una svista o dimenticanza del Militare accertatore”.
In linea di massima, tale convincimento è condivisibile, sebbene per ragioni parzialmente differenti da quelle individuate dal primo giudice, laddove l'ambiguità
testuale del verbale impugnato, in seguito all'interpolazione da parte dell'Agente
accertatore, emerge plasticamente da ulteriori elementi, in particolare:
i. per ciò che rileva ai fini della presente decisione, nel verbale n. 392020020
del 7.12.2012 si legge che (le parole aggiunte a penna saranno scritte interamente con lettere maiuscole):
“Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il
trasgressore può proporre ricorso (art. 203 C.d.S.). Esso deve essere
indirizzato al Prefetto di CAGLIARI da presentare al CP_3
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 10 Alternativamente (art. 204 bis C.d.S.), entro gli stessi termini, può essere
presentato ricorso direttamente al Giudice di Pace di SENORBÌ (CA)
ENTRO 30 GIORNI”.
ii. la potenziale ingannevolezza non deriva invero dalla mera contestuale lettura del termine di 60 giorni indicato nel modulo prestampato per il ricorso al
Prefetto e dell'aggiunta a penna dell'espressione “entro 30 giorni” per il ricorso al Giudice di Pace di Senorbì (in luogo di RI), trattandosi di termini contenuti in due frasi differenti e separate dal punto;
iii. oltre all'indicazione di un ufficio del Giudice di Pace diverso da quello competente (Senorbì in luogo di RI), l'elemento che si appalesa, invero,
idoneo ad indurre in errore il trasgressore, è individuabile nel fatto che l'aggiunta “entro 30 giorni” si inserisce in una frase nel cui incipit si legge
“Alternativamente (art. 204 bis C.d.S.), entro gli stessi termini”, espressione chiaramente riferita al capoverso precedente, ossia al termine di 60 giorni stabilito per il ricorso al Prefetto;
iv. a differenti conclusioni si sarebbe pervenuti qualora l'Agente accertatore avesse, sia barrato o interlineato la locuzione “entro gli stessi termini” – così
rendendo comprensibile all'opponente che avrebbe dovuto fare unicamente affidamento sull'aggiunta a penna di cui si è detto – sia indicato il Giudice
di Pace di RI quale autorità competente a conoscere del ricorso giurisdizionale.
b. Atteso che sussistevano quindi le condizioni per la rimessione in termini di ER
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 11 ossia la proposizione dell'opposizione entro sessanta giorni, deve Pt_1
ritenersi che tale termine sia stato rispettato, poiché:
i. ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2011, “Il ricorso (…) può essere
depositato anche a mezzo del servizio postale”, disposizione testualmente analoga al precedente art. 6, comma 6, in tema di opposizione a ordinanza-
ingiunzione;
ii. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'opposizione ad ordinanza-
ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito
della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma
6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi
tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 - qualora
la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta
nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il
medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla
scadenza del termine stesso” (Cass. n. 9486/2021), principio chiaramente estensibile all'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
iii. nel caso in esame l'illecito amministrativo commesso il 7.12.2012 è stato contestato immediatamente al trasgressore, il quale ha spedito il ricorso in data
4.2.2013, ossia dopo cinquantanove giorni, con conseguente osservanza del termine di sessanta giorni (in seguito alla rimessione in termini menzionata nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 12 punto 11.2-a che precede).
11.3 Nel merito – premesso che l'odierno appellato non ha mai contestato la fondatezza dell'illecito amministrativo ascrittogli, ossia di avere circolato il 7.12.2012 nella via
Roma del Comune di Siurgus Donigala, alla guida del proprio veicolo (Mercedes Vito,
tg. CC126VD) privo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
(scaduta il 5.9.2012) – è comunque fondato il secondo motivo d'appello, poiché:
a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura
ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, anche con riferimento al temine
di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta
giorni, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in
tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3,
ultimo comma, della legge n. 241/1990, la quale riguarda la diversa ipotesi
dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile
ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non
determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il
procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in
misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza
ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente
impugnabile) è configurabile solo ove il privato abbia manifestato
all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in
misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 13 erroneamente escluso tale possibilità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del
17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250
del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1, Sentenza n.
6555 del 11/05/2001)”, ciò comportando che “il diritto di effettuare il
pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta -
qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione - non impone che al
trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo
quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo
accertatore. Con l'effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco
all'illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità
esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità
intrinseca del verbale di contestazione” (Cass. n. 28724/2022);
b. nel caso in esame l'opponente si è limitato ad allegare di non avere avuto ragguagli in ordine alla possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta (o in misura ancora inferiore), né tantomeno ha riferito di avere manifestato espressamente la volontà di avvalersi di tale facoltà – peraltro, chiaramente menzionata nel verbale di contestazione – e di avere ottenuto una risposta negativa da parte degli Agenti accertatori;
c. per la medesima ragione, non rileva neppure che l'opponente avrebbe preso in considerazione la possibilità di demolizione e radiazione del veicolo entro trenta giorni dalla violazione.
11.4 La sentenza impugnata deve quindi essere riformata, con conseguente rigetto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 14 dell'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione Parte_1
impugnato.
12. Riguardo alle spese di lite del primo giudizio, nonostante il rigetto dell'opposizione,
non deve esser condannato a rimborsare le spese processuali Parte_1
all'Amministrazione opposta – restando a carico dell'opponente le sole spese già anticipate
(contributo unificato e marca da bollo) – sul rilievo che quest'ultima si è difesa mediante un proprio funzionario (Vice Prefetto Aggiunto Luca DESSÌ, come si apprende dalla comparsa di risposta del primo giudizio), richiamato sul punto l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'autorità amministrativa che
ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o
avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23,
comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna
dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari
di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio,
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali,
che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”
(ex multis, Cass. n. 33236/2021; n. 9900/2021, n. 2362/2020, n. 30597/2017, n. 20980/2016,
n. 11389//2011).
13. Le spese di lite del presente procedimento d'appello debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti, attese la fondatezza dell'impugnazione e il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 15 conseguente rigetto dell'opposizione.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro – richiamato l'insegnamento secondo cui “ove la causa debba essere considerata di valore
indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore non
inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal citato
D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass. 26/09/2019, n.
24076; Cass. n. 19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro vuol dire che
26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile".
Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella disposizione - non sembra
affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta
l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali
correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni
caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va
assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi,
ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato
il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della
controversia” (Cass. n. 11684/2023, n. 968/2022), atteso il livello modesto di complessità
della controversia in fatto e in diritto ed in ragione della sanzione pecuniaria irrogata, avente ad oggetto il pagamento, entro sessanta giorni dalla violazione di 798,00 euro (misura ridotta),
oltre alle spese di trasporto del veicolo ed alla canone annuo di locazione, pari a 4.200,00
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 16 euro – in particolare, considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto, circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà dei compensi delle fasi di studio e introduttiva.
Deve essere applicata la riduzione nella medesima misura anche per i compensi della fase decisionale, atteso che nelle note conclusive (depositate il 29.10.2024) l'appellante si è
sostanzialmente limitata ad insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, mentre non sono dovuti compensi relativi per la fase istruttoria, non essendovi stata alcuna attività
ricompresa tra quelle elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c) del suddetto D.M., né ad esse assimilabile (la trattazione della causa è stata infatti caratterizzata unicamente da plurimi rinvii per la decisione).
14. Riguardo alle spese vive, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Poiché si tratta di amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige
il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei
diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive
deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte
da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019)” (Cass. n.
36591/2023, n. 31311/2022).
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, nel riformare la sentenza n. 51/2013, pronunciata dal Giudice di Pace di RI
il 2.7.2013 e depositata l'8.8.2014 (nel procedimento n. R.G. 10/C/13):
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 17 a. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il verbale di contestazione n. 392090020, elevato nei suoi
[...]
confronti il 7.12.2012 dai Carabinieri di Dolianova;
b. dispone che le spese di lite del procedimento n. R.G. 10/C/13 del Giudice di Pace
di RI, anticipate da , restino a suo carico;
Parte_1
c. condanna a rimborsare al le Parte_1 Parte_2
spese processuali, così liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 850,50 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 2099/2015 Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 18