Articolo 126 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 125Articolo 127
Versione
12 maggio 1963
Art. 126. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1942-43 quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1942-43 (articolo 122) ..... L. 41.689.689,72 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 124) ..... " 211.181.315,22 somme riscosse e non versate (colonna s
del conto consuntivo) ........................ " -
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1943 ... L. 252.871.004,94
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963