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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8754/2024 r.g.
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Katia Pinto Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido;
Giudice Estensore
Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 14.03.2025; esaminati gli atti di causa,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., , coniuge superstite di , deceduto ab Parte_1 Persona_1
intestato l'11.03.2024, dal quale era separata giudizialmente dal 2.2.2023, ha evocato in giudizio i figli, ed al fine di rientrare nella disponibilità dell'immobile sito in San Donato di CP_1 CP_2
CP Lecce, alla via Ten. IN , che aveva costituito abitazione familiare fino al momento della separazione, a lei spettante in considerazione del diritto garantito dall'art. 540 comma 2 c.c., unitamente ad un'autorimessa e ad un locale commerciale. Ha assunto, in particolare, che i figli si sono arbitrariamente trasferiti, dopo la morte del comune congiunto, al I e al II piano dell'abitazione, occupando di fatto anche il locale commerciale e l'autorimessa.
Con separate comparse si sono costituiti i due resistenti, i quali hanno concluso per l'inammissibilità della domanda cautelare, per difetto di residualità, e, nel merito, per il rigetto della stessa, a fronte della separazione intervenuta tra i due coniugi. inoltre, ha lamentato il suo grave stato di Parte_2
handicap che ha reso necessario il suo trasferimento presso l'immobile sito in San Donato di Lecce.
Il Giudice designato, con ordinanza emessa il 06.12.2024, ha accolto il ricorso limitatamente alla casa familiare, rigettandolo per converso in ordine alla rimessa e al locale commerciale per difetto del presupposto del periculum in mora. ha quindi proposto reclamo, lamentando l'assenza del c.d. periculum in mora, stante anche Parte_2
il suo stato di bisogno a causa di un grave handicap, e l'inesistenza del diritto per il quale la madre
1 ha agito in cautela;
con separata comparsa si è costituita la sorella associandosi al CP_2
gravame proposto.
Si è altresì costituita che ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma Parte_1
dell'ordinanza impugnata.
Il reclamo è infondato.
In primo luogo, con riferimento allo stato di handicap del reclamante, tale da legittimare la sua permanenza nell'immobile, va evidenziato che la situazione personale preesisteva alla morte del padre e al trasferimento nell'immobile di San Donato di Lecce. In sostanza, l'esigenza di trasferirsi non può essere realmente rinvenuta nella propria patologia, di gran lunga preesistente rispetto alla data del trasloco. A ciò aggiungasi che non è neppure dimostrata l'improvvisa necessità di abbandonare il proprio pregresso domicilio perché si è reso repentinamente necessario lo spostamento di alloggio. Sul punto, va evidenziato che in sede di costituzione in giudizio (cfr. p. 4 comparsa nella prima fase) il a affermato di aver sempre abitato nell'immobile per cui è causa, Pt_2
unitamente ai figli minori;
per converso, in sede di reclamo ha mutato la propria prospettazione, assumendo che “l'immobile abitato sino alla primavera 2024 dal sig. non era più idoneo, Parte_2
non era agibile ed abitabile”.
Tanto basta a non rendere verosimile la sua necessità di usufruire dell'abitazione sita in via Tenente
IN n. 1.
In secondo luogo, va condivisa la conclusione del primo Giudice in relazione al riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c. in capo alla . Pt_1
La più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti condivisibilmente aderito alla “tesi secondo la quale l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, la lettera dell'art. 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato. In base a questa opinione i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare. In tal caso, essendo cessata l'adibizione
a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l'altro ora defunto. Merita
2 di avere seguito l'osservazione, proposta in dottrina, che se è vero che l'interesse di un coniuge e non mutare ambiente di vita aveva dovuto cedere, nel conflitto, a quello dell'altro, proprietario esclusivo
o comproprietario, è vero nello stesso tempo che altrettanta forza non può essere riconosciuta - sì da impedire al superstite il ritorno in quell'ambiente, che può avere conservato con lui un valore non soltanto economico - agli interessi esclusivamente patrimoniali degli altri chiamati in concorso”.
Orbene, nella vicenda in esame i germani si sono limitati ad affermare che la madre ha perso il Pt_2
diritto di continuare ad abitare nell'immobile sol perché separata dal padre, nelle more deceduto, ma tale circostanza, in difetto di allegazione di elementi da cui desumere che era stato concretamente reciso il collegamento con l'immobile è neutro ai fini per cui è causa.
In conclusione, il reclamo è infondato e l'ordinanza cautelare emessa il 6.12.2024 va integralmente confermata.
Null'altro va aggiunto, considerata l'analoga difesa svolta dal , che si è associata a CP_4
quanto dedotto dal fratello-reclamante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri medi del D.M.
55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile-complessità bassa della vicenda e sulla scorta delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. Le stesse, poi, sono state dimezzate in considerazione della natura documentale del giudizio e delle mere difese svolte nella presente fase processuale e liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio di
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, così provvede:
a) Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza del Giudice monocratico depositata il
6.12.2024;
b) Condanna e in solido a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, Parte_2 CP_4
liquidate in euro 2.000,00 oltre spese documentate, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Si comunichi.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Guido Dott.ssa Katia Pinto
3
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Katia Pinto Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido;
Giudice Estensore
Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 14.03.2025; esaminati gli atti di causa,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., , coniuge superstite di , deceduto ab Parte_1 Persona_1
intestato l'11.03.2024, dal quale era separata giudizialmente dal 2.2.2023, ha evocato in giudizio i figli, ed al fine di rientrare nella disponibilità dell'immobile sito in San Donato di CP_1 CP_2
CP Lecce, alla via Ten. IN , che aveva costituito abitazione familiare fino al momento della separazione, a lei spettante in considerazione del diritto garantito dall'art. 540 comma 2 c.c., unitamente ad un'autorimessa e ad un locale commerciale. Ha assunto, in particolare, che i figli si sono arbitrariamente trasferiti, dopo la morte del comune congiunto, al I e al II piano dell'abitazione, occupando di fatto anche il locale commerciale e l'autorimessa.
Con separate comparse si sono costituiti i due resistenti, i quali hanno concluso per l'inammissibilità della domanda cautelare, per difetto di residualità, e, nel merito, per il rigetto della stessa, a fronte della separazione intervenuta tra i due coniugi. inoltre, ha lamentato il suo grave stato di Parte_2
handicap che ha reso necessario il suo trasferimento presso l'immobile sito in San Donato di Lecce.
Il Giudice designato, con ordinanza emessa il 06.12.2024, ha accolto il ricorso limitatamente alla casa familiare, rigettandolo per converso in ordine alla rimessa e al locale commerciale per difetto del presupposto del periculum in mora. ha quindi proposto reclamo, lamentando l'assenza del c.d. periculum in mora, stante anche Parte_2
il suo stato di bisogno a causa di un grave handicap, e l'inesistenza del diritto per il quale la madre
1 ha agito in cautela;
con separata comparsa si è costituita la sorella associandosi al CP_2
gravame proposto.
Si è altresì costituita che ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma Parte_1
dell'ordinanza impugnata.
Il reclamo è infondato.
In primo luogo, con riferimento allo stato di handicap del reclamante, tale da legittimare la sua permanenza nell'immobile, va evidenziato che la situazione personale preesisteva alla morte del padre e al trasferimento nell'immobile di San Donato di Lecce. In sostanza, l'esigenza di trasferirsi non può essere realmente rinvenuta nella propria patologia, di gran lunga preesistente rispetto alla data del trasloco. A ciò aggiungasi che non è neppure dimostrata l'improvvisa necessità di abbandonare il proprio pregresso domicilio perché si è reso repentinamente necessario lo spostamento di alloggio. Sul punto, va evidenziato che in sede di costituzione in giudizio (cfr. p. 4 comparsa nella prima fase) il a affermato di aver sempre abitato nell'immobile per cui è causa, Pt_2
unitamente ai figli minori;
per converso, in sede di reclamo ha mutato la propria prospettazione, assumendo che “l'immobile abitato sino alla primavera 2024 dal sig. non era più idoneo, Parte_2
non era agibile ed abitabile”.
Tanto basta a non rendere verosimile la sua necessità di usufruire dell'abitazione sita in via Tenente
IN n. 1.
In secondo luogo, va condivisa la conclusione del primo Giudice in relazione al riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c. in capo alla . Pt_1
La più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti condivisibilmente aderito alla “tesi secondo la quale l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, la lettera dell'art. 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato. In base a questa opinione i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare. In tal caso, essendo cessata l'adibizione
a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l'altro ora defunto. Merita
2 di avere seguito l'osservazione, proposta in dottrina, che se è vero che l'interesse di un coniuge e non mutare ambiente di vita aveva dovuto cedere, nel conflitto, a quello dell'altro, proprietario esclusivo
o comproprietario, è vero nello stesso tempo che altrettanta forza non può essere riconosciuta - sì da impedire al superstite il ritorno in quell'ambiente, che può avere conservato con lui un valore non soltanto economico - agli interessi esclusivamente patrimoniali degli altri chiamati in concorso”.
Orbene, nella vicenda in esame i germani si sono limitati ad affermare che la madre ha perso il Pt_2
diritto di continuare ad abitare nell'immobile sol perché separata dal padre, nelle more deceduto, ma tale circostanza, in difetto di allegazione di elementi da cui desumere che era stato concretamente reciso il collegamento con l'immobile è neutro ai fini per cui è causa.
In conclusione, il reclamo è infondato e l'ordinanza cautelare emessa il 6.12.2024 va integralmente confermata.
Null'altro va aggiunto, considerata l'analoga difesa svolta dal , che si è associata a CP_4
quanto dedotto dal fratello-reclamante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri medi del D.M.
55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile-complessità bassa della vicenda e sulla scorta delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. Le stesse, poi, sono state dimezzate in considerazione della natura documentale del giudizio e delle mere difese svolte nella presente fase processuale e liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio di
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, così provvede:
a) Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza del Giudice monocratico depositata il
6.12.2024;
b) Condanna e in solido a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, Parte_2 CP_4
liquidate in euro 2.000,00 oltre spese documentate, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Si comunichi.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Guido Dott.ssa Katia Pinto
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