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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13322/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Raffaella Finocchiaro Giudice relatore, estensore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/2/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 13322/2024, proposto da c.f. ) difeso dall'Avv. Gianfranco Todaro Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE
CONTRO
(c.f. ) difeso dall'Avv. Alfio Pulvirenti Controparte_1 CodiceFiscale_2
RECLAMATO
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza possessoria depositata in data 4.12.2024 che ha accolto il ricorso per reintegra nel possesso proposto da a seguito dello spoglio dei terreni siti nel Comune di Aci Controparte_1
Castello e censiti al locale catasto al foglio 11, particelle 936, 935, 327, 934, 150, 1046 e 1049.
Si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza di Controparte_1
reintegra.
Il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il reclamo si fonda sulla ritenuta mancanza del possesso in capo al reclamato. A fondamento di tale assunto il reclamante ha fatto leva sullo stato di abbandono dei fondi del . CP_1
Tuttavia, ai fini della configurabilità del possesso e della sua conservazione non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del potere di fatto sulla cosa, ma è sufficiente che il bene, anche in relazione alla sua natura o alla destinazione economica, possa ritenersi nella disponibilità del possessore. Il possesso può pertanto essere mantenuto anche solo “animus”, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il
Pagina 1 “corpus possidendi”, qualora lo stesso sia stato leso da iniziative altrui, essendo irrilevante da parte del possessore la diversa estrinsecazione delle molteplici facoltà d'uso ( e anche non uso) e godimento del bene consentite al possessore che eserciti un possesso corrispondente alla proprietà, senza che la mancata coltivazione o sfruttamento del fondo possano essere ritenuti indici univoci di un animus derelinquendi.
Invero, il ricorrente ha fornito, come ritenuto nell'ordinanza reclamata, la prova del possesso dei terreni oggetto causa, invocando la successione nel possesso del proprio dante causa (il padre), come confermato anche dal teste informatore escusso.
Dalla mera circostanza che si tratti di fondi incolti non può inferirsi, come sostenuto dal reclamante, la mancanza del possesso in assenza di prova di un animus derelinquendi in capo al . CP_1
Anche il non uso del bene rientra tra le facoltà del possessore che assuma di esercitare un possesso corrispondente a quello del proprietario, e non è, di per sé solo, manifestazione univoca dell'assenza di possesso o della volontà di abbandonare il possesso del bene.
E' di converso comprovato che all'esecuzione di opere da parte del (che possiede altri Pt_1 terreni vicini), volte a consentire l'allocazione di una vasca sul terreno limitrofo e l'inizio dell'apposizione di una recinzione sul terreno del , sia seguita l'immediata attivazione CP_1
da parte del possessore a tutela del proprio possesso leso dall'iniziativa altrui.
Assumono rilievo probatorio a tal fine, oltre che il verbale della Polizia Municipale agli atti con le dichiarazioni rese dai presenti (tra i quali la compagna del , anche le dichiarazioni rese Pt_1 dall'informatore del ricorrente, (un vicino), che risulta pienamente attendibile, il Testimone_1
quale oltre a confermare l'esercizio del possesso da parte del ricorrente ha confermato della recente realizzazione di queste nuove opere sul terreno del . CP_1
Non può infine trovare accoglimento la richiesta del reclamante di sentire quale informatore la compagna del atteso che peraltro la stessa ha in qualche modo preso parte all'esecuzione Pt_1 dell'atto lesivo del possesso. Alcun particolare rilevante pare invece possa trarsi dalle dichiarazioni rese dall'altro informatore indicato dal reclamante per la genericità delle dichiarazioni rese (pulizia di un terreno non meglio individuato).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m.55/14 e succ. modif. tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta per tutte le fasi
(istruttoria e decisoria ai minimi).
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti in capo al reclamante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co.1 quater d.p.r.115/02.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
Pagina 2 condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidate in €2.584,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per legge;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti, in capo al reclamante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co.1 quater d.p.r.115/02.
Catania, all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro dott.ssa Grazia Longo
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Raffaella Finocchiaro Giudice relatore, estensore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/2/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 13322/2024, proposto da c.f. ) difeso dall'Avv. Gianfranco Todaro Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE
CONTRO
(c.f. ) difeso dall'Avv. Alfio Pulvirenti Controparte_1 CodiceFiscale_2
RECLAMATO
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza possessoria depositata in data 4.12.2024 che ha accolto il ricorso per reintegra nel possesso proposto da a seguito dello spoglio dei terreni siti nel Comune di Aci Controparte_1
Castello e censiti al locale catasto al foglio 11, particelle 936, 935, 327, 934, 150, 1046 e 1049.
Si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza di Controparte_1
reintegra.
Il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il reclamo si fonda sulla ritenuta mancanza del possesso in capo al reclamato. A fondamento di tale assunto il reclamante ha fatto leva sullo stato di abbandono dei fondi del . CP_1
Tuttavia, ai fini della configurabilità del possesso e della sua conservazione non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del potere di fatto sulla cosa, ma è sufficiente che il bene, anche in relazione alla sua natura o alla destinazione economica, possa ritenersi nella disponibilità del possessore. Il possesso può pertanto essere mantenuto anche solo “animus”, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il
Pagina 1 “corpus possidendi”, qualora lo stesso sia stato leso da iniziative altrui, essendo irrilevante da parte del possessore la diversa estrinsecazione delle molteplici facoltà d'uso ( e anche non uso) e godimento del bene consentite al possessore che eserciti un possesso corrispondente alla proprietà, senza che la mancata coltivazione o sfruttamento del fondo possano essere ritenuti indici univoci di un animus derelinquendi.
Invero, il ricorrente ha fornito, come ritenuto nell'ordinanza reclamata, la prova del possesso dei terreni oggetto causa, invocando la successione nel possesso del proprio dante causa (il padre), come confermato anche dal teste informatore escusso.
Dalla mera circostanza che si tratti di fondi incolti non può inferirsi, come sostenuto dal reclamante, la mancanza del possesso in assenza di prova di un animus derelinquendi in capo al . CP_1
Anche il non uso del bene rientra tra le facoltà del possessore che assuma di esercitare un possesso corrispondente a quello del proprietario, e non è, di per sé solo, manifestazione univoca dell'assenza di possesso o della volontà di abbandonare il possesso del bene.
E' di converso comprovato che all'esecuzione di opere da parte del (che possiede altri Pt_1 terreni vicini), volte a consentire l'allocazione di una vasca sul terreno limitrofo e l'inizio dell'apposizione di una recinzione sul terreno del , sia seguita l'immediata attivazione CP_1
da parte del possessore a tutela del proprio possesso leso dall'iniziativa altrui.
Assumono rilievo probatorio a tal fine, oltre che il verbale della Polizia Municipale agli atti con le dichiarazioni rese dai presenti (tra i quali la compagna del , anche le dichiarazioni rese Pt_1 dall'informatore del ricorrente, (un vicino), che risulta pienamente attendibile, il Testimone_1
quale oltre a confermare l'esercizio del possesso da parte del ricorrente ha confermato della recente realizzazione di queste nuove opere sul terreno del . CP_1
Non può infine trovare accoglimento la richiesta del reclamante di sentire quale informatore la compagna del atteso che peraltro la stessa ha in qualche modo preso parte all'esecuzione Pt_1 dell'atto lesivo del possesso. Alcun particolare rilevante pare invece possa trarsi dalle dichiarazioni rese dall'altro informatore indicato dal reclamante per la genericità delle dichiarazioni rese (pulizia di un terreno non meglio individuato).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m.55/14 e succ. modif. tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta per tutte le fasi
(istruttoria e decisoria ai minimi).
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti in capo al reclamante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co.1 quater d.p.r.115/02.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
Pagina 2 condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidate in €2.584,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per legge;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti, in capo al reclamante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co.1 quater d.p.r.115/02.
Catania, all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro dott.ssa Grazia Longo
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