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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/06/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Simona Boiardi Presidente est dott. Laura Fioroni giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 65-1/2025 proposto nato il Parte_1
01/06/1969 a OV (RE) e residente in [...], C.F.: e nato C.F._1 Parte_2 il 12/09/1968 a Carpi e residente in [...], C.F.: rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Amedeo Rivi presso lo studio del quale in Reggio Emilia via
Emilia Ospizio n° 23 sono elettivamente domiciliati e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società , in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, con sede in OV (RE) Strada dei Boschi n°6, C.F.:
; P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società resistente, è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo lavori di meccanica generale;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che i ricorrenti sono creditori per euro 15.044,88 nei confronti della società resistente in forza di verbale di diffida accertativa n° DA PRRE/2024/0369 redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma e Reggio Emilia in data 24/11/2024, notificato alla società in data 03/12/2024, divenuto esecutivo Controparte_1 ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs n. 124/2004, stante il mancato pagamento e la mancata presentazione di tentativo di conciliazione o di ricorso nei termini di legge da parte del debito1re, come da comunicazione del 13/01/2025 (docc. 2-3-4); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenuto conto che dall'istruttoria esperita emergono debiti INPS per circa 15.000,00 euro e debiti verso l'Agenzia delle Entrate per euro 18.050,00); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede:
I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, con sede in OV (RE) Strada dei Boschi n°6, C.F.:
; P.IVA_1
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Rita Garlassi;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 4 novembre 2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge
30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia il 19 giugno 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il Presidente est
Simona Boiardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Simona Boiardi Presidente est dott. Laura Fioroni giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 65-1/2025 proposto nato il Parte_1
01/06/1969 a OV (RE) e residente in [...], C.F.: e nato C.F._1 Parte_2 il 12/09/1968 a Carpi e residente in [...], C.F.: rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Amedeo Rivi presso lo studio del quale in Reggio Emilia via
Emilia Ospizio n° 23 sono elettivamente domiciliati e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società , in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, con sede in OV (RE) Strada dei Boschi n°6, C.F.:
; P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società resistente, è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo lavori di meccanica generale;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che i ricorrenti sono creditori per euro 15.044,88 nei confronti della società resistente in forza di verbale di diffida accertativa n° DA PRRE/2024/0369 redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma e Reggio Emilia in data 24/11/2024, notificato alla società in data 03/12/2024, divenuto esecutivo Controparte_1 ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs n. 124/2004, stante il mancato pagamento e la mancata presentazione di tentativo di conciliazione o di ricorso nei termini di legge da parte del debito1re, come da comunicazione del 13/01/2025 (docc. 2-3-4); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenuto conto che dall'istruttoria esperita emergono debiti INPS per circa 15.000,00 euro e debiti verso l'Agenzia delle Entrate per euro 18.050,00); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede:
I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, con sede in OV (RE) Strada dei Boschi n°6, C.F.:
; P.IVA_1
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Rita Garlassi;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 4 novembre 2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge
30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia il 19 giugno 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il Presidente est
Simona Boiardi