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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
3) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 245 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Mara Lippolis;
-APPELLANTE-
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
dall'Avv. Rita Danila Turco;
-APPELLATO-
NONCHE'
1 (C.F. e Controparte_1 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Gualtiero Gualtieri;
C.F._3
CP_2
NONCHE'
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._4 CP_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Perrino C.F._5
NONCHE'
Controparte_5
-APPELLATO CONTUMACE-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 20.03.2023, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.12.2015 la ha Controparte_6
chiesto al Tribunale di Brindisi l'emissione di decreto ingiuntivo con cui ingiungere a
, , , , Controparte_1 Parte_4 CP_3 CP_4 Parte_2
, , e , quali Parte_5 Parte_6 Controparte_5 Parte_7
sottoscrittori di contratto di fideiussione in data 3.12.2003 a garanzia della Società
Cooperativa S. Paolo Tuturano e sottoscrittori per avallo di 5 cambiali emesse il 01.12.2010
e scadute rispettivamente il 30.5.2011, il 30.11.2011, il 30.5.2012, il 30.11.2012 e il
30.5.2013, l'immediato pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_6
della somma di € 160.000,00, oltre interessi legali dalla domanda nonché le
[...]
spese processuali.
Con decreto ingiuntivo n. 1490/2015 del 10.12.2015, il Tribunale di Brindisi ha ingiunto a a , , , , CP_3 CP_4 Parte_2 Parte_5 Controparte_1
, , e , nella qualità Parte_6 Controparte_5 Parte_4 Parte_7
2 di fideiussori della Società Cooperativa San Paolo Tuturano e sottoscrittori per avallo delle cambiali, il pagamento immediato, in solido fra loro, in favore della
[...]
della somma di € 160.000,00, oltre interessi legali dalla domanda Controparte_6
nonché le spese processuali per il procedimento monitorio liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, senza dilazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Controparte_1 Parte_4 CP_3
, e hanno proposto opposizione avverso l'emesso
[...] Controparte_5 CP_4
decreto ingiuntivo (proc. n.892/2016 R.G.) e, per l'effetto, hanno convenuto davanti al
Tribunale di Brindisi al fine di dichiarare nullo, Controparte_6
illegittimo e comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, eccependo: 1) il disconoscimento delle copie prodotte ex art.2719 c.c.; 2) il difetto di rappresentanza/autorizzazione; 3) la prescrizione dell'azione cambiaria nonché la inammissibilità/infondatezza dell'azione causale, posto che l'obbligazione degli avallanti copre solo l'azione cambiaria (non anche quella causale) e la mancata precisazione circa la pregressa debitoria a deconto della quale furono emesse le cambiali in parola;
4)
l'estinzione della garanzia azionata per violazione da parte della banca dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede;
5) inoperatività della fideiussione ex art.1956 c.c.; 6) la liberazione dei fideiussori per fatto del creditore;
7) violazione dell'obbligo di comunicazione in relazione ai fideiussori.
Con la memoria “Note Conclusive” datata 10.12.2020 e depositata per l'udienza di trattazione del 26.1.2021, gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto anche per nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_6
affermando l'infondatezza della domanda e successivamente l'inammissibilità,
[...]
tardività ed infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione.
Con ordinanza 17.1.2017 al procedimento n.892/2016 R.G. veniva riunito il procedimento n. 925/2016 R.G. relativo all'opposizione proposta da Parte_2
contro il medesimo decreto ingiuntivo.
3 con la predetta opposizione (proc. n.925/2016 R.G.) ha Parte_8
convenuto davanti al Tribunale di Brindisi al fine Controparte_6
di ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto, assumendo l'inesistenza del credito vantato dalla Banca per l'estinzione del vincolo fidejussorio sottoscritto dall'opponente in virtù del disposto dell'art.1956 c.c., nonché la illegittimità della pretesa avanzata con il ricorso monitorio e per l'effetto la invalidità, irritualità e la nullità del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza 11.4.2017 il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dagli opponenti, ritenendole superflue e irrilevanti, ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 183 del 2021, pubblicata in data 26.01.2021, il Tribunale di Brindisi ha accertato la nullità della fideiussione omnibus stipulata fra le parti in data 03.12.2003 e, per l'effetto, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.1490/2015; con condanna dell'opposta a rivalere le opponenti delle spese del giudizio liquidate in €
4.700,00 oltre iva, cap e rimborso forfettario.
Con atto di citazione notificato in data 05.03.2021, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di rigettare la domanda di opposizione a D.I.
e confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il D.I. n. 1490/2015; con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 28.05.2021, si è costituito il quale ha chiesto 1) di rigettare Parte_2
integralmente l 'appello proposto dalla poiché destituito di Parte_1
giuridico fondamento;
2) in subordine, accertare, dichiarare e riconoscere la nullità delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 del contratto di fidejussione omnibus stipulato fra le parti per violazione della normativa Antitrust e, conseguentemente, dichiarare decaduta la Banca opposta dall'azione nei confronti del fideiussore per violazione delle previsioni di cui all'art.1957 c.c. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1490/2015
Tribunale di Brindisi;
3) in via ancora più gradata accertare, dichiarare e riconoscere l'inesistenza del credito vantato dalla Banca nel decreto ingiuntivo opposto nei confronti
4 di per l'estinzione del vincolo fidejussorio sottoscritto dall'odierno Parte_2
opponente in data 3.12.2003 in virtù del disposto dell'art.1956 c.c. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.1490/2015 Tribunale di Brindisi;
4) in ogni caso, condannare, l'appellante all'integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 31.05.2021, si sono costituiti e , i quali hanno chiesto di rigettare Controparte_1 Parte_4
l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, disponendone la distrazione in favore del difensore e procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 31.05.2021, si sono costituiti e , i quali hanno chiesto di rigettare l'appello CP_3 CP_4
interposto avverso la sentenza n. 183/2021 e, per l'effetto, confermare integralmente la sopra indicata sentenza n. 183/ 2021, pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 26.1.2021; in subordine, in caso di accertata nullità delle clausole nn. 2,6,e 8 delle NUB, dichiarare e riconoscere la nullità dell'intera intesa negoziale;
con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolare notifica dell'appello, è rimasto contumace. Controparte_5
All'udienza del 05.04.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che Parte_1
il Giudice di prime cure abbia erroneamente - sotto più profili - dichiarato la nullità della fideiussione omnibus stipulata tra le parti in data 3.12.2003.
1.1. Secondo l'appellante: 1) la ritenuta violazione delle norme antitrust comporterebbe solo la nullità parziale del contratto ed il diritto al risarcimento in capo al consumatore e non anche la nullità dell'intero contratto di fideiussione, come statuito dal primo giudice;
2) l'eccezione di nullità della fideiussione sarebbe tardiva perché proposta dai fideiussori per la prima volta con il deposito della comparsa conclusionale in primo grado, così come
5 tardiva sarebbe la produzione documentale (provvedimento amministrativo di Banca
d'Italia n. 55/2005 e modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003) anch'essa depositata con la comparsa conclusionale;
3) la rilevabilità d'ufficio di una nullità
è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti tempestivamente allegati e provati o, comunque, dagli atti di causa;
in ogni caso, in via subordinata: 4) anche in caso di conferma della nullità della fideiussione, resterebbe valida la garanzia prestata con la sottoscrizione per avallo degli effetti cambiari insoluti emessi l'1.12.2010, allegati all'originario ricorso per decreto ingiuntivo, da parte di , Controparte_1 Parte_4
, , avendo questi ultimi riconfermato la assunta garanzia con
[...] Controparte_5
la sottoscrizione della lettera datata 30.11.2010, con cui consegnavano gli effetti cambiari e riconoscevano il credito vantato da Banca MPS.
1.2. Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.
1.2.1. Accordandosi rilievo di preminenza logico-giuridica alle sottoarticolazioni sub 2) e
3) del motivo in esame, si rileva che dall'esame degli atti di causa emerge che gli opponenti in primo grado hanno proposto per la prima volta l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione - per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2 della
L. n 287/1990, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005 - solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2019, per poi riproporre l'eccezione e, quanto al solo contestualmente depositare il richiamato Parte_2
provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005 e lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, con le comparse (o note) conclusionali e, pertanto, ben oltre le barriere preclusive e decadenziali imposte dall'art. 183 co. 6 all'espletamento delle attività assertive e probatorie delle parti.
L'eccezione di parte è, pertanto, indubbiamente tardiva.
1.2.3. Ma l'accertamento da parte del primo giudice della nullità della fideiussione fatta valere dalla banca ingiungente – tenuto conto di quanto appena osservato - neanche potrebbe legittimamente considerarsi fondato su un rilievo di nullità contrattuale operato ex officio.
1.2.4. Soccorre al riguardo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito da recentissime pronunce della Suprema Corte, secondo cui “…. è …cosa nota che la rilevazione
6 della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliisCass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza
26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n.
19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn.
2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)” (Cass. n. 1170/2025.).
1.2.5. Le sottoarticolazioni dell'unico motivo d'appello fin qui esaminate, vanno, pertanto, ritenute fondate, da ciò conseguendo che, dovendosi escludere la nullità della fideiussione del 3.12.2003, va riconosciuto il diritto della creditrice ingiungente di far valere la garanzia prestata dai sottoscrittori di detta fideiussione che siano parti del presente giudizio, vale a dire: , , e Controparte_1 CP_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
CP_3
1.2.5. Ciò posto, osserva la Corte che, con la sotto-articolazione sub 4) del proposto appello, la cessionaria del credito azionato nel presente processo ha invocato in via subordinata – per il caso di conferma della dichiarazione di nullità della fideiussione del
3.12.2003 - la garanzia prestata con la firma per avallo dei nn. 5 effetti cambiari fatti valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, da parte di , Controparte_1 Parte_4
e .
[...] Controparte_5
1.3. Al riguardo si osserva che la questione appena posta, se assorbita nelle valutazioni fin qui esposte limitatamente alle posizioni di coloro, fra gli avallanti parti nel presente processo, che abbiano anche assunto le obbligazioni fideiussorie di cui all'atto del
7 3.12.2003, ha, però, motivo di essere esaminata con riferimento alla posizione di Parte_4
, in quanto avallante non fideiussore.
[...]
1.3.1. Ora, gli opponenti hanno eccepito l'estinzione dell'obbligazione cambiaria garantita dall'avallo, per decorso del termine prescrizionale di tre anni e la creditrice opposta ha replicato prospettando una serie di atti interruttivi della prescrizione. Senonchè, ad avviso della Corte, la questione della eventuale prescrizione dell'azione bancaria resta superata dal rilievo che l'azione proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione,
è sì diretta ad ottenere l'importo di cui alle cambiali allegate al predetto ricorso, ma in forza dell'azione extra-cartolare fondata sui rapporti sottesi all'esposizione della Società
Cooperativa San Paolo Tuturano garantiti con fideiussione del 3.12.2003 e per la quale la società cooperativa, riconoscendo la debitoria (cfr. all. 8 fascicolo di primo grado di
[...]
aveva richiesto alla banca un'operazione di sconto di effetti Controparte_6
bancari firmati per avallo (per quanto qui interessa anche da ) con la Parte_4
specifica dichiarazione, sottoscritta dagli avallanti, di voler escludere “novazione alcuna dell'obbligazione originaria” (cfr. all. 9 ibidem).
1.3.2. Ebbene, ritiene la Corte che la sottoscrizione da parte del Catamerò quale avallante degli effetti cambiari emessi in relazione all'operazione di sconto diretta a fronteggiare l'esposizione debitoria della nei confronti di MPS, Controparte_7
apposta in calce all'atto dell'1.12.2010, con cui la Cooperativa stessa provvedeva a rimettere alla banca gli effetti di che trattasi “a deconto della nostra esposizione nei vostri confronti”
e con la espressa esclusione di una novazione dell'obbligazione originaria, in quanto manifestazione di una volontà negoziale non meramente riproduttiva dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia per avallo già prestata con la sottoscrizione delle cambiali, poiché integrata da un “quid pluris” ravvisabile nel riferimento all'obbligazione originaria, possa essere apprezzata come manifestazione della volontà del Catamerò di obbligarsi quale garante non solo nella veste di avallante rispetto alle cambiali, ma anche quale garante dell'obbligazione originaria, vale a dire l'esposizione debitoria sul conto che l'operazione di sconto delle cambiali tendeva ad azzerare. (Cass. n. 2649/1989) E ciò in adesione all'orientamento giurisprudenziale che ammette che alla dichiarazione di avallo possa affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del
8 debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, purchè si abbia chiaro che l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non può essere desunta, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, richiedendosi la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937
c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 5.02.2005, n. 3031).
“In caso di azione causale nei confronti del c.d. “avallante”, occorre la prova, che può essere anche presuntiva, della volontà dello stesso di garantire anche l'obbligazione extracambiaria dell'avallato…uno stesso soggetto può assumere cumulativamente l'obbligazione d'avallo e quella fideiussoria: ma la volontà di obbligarsi anche come fideiussore deve essere provata aliunde, non essendo la firma d'avallo sufficiente in sé, al più potendo essere considerata come indizio cui ricollegare altri mezzi di prova volti appunto ad accertare che l'avallante era anche fideiussore della obbligazione sottostante” (cfr. Cass. civ., sez. 1,
30.05.1989, n. 2649).
1.3.3. A giudizio della Corte, nel caso concreto, risulta integrata la prova che Parte_4
avesse prestato garanzia non solo rispetto all'obbligazione cartolare, quale
[...]
avallante, bensì anche rispetto al rapporto fondamentale sottostante l'operazione di sconto di cambiali.
2. Ciò posto, si osserva che, per quanto in precedenza detto, in conseguenza della caducazione della decisione su una questione (quella della nullità della fideiussione dedotta in giudizio) - alla quale, all'evidenza, il Tribunale ha accordato il rilievo di “ragione più liquida” - s'impone la disamina degli ulteriori motivi d'opposizione che, formulari dagli opponenti in primo grado, sono stati dagli stessi riproposti nella presente sede.
3. Ci si riferisce innanzitutto al motivo di opposizione riproposto da e CP_1 Pt_4
nella comparsa di costituzione in appello ed avente ad oggetto “A) DIFETTO DI
RAPPRESENTANZA E/O AUTORIZZAZIONE)”.
Al riguardo, la Corte ritiene di doversi limitare a decidere sul motivo in esame nei termini in cui - solo genericamente - formulato in primo grado nell'originario atto di citazione in opposizione, nel quale hanno eccepito “il difetto di prova del potere di agire in giudizio e di conferire incarico giudiziario per conto della banca in capo al dott. , senza Persona_1
successivamente integrare o precisare la proposta eccezione con opportune repliche alle
9 controdeduzioni di sul punto, avendo omesso di Controparte_6
avvalersi della facoltà di depositare memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
3.1. Ebbene questa Corte ritiene che il motivo d'opposizione sia infondato.
Come illustrato dalla banca opposta, la procura speciale rilasciata dal dott. , quale Per_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di
[...]
in data 12.05.2014 al rogito Dott. Notaio in , Controparte_6 Persona_3 CP_6
Rep. 33190, Racc. 15728 12.5.2014 , depositata in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta, prevede nel “Titolo Secondo: (Riconoscimento dei soggetti destinatari dei poteri di firma in rappresentanza della Banca conferiti con la presente procura) – Capo Primo: (Attestato di Ruolo)” che “i nominativi autorizzati alla firma con la presente Procura sono identificati in base ad un Attestato di Ruolo che certifica il Ruolo, la data di inserimento nel Ruolo, i Livelli di Procura (che decorrono dalla data di inserimento nel Ruolo), l'ambito territoriale e la scadenza di validità dell'attestazione”; da ciò deducendosi che, affinché il soggetto possa considerarsi legittimato a rappresentare la banca in giudizio, è necessario che esibisca il c.d. attestato di ruolo da cui emerga il livello di procura conferitogli.
3.2. Nel caso di specie, la banca ha prodotto in giudizio l'attestato di ruolo del Dott.
[...]
a cui è stata rilasciata una procura di livello D5, quale Preposto di Reparto di Per_1
Capogruppo Bancaria con funzione Recupero Crediti, con poteri di firma in rappresentanza dell'istituto di credito. Ebbene dagli atti emerge che ai diversi livelli di procura, indicati con un codice alfanumerico “sono abbinate le singole categorie di Atti relative ai Livelli di
Procura, quindi ai Ruoli” (pag. 4 della procura): con riferimento alla procura di livello D5, - che è quella conferita al Dott. – è consentito al soggetto designato di compiere Per_1
tutti gli “atti relativi alla gestione del recupero crediti” e quindi “tutte le attività di natura sostanziale
e processuale inerenti alla gestione del recupero crediti nei confronti di qualsiasi controparte. […] Resistere
a domande o ricorsi presentati in ogni sede da terzi;
proporre impugnazioni in via autonoma o incidentale avverso provvedimenti e sentenze […] nominare avvocati e revocarli, conferendo ad essi mandati generali
o speciali alle liti per rappresentanza e difesa in tutti i gradi del giudizio” (pagg. 34-35, sub 39 della procura).
10 3.3. Alla luce di quanto appena emerso dalla disamina degli atti di causa deve, pertanto, ritenersi che il dott. avesse la facoltà di rappresentare Persona_1 Controparte_6
e, quindi di conferire, per suo conto, mandato alle liti al procuratore
[...]
costituito.
4. In ordine al motivo di opposizione separatamente riproposto, nelle rispettive comparse di costituzione in appello, da e , oltre che da Controparte_1 Parte_4 CP_3
e (rubricato “Inoperatività del vincolo fidejussorio”) ed inoltre da
[...] CP_4
(rubricato “Estinzione del vincolo fidejussorio”) con cui gli Parte_2
opponenti-appellati invocano il disposto dell'art. 1956 c.c. (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura), sostenendo che la avrebbe fatto Controparte_6
credito alla società da loro garantita, pur sapendo che le condizioni di quest'ultima erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, senza prima ottenere la speciale autorizzazione del fideiussore prevista dall'art.1956 c.c., la Corte ritiene trattarsi di motivo infondato.
4.1. Appare opportuno premettere, in via generale, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, che “il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. 17/07/2023, n.20713 che ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956
c.c. in ragione del fatto che dei tre fideiussori ricorrenti uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore, trattandosi, pertanto, di vicenda assimilabile a quella dedotta nel presente giudizio).
4.2. Appare comunque convincente, in quanto riscontrata dalla documentazione versata in atti, la ricostruzione della banca opposta secondo cui, in realtà, non sarebbe ravvisabile l'elargizione di un nuovo credito, dato che con la sottoscrizione degli effetti cambiari di cui al ricorso monitorio si pervenne non alla elargizione di nuovo credito, bensì solo alla
11 rateizzazione di un debito già contratto dalla Cooperativa. Del che si trova conferma nella richiesta avanzata dalla Cooperativa in data 10.11.2010 (all.8 produzione documentale in primo grado per , con cui la Cooperativa stessa si Controparte_6
riconosceva debitrice dell'importo di € 180.000,00 (in dipendenza di: 1) finanziamento agrario n. 2248919 € 40.000,00 più accessori;
2) finanziamento agrario n. 2248921 €
60.000,00 più accessori;
3) anticipo su fatture n. 430986608 € 74.355,00 più accessori) e chiedeva operazione di sconto di n. 6 effetti cambiari ed alla quale (richiesta) effettivamente seguì la sottoscrizione degli effetti cambiari, come risulta da lettera di consegna degli stessi datata 01.12.2010 (all. 9 ibidem), nella quale si precisa che la stessa sottoscrizione non produce novazione alcuna dell'obbligazione originaria. Previa precisazione che con il D.I. opposto, sono stati azionati solo 5 effetti cambiari, poiché quello con scadenza 30.11.2013 è stato smarrito, come da denuncia rinvenibile in atti
(all.10 ibidem), appare pertanto fondata l'affermazione secondo cui nessun nuovo credito
è stato concesso alla Coop. San Paolo Tuturano senza che i fideiussori ne fossero a conoscenza.
4.3. In ogni caso, questa Corte ritiene razionali e condivisibili le controdeduzioni sviluppate da nella propria comparsa di costituzione in Controparte_6
primo grado secondo cui gli opponenti e, in particolare, i sig.ri , Controparte_5
e , non potevano non essere ben consapevoli delle Parte_4 Controparte_1
difficoltà economiche in cui versava la Coop. San Paolo Tuturano, considerato che il
30.11.2010, data in cui erano già usciti dal CDA della Cooperativa, sottoscrivevano comunicazione con cui la Coop. Tuturano riconosceva la propria esposizione debitoria e chiedeva che la stessa fosse onorata con l'emissione di n. 6 effetti cambiari, contestualmente emessi e sottoscritti anche dagli odierni opponenti-appellati. Pertanto, questi ultimi, anche se fuori dal CDA della Coop., erano a conoscenza dell'andamento economico della società che garantivano, al punto che confermavano la garanzia prestata con la fideiussione del 2003, sottoscrivendo i predetti 6 effetti cambiari (i quali, come ribadisce la creditrice opposta, sono stati emessi a copertura e dilazione di una esposizione debitoria già esistente).
12 Né può omettersi di considerare che, come sottolineato dalla creditrice opposta, al punto
5 dell'atto di fideiussione del 3.12.2003, è previsto l'impegno dei fideiussori di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca..”.
Per quanto fin qui detto, deve, pertanto, escludersi la violazione dell'art. 1956 c.c.
5. L'ulteriore motivo di opposizione riproposto nella presente sede da , Controparte_1
da e rubricato “LIBERAZIONE DEI FIDEIUSSORI” con CP_3 CP_4
il quale si invoca l'applicazione dell'art. 1955 c.c., per la sua formulazione solo generica ed in mancanza di specifiche prospettazioni in fatto in ordine ai fatti omissivi o commissivi che avrebbero in concreto comportato la vanificazione del diritto di surrogazione, va senz'altro disatteso. Gli opponenti si sono, infatti, limitati a prospettare che “l'inosservanza da parte del MPS dei principi di correttezza e buonafede causò un irrimediabile pregiudizio giuridico, economico e materiale in capo ai garanti, tale per cui questi ultimi sono stati impossibilitati a soddisfarsi sui beni di proprietà della cooperativa obbligata, in quanto già oggetto di altre azioni esecutive”.
6. Infondato è infine il motivo di opposizione formulato da , Controparte_1 CP_3
e , rubricato “Violazione dell'obbligo di comunicazione ai CP_4 fideiussori”. E' sufficiente richiamare, al riguardo, il punto 5 dell'atto di fideiussione del
3.12.2003 nel quale è previsto l'impegno dei fideiussori di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la . CP_6
L'appello va pertanto accolto – ritenendosi assorbite o irrilevanti le ulteriori questioni poste – e gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio nella liquidazione di cui al dispositivo
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 183/2021 del Tribunale di
Brindisi rigetta l'opposizione proposta da , Controparte_1 Parte_3
e CP_4 CP_3 Controparte_5 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2015;
13 condanna , Controparte_1 Parte_3 CP_4 CP_3
, e alla rifusione delle spese
[...] Controparte_5 Parte_2
processuali sostenute da che liquida, quanto alla Controparte_8
fase monitoria ed al primo grado, rispettivamente, in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e in € 12.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi
€ 11.138,50 (di cui € 1138,50 per spese ed € 10.000,00 per compensi) oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 4.2.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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