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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1403 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Mara Provantini presso il Parte_1 C.F._1 cui studio, sito in Terni, Vico dei Tintori n. 22, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- opponente
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Guglielmo Borgiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca
Carcascio, sito in Terni (TR), Largo Ezio Ottaviani n. 1, giusta procura allegata alla comparsa;
- opposta nonché contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Luca Franco e Stefano Fermanelli ed elettivamente domiciliata presso i difensori con studio in Macerata, Via D. Annibali, 15, giusta procura allegata all'atto di intervento;
- terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 13.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.06.2023, evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Terni la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- IN VIA CP_1
PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, essendo sussistenti i richiesti presupposti;
-
NEL MERITO: dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta in forza del titolo inopinatamente oggi azionato, in quanto il supposto credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa
o comunque lo è parzialmente (in merito agli interessi) o sono errati i calcoli per eccesso e conseguentemente dichiarare l'inefficacia/annullamento del precetto notificato come sopra indicato e
pedissequo decreto ingiuntivo da cui origina, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che, con atto di precetto da lui ricevuto in data
24/05/2023, la gli aveva intimato il pagamento della somma di € 5.650,39, asseritamente CP_1 dovuta in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Macerata in data 07/12/2004 nei confronti della sua impresa individuale e non opposto, senza alcuna specificazione in precetto delle modalità con cui tale decreto gli era stato notificato.
Secondo la tesi attorea, alcun atto interruttivo della prescrizione del credito individuato dall'odierna opposta nell'atto di precetto opposto gli era mai stato notificato, con conseguente decorso della prescrizione decennale del credito ex art. 2946 c.c. o, comunque, almeno della prescrizione quinquennale degli interessi indicati in precetto, calcolati in importo comunque eccessivo, giunto financo a superare il credito portato dal titolo monitorio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2023, si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo: “- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo n. CP_1
1271/04 per le ragioni di cui alla presente comparsa;
- in via principale e nel merito: respingere
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria: trattandosi di questione documentale, ammettere gli allegati alla presente comparsa, con ogni più ampia riserva di produrre ulteriori mezzi di prova nel termine di cui alla seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. Con vittoria di spese e compensi, oltre R.F., IVA e CAP come per legge”.
A tal fine esponeva: - che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del credito era stato correttamente notificato in data 22.12.2004 e, in mancanza di opposizione nei termini di legge, era stato dichiarato esecutivo con decreto dell'1.4.2005 e munito della formula esecutiva in data 27.6.2005; - di aver da subito portato ad esecuzione il titolo esecutivo con la notifica dell'atto di precetto, che, in data 20.9.2005, era stato immesso dall'agente postale nella cassetta dell'allora indirizzo di residenza dell'odierno opponente, senza venir mai ritirato, con conseguente restituzione al mittente per compiuta giacenza;
- di aver notificato un ulteriore atto di precetto la cui notifica si era perfezionata in data 19.12.2014, ossia dieci giorni dopo la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata all'opponente, senza che lo stesso, ancora una volta, si fosse curato di ritirarla, nonostante la corretta individuazione del suo indirizzo di residenza dell'epoca, sito in Terni in Strada Miranda n. 28; - che, quindi, il termine prescrizionale invocato dall'opponente non era mai decorso.
Alla prima udienza del 10.01.2024, parte attrice per la prima volta eccepiva: - il difetto di legittimazione attiva della società non coincidente con la creditrice indicata nel titolo giudiziale;
- la nullità CP_1 del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto poiché asseritamente ricevuto dalla familiare convivente “moglie” in data 22/18/2004 (avviso del 17/12/2004) quando questi Parte_2 era già divorziato dalla stessa, come da sentenza di divorzio n. 823/2004 del Tribunale di Terni depositata in data 15/10/2004 nel fascicolo n. 1428/2004, iscritto il 19/5/2004; - l'inidoneità della notifica degli atti di precetto precedenti a quello opposto, da ritenersi perfezionata ex art. 143 c.p.c., ad interrompere la prescrizione del credito.
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Con comparsa di costituzione depositata in data 17.02.2025 spiegava intervento adesivo autonomo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la al fine di “surrogarsi nei diritti sostanziali della predetta CP_2 cedente, facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze da quest'ultima già formulate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata”.
La precisava, in particolare, che: - il proprio intervento traeva fondamento dal contratto di CP_2 cessione di crediti stipulato in data 30.7.2024, con il quale la le aveva ceduto pro soluto il CP_1 credito vantato nei confronti dell'opponente, che era stato informato dell'avvenuta cessione con raccomandata a firma della perfezionata per compiuta giacenza in data 22.10.2024; - CP_1 unitamente ai crediti le erano stati altresì trasferiti, ai sensi dell'articolo 1263 c.c., i diritti accessori e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistevano e garantivano i crediti od altrimenti ad essi inerenti, nonché gli interessi moratori.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 13.05.2025 veniva discussa e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione all'opponente di un termine a difesa sino a sette giorni prima dell'udienza per eventuali contestazioni rispetto all'intervento della cessionaria del credito
(della quale l'opponente, con nota del 05.05.2023, contestava il difetto di prova della legittimazione ad agire quale cessionaria del credito).
2. L'opposizione è infondata e merita il rigetto.
3. La notifica del decreto ingiuntivo opposto
L'opponente ha eccepito, in primo luogo, il difetto di prova in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto.
A riguardo giova premettere che, per consolidato orientamento di legittimità, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso e, quanto all'onere della prova dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
c.p.c., trattandosi di un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, questa deve essere dimostrata, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, dal creditore opposto mediante la produzione della relata di notificazione;
deve, poi, escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso (v. Cass. 51/2023; Cass. 9050/2020).
Per converso, una volta accertata l'esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, eventuali profili di irregolarità della procedura devono essere dedotte con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.c.; mentre è preclusa la contestazione della nullità/irregolarità della notifica nell'ambito del giudizio di opposizione esecutiva, nemmeno riqualificabile quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del
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provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità questi, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (v., ex multis, Cass. 13365/2023; Cass. 24694/2020; Cass. 9050/2020).
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo n. 1271/04, emesso in data 7.12.2004 dal Giudice di Pace di Macerata, può dirsi perfezionata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 139, co. 2, e
149 c.p.c. nei confronti di , quale titolare dell'omonima impesa individuale, presso Parte_1
l'indirizzo di Terni (TR), Via Montanara n. 44, in data 22.12.2004, con ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento da parte della IG.ra , qualificatasi come “familiare Parte_2 convivente” e, in particolare come “moglie” del destinatario (v. all. 2 alla comparsa).
La contestazione dell'opponente in ordine al proprio divorzio dalla IG.ra in data anteriore Parte_2 alla data di ricezione della notifica del decreto ingiuntivo indicata nella relata è, quindi, in questa sede, oltre che del tutto sguarnita di prova, comunque inammissibile, poiché attiene, semmai, ad un profilo di nullità della notifica contestabile soltanto con lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., essendo, invece, l'esistenza di detta notifica ampiamente provata in atti.
Peraltro, qualora, la consegna del piego avvenga a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza di quest'ultimo, restando a carico del destinatario l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino neanche le certificazioni anagrafiche che indicano una sua diversa residenza o domicilio dell'atto, nella specie, comunque mai prodotte (v. Cass. 4160/2022; Cass. 28591/2017).
Il precetto opposto si basa, quindi, su un titolo giudiziale validamente notificato e passato in giudicato, trattandosi di decreto ingiuntivo pacificamente mai opposto dall'ingiunto-odierno opponente.
4. La notifica dei successivi atti interruttivi e il termine prescrizionale
L'opponente ha altresì negato di aver mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione eccependo l'intervenuto decorso del termine decennale, con conseguente estinzione del credito, ovvero, perlomeno, il decorso del termine quinquennale previsto per gli interessi richiesti dalla società opposta.
La creditrice ha, tuttavia, compiutamente provato di aver interrotto la prescrizione decennale notificando in due occasioni un atto di precetto presso l'indirizzo di residenza dell'epoca dell'opponente persona fisica, sito in Terni, Strada Miranda n. 28, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: il primo in data 19.09.2005 (con conseguente perfezionamento, per il destinatario in data 29.09.2005, v. all. 5 alla comparsa), e il secondo, successivamente, in data 09.12.2014 (con conseguente perfezionamento, per il destinatario in data
29.12.2014, v. all. 6 alla comparsa).
In particolare, la società opposta ha prodotto, per ciascuno dei due atti interruttivi, oltre all'avviso di ricevimento della raccomandata, dalla cui relata il destinatario risulta meramente assente (e non, invece, irreperibile), sia l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito ex art. 8, co. 4, della
L. 890/82, che risulta “immesso in cassetta” in entrambe le occasioni.
Inoltre, dal certificato di residenza prodotto dalla società opposta, risulta residente presso Parte_1
l'indirizzo di Terni, Strada Miranda n. 28 sin dal 21.11.1991 ed almeno sino al 07.11.2014 (data di estrazione del certificato - v. all. 7 alla comparsa), sicché - in assenza di specifica deduzione
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dell'opponente in ordine a un mutamento di residenza tra il mese di novembre e quello di dicembre del
2014 - non residuano dubbi in ordine alla prova del perfezionamento delle due notifiche sinora ripercorse.
Del resto, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari;
pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata stessa all'indirizzo del destinatario, il quale è, dal suo canto, onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (in applicazione di tale principio,
Cass. 10058/2010 ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza;
in tema, cfr. Cass., n. 13651/2006; più di recente, Cass. 20070/2019 e Cass. 34212/2021).
I due atti interruttivi notificati in data 29.09.2005 e in data 29.12.2014 hanno, quindi, certamente impedito, prima della notifica dell'opposizione a precetto al vaglio (intervenuta il 12.06.2023) il decorso della prescrizione decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1271/04, notificato in data
22.12.2004, con il quale il Giudice di Pace di Macerata aveva ingiunto all'odierno opponente di pagare alla (oggi la somma di € 1.726,34, oltre agli interessi moratori ex Controparte_3 CP_1
d.lgs. 231/02 dal 4.11.2004 sino al saldo, nonché le spese di procedura liquidate in € 488,25 oltre IVA,
CAP e successive occorrende.
Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito indicato nel precetto al vaglio dalla società opposta a titolo di interessi maturati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (e, quindi, dal 07.12.2004 al 02.05.2023), per complessivi € 2.876,56 (v. all.
3 alla comparsa).
Invero, l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che “si prescrivono in 5 anni […] 4) gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. L'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità.
Ne deriva che, agli interessi moratori, quali quelli per cui è causa, che accedano ad un'obbligazione unitaria (e non periodica o di durata) non si applica la prescrizione quinquennale, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità (v., da ultimo, Cass. 11125/2024).
Nel caso di specie, gli interessi moratori richiesti in precetto nella misura di cui al D.lgs. 231/02
(riconosciuta nel titolo giudiziale definitivo), derivano dal mancato pagamento, da parte dell'opponente, di un'obbligazione unitaria portata dal decreto ingiuntivo, la cui esecutorietà consente comunque
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l'applicazione del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., la cui portata si estende necessariamente anche a tutti gli accessori del credito principale, inclusi gli interessi (cfr. Trib. Bologna,
07/04/2006).
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente risulta, quindi, infondata in relazione all'intero credito portato dal precetto opposto.
5. La misura eccessiva dell'importo indicato in precetto
Parte opponente ha ulteriormente contestato l'illegittima del precetto opposto “poiché reca in esso partitiche, complementari voci di spesa (rectius, interessi moratori dal 07/12/2004) non dovute o comunque errate nel conteggio per eccesso, ovvero, addirittura, gli interessi, per come erroneamente calcolati, superano l'importo dell'iniziale asserito credito”.
Il motivo di opposizione è inammissibile in quanto del tutto generico, specialmente a fronte delle analitiche voci di costo (compensi, spese di precetto, diritti di copia, spese di registrazione etc.) indicate, di volta in volta, nei tre atti di precetto notificati al debitore dalla creditrice e mai sinora adempiuti, né
(quanto ai primi due) opposti.
Nel valutare la corretta quantificazione dell'importo di € 2.876,56 richiesto dalla creditrice nell'atto di precetto a titolo di interessi moratori occorre tenere conto, peraltro, dell'intervenuta formazione di un titolo giudiziale definitivo ove l'odierno opponente, da quasi vent'anni già alla data di notifica del precetto opposto, risulta condannato a corrispondere a parte opposta “la somma di € 1.726,34, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dal 4.11.2004 sino al saldo, nonché le spese di procedura liquidate in € 488,25 di cui € 293,00 per diritti e € 125,00 per onorario, € 18,00 per spese e € 52,25 per 12,50%
a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CAP sulle competenze e successive occorrende” (v. all. 2 alla comparsa).
Ne deriva che - dalla documentazione in atti - non emerge alcun profilo di illegittimità rispetto alla quantificazione degli interessi indicati in precetto (proprio nella misura di cui al D.lgs. 231/02 e con decorrenza dal 07.12.2004 sino al 02.05.2023, ossia dalla data di notifica del decreto ingiuntivo definitivo alla data di redazione dell'atto di precetto), in quanto richiesta come risultato dell'applicazione di criteri di calcolo conformi a quanto previsto nel titolo giudiziale definitivo posto in esecuzione (v. all.
3 alla comparsa).
6. La legittimazione ad agire delle creditrici
Parimenti provata risulta, sia la legittimazione ad agire della società opposta, sia quella CP_1 della cessionaria del credito, CP_2
Il decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta emesso in favore della corrente in Controparte_3
Corridonia, via Valadier, n. 16”, mentre, sin dalla notifica del primo atto di precetto del 29.09.2005, la società opposta si è qualificata come già con sede in Corridonia, CP_1 Controparte_3 via Valadier, n. 14/16”.
L'odierna opposta, originaria ricorrente in monitorio, pare essere stata interessata, pertanto, da mero cambio di denominazione societaria che non consente ragionevolmente di dubitare della sua legittimazione ad agire in via esecutivo, specialmente a fronte dell'assoluta genericità delle contestazioni
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dell'opponente, formulate soltanto nel presente giudizio in prima udienza (e non in citazione ovvero negli scritti difensivi ex art. 171-ter c.p.c.).
La ha dato prova, peraltro, di avere la disponibilità del titolo esecutivo da porre in CP_1 esecuzione e degli atti relativi alla sua notifica, circostanze non trascurabili al fine di statuire in ordine alla sua qualità di creditrice dell'opponente.
Parimenti provata risulta, inoltre, la cessione pro soluto dello specifico credito indicato in precetto dalla alla mediante apposita e specifica pattuizione contrattuale perfezionatasi con CP_1 CP_2 scambio di proposta e accettazione trasmesse tra dette parti in data 02.08.2024, recante le condizioni contrattuali, la denominazione e il codice fiscale dei debitori ceduti, oltre che l'importo del credito e il relativo titolo (v. p. 7 dell'all. 3 all'atto di intervento).
La cessione del credito legittimante l'intervento della società interveniente non è, quindi, avvenuta mediante cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, sicché non ha alcun rilievo l'omessa prova della pubblicazione di detta cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del secondo comma della disposizione citata, eccepita dall'opponente nella memoria del 05.05.2023.
Piuttosto, la cessione deve ritenersi divenuta efficace nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. in forza della notifica effettuata nei suoi confronti dalla cedente a mezzo raccomandata spedita in data 13.09.2024 e tornata al mittente per compiuta giacenza in data 22.10.2014 presso l'indirizzo ove lo stesso opponente, in citazione, ha dichiarato di risiedere attualmente (sito in Terni, via XX Settembre
n. 170, v. all. 4 all'atto di intervento).
Il debitore ceduto ha, poi, avuto piena conoscenza dell'intervenuta cessione del credito in favore della a seguito dell'atto di intervento da questa spiegato nel presente giudizio, prima dell'udienza CP_2 di discussione, con comparsa depositata in data 17.02.2025 (v. sul punto Cass. 8387/1997, la quale ha precisato che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
in espressione del medesimo principio di diritto, più di recente, cfr. Cass. 20143/2005 e Cass. 12734/2021).
Le contestazioni formulate dall'opponente con riguardo alla prova delle legittimazione ad agire in capo alla società opposta e alla cessionaria del credito intervenuta si appalesano, quindi, infondate.
7. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., interamente ascrivibile all'opponente, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al
D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, in base a parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi processuali, in considerazione della semplicità della controversia (di valore prossimo a quello dello scaglione inferiore), della mancata assunzione di prove costituende e della modalità decisoria a mezzo di discussione orale senza termine per memorie conclusionali.
Le spese di lite, così calcolate, meritano di essere interamente liquidate in favore dell'interveniente la quale, in virtù dell'art. 4 del contratto di cessione del credito per cui è causa (p. 30 CP_2
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dell'all. 3 all'atto di intervento), risulta attualmente titolare altresì di “tutti i crediti accessori a quelli ceduti”, tra i quali sono espressamente annoverati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “tutti i crediti maturati e maturandi per spese di lite e spese vive liquidate e/o da liquidare in tutti i procedimenti, stragiudiziali e/o giudiziali, in qualsiasi sede instaurati dalla cedente per il recupero del credito principale alla data della cessione (costi per compensi e spese vive per l'azione giudiziale, comprensivo di costo contributo unificato […])”.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente soccombente al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore delle controparti (nessuna delle quali ha dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale tenuto dalla prima: v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass. 5721/2021; Cass., SS.UU.,
31030/2019 e Cass. 32869/2019) oppure per una condanna della stessa opponente ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non apparendo la sua condotta processuale connotata da elementi di mala fede o colpa grave o da un abuso del processo, tenuto conto, in particolare, della modalità di notifica degli atti interruttivi della prescrizione del credito indicato in precetto, non ricevuti a mani dal destinatario (v., da ultimo, Cass. 19948/2023; v. anche la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché
Cass., SS.UU., 22405/2018, Cass. 29812/2019 e Cass. 7901/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione a precetto proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
CP_1
- accerta la legittimità dell'intervento volontario in causa spiegato dalla ai sensi degli CP_2 artt. 105, 111 e 267 c.p.c.;
- condanna a rimborsare in favore di le spese processuali, che liquida in Parte_1 CP_2 complessivi € 1.800,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 24/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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