Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/06/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 332/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
332/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. PASQUA DI BISCEGLIE CARLO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 16.01.2018 la parte ricorrente esponeva:
• di essere titolare di assegno di invalidità civile a partire dal 01.02.2013;
• che con nota del 17.02.2016 veniva informata dell'esistenza di un indebito relativo all'assegno di invalidità percepito dal 01.12.22014 al
31.03.2016 conseguente alla mancata presentazione a visita di revisione del 04.11.2014;
• di non aver ricevuto alcuna convocazione a visita.
Tanto esposto chiedeva di accertarsi l'irripetibilità di quanto ricevuto.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema
1
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva
è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che
a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (cfr. Cass.
4668/2021, Cass. 10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
Elemento determinante della disciplina dell'indebito assistenziale è, dunque, il legittimo affidamento dell'assistito sulla spettanza della prestazione di fatto erogata sebbene non dovuta.
A tal proposito la verifica su tale affidamento deve effettuarsi in concreto a partire dalla causa della non spettanza della prestazione e della conoscenza o conoscibilità della stessa da parte dell'assistito.
2 La giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 16620/2003 e n. 7048/2006) ha evidenziato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite -in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite:
1) la legge 29/1977 art. 3; DL 173/1988 art. 3, comma 9, legge 537/1993 DPR
698/1994 art. 5, comma 5, DL 323/1996 art. 4 in relazione al mancato possesso dei requisiti sanitari;
2) la legge 449/1997 art. 52, comma 3, anocra in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
3) la legge 448/1998 art. 37 sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
4) il DL 269/2003 art. 42, comma 5, conv. nella legge 32/2003, in merito alla mancanza dei requisiti reddituali.
La Cassazione afferma, pertanto, che: “la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita” (Cass.n. 2008, n. 1446, Cass. n. 12406/2003).
La legge conferisce, in effetti, all' il potere di procedere alle verifiche CP_1 finalizzate ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi. A tal proposito si consideri che l'art. 37, comma 1, l.
448/1998 dispone che l' “dispone la sospensione dei relativi pagamenti CP_1 qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti
a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
3 dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
3) Nel caso di specie, a prescindere dalla effettiva conoscenza o meno della convocazione a visita di revisione per il 04.11.2014, non risulta sia mai intervenuto alcun provvedimento di sospensione della prestazione come richiesto dalla citata normativa.
Ed invero la disposizione è chiara nel prevedere, in caso di mancanza a visita, la possibilità di revoca retroattiva solo “a decorrere dalla data della sospensione”. Non può applicarsi il comma 8 dell'art. 37 in quanto in assenza di visita non c'è stato alcun accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari. Non può, dunque, applicarsi l'orientamento giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale a seguito di comunicazione del verbale sanitario negativo.
Risulta chiaro che in caso di assenza a visita di revisione sia necessario un provvedimento di sospensione della prestazione in godimento ed un conseguente provvedimento di revoca con effetti retroattivi alla data della sospensione.
Nel caso di specie non risulta intervenuto nè comunicato alcun provvedimento di sospensione nè di revoca espressa, ma solo di indebito con la nota del
17.02.2016 come se la visita di revisione avesse avuto esito negativo.
E' pacifico, dunque, che l' non abbia ottemperato agli adempimenti CP_1 previsti dall'art. 37, comma 1, l. 448/1998, ovverosia l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e la revoca, entro i novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche;
anzi ha continuato a erogare la prestazione per diversi anni.
4 Non ricorrono, dunque, ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale o il ricovero in istituto di cura a carico dell'erario). Né può ritenersi che la mera convocazione a visita del 04.11.2014, ricevuta per compiuta giacenza, fosse da sola sufficiente a porre l'assistito in condizioni di conoscere le relative conseguenze sul piano amministrativo, senza alcun altro chiarimento circa il necessario provvedimento previsto dall'art. 37, co. 1, l. 448/1998.
Ciò corrobora ulteriormente lo stato di incolpevole affidamento sulla debenza del beneficio, fondato sul protrarsi ultrannuale dei pagamenti ben oltre il termine entro il quale era lecito attendersi il provvedimento di revoca del beneficio, in forza di un'interpretazione della disciplina della ripetizione dell'indebito assistenziale conforme alla tutela, ai sensi dell'art. 38 Cost., delle esigenze essenziali alle quali sono destinate le somme erogate.
In tale quadro, l'erogazione dell'assegno non è in alcun modo addebitabile al dolo della parte ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata, alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di una norma che prevede la sospensione e tempestiva revoca delle prestazioni a seguito dell'assenza a visita di revisione. La mancata adozione di tali provvedimenti di sospensione e revoca, contenenti l'inequivoca comunicazione delle conseguenze amministrative dell'assenza a visita e della possibilità di presentare una nuova domanda unitamente al protrarsi ininterrotto per anni delle erogazioni integra una condotta idonea a ingenerare nella parte ricorrente un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate, suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
5 4) La domanda della parte ricorrente deve, dunque, essere accolta con la conseguente declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione CP_1 delle somme di cui alla nota del 17.02.2016 e l'obbligo dell'istituto di restituire le somme eventualmente trattenute a tale titolo, maggiorate degli interessi di legge dalla data delle singole ritenute al saldo.
5) In ordine alle spese la natura delle questioni trattate e l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali (sulla effettiva conoscenza o meno della convocazione per compiuta giacenza e sulle conseguenze amministrative della stessa ai fini del legittimo affidamento dell'assistibile) consentono una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui alla nota del 17.02.2016;
2) condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto nelle CP_1 more a tale titolo;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Trani, 25/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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