Sentenza 9 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2004, n. 15385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15385 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RM, domiciliato in Roma presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Flaviano De Tina, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO JENI, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNI BIONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
RE S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 135/01 della Corte d'Appello di Trieste, depositata il 20/10/01 R.G.N. 220/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/04 dal Consigliere Dr. Paolo Stile;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Pivetti Marco che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rigetto del secondo e del terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 settembre 1998 ME RI si rivolgeva al Pretore di Udine, giudice del lavoro, esponendo di essere un dipendente della società RE S.p.A. di Remanzacco (UD), e di avere subito un infortunio nell'ottobre 1997, a seguito del quale aveva fruito di un periodo di congedo per malattia. Aggiungeva che il 27 dicembrel997 era stato effettuato un accesso per la visita medica di controllo presso la sua abitazione e che, in detta occasione, secondo il medico incaricato, egli non era stato reperito in casa. Era, quindi, seguito lo svolgimento di visita ambulatoriale, che aveva confermato malattia e prognosi, ma ciò nonostante era stata comminata la riduzione dell'indennità di malattia a lui spettante da parte dell'ente previdenziale interessato.
Osservava il ricorrente che detto provvedimento era illegittimo ed errato, in quanto il giorno 27 dicembre 1997 egli si trovava a casa;
sennonché era accaduto che il campanello di casa, sito all'ingresso del portone del condominio, non era funzionante e che il medico operante, il quale, peraltro, già aveva fatto accesso in altra occasione di visita, non era salito al piano,pure essendo aperto il portone di accesso.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS ad autorizzare la corresponsione, in proprio favore, del trattamento economico di malattia nella misura di legge, oltre accessori, e la condanna della società RE, tenuta ad anticipare ex art. 1 d.l. 633/79 l'indennità di malattia a carico dell'INPS, a corrispondere, oltre la predetta indennità, anche l'integrazione di malattia, ex art. 19 C.C.N.L. Metalmeccanici, con accessori.
Si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto che, riassunti i fatti di causa, evidenziava la giustezza del proprio operato, essendosi, nella specie, trattato di un'assenza ingiustificata a visita o, meglio, di omessa reperibilità nelle fasce orarie all'uopo previste e concludeva per il rigetto della domanda.
Nessuno si costituiva per la società RE.
Istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali, il Pretore, con sentenza del 21 agosto 2000, rigettava le pretese avanzate dal ricorrente.
Avverso tale decisione il RI proponeva appello, dolendosi, da un lato, che il Giudice di primo grado male aveva valutato le risultanze istruttorie, non tenendo conto, cioè, della circostanza che l'attore era in casa al momento della tentata visita, e di quella dell'esistenza del campanello non funzionante, fatto questo noto al sanitario interessato.
Per altro verso, l'appellante osservava che il Tribunale non aveva tenuto presente il fatto che la visita ambulatoriale, effettuata il 29 dicembre 1997, aveva confermato il suo stato di malattia ed entità e durata della prognosi.
Si costituiva anche in questo grado del giudizio l'ente convenuto, deducendo l'infondatezza delle doglianze di controparte e la piena correttezza della pronuncia resa in prime cure, chiedendo il rigetto del gravame.
Nessuno si costituiva per la società appellata.
Con sentenza del 4-20 ottobre 2001, l'adita Corte d'appello di Trieste, ritenuto che il comportamento negligente del lavoratore, il quale non aveva provveduto a riparare il campanello della sua abitazione, guasto da più mesi, aveva reso impossibile al medico designato la verifica del suo stato di malattia, anche se presente in casa, confermava la pronuncia del primo Giudice. Condannava, inoltre, l'appellante alle spese processuali, ritenendo le sue pretese "prima facie infondate e, sinanco, temerarie atteso che da tempo la prassi aveva delineato i termini dei doveri di reperibilità". Per la cassazione di tale decisione ricorre il RI con tre motivi.
Resiste l'INPS con controricorso.
La società RE non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso,ME RI, denunciando violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che la Corte d'appello abbia erroneamente posto a proprio carico le spese processuali del grado, motivando in maniera inadeguata le ragioni della sua determinazione e violando, al contempo, il disposto del richiamato articolo. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 14^ comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983 n. 638, nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, lamenta che il Giudice di merito, nell'attribuirgli la responsabilità del mancato accesso del medico, inviato per la visita medica di controllo, alla sua abitazione, non avrebbe considerato che dalla espletata istruttoria era emerso il proprio impegno per la riparazione del campanello e del citofono condominiale, causa di detto mancato accesso. Vi sarebbe stato, dunque, da parte della Corte territoriale un errore determinante concernente l'attività diretta all'accertamento degli elementi fattuali del rapporto oggetto del giudizio e, per ciò stesso una erronea ricostruzione della fattispecie concreta. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2967, 2699 e 2727 c.c. nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione, osservando che se è vero che ricade sul lavoratore l'onere di fornire la prova che il mancato accertamento della sua reperibilità non è stato condotto con la dovuta diligenza, è anche vero che il certificato medico, redatto dal sanitario inviato per la visita di controllo, non attestava l'irreperibilità, bensì soltanto che nessuno aveva risposto all'indirizzo. Inoltre, nel caso in esame, non solo era stata data la prova che allorché giunse il sanitario presso la sua abitazione, egli era in casa, ma anche che era facilmente reperibile.
Il ricorso, nelle sue plurime articolazioni, è infondato. Va preliminarmente rammentato che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di Cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.
Orbene, la Corte di Trieste, dopo avere precisato - in quanto, circostanza, in parte pacifica ed in parte corroborata dalla espletata prova testimoniale - che in occasione dell'accesso del 27 dicembre 1997, il RI era in casa, ma che il campanello sito al piano terra, prima, cioè, del portone di ingresso del condominio ove abitava il ricorrente stesso, non funzionava da tempo, da anni addirittura, ha osservato che "questo fatto, lungi dal giustificare l'attore, ne aggrava la posizione".
A fondamento di tale assunto ha evidenziato come fosse onere del ricorrente attivarsi nelle competenti sedi per fare riparare il campanello e, comunque, predisporre idonei mezzi che rendessero avvertiti gli estranei dell'inconveniente ("si trattava di apporre un biglietto e/o altro mezzo del genere, di segnalare tanto all'impresa datrice di lavoro ed 4 all'INPS"). Ha, altresì, rimarcato, dando riscontro alle contestazioni del ricorrente, come non rilevasse il fatto che, in altro accesso, lo stesso sanitario avesse potuto visitare l'attore rimarcato;
ciò sia perché nulla si sapeva "di cosa accadde quel di concreto", sia perché "a distanza di due mesi ben si sarebbe dovuto e potuto ovviare al guasto in oggetto, anche con piccoli rimedi...". Sul piano, più strettamente giuridico, il Giudice a quo ha poi correttamente rilevato - richiamando la giurisprudenza di questa Corte - che in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di fondo, condivisa dall'art. 38 Cost., di garantire funzionalità ad un apparato istituzionalmente diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno sia al principio generale di correttezza e buona fede (cass. 13006/1999). Da tanto discende un onere degli interessati di rendere possibile l'accesso a visita;
onere, che non può, di certo, considerarsi limitativo del loro regime di vita, essendo gli orari di reperibilità fissati in due ore al mattino e due al pomeriggio. Trattasi di argomentazioni logiche e coerenti che sfuggono al sindacato di legittimità anche sotto il profilo della violazione di legge.
Nè può sostenersi che, ai fini probatori, altro è
l'irreperibilità alla visita di controllo ed altro è la circostanza della mancata risposta al medico fiscale, cosi come quest'ultimo "afferma essere avvenuto".
Al riguardo, questa Corte, in fattispecie pressoché analoga, ha affermato che, il dipendente, assente dal lavoro per malattia, il quale, pur essendo in casa al momento dell'accesso del medico nelle fasce orarie di reperibilità, abbia reso inattuabile il controllo per incuria, negligenza, o comunque per motivi non apprezzabili sul piano giuridico sociale, perde il diritto al trattamento economico di malattia (ex plurimis, Cass. 17 aprile 1990 n. 3180). Ne consegue che, anche sul punto, il giudizio è riservato alla cognizione del giudice di merito, essendo incensurabile in Cassazione.
Egualmente riservato al giudice del merito è l'accertamento circa la sussitenza dei presupposti per la condanna alle spese dell'assicurato in una causa previdenziale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
accertamento, come tale, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (Cass. 3 marzo 1995 n. 2475). In proposito, la Corte territoriale, con argomentazione strettamente e coerentemente legata alla valutazione della questione di merito, ha ritenuto che, essendo le pretese del NI da ritenersi "prima facie infondate e, sinanco, temerarie atteso che da tempo la prassi aveva delineato i termini dei doveri di reperibilità cui era vincolato l'appellante ...", queste dovevano gravare sul soccombente. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2004