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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1429/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Luzzi (CS), alla Via C. Firrao n. 1, presso lo studio Pt_2 dell'Avv. Antonella AF, la quale la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione rilasciata nell'ambito del giudizio n. 5117/2016 R.G.A.C. Tribunale di
Lamezia Terme;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Direttore l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici, siti in Via Gioacchino da Fiore n. 34, domiciliata ope legis;
APPELLATA
, in persona del Direttore l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per “……. ACCOGLIERE il presente appello e, ogni richiesta, deduzione, Parte_1
eccezione e conclusione formulata in primo grado in ogni atto difensivo e verbale di causa e nel presente atto, da intendersi integralmente trascritta e ripetuta ed in integrale o parziale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 In via preliminare, ed anche inaudita altera parte, e d'urgenza, disporre, con l'ordinanza prevista dall'art. 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza qui impugnata, come meglio sopra e per tutte le motivazioni indicate, e/o,
Nel merito:
Accogliere l'appello, per uno o più motivi meglio sopra specificati, da intendersi integralmente trascritti, e dichiararlo fondato ed ammissibile e /o in riforma della sentenza impugnata anche parziale e per l'effetto accogliere l'opposizione di primo grado e/o la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione e/o accogliere tutte le domande e le conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado (di entrambi i procedimenti riuniti) , e/o accogliere le conclusioni di primo grado e ogni richiesta deduzione ed eccezione in atti, e/o dunque
-IN ACCOGLIMENTO della dispiegata opposizione, e conclusioni di primo grado:
-In via preliminare, urgenza e cautelare, anche inaudita altera parte, e/o fissare udienza di comparizione cautelare e sospendere gli atti oggetto dell'odierna opposizione e/o sospendere
l'esecuzione, stante quanto sopra e stante il gravissimo ed irreparabile danno apportato all'attività della opponente per uno o più motivi meglio sopra specificati e da intendersi integralmente trascritti e/o per inesistenza della notifica e/o violazione della normativa sulle notifiche telematiche e/o per nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della notifica e/o dell'atto impugnato
e/o l'inesistenza e infondatezza della pretesa creditoria, e per tutto quanto sopra rilevato ed eccepito, e/o oggetto di accertamento e/o mai esecutivo e/o di disporre la sospensione anche in via d'urgenza e cautelare, ed in quanto sussistono i presupposti di legge ed il fumus boni iuris ed il periculum in mora e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o
Nel merito, e in via principale,
-DICHIARARE l'illegittimità, e/o la nullità e/o l'infondatezza e/o inesistenza, e/o inefficacia degli atti opposti e di ogni ulteriore atto successivo e precedente, di ogni domanda ed eccezione e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati da intendersi integralmente trascritti e/o l'infondatezza
e/o l'inesistenza e/o illegittimità di ogni asserito credito e/o l'illegittimità inefficacia nullità della esecuzione dell'atto opposto e/o delle notifiche e/o accogliere ogni domanda e/o eccezione meglio sopra ed in premessa indicata da intendersi integralmente trascritta e /o dichiari nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o invalido e/o inesistente e/o infondato e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, precedente e/o successivo, e/o non dovuti gli interessi le sanzioni e/o gli aggi e/o per quanto in premessa e/o
-DICHIARARE l'illegittimità, e/o la nullità e/o l'infondatezza e/o inesistenza, e/o inefficacia e/o
2 prescrizione della richiesta di pagamento e dell'atto opposto e di ogni ulteriore atto o, di ogni domanda richiesta ed eccezione di parte opposta e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati da intendersi integralmente trascritti e/o l'infondatezza e/o l'inesistenza e/o illegittimità di ogni asserito credito e/o l'illegittimità inefficacia nullità della esecuzione dell'atto opposto e/o delle notifiche e/o di ogni domanda ed eccezione meglio sopra ed in premessa indicata da intendersi integralmente trascritta e/o E dichiari nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o invalido e/o inesistente e/o infondato e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, precedente e/o successivo anche non conosciuto, e/o non dovuti gli interessi le azioni
e/o gli aggi e/o per quanto in premessa e/o la prescrizione del credito e/o degli interessi e/o dichiarare che nulla è dovuto alla opposta e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o disporre la ripetizione di ogni somma eventualmente riscossa e non dovuta per le ragioni di cui sopra, con interessi e rivalutazione e/o
-DICHIARARE e ritenere l'opponente, per effetto di intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. e/o ex art. 1159 c.c. proprietario assoluto ed esclusivo degli immobili individuati in corso di causa
e/o di qualunque sussistente in agro di Luzzi Foglio 60 partita speciale acque esenti da estimo e allibrato CSB0903 e/o della proprietà dell'aria corrispondente all'ex vecchio alveo torrente
Gidora contrada cavoni di noci o pietra di gidora mappale foglio 60 e/o in qualunque modo identificato e qualificato e/o a chiunque intestati e/o per possesso pacifico ed ultraventennale e pubblico e/o
-ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza di operare la voltura, con esonero di responsabilità.
In via subordinata,
-Disporre l'accertamento dei confini tenendo conto dello stato di fatto da oltre 20 anni e/o disporre l'eventuale servitù di passaggio acquisita da oltre 20 anni e di ogni diritto e/o come meglio sopra e/o -dichiarare la prescrizione intervenuta di indennità e interessi e/o rideterminare la somma eventualmente dovuta e indicare i parametri di riferimenti e i criteri di calcolo e/o ordinare la compensazione con ulteriori crediti e/o la non dovutezza degli interessi e/o rivalutazione e/o indennità e/o di qualunque altra somma e/o
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, previo rigetto Controparte_1 dell'istanza di inibitoria ex adverso formulata:
- In via pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza ex adverso appellata, per i motivi – in fatto ed in diritto – esposti in narrativa;
3 - nel merito, rigettare l'appello avversario e confermare in toto la sentenza impugnata;
in ogni caso accertando la non intervenuta usucapione del bene oggetto del presente giudizio e la debenza delle somme di cui alla seconda richiesta di pagamento, notificata in data 3.11.2016, e della cartella di pagamento n. 03420170014729150000, notificata in data 10.06.2017, condannando la controparte al pagamento della somma di € 30.604,44, a titolo di indennità per
l'occupazione illegittima dell'area di mq. 4.735, facente parte del terreno identificato in CT del
Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda
CSB0903, da parte della in relazione al periodo compreso tra il 2.9.2011 ed il Parte_1
2.9.2016, oltre interessi, al tasso legale, dal 3.9.2016 fino al soddisfo, per come statuito correttamente dal Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente a carico di controparte”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 la “seconda richiesta di pagamento” notificata il 3.11.2016, con cui l' ha Controparte_1 intimato alla predetta società il pagamento della somma complessiva di € 127.906,06 a titolo di indennità per occupazione illegittima di mq 4.735 di suolo del demanio indisponibile dello Stato, sito nel territorio del Comune di Luzzi, di cui mq 235 per sconfinamento di un capannone e mq
4.500 utilizzati come piazzale, per il periodo compreso tra il 17.4.1999 ed il 30.6.2016.
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha dedotto:
➢ l'illegittimità della notificazione della richiesta di pagamento, in quanto è stata effettuata a mezzo di posta ordinaria;
➢ l'inefficacia e l'illegittimità della richiesta di pagamento, allegando a tal proposito l'insussistenza del presupposto dell'abusiva occupazione del terreno e del capannone, specificando che i beni oggetto di una ipotetica occupazione sine titulo sono stati acquistati dalla ditta AF CO con atto di compravendita e concessi in locazione in forza di contratto stipulato in data 11.9.2000 con la società stessa;
➢ l'avvenuta sdemanializzazione del terreno e l'acquisto della relativa proprietà per usucapione da parte della in virtù del possesso per oltre venti anni;
Parte_1
➢ l'intervenuta prescrizione del credito e, in subordine, l'eccessività della somma nonché la mancata indicazione dei criteri di calcolo della somma intimata.
4 Per le suddette ragioni, ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità e /o la nullità della richiesta di pagamento e che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà degli immobili in oggetto da parte della e/o di AF CO. Parte_1
Incardinato il procedimento n. 5117/2016 R.G.A.C., con comparsa depositata il 14.02.2017 si è costituita in giudizio l' per resistere all'opposizione e per chiederne il rigetto, Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha rappresentato che:
➢ il terreno per cui è causa costituiva una porzione di mq.
4.735 del terreno facente parte della più ampia scheda patrimoniale dello Stato CSB0903 (“Vecchio Alveo Torrente
Gidora Contrada Cavoni di Noci o Pietra di Gidori”) distinto in Catasto al Foglio di mappa n. 60 del Comune di Luzzi (CS);
➢ il predetto bene è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato con
Decreto Interministeriale n. 586 del 5.05.1973 e che, come risultante da certificato di destinazione urbanistica n. 43/2016 dell'1.06.2016, ricadeva in zona di interesse paesaggistico ed era sottoposto ai vincoli di cui art. 142, comma 1 lettera c, del D. Lgs. n.
42/2004;
➢ i carabinieri del Comune di Luzzi, in data 26.11.2015 hanno effettuato un sopralluogo sul suddetto terreno al fine di constatare lo stato dei luoghi, verificarne gli utilizzi e l'eventuale presenza di manufatti e/o opere edilizie non autorizzate, in esito al quale sono state individuate due porzioni della scheda patrimoniale interessate da occupazioni sine titulo:
1) la prima riferibile alla società per complessivi mq. 4.735, di cui mq. Pt_1 Pt_1
235 oggetto di sconfinamento del capannone (di proprietà di AF CO) e mq.
4.500 utilizzati come piazzale, il tutto identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda CSB0903; 2) la seconda, riguardante un'area di circa in 130,00 mq, riferibile invece al Controparte_3
[...]
➢ per quanto sopra esposto, l' ha provveduto, con valutazione tecnico Controparte_1
estimativa prot. n. 2016/11337 del 29.06.2016, a determinare le indennità di occupazione dovute per l'utilizzo dell'area da parte della relativamente al periodo dal Parte_1
17.04.1999 - data coincidente con l'acquisto del capannone da parte Sig. AF CO, in forza di atto di compravendita per Notaio n. 40539 di Repertorio e n. 14594 Persona_1
Raccolta - fino al 30.06.2016 e con nota prot. 2016/11447 dell'1.07.2016 ha richiesto alla società il pagamento delle indennità e degli interessi, per complessivi € 127.906,06, per
5 l'utilizzo senza titolo di mq.
4.735 di terreno facente parte della scheda patrimoniale
CSB0903, identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo”, relativo al periodo dal 17.04.1999 al 30.06.2016;
➢ tuttavia, in mancanza di pagamento ha emesso la “Prima Richiesta di Pagamento” prot. n.
13938/2016 del 29.08.2016 notificata in data 2.09.2016, e la successiva “Seconda Richiesta di Pagamento” prot. n. 2016/17474 datata 26.10.2016 e notificata in data 3.11.2016;
➢ infine, ha evidenziato che: 1) alla fattispecie in esame non può applicarsi la previsione di cui all'art. 1158 c.c., atteso che l'atto di compravendita con cui AF CO ha acquistato parte della proprietà della identificata con le p.lle 227 Controparte_4
del foglio di mappa 60 e 262 del foglio di mappa 46, non comprendeva la porzione di capannone (e terreno) sconfinanti sull'area appartenente al patrimonio dello Stato;
2)
➢ trattandosi di mera detenzione e non di possesso utile per l'usucapione, il decorso del ventennio, peraltro non ancora perfezionatosi dal 17.04.1999, era inidoneo a determinare il perfezionamento della fattispecie acquisitiva;
➢ per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione, l'utilizzo in oggetto ha integrato un'ipotesi di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. di carattere permanente, di conseguenza permanendo l'utilizzo sine titulo del bene, non si possono configurare i presupposti per la maturazione del termine prescrizionale.
Si è costituita, altresì, in giudizio la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, per eccepire la propria estraneità al giudizio e per chiedere la sua estromissione.
In corso di causa, il difensore della società opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti della Regione Calabria e, con sentenza n. 52/2018 dell'8.1.2018, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio n. 5117/2016 tra la e la Regione Calabria, disponendone la prosecuzione tra la società opponente e Parte_1
l' . Controparte_1
Con sentenza non definitiva a verbale n. 52/2018 dell'8.01.2018, il giudice di prime cure ha dato atto della volontà da parte del difensore della di “rinunciare ad ogni domanda Parte_3
nei confronti della Regione” e ha così provveduto: 1) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio 5117/2016 R.G.A.C. tra la e la Regione Calabria;
Parte_1
2) ha compensato integralmente le spese di lite tra la e la Regione Calabria;
3) Parte_1
ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra la e Parte_1
l' . Controparte_1
6 Nel prosieguo del giudizio è stata disposta la riunione del giudizio n. 5117/2016 R.G.A.C. con il procedimento n. 3465/2017 R.G.A.C., in cui ha proposto opposizione avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 03420170014729150000, notificata in data 10.06.2017, per l'importo, di € 142.019,29, a titolo di indennità di occupazione di mq 4.735 di suolo del demanio indisponibile dello Stato sito nel territorio del Comune di Luzzi.
Nell'ambito del suddetto giudizio si sono costituiti l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e l' , in persona del Direttore pro Controparte_2
tempore, per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione.
L ha sollevato le medesime eccezioni proposte nell'ambito del giudizio n. Controparte_1
5117/2016 R.G.A.C.
La causa è stata istruita documentalmente e nell'ambito del giudizio n. 3465/2017 R.G.A.C. è stata espletata la prova testimoniale e la CTU (a firma dell'Ing. ). Testimone_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.12.2021, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 641/2022, pubblicata in data 1.04.2022, il Tribunale di Cosenza ha: 1) accolto parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha accertato la validità Parte_1
della seconda richiesta di pagamento, notificata in data 3.11.2016, e della cartella di pagamento n.
03420170014729150000, notificata in data 10.06.2017, in riferimento alla somma di € 30.604,44,
a titolo di indennità per l'occupazione illegittima dell'area di mq. 4.735, facente parte del terreno identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda CSB0903, da parte della in relazione al periodo compreso Parte_1
tra il 2.9.2011 ed il 2.9.2016, oltre interessi, al tasso legale, dal 3.9.2016 fino al soddisfo;
2) rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla 3) Parte_1
compensato tra le parti le spese di lite;
4) posto le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separati decreti, definitivamente a carico della e dell' , Parte_1 Controparte_1
per metà ciascuna.
Con specifico riferimento alla domanda di usucapione ( unica questione ancora dibattuta in questo grado del giudizio ) il tribunale hadato atto del fatto che è emerso documentalmente che: 1) nel
1973 il Ministero dei LL.PP. e il Ministero delle Finanze hanno emanato il Decreto di
Sdemanializzazione n. 586 in base al quale l'ex alveo, per una superficie complessiva di 28.440
m2, è diventato, su nulla osta del Genio Civile, Patrimonio disponibile dello Stato;
2) negli anni che vanno dalla sdemanializzazione al 1982, ha richiesto ed ottenuto il rinnovo Parte_4
della concessione, per uso deposito, del terreno e dal 1983 il terreno è stato utilizzato dalla
7 che, nel 1995, ha inoltrato al Ministero delle Finanze una richiesta di Controparte_4
permuta con i terreni del nuovo alveo e con eventuale conguaglio o di vendita del reliquato sdemanializzato, reiterando la richiesta nel 2004; 3) nel 2016 l' ha Controparte_1 provveduto a verificare l'occupazione dei terreni, in particolare della porzione di circa 4.735,00 mq, da parte della a partire dal 1999 e, tramite valutazione tecnico Controparte_5
estimativa, ha determinato gli indennizzi per occupazione abusiva dal 1999 al 2016; 4) per effetto della “sdemanializzazione”, avvenuta in base ai dettami dell'art. 829 c.c., il bene ha cessato di avere destinazione pubblicistica ed è passato dal regime giuridico dell'incommerciabilità al regime della disponibilità.
Ricostruita sinteticamente la vicenda nei termini che precedono, il giudice di prime cure ha, poi, dato atto anche delle seguenti circostanze:
➢ la ditta AF CO ha acquistato, con atto di compravendita per Notaio Persona_1
del 17.4.1999 (n. 40539 di Repertorio e n. 14594 Raccolta), un terreno industriale di
4.175,00 mq con annesso capannone industriale di circa 1.264,00 mq, riportato al N.C.T. al foglio 46 p.lla 262 ed al foglio 60 p.lla 227 e ha concesso in locazione i predetti beni, in forza di contratto dell'11.9.2020, alla per dieci anni, fino al 2010; Parte_1
➢ la porzione di terreno mq. 4.735, facente parte della scheda patrimoniale CSB0903 e identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo”, oggetto dell'occupazione illegittima contestata alla non era Parte_1
compresa nella suddetta compravendita;
➢ è emerso che la società opponente abbia utilizzato il capannone industriale – che quanto alla parte di 277,06 mq sconfina nella porzione di terreno occupata – e il piazzale antistante per lo svolgimento di attività di fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione;
➢ parte opponente non ha fornito elementi univoci sulla reale individuazione della data a partire dalla quale ha iniziato a esercitare l'esclusiva disponibilità dell'area di mq. 4.735, di cui mq. 235 oggetto di sconfinamento del capannone (di proprietà di AF CO)
e mq.
4.500 utilizzati come piazzale, facente parte del terreno identificato in CT del
Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda CSB0903;
➢ tale carenza probatoria non è stata colmata nemmeno in sede di espletamento della prova testimoniale perché i testi escussi hanno reso semplicemente delle dichiarazioni generiche.
8 Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale, il giudice di prime cure ha concluso nel senso che anche se si volesse individuare il momento iniziale dell'esclusiva diponibilità del bene oggetto di causa nella data di acquisto del terreno limitrofo da parte di AF CO del 17.04.2009 o nell'anno 1998 (anno in cui secondo i testi escussi sono stati eseguiti dei lavori su quel terreno), non può comunque ritenersi maturato il termine ventennale richiesto per l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, atteso che la notificazione della
“Prima Richiesta di Pagamento” prot. n. 13938/2016 del 29.08.2016 è avvenuta il 2.09.2016 e quella della “Seconda Richiesta di Pagamento” prot. n. 2016/17474 del 26.10.2016, è avvenuta il
3.11.2016.
In relazione agli altri requisiti richiesti ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, è stato anche accertato che la società opponente non ha fornito alcuna prova utile sulla sussistenza di un effettivo esercizio di un potere di fatto sulla res. Inoltre, la detenzione delle porzioni di terreno di proprietà della ditta AF in forza di contratto di locazione, da parte della Parte_1 quantomeno fino al settembre 2010 (data di scadenza del contratto di locazione), e l'assenza della prova di atti di interversione del possesso, hanno costituito elementi ulteriori che inevitabilmente hanno escluso che la predetta società possa vantare una relazione di fatto con la res qualificabile in termini di possesso.
Per le suddette ragioni, la domanda di accertamento della proprietà per usucapione, proposta dalla in via riconvenzionale, è stata rigettata e in mancanza di un valido titolo idoneo Parte_1
a giustificare la disponibilità e l'utilizzazione dell'area di mq.
4.735 in contestazione da parte della società, è stata ritenuta legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione formulata dall' , quantificata in complessivi € 127.906,06 in relazione al periodo dal Controparte_1
17.04.1999 al 30.06.2016, sulla scorta di una valutazione tecnico estimativa (prot. n. 2016/11337 del 29.06.2016).
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona dell'amministratore unico Parte_1 [...]
, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza Pt_2
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.10.2022 affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 29.05.2023 si è costituito in giudizio l , Controparte_1
in persona del Direttore l.r.p.t., per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
9 Con provvedimento del 16.06.2023, il Collegio della I sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della II sezione civile, atteso che l'oggetto dell'appello rientra nelle materie riservate alla competenza tabellare della II sezione civile.
Nonostante la regolarità della notifica, l' , non ha inteso Controparte_2
costituirsi.
All'udienza del 13.09.2023, con provvedimento del 15.09.2024, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria e ha rinviato la causa all'udienza del 13.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 18//2024 depositato il 20/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_6
2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Parte appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Deve essere dichiarata la contumacia di , in persona del Controparte_2
Direttore l.r.p.t., la quale benché citata regolarmente in giudizio con la pec del 3.10.2022 non ha inteso costituirsi.
2.3. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura complessivamente l'ingiustizia della sentenza per errata valutazione del materiale istruttorio in relazione alla domanda di intervenuta usucapione.
10 Più in particolare, la società lamenta quanto segue: “ha errato il giudice di Parte_1 prime grado nell'accogliere parzialmente l'opposizione e nel rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione e nel non accogliere le ulteriori domande e conclusioni di primo grado. Errata valutazione della prova documentale, errata valutazione della prova per testi e della normativa”.
In ordine all'intervenuto acquisto per usucapione deduce l'appellante: 1) che il possesso del bene
è proseguito anche in corso di causa non essendo mai stato interrotto da una domanda restitutoria e che, conseguentemente, pur volendo ancorare – come sostiene il giudice di primo grado – detto possesso al 17 aprile 1999 nel corso del giudizio sarebbe comunque maturato il ventennio dell'usucapione; 2) il possesso sin da epoca precedente il 1999 e, in particolare, almeno dal 1996,
è rimasto integralmente riscontrata dalla prova per testi espletata;
3) parimenti riscontrato è stato il requisito della sdemanializzazione del bene e la deviazione del corso del torrente da tempo immemore con consequenziale applicazione del regime privatistico ai beni per cui è causa.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Va in primo luogo rilevato che il requisito del perfezionamento della usucapione non può che essere verificato con riferimento al momento della domanda o, al massimo, al momento della formazione delle preclusioni sulle allegazioni assertive e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 che nel caso in esame scadeva l'8 febbraio
2018 e nella quale peraltro viene ribadita la tesi del già intervenuto perfezionamento della usucapione. Consentire di dare rilevanza alle circostanze di fatto verificatesi in corso del giudizio, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, esponendo la controparte ad un esito della lite dipendente da circostanze sulle quali non ha avuto modo di svolgere le proprie difese. Peraltro l'istruttoria svolta ha riguardato esclusivamente il periodo fino alla proposizione della domanda, onde mancherebbe in ogni caso la prova della protrazione del possesso oltre quel momento e in costanza di giudizio.
Di nessun rilievo ai fini della decisione è invece l'avvenuta sdemanializzazione dei beni per cui è causa, pacificamente emersa nel corso dell'istruttoria e mai revocata in dubbio dalla stessa amministrazione demaniale.
Resta quindi da verificare se effettivamente, all'esito dell'istruttoria svolta, possa ritenersi provato in capo all'appellante un possesso utile ad usucapire alla data della proposizione della relativa domanda.
11 Sul punto deve in primo luogo evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'esercizio del possesso utile da usuacapire per il tempo previsto dalla legge è stato oggetto di espressa contestazione da parte dell' che sin dalla memoria difensiva Controparte_1
depositata nel primo dei due giudizi riuniti ha eccepito che la tesi del possesso ultraventennale sostenuta dalla controparte si presentava in contrasto con le risultanze documentali e, in particolare, con il contratto di compravendita del 17 aprile 1999.
Ciò premesso la valutazione complessiva degli esiti istruttori non può condurre al riconoscimento dell'intervenuta usucapione del bene nei termini prospettati dall'appellante. Deve qui darsi conto del fatto che dalla istruttoria svolta e, in particolare, dalla consulenza tecnica espletata è emerso che i beni per i quali l' ha chiesto il pagamento dell'indennità deducendone Controparte_1
l'abusiva occupazione da parte dell'odierna appellante sono costituiti dal piazzale antistante il capannone industriale oggetto del contratto di compravendita del 17 aprile 1999 stipulato tra la e AF CO: in particolare mentre l'appezzamento di terreno oggetto del Controparte_4
contratto è estraneo alla odierna controversa, il capannone industriale è risultato occupare parzialmente la proprietà demaniale che, per il resto, è pacificamente costituita da un piazzale a servizio del capannone in cui attualmente la esercita la propria attività Parte_1
produttiva. Deve ancora precisarsi che nel contratto di compravendita di cui si discute si dà atto che AF CO è immesso da quel momento nel possesso del bene. Trattasi del medesimo bene che successivamente è stato concesso in locazione alla Calabria Gru s.r.l. da AF CO con contratto dell'11 settembre 2000.
Ebbene deve qui ricordarsi che la tesi difensiva dell'appellante è stata quella dell'utilizzo del capannone e dell'aera antistante per l'esercizio della propria attività produttiva: sennonchè i contratti inducono la legittima presunzione che almeno fino all'aprile 1999 il capannone fu nella disponibilità di una diversa società che, inoltre e per come si è sopra riportato nella parte narrativa, più volte ha interloquito con l'amministrazione demaniale per il riconoscimento dei propri diritti su quei beni. .
A fronte di tali risultanze documentali dalle quali è lecito presumere che prima del settembre 2000 la società non ebbe la disponibilità giuridica del bene in parte ubicato sul terreno demaniale e comunque servito dalla residua area antistante cui si riferisce la richiesta di pagamento della indennità, non possono essere valorizzate le laconiche deposizioni dei testi che si sono limitati a confermare i capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria dell'appellante, di cui solo il n.
1) contiene un riferimento cronologico preciso ( anno 1996 ) essendo gli altri espressi in termini di “ oltre vent'anni “ cui non ha fatto seguito nel corso della escussione alcuna idonea
12 specificazione da parte di testi. Solo in relazione al capitolo 9 concernente la presenza della recinzione entrambi i testi sentiti hanno fatto riferimento rispettivamente al 1994 e al 1996 Tes_2
e al 1998, rimanendo tuttavia il dato di insanabile incertezza già evidenziato che colloca Per_2
il capannone nella disponibilità di un diverso soggetto almeno fino al 1999.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese nei rapporti con l' seguono la soccombenza e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del
2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in quello indeterminabile di scarsa complessità
Atteso l'esito della lite deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 641/2022 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 01/04/2022,
[...]
così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
nulla dispone sulle spese di lite rispetto ad;
Controparte_2
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
Così il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1429/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Luzzi (CS), alla Via C. Firrao n. 1, presso lo studio Pt_2 dell'Avv. Antonella AF, la quale la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione rilasciata nell'ambito del giudizio n. 5117/2016 R.G.A.C. Tribunale di
Lamezia Terme;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Direttore l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici, siti in Via Gioacchino da Fiore n. 34, domiciliata ope legis;
APPELLATA
, in persona del Direttore l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per “……. ACCOGLIERE il presente appello e, ogni richiesta, deduzione, Parte_1
eccezione e conclusione formulata in primo grado in ogni atto difensivo e verbale di causa e nel presente atto, da intendersi integralmente trascritta e ripetuta ed in integrale o parziale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 In via preliminare, ed anche inaudita altera parte, e d'urgenza, disporre, con l'ordinanza prevista dall'art. 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza qui impugnata, come meglio sopra e per tutte le motivazioni indicate, e/o,
Nel merito:
Accogliere l'appello, per uno o più motivi meglio sopra specificati, da intendersi integralmente trascritti, e dichiararlo fondato ed ammissibile e /o in riforma della sentenza impugnata anche parziale e per l'effetto accogliere l'opposizione di primo grado e/o la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione e/o accogliere tutte le domande e le conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado (di entrambi i procedimenti riuniti) , e/o accogliere le conclusioni di primo grado e ogni richiesta deduzione ed eccezione in atti, e/o dunque
-IN ACCOGLIMENTO della dispiegata opposizione, e conclusioni di primo grado:
-In via preliminare, urgenza e cautelare, anche inaudita altera parte, e/o fissare udienza di comparizione cautelare e sospendere gli atti oggetto dell'odierna opposizione e/o sospendere
l'esecuzione, stante quanto sopra e stante il gravissimo ed irreparabile danno apportato all'attività della opponente per uno o più motivi meglio sopra specificati e da intendersi integralmente trascritti e/o per inesistenza della notifica e/o violazione della normativa sulle notifiche telematiche e/o per nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della notifica e/o dell'atto impugnato
e/o l'inesistenza e infondatezza della pretesa creditoria, e per tutto quanto sopra rilevato ed eccepito, e/o oggetto di accertamento e/o mai esecutivo e/o di disporre la sospensione anche in via d'urgenza e cautelare, ed in quanto sussistono i presupposti di legge ed il fumus boni iuris ed il periculum in mora e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o
Nel merito, e in via principale,
-DICHIARARE l'illegittimità, e/o la nullità e/o l'infondatezza e/o inesistenza, e/o inefficacia degli atti opposti e di ogni ulteriore atto successivo e precedente, di ogni domanda ed eccezione e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati da intendersi integralmente trascritti e/o l'infondatezza
e/o l'inesistenza e/o illegittimità di ogni asserito credito e/o l'illegittimità inefficacia nullità della esecuzione dell'atto opposto e/o delle notifiche e/o accogliere ogni domanda e/o eccezione meglio sopra ed in premessa indicata da intendersi integralmente trascritta e /o dichiari nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o invalido e/o inesistente e/o infondato e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, precedente e/o successivo, e/o non dovuti gli interessi le sanzioni e/o gli aggi e/o per quanto in premessa e/o
-DICHIARARE l'illegittimità, e/o la nullità e/o l'infondatezza e/o inesistenza, e/o inefficacia e/o
2 prescrizione della richiesta di pagamento e dell'atto opposto e di ogni ulteriore atto o, di ogni domanda richiesta ed eccezione di parte opposta e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati da intendersi integralmente trascritti e/o l'infondatezza e/o l'inesistenza e/o illegittimità di ogni asserito credito e/o l'illegittimità inefficacia nullità della esecuzione dell'atto opposto e/o delle notifiche e/o di ogni domanda ed eccezione meglio sopra ed in premessa indicata da intendersi integralmente trascritta e/o E dichiari nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o invalido e/o inesistente e/o infondato e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, precedente e/o successivo anche non conosciuto, e/o non dovuti gli interessi le azioni
e/o gli aggi e/o per quanto in premessa e/o la prescrizione del credito e/o degli interessi e/o dichiarare che nulla è dovuto alla opposta e/o per uno o più motivi di cui sopra e/o disporre la ripetizione di ogni somma eventualmente riscossa e non dovuta per le ragioni di cui sopra, con interessi e rivalutazione e/o
-DICHIARARE e ritenere l'opponente, per effetto di intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. e/o ex art. 1159 c.c. proprietario assoluto ed esclusivo degli immobili individuati in corso di causa
e/o di qualunque sussistente in agro di Luzzi Foglio 60 partita speciale acque esenti da estimo e allibrato CSB0903 e/o della proprietà dell'aria corrispondente all'ex vecchio alveo torrente
Gidora contrada cavoni di noci o pietra di gidora mappale foglio 60 e/o in qualunque modo identificato e qualificato e/o a chiunque intestati e/o per possesso pacifico ed ultraventennale e pubblico e/o
-ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza di operare la voltura, con esonero di responsabilità.
In via subordinata,
-Disporre l'accertamento dei confini tenendo conto dello stato di fatto da oltre 20 anni e/o disporre l'eventuale servitù di passaggio acquisita da oltre 20 anni e di ogni diritto e/o come meglio sopra e/o -dichiarare la prescrizione intervenuta di indennità e interessi e/o rideterminare la somma eventualmente dovuta e indicare i parametri di riferimenti e i criteri di calcolo e/o ordinare la compensazione con ulteriori crediti e/o la non dovutezza degli interessi e/o rivalutazione e/o indennità e/o di qualunque altra somma e/o
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, previo rigetto Controparte_1 dell'istanza di inibitoria ex adverso formulata:
- In via pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza ex adverso appellata, per i motivi – in fatto ed in diritto – esposti in narrativa;
3 - nel merito, rigettare l'appello avversario e confermare in toto la sentenza impugnata;
in ogni caso accertando la non intervenuta usucapione del bene oggetto del presente giudizio e la debenza delle somme di cui alla seconda richiesta di pagamento, notificata in data 3.11.2016, e della cartella di pagamento n. 03420170014729150000, notificata in data 10.06.2017, condannando la controparte al pagamento della somma di € 30.604,44, a titolo di indennità per
l'occupazione illegittima dell'area di mq. 4.735, facente parte del terreno identificato in CT del
Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda
CSB0903, da parte della in relazione al periodo compreso tra il 2.9.2011 ed il Parte_1
2.9.2016, oltre interessi, al tasso legale, dal 3.9.2016 fino al soddisfo, per come statuito correttamente dal Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente a carico di controparte”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 la “seconda richiesta di pagamento” notificata il 3.11.2016, con cui l' ha Controparte_1 intimato alla predetta società il pagamento della somma complessiva di € 127.906,06 a titolo di indennità per occupazione illegittima di mq 4.735 di suolo del demanio indisponibile dello Stato, sito nel territorio del Comune di Luzzi, di cui mq 235 per sconfinamento di un capannone e mq
4.500 utilizzati come piazzale, per il periodo compreso tra il 17.4.1999 ed il 30.6.2016.
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha dedotto:
➢ l'illegittimità della notificazione della richiesta di pagamento, in quanto è stata effettuata a mezzo di posta ordinaria;
➢ l'inefficacia e l'illegittimità della richiesta di pagamento, allegando a tal proposito l'insussistenza del presupposto dell'abusiva occupazione del terreno e del capannone, specificando che i beni oggetto di una ipotetica occupazione sine titulo sono stati acquistati dalla ditta AF CO con atto di compravendita e concessi in locazione in forza di contratto stipulato in data 11.9.2000 con la società stessa;
➢ l'avvenuta sdemanializzazione del terreno e l'acquisto della relativa proprietà per usucapione da parte della in virtù del possesso per oltre venti anni;
Parte_1
➢ l'intervenuta prescrizione del credito e, in subordine, l'eccessività della somma nonché la mancata indicazione dei criteri di calcolo della somma intimata.
4 Per le suddette ragioni, ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità e /o la nullità della richiesta di pagamento e che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà degli immobili in oggetto da parte della e/o di AF CO. Parte_1
Incardinato il procedimento n. 5117/2016 R.G.A.C., con comparsa depositata il 14.02.2017 si è costituita in giudizio l' per resistere all'opposizione e per chiederne il rigetto, Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha rappresentato che:
➢ il terreno per cui è causa costituiva una porzione di mq.
4.735 del terreno facente parte della più ampia scheda patrimoniale dello Stato CSB0903 (“Vecchio Alveo Torrente
Gidora Contrada Cavoni di Noci o Pietra di Gidori”) distinto in Catasto al Foglio di mappa n. 60 del Comune di Luzzi (CS);
➢ il predetto bene è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato con
Decreto Interministeriale n. 586 del 5.05.1973 e che, come risultante da certificato di destinazione urbanistica n. 43/2016 dell'1.06.2016, ricadeva in zona di interesse paesaggistico ed era sottoposto ai vincoli di cui art. 142, comma 1 lettera c, del D. Lgs. n.
42/2004;
➢ i carabinieri del Comune di Luzzi, in data 26.11.2015 hanno effettuato un sopralluogo sul suddetto terreno al fine di constatare lo stato dei luoghi, verificarne gli utilizzi e l'eventuale presenza di manufatti e/o opere edilizie non autorizzate, in esito al quale sono state individuate due porzioni della scheda patrimoniale interessate da occupazioni sine titulo:
1) la prima riferibile alla società per complessivi mq. 4.735, di cui mq. Pt_1 Pt_1
235 oggetto di sconfinamento del capannone (di proprietà di AF CO) e mq.
4.500 utilizzati come piazzale, il tutto identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda CSB0903; 2) la seconda, riguardante un'area di circa in 130,00 mq, riferibile invece al Controparte_3
[...]
➢ per quanto sopra esposto, l' ha provveduto, con valutazione tecnico Controparte_1
estimativa prot. n. 2016/11337 del 29.06.2016, a determinare le indennità di occupazione dovute per l'utilizzo dell'area da parte della relativamente al periodo dal Parte_1
17.04.1999 - data coincidente con l'acquisto del capannone da parte Sig. AF CO, in forza di atto di compravendita per Notaio n. 40539 di Repertorio e n. 14594 Persona_1
Raccolta - fino al 30.06.2016 e con nota prot. 2016/11447 dell'1.07.2016 ha richiesto alla società il pagamento delle indennità e degli interessi, per complessivi € 127.906,06, per
5 l'utilizzo senza titolo di mq.
4.735 di terreno facente parte della scheda patrimoniale
CSB0903, identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo”, relativo al periodo dal 17.04.1999 al 30.06.2016;
➢ tuttavia, in mancanza di pagamento ha emesso la “Prima Richiesta di Pagamento” prot. n.
13938/2016 del 29.08.2016 notificata in data 2.09.2016, e la successiva “Seconda Richiesta di Pagamento” prot. n. 2016/17474 datata 26.10.2016 e notificata in data 3.11.2016;
➢ infine, ha evidenziato che: 1) alla fattispecie in esame non può applicarsi la previsione di cui all'art. 1158 c.c., atteso che l'atto di compravendita con cui AF CO ha acquistato parte della proprietà della identificata con le p.lle 227 Controparte_4
del foglio di mappa 60 e 262 del foglio di mappa 46, non comprendeva la porzione di capannone (e terreno) sconfinanti sull'area appartenente al patrimonio dello Stato;
2)
➢ trattandosi di mera detenzione e non di possesso utile per l'usucapione, il decorso del ventennio, peraltro non ancora perfezionatosi dal 17.04.1999, era inidoneo a determinare il perfezionamento della fattispecie acquisitiva;
➢ per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione, l'utilizzo in oggetto ha integrato un'ipotesi di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. di carattere permanente, di conseguenza permanendo l'utilizzo sine titulo del bene, non si possono configurare i presupposti per la maturazione del termine prescrizionale.
Si è costituita, altresì, in giudizio la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, per eccepire la propria estraneità al giudizio e per chiedere la sua estromissione.
In corso di causa, il difensore della società opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti della Regione Calabria e, con sentenza n. 52/2018 dell'8.1.2018, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio n. 5117/2016 tra la e la Regione Calabria, disponendone la prosecuzione tra la società opponente e Parte_1
l' . Controparte_1
Con sentenza non definitiva a verbale n. 52/2018 dell'8.01.2018, il giudice di prime cure ha dato atto della volontà da parte del difensore della di “rinunciare ad ogni domanda Parte_3
nei confronti della Regione” e ha così provveduto: 1) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio 5117/2016 R.G.A.C. tra la e la Regione Calabria;
Parte_1
2) ha compensato integralmente le spese di lite tra la e la Regione Calabria;
3) Parte_1
ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra la e Parte_1
l' . Controparte_1
6 Nel prosieguo del giudizio è stata disposta la riunione del giudizio n. 5117/2016 R.G.A.C. con il procedimento n. 3465/2017 R.G.A.C., in cui ha proposto opposizione avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 03420170014729150000, notificata in data 10.06.2017, per l'importo, di € 142.019,29, a titolo di indennità di occupazione di mq 4.735 di suolo del demanio indisponibile dello Stato sito nel territorio del Comune di Luzzi.
Nell'ambito del suddetto giudizio si sono costituiti l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e l' , in persona del Direttore pro Controparte_2
tempore, per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione.
L ha sollevato le medesime eccezioni proposte nell'ambito del giudizio n. Controparte_1
5117/2016 R.G.A.C.
La causa è stata istruita documentalmente e nell'ambito del giudizio n. 3465/2017 R.G.A.C. è stata espletata la prova testimoniale e la CTU (a firma dell'Ing. ). Testimone_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.12.2021, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 641/2022, pubblicata in data 1.04.2022, il Tribunale di Cosenza ha: 1) accolto parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha accertato la validità Parte_1
della seconda richiesta di pagamento, notificata in data 3.11.2016, e della cartella di pagamento n.
03420170014729150000, notificata in data 10.06.2017, in riferimento alla somma di € 30.604,44,
a titolo di indennità per l'occupazione illegittima dell'area di mq. 4.735, facente parte del terreno identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda CSB0903, da parte della in relazione al periodo compreso Parte_1
tra il 2.9.2011 ed il 2.9.2016, oltre interessi, al tasso legale, dal 3.9.2016 fino al soddisfo;
2) rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla 3) Parte_1
compensato tra le parti le spese di lite;
4) posto le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separati decreti, definitivamente a carico della e dell' , Parte_1 Controparte_1
per metà ciascuna.
Con specifico riferimento alla domanda di usucapione ( unica questione ancora dibattuta in questo grado del giudizio ) il tribunale hadato atto del fatto che è emerso documentalmente che: 1) nel
1973 il Ministero dei LL.PP. e il Ministero delle Finanze hanno emanato il Decreto di
Sdemanializzazione n. 586 in base al quale l'ex alveo, per una superficie complessiva di 28.440
m2, è diventato, su nulla osta del Genio Civile, Patrimonio disponibile dello Stato;
2) negli anni che vanno dalla sdemanializzazione al 1982, ha richiesto ed ottenuto il rinnovo Parte_4
della concessione, per uso deposito, del terreno e dal 1983 il terreno è stato utilizzato dalla
7 che, nel 1995, ha inoltrato al Ministero delle Finanze una richiesta di Controparte_4
permuta con i terreni del nuovo alveo e con eventuale conguaglio o di vendita del reliquato sdemanializzato, reiterando la richiesta nel 2004; 3) nel 2016 l' ha Controparte_1 provveduto a verificare l'occupazione dei terreni, in particolare della porzione di circa 4.735,00 mq, da parte della a partire dal 1999 e, tramite valutazione tecnico Controparte_5
estimativa, ha determinato gli indennizzi per occupazione abusiva dal 1999 al 2016; 4) per effetto della “sdemanializzazione”, avvenuta in base ai dettami dell'art. 829 c.c., il bene ha cessato di avere destinazione pubblicistica ed è passato dal regime giuridico dell'incommerciabilità al regime della disponibilità.
Ricostruita sinteticamente la vicenda nei termini che precedono, il giudice di prime cure ha, poi, dato atto anche delle seguenti circostanze:
➢ la ditta AF CO ha acquistato, con atto di compravendita per Notaio Persona_1
del 17.4.1999 (n. 40539 di Repertorio e n. 14594 Raccolta), un terreno industriale di
4.175,00 mq con annesso capannone industriale di circa 1.264,00 mq, riportato al N.C.T. al foglio 46 p.lla 262 ed al foglio 60 p.lla 227 e ha concesso in locazione i predetti beni, in forza di contratto dell'11.9.2020, alla per dieci anni, fino al 2010; Parte_1
➢ la porzione di terreno mq. 4.735, facente parte della scheda patrimoniale CSB0903 e identificato in CT del Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo”, oggetto dell'occupazione illegittima contestata alla non era Parte_1
compresa nella suddetta compravendita;
➢ è emerso che la società opponente abbia utilizzato il capannone industriale – che quanto alla parte di 277,06 mq sconfina nella porzione di terreno occupata – e il piazzale antistante per lo svolgimento di attività di fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione;
➢ parte opponente non ha fornito elementi univoci sulla reale individuazione della data a partire dalla quale ha iniziato a esercitare l'esclusiva disponibilità dell'area di mq. 4.735, di cui mq. 235 oggetto di sconfinamento del capannone (di proprietà di AF CO)
e mq.
4.500 utilizzati come piazzale, facente parte del terreno identificato in CT del
Comune di Luzzi al foglio 60 partita speciale “acque esenti da estimo” ed allibrato alla scheda CSB0903;
➢ tale carenza probatoria non è stata colmata nemmeno in sede di espletamento della prova testimoniale perché i testi escussi hanno reso semplicemente delle dichiarazioni generiche.
8 Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale, il giudice di prime cure ha concluso nel senso che anche se si volesse individuare il momento iniziale dell'esclusiva diponibilità del bene oggetto di causa nella data di acquisto del terreno limitrofo da parte di AF CO del 17.04.2009 o nell'anno 1998 (anno in cui secondo i testi escussi sono stati eseguiti dei lavori su quel terreno), non può comunque ritenersi maturato il termine ventennale richiesto per l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, atteso che la notificazione della
“Prima Richiesta di Pagamento” prot. n. 13938/2016 del 29.08.2016 è avvenuta il 2.09.2016 e quella della “Seconda Richiesta di Pagamento” prot. n. 2016/17474 del 26.10.2016, è avvenuta il
3.11.2016.
In relazione agli altri requisiti richiesti ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, è stato anche accertato che la società opponente non ha fornito alcuna prova utile sulla sussistenza di un effettivo esercizio di un potere di fatto sulla res. Inoltre, la detenzione delle porzioni di terreno di proprietà della ditta AF in forza di contratto di locazione, da parte della Parte_1 quantomeno fino al settembre 2010 (data di scadenza del contratto di locazione), e l'assenza della prova di atti di interversione del possesso, hanno costituito elementi ulteriori che inevitabilmente hanno escluso che la predetta società possa vantare una relazione di fatto con la res qualificabile in termini di possesso.
Per le suddette ragioni, la domanda di accertamento della proprietà per usucapione, proposta dalla in via riconvenzionale, è stata rigettata e in mancanza di un valido titolo idoneo Parte_1
a giustificare la disponibilità e l'utilizzazione dell'area di mq.
4.735 in contestazione da parte della società, è stata ritenuta legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione formulata dall' , quantificata in complessivi € 127.906,06 in relazione al periodo dal Controparte_1
17.04.1999 al 30.06.2016, sulla scorta di una valutazione tecnico estimativa (prot. n. 2016/11337 del 29.06.2016).
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona dell'amministratore unico Parte_1 [...]
, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza Pt_2
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.10.2022 affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 29.05.2023 si è costituito in giudizio l , Controparte_1
in persona del Direttore l.r.p.t., per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
9 Con provvedimento del 16.06.2023, il Collegio della I sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della II sezione civile, atteso che l'oggetto dell'appello rientra nelle materie riservate alla competenza tabellare della II sezione civile.
Nonostante la regolarità della notifica, l' , non ha inteso Controparte_2
costituirsi.
All'udienza del 13.09.2023, con provvedimento del 15.09.2024, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria e ha rinviato la causa all'udienza del 13.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 18//2024 depositato il 20/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_6
2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Parte appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Deve essere dichiarata la contumacia di , in persona del Controparte_2
Direttore l.r.p.t., la quale benché citata regolarmente in giudizio con la pec del 3.10.2022 non ha inteso costituirsi.
2.3. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura complessivamente l'ingiustizia della sentenza per errata valutazione del materiale istruttorio in relazione alla domanda di intervenuta usucapione.
10 Più in particolare, la società lamenta quanto segue: “ha errato il giudice di Parte_1 prime grado nell'accogliere parzialmente l'opposizione e nel rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione e nel non accogliere le ulteriori domande e conclusioni di primo grado. Errata valutazione della prova documentale, errata valutazione della prova per testi e della normativa”.
In ordine all'intervenuto acquisto per usucapione deduce l'appellante: 1) che il possesso del bene
è proseguito anche in corso di causa non essendo mai stato interrotto da una domanda restitutoria e che, conseguentemente, pur volendo ancorare – come sostiene il giudice di primo grado – detto possesso al 17 aprile 1999 nel corso del giudizio sarebbe comunque maturato il ventennio dell'usucapione; 2) il possesso sin da epoca precedente il 1999 e, in particolare, almeno dal 1996,
è rimasto integralmente riscontrata dalla prova per testi espletata;
3) parimenti riscontrato è stato il requisito della sdemanializzazione del bene e la deviazione del corso del torrente da tempo immemore con consequenziale applicazione del regime privatistico ai beni per cui è causa.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Va in primo luogo rilevato che il requisito del perfezionamento della usucapione non può che essere verificato con riferimento al momento della domanda o, al massimo, al momento della formazione delle preclusioni sulle allegazioni assertive e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 che nel caso in esame scadeva l'8 febbraio
2018 e nella quale peraltro viene ribadita la tesi del già intervenuto perfezionamento della usucapione. Consentire di dare rilevanza alle circostanze di fatto verificatesi in corso del giudizio, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, esponendo la controparte ad un esito della lite dipendente da circostanze sulle quali non ha avuto modo di svolgere le proprie difese. Peraltro l'istruttoria svolta ha riguardato esclusivamente il periodo fino alla proposizione della domanda, onde mancherebbe in ogni caso la prova della protrazione del possesso oltre quel momento e in costanza di giudizio.
Di nessun rilievo ai fini della decisione è invece l'avvenuta sdemanializzazione dei beni per cui è causa, pacificamente emersa nel corso dell'istruttoria e mai revocata in dubbio dalla stessa amministrazione demaniale.
Resta quindi da verificare se effettivamente, all'esito dell'istruttoria svolta, possa ritenersi provato in capo all'appellante un possesso utile ad usucapire alla data della proposizione della relativa domanda.
11 Sul punto deve in primo luogo evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'esercizio del possesso utile da usuacapire per il tempo previsto dalla legge è stato oggetto di espressa contestazione da parte dell' che sin dalla memoria difensiva Controparte_1
depositata nel primo dei due giudizi riuniti ha eccepito che la tesi del possesso ultraventennale sostenuta dalla controparte si presentava in contrasto con le risultanze documentali e, in particolare, con il contratto di compravendita del 17 aprile 1999.
Ciò premesso la valutazione complessiva degli esiti istruttori non può condurre al riconoscimento dell'intervenuta usucapione del bene nei termini prospettati dall'appellante. Deve qui darsi conto del fatto che dalla istruttoria svolta e, in particolare, dalla consulenza tecnica espletata è emerso che i beni per i quali l' ha chiesto il pagamento dell'indennità deducendone Controparte_1
l'abusiva occupazione da parte dell'odierna appellante sono costituiti dal piazzale antistante il capannone industriale oggetto del contratto di compravendita del 17 aprile 1999 stipulato tra la e AF CO: in particolare mentre l'appezzamento di terreno oggetto del Controparte_4
contratto è estraneo alla odierna controversa, il capannone industriale è risultato occupare parzialmente la proprietà demaniale che, per il resto, è pacificamente costituita da un piazzale a servizio del capannone in cui attualmente la esercita la propria attività Parte_1
produttiva. Deve ancora precisarsi che nel contratto di compravendita di cui si discute si dà atto che AF CO è immesso da quel momento nel possesso del bene. Trattasi del medesimo bene che successivamente è stato concesso in locazione alla Calabria Gru s.r.l. da AF CO con contratto dell'11 settembre 2000.
Ebbene deve qui ricordarsi che la tesi difensiva dell'appellante è stata quella dell'utilizzo del capannone e dell'aera antistante per l'esercizio della propria attività produttiva: sennonchè i contratti inducono la legittima presunzione che almeno fino all'aprile 1999 il capannone fu nella disponibilità di una diversa società che, inoltre e per come si è sopra riportato nella parte narrativa, più volte ha interloquito con l'amministrazione demaniale per il riconoscimento dei propri diritti su quei beni. .
A fronte di tali risultanze documentali dalle quali è lecito presumere che prima del settembre 2000 la società non ebbe la disponibilità giuridica del bene in parte ubicato sul terreno demaniale e comunque servito dalla residua area antistante cui si riferisce la richiesta di pagamento della indennità, non possono essere valorizzate le laconiche deposizioni dei testi che si sono limitati a confermare i capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria dell'appellante, di cui solo il n.
1) contiene un riferimento cronologico preciso ( anno 1996 ) essendo gli altri espressi in termini di “ oltre vent'anni “ cui non ha fatto seguito nel corso della escussione alcuna idonea
12 specificazione da parte di testi. Solo in relazione al capitolo 9 concernente la presenza della recinzione entrambi i testi sentiti hanno fatto riferimento rispettivamente al 1994 e al 1996 Tes_2
e al 1998, rimanendo tuttavia il dato di insanabile incertezza già evidenziato che colloca Per_2
il capannone nella disponibilità di un diverso soggetto almeno fino al 1999.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese nei rapporti con l' seguono la soccombenza e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del
2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in quello indeterminabile di scarsa complessità
Atteso l'esito della lite deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 641/2022 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 01/04/2022,
[...]
così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
nulla dispone sulle spese di lite rispetto ad;
Controparte_2
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
Così il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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