Improcedibile
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 6242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6242 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06242/2025REG.PROV.COLL.
N. 06651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6651 del 2022, proposto dalla signora AR LI CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex le ge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 3254/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udita per l’appellante l'avvocato AR Antonelli in delega orale dell’avvocato Michele Bonetti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora AR LI CO ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso per ottenere l’annullamento della circolare del 16 settembre 2020 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa.
2. L’appellante lamenta che il Ministero della Difesa, nel dare attuazione all’articolo 19 d.l. 34/2020 per l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 Ufficiali medici nella Marina Militare, nell’Aeronautica Militare e nell’arma dei Carabinieri, non l’abbia ammessa al concorso a seguito della riapertura dei termini, pur avendo conseguito la laurea in medicina e chirurgia il 18 giugno 2020 ed essendo abilitata all’esercizio della professione dalla medesima data, ai sensi dell’articolo 102 d.l. 18/2020.
Il ricorso si fonda sulla ritenuta illegittimità di un’esclusione fondata sul rinvio operato dalla circolare del 16 settembre 2020 ai requisiti fissati dalla precedente circolare del 25 giugno 2020, con conseguente individuazione del termine di conseguimento della laurea e dell’abilitazione professionale al 19 maggio 2020.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile il ricorso, perché il Ministero della difesa ha successivamente depositato agli atti del giudizio una nota della Direzione generale per il personale militare in data 1° aprile 2021, con la quale è stato reso noto che, successivamente alla proposizione del ricorso, con provvedimento del 10 dicembre 2020, è stata indetta una nuova procedura straordinaria di reclutamento, nell’ambito della quale la data per il possesso dei requisiti è stata fissata al 9 novembre 2020, e che la ricorrente, avendo partecipato con esito favorevole a tale nuova procedura, ha sottoscritto il 21 gennaio 2021 l’arruolamento in qualità di tenente del Corpo sanitario aeronautico.
L’appellante aveva dichiarato il permanere dell’interesse poiché l’arruolamento ottenuto costituisce una ferma non prorogabile di un anno, mentre l’arruolamento cui aspirava non prevedeva tale limitazione.
Il T.ar. aveva confermato la sentenza in rito poiché la dottoressa aveva presentato istanza di dimissioni e di proscioglimento dalla ferma contratta il precedente 21 gennaio, avendo ottenuto l’immatricolazione con riserva presso una Scuola di specializzazione universitaria, nonostante l’appellante avesse manifestato la persistenza dell’interesse perché, pur essendosi dimessa in relazione al reclutamento disposto in esito alla procedura indetta il 10 dicembre 2020, avrebbe tuttavia interesse a essere ammessa alla procedura avviata con la circolare del 16 settembre 2020, non recante la previsione del carattere non prorogabile della ferma.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che contesta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Non è vero che anche la prima procedura per l’arruolamento straordinario fosse relativa a un arruolamento eccezionale, per cui la non prorogabilità del periodo di ferma doveva reputarsi in re ipsa.
Invece proprio la straordinarietà della procedura e l’eccezionalità dell’arruolamento hanno indotto il Ministero a non predeterminare un periodo limite della ferma al fine di modularla in relazione alle mutevoli esigenze sanitarie.
Non c’era bisogno di impugnare la graduatoria e di notifica il ricorso ad un controinteressato poiché vi erano ancora posti da coprire.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Con nota depositata in data 10 luglio 2025 i difensori dell’appellante facevano presente che ella non aveva più interesse alla definizione del contenzioso.
7. Il Collegio non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse che rende improcedibile l’appello.
8. Le spese possono compensarsi stante la definizione in rito del contenzioso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
AR Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO