Articolo 650 del Codice civile
Articolo 649Articolo 651
Versione
19 aprile 1942
Art. 650.

(Fissazione di un termine per la rinunzia).

Chiunque ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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