Sentenza 9 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 09/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA SI, TT SI, Arredamenti SI TT & IA S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Nunzio Sforza, Lucia Mentili, Natalie Ripa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corridonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Calzolaio, Aldo Ariozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Sentenza n. 684 del 20/07/2023 del TAR Marche resa nel procedimento R.G. n. 267/2023, richiedendo pronuncia di inefficacia e/o nullità degli atti comunali contrastanti ed elusivi della Sentenza, in particolare dei Prot. nn. 25002/2024 e 798/2024, ordinando l’ottemperanza anche emanando il provvedimento in luogo dell’Ente o determinandone il contenuto, richiedendo altresì la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 1\1\2025:
eventualmente a valere anche come ricorso autonomo avente ad oggetto la richiesta di inefficacia, nullità ed anche annullamento ed illegittimità:
- dei sopravvenuti atti quali la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 22/10/2024, l’Ordinanza Polizia Municipale n. 267/2024, l’Istanza di Sanatoria presentata dal Controinteressato in data 09/09/2024 ed ogni eventuale Sanatoria concessa dall’Ente;
- oltreché di tutti gli atti già censurati col ricorso introduttivo per l’ottemperanza, tra i quali il Prot. n. 25002 del 14/09/2024, i suoi allegati tra cui il Prot. n. 798 del 21/08/2024 nonché il precedente avvio del procedimento, Prot. n. 22007 del 08/08/2024;
- e di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, contrastante con la Sentenza n. 684/2024 e/o comunque con il quale si incida direttamente e/o indirettamente sui diritti ed interessi delle ricorrenti anche qui fatti valere;
- contestualmente con ottemperanza della Sentenza n. 684/2024 come già richiesto nel ricorso introduttivo, con tutte le conseguenti statuizioni, ivi richiamate e da intendersi integralmente riproposte;
- in ogni caso, anche nell'ipotesi di conversione del rito, disponendo la condanna delle controparti ed in particolare dell'Ente al ripristino totale dell’intera situazione o status quo ante precedente all’intervento del Controinteressato, sia dal punto di vista documentale, con stralcio di ogni documento presentato, che fisico con riguardo ai parcheggi e viabilità, senza poter il medesimo utilizzare uti singuli anche indirettamente i parcheggi condominiali senza assenso dell’Assemblea, con ogni conseguente obbligo conformativo.
3. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 29\3\2025:
Inefficacia, nullità ed anche annullamento ed illegittimità:
- del Permesso di costruire in Sanatoria n. 1713 rilasciato in data 14/01/2025 all’Arch. FA SI ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per: “ Accertamento di conformità per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area di proprietà pubblica in via J. Belletti ” - Area identificata al foglio catastale n. 8 con la particella n. 641, Riferimento pratica edilizia n. 1339, dell’Istanza presentata dal medesimo Arch. SI e di tutti i suoi allegati, dei pareri favorevoli espressi dagli Uffici ed Enti competenti e di ogni ulteriore atto e documento presupposto, connesso e/o collegato, anche se non conosciuto, alla concessa sanatoria;
- oltreché di tutti gli atti già censurati col ricorso introduttivo per l’ottemperanza e con i precedenti Motivi Aggiunti;
- e di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, contrastante con la Sentenza n. 684/2024 e/o comunque con il quale si incida direttamente e/o indirettamente sui diritti ed interessi delle Ricorrenti anche qui fatti valere;
Contestualmente con ottemperanza:
- della Sentenza n. 684/2024 come già richiesto nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti, con tutte le conseguenti statuizioni richiamate e integralmente riproposte;
In ogni caso, anche nell’ipotesi di conversione del rito, disponendo la condanna delle controparti ed in particolare dell’Ente:
- al ripristino totale dell’intera situazione o status quo ante precedente all’intervento del controinteressato, sia dal punto di vista documentale, con stralcio di ogni documento presentato, che fisico con riguardo ai parcheggi e viabilità, senza poter il medesimo utilizzare uti singuli anche indirettamente i parcheggi condominiali senza assenso dell’Assemblea, con ogni conseguente obbligo conformativo.
4. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 28\7\2025:
da valersi, occorrendo, anche quale ricorso autonomo ed aventi ad oggetto l’ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4321, pubblicata il 20/05/2025, notificata il 30/05/2025, resa nel giudizio di appello proposto medio tempore dal Comune di Corridonia R.G. n. 8243/2024, confermativa della sentenza di primo grado del TAR Marche n. 684 del 20/07/2024, nonché per la nullità, inefficacia ed in subordine annullamento ed illegittimità:
- degli atti già impugnati e contestati con i motivi aggiunti notificati il 17/03/2025 e depositati il 29/03/2025, quali il permesso di costruire in sanatoria n. 1713 rilasciato in data 14/01/2025 all’Arch. FA SI ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per: “ Accertamento di conformità per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area di proprietà pubblica in via J. Belletti ” - Area identificata al foglio catastale n. 8 con la particella n. 641, Riferimento pratica edilizia n. 1339, dell’Istanza presentata dal medesimo Arch. SI e di tutti i suoi allegati, dei pareri favorevoli espressi dagli Uffici ed Enti competenti e di ogni ulteriore atto e documento presupposto, connesso e/o collegato, anche se non conosciuto, alla concessa Sanatoria;
- degli atti già impugnati e contestati con i motivi aggiunti notificati il 21/12/2024 e depositati il 01/01/2025, quali la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 22/10/2024, l’Ordinanza di Polizia Municipale n. 32894 del 04/12/2024 ed atti connessi e/o conseguenti;
- degli atti già impugnati e contestati con il ricorso introduttivo datato 02/10/2024, il Prot. n. 25002 del 14/09/2024 ed i suoi allegati tra cui il Prot. n. 798 del 21/08/2024, nonché il precedente avvio del procedimento, Prot. n. 22007 del 08/08/2024 ed il Prot. n. 798 del 21/08/2024 del Comando Polizia Locale;
- e di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, elusivo e/o contrastante con le pronunce di primo e secondo grado, Sentenza n. 684/2024 del TAR Marche e Sentenza n. 4321/2025 del Consiglio di Stato e/o comunque con il quale si incida direttamente e/o indirettamente sui diritti ed interessi delle ricorrenti anche qui fatti valere;
- in ogni caso disponendo la condanna delle controparti ed in particolare dell’Ente al ripristino totale dell’intera situazione o status quo ante precedente all’intervento del Controinteressato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FA SI e del Comune di Corridonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. FA LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. Con il ricorso introduttivo del giudizio le ricorrenti chiedono l’ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. 684/2024, con cui è stato annullato l’atto comunale di diniego di esercizio dei poteri inibitori relativi a due SC presentate dal controinteressato nel 2021, inerenti l’apertura di una farmacia e la realizzazione di viabilità e parcheggi. Propongono a tal fine le seguenti doglianze.
Con un unico motivo di diritto lamentano, in sintesi, che il Comune di Corridonia, dopo la pronuncia ottemperanda, ha avviato un nuovo procedimento amministrativo, dando la possibilità di produrre memorie e documenti nuovi, con la finalità di eludere il dispositivo della pronuncia stessa.
I provvedimenti comunali prot. n. 25002 del 14/09/2024 e prot. n. 798 del 21/08/2024 ed eventuali atti nel frattempo sopravvenuti, compresa l’istanza di sanatoria del controinteressato e il suo eventuale assenso comunale sono, si dice, da considerare affetti da inefficacia/nullità ex art. 114 c.p.a.
Viene chiesto ordinarsi l’ottemperanza della sentenza n. 684 ridetta e, ove occorra a fini esecutivi, viene domandata la nomina di un commissario ad acta .
B. Con il primo atto di motivi aggiunti depositato il 1° gennaio 2025, le ricorrenti hanno, poi, impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure.
B.1 Con un primo motivo (di nullità) si dice in sintesi che la sopravvenuta Delibera comunale n. 158 non ha annullato in autotutela la Delibera n. 172/2021. Si afferma che non vi è stato alcun richiamo alle previsioni di cui all’art. 21 nonies Legge n. 241/1990, né avvio del procedimento, né tantomeno vi sarebbero i presupposti per l’autotutela. Si afferma che in sede di ottemperanza non potrebbe il resistente modificare un precedente suo provvedimento.
Si dice che il Comune viola ed elude la pronuncia ove afferma, nuovamente, la natura ricognitiva dei documenti depositati dal controinteressato, per tal via finendo per conservare la validità delle SC presentate.
Anche l’Ordinanza n. 267 del 4/12/2024 della Polizia Municipale di Corridonia sarebbe da considerare inefficace e nulla, innanzitutto perché l’organo di polizia non si sarebbe dovuto limitare ad inserire nell’area de quo cartelli stradali, bensì doveva contribuire, mediante i suoi strumenti di vigilanza, al ripristino dell’intero status quo ante , documentale e fisico.
B. 2 In subordine, per l’ipotesi in cui non venisse ravvisata la nullità degli atti gravati, è chiesto l’annullamento degli stessi (previa, conversione del rito ex art. 32 c.p.a.), con i seguenti ulteriori motivi di legittimità (salvo il quinto motivo, che è dichiaratamente in primo luogo censura di nullità e subordinatamente di annullamento).
B.2.1 Con un secondo motivo si deduce l ’”annullamento della delibera n. 158/2024 per illegittima modifica della delibera di giunta comunale n. 172/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-nonies e 21-quinquies legge n. 241/1990. Violazione della normativa in materia di autotutela amministrativa. Contraddittorietà tra la delibera n. 158/2024 e la n. 241/2021. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, falsità dei presupposti. Violazione di principi di imparzialità, buon andamento, artt. 97 e 24 Cost. Illegittimità della sopravvenuta ordinanza di polizia municipale n. 32894 del 04/12/2024.
Il Comune, si afferma, sembra voler intervenire sulla precedente Delibera n. 172/2021, al di fuori dei limiti, presupposti e condizioni previsti dalla normativa in materia di autotutela.
Viene, inoltre, ravvista contraddittorietà tra quanto stabilito nella Delibera n. 172/2021 e quanto poi disposto nella Delibera n. 158/2024, idonea a viziarla e determinarne l’annullamento.
Quanto alla sopravvenuta Ordinanza di Polizia Municipale n. 267 del 4/12/2024 si sostiene, in sostanza, che la viabilità frutto delle SC presentate, viene di fatto confermata, poiché dal divieto sono esclusi “ mezzi d’emergenza e forze dell’ordine ”, consentendo loro di passare per un’area che è esclusivamente condominiale. In tal modo, si deduce, il Comune appone arbitrariamente un ulteriore vincolo sull’area condominiale, atteso che l’assemblea non potrebbe più ivi prevedere una sbarra o un manufatto impeditivo del passaggio nell’area esclusivamente privata.
Ciò sarebbe illegittimo, non potendo l’Ente intervenire con propri atti su di un’area condominiale (privata) senza l’assenso dei condomini.
B.2.2 Terzo motivo (di annullamento). Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 7 e ss. Legge n. 241/1990, oltreché degli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, errore nei presupposti. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Si lamenta il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento, relativamente alla Delibera n. 158/2024 e all’Ordinanza n. 267/2024, quantomeno nella parte in cui esegue parzialmente l’obbligo conformativo della sentenza ed appone un ulteriore vincolo sull’area condominiale, oltreché si riserva di individuare un asserito nuovo confine tra proprietà condominiale e comunale.
B.2.3 Quarto motivo (di annullamento).
L’estesa rubrica funge da sintesi della doglianza ed è così articolata. Ulteriori molteplici ragioni di illegittimità della delibera n. 158/2024. Mancata eliminazione della tavola unica del gennaio 2022. Irrazionalità ed irragionevolezza del riferimento alla tavola 10 della 751/2009 pur mantenendo la situazione inalterata consentendo al controinteressato di utilizzare i parcheggi in assenza di legittimazione assembleare. Contraddittorietà con la delibera n. 172/2021. Violazione e falsa applicazione del D.M. 1444/1968 ed art. 68 regolamento edilizio comunale, nonché’ dell’art. 9 della legge n. 122/1989. Eccesso di potere per sviamento di potere, contraddittorietà, falsità dei presupposti, errore di fatto. Illegittimità della riserva del diritto di proprietà. Illegittimità degli ulteriori atti adottati. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, leale cooperazione e buona fede.
B.2.4 Quinto motivo (di nullità e, in dichiarato subordine, di annullamento). “ Nullità’, inefficacia ed, in subordine, annullamento di ogni ipotesi di sanatoria dell’intervento abusivo in assenza del consenso delle ricorrenti. Presenza di falsità dichiarative nell’istanza depositata dal controinteressato ed in ogni caso carenza dell’assenso indispensabile dell’assemblea e delle ricorrenti. Scadenza dei termini di legge con formazione del silenzio-rifiuto ”.
Si sottolinea che il controinteressato ha presentato, il 9/9/2024, un’istanza di sanatoria dell’intervento dichiarato abusivo nella sentenza n. 684/2024 di questo Tribunale.
Si allega che la sanatoria senza il consenso dell’assemblea condominiale sarebbe da dichiarare inefficace ex art. 114, comma 4, lett. c), oppure nulla ove passasse in giudicato la Sentenza n. 684 ex art. 114, comma 4, lett. b) oltreché ex artt. 31 c.p.a. e 21-septies Legge n. 241/1990 e comunque illegittima per assenza dei suoi presupposti.
Si aggiunge che la istanza di sanatoria è stata presentata in data 9/9/2024 e su di essa si è già formato ex art. 36 il silenzio rifiuto in data 9/11/2024 e, quindi, non sarebbe stato possibile intervenire assentendola, se non previo annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto tacito ormai in essere per il mero trascorrere del tempo.
C. Le ricorrenti hanno, poi, presentato il 29 marzo 2025 un secondo atto di motivi aggiunti, con cui hanno specificamente gravato il Permesso di costruire in Sanatoria n. 1713 rilasciato in data 14/1/2025 al controinteressato, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 per: “ Accertamento di conformità per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area di proprietà pubblica in via J. Belletti ”.
Anche in questo caso per l’ipotesi in cui non venisse ravvisata la nullità degli atti gravati, vengono proposti motivi di annullamento, come di seguito esposto.
C.1 Con un primo motivo viene chiesto dichiararsi l’inefficacia o la nullità di tale atto, per violazione della sentenza ottemperanda e dato che la sanatoria concessa dal Comune di Corridonia sarebbe avvenuta, anche, senza alcun consenso e/o coinvolgimento dell’assemblea condominiale e delle ricorrenti.
C.2 Con un secondo motivo (di nullità e in subordine di annullamento), viene dedotta falsità dichiarativa idonea ad incidere sulla sanatoria, sia in termini di nullità ed inefficacia che di illegittimità. Viene evidenziato che nelle dichiarazioni finalizzate alla sanatoria ex art. 36 TU edilizia (doc. 42 allegato deposito del 29 marzo 2025), il controinteressato avrebbe affermato che non ha la disponibilità esclusiva dell’intervento e che lo stesso non riguarda parti comuni, pur non avendo acquisito l’assenso dell’assemblea condominiale.
Si dice nel motivo che “ la Sentenza di Codesto Tribunale è stata appellata dal Comune, ma non dal Controinteressato. Ebbene, c’è un dato che rileva persino indipendentemente dall’esito del Giudizio di appello e che qui, col presente motivo si vuol far valere: essendo la presente Istanza in Sanatoria stata presentata dopo l’emissione della Sentenza, che contiene una statuizione esecutiva e vincolante per le parti, peraltro non sospesa dal Consiglio di Stato, in ogni caso, nel momento di presentazione dell’Istanza in questione, l’Arch. SI avrebbe dovuto rappresentare la verità dei fatti come accertata in Sentenza o quantomeno la sua esistenza. Insomma, la falsità è in re ipsa nel momento in cui un privato, rapportandosi con la P.A., si rappresenta titolare di un diritto che, a quel momento, una Sentenza esecutiva di un TAR ha accertato come non possedere. Ciò a maggior ragione considerando che egli non l’ha nemmeno appellata nei termini, con tutti gli effetti di giudicato e comunque accertamento nei suoi confronti ”.
Si evidenzia, inoltre, che per i successivi “ vari atti comunali sono venuti meno anche i presupposti per la realizzazione dei parcheggi pubblici e vi è, altresì, una marchiana contraddittorietà tra la Sanatoria e gli atti comunali adottati dall’Ente (tra cui la Delibera n. 158/2024). È noto, infatti, che l’Arch. SI è stato autorizzato a trasformare l’aiuola pubblica in parcheggi con la Delibera n. 172 del 13/11/2021 (inserita all’interno del Doc. n. 33 – 1a parte, ivi come Doc. n. 13) per l’asserita, e più volte ivi rimarcata, assenza di parcheggi per poter avviare le sue nuove attività, in particolare la Farmacia che poi, grazie ai nuovi parcheggi, si è insediata” .
C.3 Con un terzo motivo di annullamento si fa valere “ illegittimità ed annullamento del permesso in sanatoria per superamento del termine previsto dall’art. 36 DPR n. 380/2001. Formazione del silenzio rifiuto. Superamento altresì del termine per chiedere la sanatoria .
C.4 Con un quarto motivo di annullamento si fa valere “ illegittimità ed annullamento del permesso in sanatoria per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nei confronti dei controinteressati. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 10 della legge n. 241/1990” .
C.5 Con un quinto motivo di annullamento si deduce “ illegittimità ed annullamento del permesso in sanatoria per la mera riproposizione degli atti e documenti di cui alla scia annullata da codesto tribunale. Assenza di idonea documentazione relativa al permesso di costruire. Assenza della cd. Doppia conformità urbanistica e mancato suo accertamento – difetto ed assenza di motivazione su un presupposto essenziale della sanatoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 DPR n. 380/2001. Errore di fatto circa i pareri allegati: originaria falsa rappresentazione dei fatti e mancata rappresentazione del mutamento dei luoghi. Impossibilità di sanatoria anche ex art. 33 legge n. 47 del 28/02/1985. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento” .
Quanto ai pareri e nulla osta conseguenti la presenza di vincoli, si afferma che i pareri nuovamente citati nella sanatoria erano stati concessi per la precedente SCIA e non potrebbero essere utilizzati, per la concessione di un titolo edilizio completamente diverso, basato su differenti presupposti.
Si fa notare che, nel parere (Doc. n. 48 deposito 11 novembre 2024), favorevole al rilascio del permesso, si dice di aver ottenuto i pareri dei Settori comunali IV e V, ma non il Parere ANAS e della Regione Marche, giacché rilasciati in passato, nel 2022, in una situazione del tutto diversa, anche a seguito dell’Ordinanza n. 267/2024 emessa dal Corpo di Polizia Locale di Corridonia.
In particolare, si dice che la Planimetria allegata al Parere ANAS, ed al correlativo Parere della Regione Marche, prevede una viabilità (incidente sull’area condominiale) difforme rispetto a quanto poi realizzato in realtà.
Dunque tali pareri sarebbero stato resi sulla base di una situazione mai in realtà realizzata.
C.6 Con un sesto motivo di annullamento, si fa valere “ illegittimità ed annullamento della sanatoria per assenza dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale e delle ricorrenti. Impossibilità di sanare un abuso su un bene non proprio in assenza dell’autorizzazione del titolare o, comunque, dell’assenso dei proprietari e titolari di beni su cui quell’abuso incide. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per sviamento, erroneità nei presupposti, contraddittorietà. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.”
D. Con un terzo atto di motivi aggiunti depositati il 28 luglio 2025 si chiede tuzioristicamente l’ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4321 del 20 maggio 2025, confermativa della sentenza ottemperanda con il ricorso introduttivo del giudizio (i.e. sent. di questo T.A.R. n. 684/2024).
Il mezzo di gravame è dichiaratamente proposto per mero scrupolo difensivo, per l’ipotesi in cui, malgrado la sentenza di appello abbia integralmente confermato quella di primo grado, fosse ritenuta la prima e non la seconda oggetto di doverosa ottemperanza.
Con il terzo atto di motivi aggiunti sono proposte le medesime censure di nullità, inefficacia e caducatorie, già proposte con gli atti sopra esposti, alla luce delle ulteriori motivazioni contenute nella sentenza di appello.
E. Si sono costituiti per resistere il Comune di Corridonia e il controinteressato indicato in epigrafe.
All’udienza in camera di consiglio del 24 settembre 2025 ricorso e motivi aggiunti sono passati in decisione.
E.1 Preliminarmente, ai sensi dell’art. 113 c.p.a., è competente questo T.A.R. per il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 684/2024, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 4321/2025 (che ha disposto mediante la seguente formula: “ In conclusione dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione dell’appello principale con consequenziale conferma della sentenza impugnata ”, cfr. pag. 41 della sentenza di appello).
Come affermato da consolidata giurisprudenza “ la competenza, dunque, resta del Tribunale amministrativo regionale quando la sentenza di primo grado è confermata in appello (id est, l'appello è respinto) con motivazione, che, pur non essendo in tutto coincidente con quella del primo grado, attenga ad una decisione avente lo stesso contenuto dispositivo e conformativo di quella appellata ” (Consiglio di Stato sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1898; Consiglio di Stato ad. plen., 11 agosto 2023, n. 15).
E.2 Va, poi, rilevato che il ricorso in origine è stato proposto per l’esecuzione della sentenza non sospesa di primo grado, ma nelle more del giudizio tale sentenza è passata in giudicato (essendo decorsi i termini ex art. 325 c.p.c. per la revocazione e per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 20 maggio 2025, n. 4321, non risultando, agli atti del processo, proposto né l’uno, né l’altro rimedio impugnatorio), per cui i poteri qui esercitabili dal Collegio sono quelli propri del giudizio di ottemperanza del giudicato.
E.2.1 Ciò posto il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, volto alla declaratoria di nullità degli atti gravati, va accolto. Parimenti vanno accolte le domande di nullità contenute nei primi due atti di motivi aggiunti. Il terzo atto di motivi aggiunti, proposto solo per scrupolo difensivo, è assorbito.
E.3 Quanto al ricorso introduttivo del giudizio.
E.3.1 L’atto prot. n. 798 del 21/8/2024 del Comando di Polizia Locale di Corridonia viola il giudicato formatosi sulle statuizioni della sentenza ottemperanda, la quale, annullando l’atto (prot. n. 10597 del 14/4/2023) con cui il Comune aveva negato l’attivazione dei sollecitati poteri inibitori ex art 19 c. 3 L. 241/1990, aveva espressamente imposto la “ riduzione in pristino dello stato dei luoghi conseguente l’esecuzione conformativa della presente sentenza, cui dovrà seguire la doverosa attività di vigilanza anche di polizia urbanistico – edilizia, incombente sul Comune di Corridonia e sul relativo Corpo di Polizia Municipale ”.
L’atto prot. n. 798 del 21/8/2024 attesta quanto segue “ Lo stato dei luoghi accertato, comprensivo di segnaletica stradale orizzontale e verticale, stalli riservati alle persone diversamente abili, stalli riservati alle famiglie, stalli di sosta liberi e la viabilità veicolare attuale, corrispondono a quanto previsto nello schema planimetrico (TAV. unica gennaio 2022) del progetto approvato e presentato dall'Arch FA SI comproprietario delle parti comuni del complesso commerciale-direzionale-residenziale, sito in via A. Cola 2/4/6/8/10/12, e J. Belletti 2/4 distinto catastalmente al fg. 8 rpappale 74 [allegato n.01]. Detto elaborato, è parte integrante della regolamentazione della viabilità principale e secondaria (interna alle parti comuni del complesso commerciale-direzionale-residenziale compreso), comprensiva dell'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni per tutti i veicoli, di aree destinate alla sosta dei veicoli non regolamentate (ord. n. 26/4817 del 22/2/2022) ”.
L’atto, a firma del Responsabile del Corpo di Polizia locale di Corridonia, certifica la violazione del giudicato, posto che descrive una situazione di fatto antitetica rispetto alla giurisdizionalmente disposta riduzione in pristino stato, tra l’altro, dell’area in rilievo.
L’annullamento giurisdizionale del diniego di attivazione dei poteri inibitori e il comando giurisdizionale di riduzione in pristino stato, comportava necessariamente l’esercizio dei poteri inibitori nei confronti delle SC presentate dal controinteressato (SCIA prot. n. 29339 del 16/11/2021, SCIA prot. n. 19.127 del 27/7/2021 e relativi allegati, ivi compresa la Tavola tecnica del gennaio 2022, prot. n. 410 del 7.1.2022), per quanto di interesse delle ricorrenti (ossia, segnatamente, relativamente alle modifiche intervenute tramite le ridette SC nei parcheggi, nel piazzale condominiale e nella viabilità interessante l’area condominiale).
Tale implicita portata precettiva è resa esplicita nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4321/2025 (punto n. 13), allorché è stato statuito che “ In sede di attività conformativa del Comune alla presente pronuncia, lo stesso Ente dovrà esercitare i propri poteri inibitori sull’attività posta in essere dall’arch. FA SI ”.
Viceversa, l’atto del 21 agosto 2024, attesta che alcuna attuazione della sentenza (esecutiva) di primo grado era stata effettuata dal Comune, posto che a distanza di un mese dalla pubblicazione della pronuncia la conformazione dei luoghi e della viabilità ex novo realizzata, entrambe conseguenza delle SC presentate dal controinteressato, erano in essere.
Si legge nel ridetto atto del 21 agosto 2024, “ Lo stato dei luoghi accertato, comprensivo di segnaletica stradale orizzontale e verticale, stalli riservati alle persone diversamente abili, stalli riservati alle famiglie, stalli di sosta liberi e la viabilità veicolare attuale, corrispondono a quanto previsto nello schema planimetrico (TAV. unica gennaio 2022) del progetto approvato e presentato dall'Arch FA SI comproprietario delle parti comuni del complesso commerciale-direzionale-residenziale, sito in via A. Cola 2/4/6/8/10/12, e J. Belletti 2/4 distinto catastalmente al fg. 8 rpappale 74 [allegato n.01]. Detto elaborato, è parte integrante della regolamentazione della viabilità principale e secondaria (interna alle parti comuni del complesso commerciale-direzionale-residenziale compreso), comprensiva dell'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni per tutti i veicoli, di aree destinate alla sosta dei veicoli non regolamentate (ord. n. 26/4817 del 22/2/2022)” .
Dunque, la Polizia Locale del Comune di Corridonia qualifica la “ TAV. unica gennaio 2022” quale “ schema planimetrico ” “del progetto approvato e presentato dall'Arch FA SI” e attesta che tale elaborato fa “ parte integrante ” della disciplina della viabilità anche interna all’area condominiale effettuata con ordinanza n. 26/2022.
Deve, in proposito, rilevarsi che la SC (ed i suoi allegati planimetrici) è atto di natura privata (cfr. art. 16 c. 6 ter L. 241/1990; “ La SCIA, come noto, non è un'istanza rivolta dal privato all'Amministrazione per ottenere un provvedimento ampliativo (cfr. l'art. 19 della legge n. 241/1990 e la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011), bensì un atto con cui il privato, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta l'esistenza delle condizioni di legge per intraprendere un'attività (nel caso di specie quella edilizia). A fronte della SCIA, pertanto, il Comune non deve adottare alcun provvedimento di accoglimento - neppure in forma tacita - ma soltanto esercitare il potere di controllo sull'attività del privato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e dell'art. 27 del TUE”, T.A.R. per la Lombardia, Milano, sez. II, 20 novembre 2023, n. 2721, tra le molte), non soggetto ad alcuna approvazione da parte della p.a.
Ma ciò in disparte, ciò che è qui più rilevante è che nel provvedimento impugnato si dà atto che una ordinanza di polizia locale di disciplina del traffico è stata adottata sulla base di un atto privato (un allegato ad una SC). Un atto che, viceversa, avrebbe dovuto essere, in parte qua (ossia nella parte in cui ha inciso sulla distribuzione dei parcheggi, sull’area condominiale e sulla viabilità nell’area condominiale in rilievo), oggetto dei poteri inibitori propedeutici alla giudizialmente disposta riduzione in pristino stato dei luoghi.
L’atto del 21 agosto 2024 non rileva in alcun modo il contrasto tra la situazione giuridica e di fatto dei luoghi interessati e il pronunciamento giurisdizionale, che viene sostanzialmente obliterato. Inoltre, esso omette di rilevare ogni contrasto con l’ordinanza n. 26/2022, la quale, basandosi dichiaratamente su di una SC che doveva necessariamente essere oggetto di inibitoria, quindi tamquam non esset , doveva essere necessariamente oggetto di autotutela.
Per le ragioni esposte tale atto, nonostante possa apparire atto meramente accertativo, privo di volontà provvedimentale, è in realtà certificativo dell’inerzia omissiva comunale a fronte del chiaro comando giurisdizionale, quindi, va dichiarato nullo per violazione del giudicato.
E.3.2 Parimenti, va dichiarato nullo per violazione del giudicato l’atto prot. n. 25002 del 14/9/2024.
Esso è stato emesso a seguito della nota dell’8 agosto 2024 con la quale il Comune ha ritenuto necessario avviare un procedimento (con previsione di termini per la richiesta di contributi delle parti) per l’ottemperanza alla sentenza n. 684/2024.
Nell’atto impugnato malgrado si affermi che “ considerata la trasformazione permanente dello stato dei luoghi, occorre disporre l’emissione di un’ordinanza per la remissione in pristino dello stato dei luoghi, come indicato in sentenza ”, viene (in palese contrasto con quanto stabilito nella pronuncia stessa) disposta la sospensione dell’ottemperanza alla sentenza, in attesa dell’esito di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 TUA presentato dal controinteressato.
Ossia, il Comune fa dipendere l’ottemperanza a una sentenza esecutiva, dall’iniziativa di un soggetto privato.
Tale modalità operativa si pone in contrasto frontale prima con la pronuncia di primo grado esecutiva e non sospesa e poi con il giudicato oggetto di ottemperanza.
La riduzione in pristino stato dei luoghi è diretta conseguenza del comando giurisdizionale e della necessaria attuazione dei poteri inibitori verso le SC disposta dal ridetto comando.
Alcun procedimento doveva essere avviato se non quello attuativo della sentenza, consistente nella semplice affermazione del divieto di prosecuzione dell’attività avviata (relativamente ai parcheggi e alla viabilità realizzata, ossia per quanto di interesse delle ricorrenti) in forza delle SC presentate dal controinteressato, con rimozione degli effetti delle stesse, riportando la situazione giuridico materiale allo stato in essere prima che fossero presentate tali segnalazioni certificate di inizio attività.
L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato (cfr. tra le molte e da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 30 aprile 2025, n. 3695) non disponibile da parte del funzionario pubblico (art. 31 c. 2 D.P.R. 380/2001). Salva ogni libera iniziativa del singolo privato, l’esecuzione della sentenza ottemperanda implicava per la pubblica amministrazione, semplicemente, l’emanazione di una ordinanza di ripristino, una volta accertata giudizialmente l’assenza di titolo idoneo alla realizzata attività edilizia.
F. Quanto al primo atto di motivi aggiunti.
F.1 La delibera n. 158/2024, pur nella sua limitata rilevanza nella fase processuale attuale, in cui sono in rilievo poteri gestionali esecutivi, piuttosto che di indirizzo politico amministrativo, è nulla nella parte in cui non rileva, né dispone l’indirizzo della necessaria riduzione in pristino dello stato dei luoghi modificati a seguito delle SC presentate e nella parte in cui non rileva né dà indirizzo che la viabilità realizzata in forza di tali SC deve essere eliminata (punti nn. 4,5 e 6 della delibera).
Peraltro, va rilevato incidentalmente, non emerge per quale ragione un parcheggio pubblico in area pubblica, anziché essere realizzato mediante risorse pubbliche da soggetto privato individuato secondo le regole dell’evidenza pubblica, debba essere realizzato con risorse private da soggetto privato, individuato direttamente dalla pubblica amministrazione.
F.2 L’ordinanza di Polizia locale n. 267/2024 è nulla per violazione del giudicato. Essa, anziché, semplicemente porre nel nulla la viabilità realizzata a seguito delle SC più volte citate, tra il piazzale condominiale, la via Belleti e il parcheggio risultante dalla illegittima trasformazione dell’aiuola a verde pubblico, disciplina variamente tale viabilità.
F.2.1 Il quinto motivo del primo atto di motivi aggiunti, volto a dedurre nullità della istanza di sanatoria ex art. 36 TUA da parte del controinteressato, è assorbito.
G. Quanto al secondo atto di motivi aggiunti.
G.1 Il permesso di costruire in Sanatoria n. 1713 rilasciato in data 14/1/2025 al controinteressato, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 è nullo per elusione del giudicato emergente dalla sentenza ottemperanda, che come visto, ha stabilito la “ riduzione in pristino dello stato dei luoghi conseguente l’esecuzione conformativa della presente sentenza”.
Comando arricchito sotto il profilo motivo dalla sentenza confermativa in appello, secondo la quale “ In sede di attività conformativa del Comune alla presente pronuncia, lo stesso Ente dovrà esercitare i propri poteri inibitori sull’attività posta in essere dall’arch. FA SI ”.
Con tale sanatoria il Comune di Corridonia pur affermando di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza ottemperanda, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.
Nel farlo considera legittimo un provvedimento in sanatoria rilasciato quando già era maturato il diniego tacito previsto dall’art. 36 T.U.E., senza che sia stata esercitata autotutela verso il provvedimento tacito di diniego già formatosi.
Il permesso in sanatoria è, quindi, nullo per elusione del giudicato, in quanto esito della pronuncia giurisdizionale passata in giudicato era l’esercizio dei poteri inibitori e la necessitata riduzione in pristino stato dei luoghi immutati senza idoneo titolo edilizio da parte del privato controinteressato.
Come visto, la pronuncia di appello del Consiglio di Stato, confermativa di quella di primo grado, afferma chiaramente che “ in sede di attività conformativa del Comune alla presente pronuncia, lo stesso Ente dovrà esercitare i propri poteri inibitori sull’attività posta in essere dall’arch. FA SI ”, senza distinzione alcuna. Pertanto tutta l’attività posta in essere dal controinteressato, ivi compresa la trasformazione in parcheggio di una aiuola a verde pubblico situata in fascia di rispetto stradale, deve essere posta nel nulla.
Va, incidentalmente rilevato che la volontà comunale sopravvenuta di realizzare un parcheggio pubblico in area pubblica, lungi dal poter trovare realizzazione sanando un abuso edilizio accertato con sentenza dapprima esecutiva e poi passata in giudicato, dovrà eventualmente seguire gli ordinari principi e regole che disciplinano l’utilizzo di beni e risorse pubbliche.
Deve essere ribadito che “ la prima operazione ermeneutica dunque che il giudice dell'ottemperanza è chiamato ad effettuare attiene all'esatta perimetrazione del contenuto della sentenza da eseguire, che ha, come noto, effetti sia ripristinatori, consistenti nell'obbligo per l'amministrazione di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, sia conformativi in senso stretto. È innanzi tutto alla luce di questi ultimi che va valutata la sussistenza del presupposto dell'inottemperanza, individuabile non tanto e non solo nella totale inerzia dell'amministrazione, bensì anche in quei comportamenti che in quanto parzialmente esecutivi del giudicato, ovvero solo formalmente tali, ne costituiscono nella sostanza un'elusione, piuttosto che una violazione” (Consiglio di Stato sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072).
Nel caso di specie il Comune, anziché dare attuazione alla sentenza esecutiva e non sospesa di primo grado, poi confermata in appello, contenente puntuale prescrizione (del resto riconosciuta dallo stesso Comune allorché afferma che “ considerata la trasformazione permanente dello stato dei luoghi, occorre disporre l’emissione di un’ordinanza per la remissione in pristino dello stato dei luoghi, come indicato in sentenza ”, così nell’atto soprassessorio del 14 settembre 2024), ha ritenuto di avviare un nuovo procedimento e, dichiaratamente, ha ritenuto prima di sospendere l’ottemperanza della pronuncia (ritenendo l’ottemperanza attività discrezionalmente disponibile da parte dell’amministrazione, in funzione e in attesa delle determinazione di un soggetto privato) e poi di sterilizzarne gli effetti tramite la sanatoria consentita al privato, malgrado, come indicato, fosse già maturato il diniego tacito ex art. 36 c. 3 D.P.R. 380/2001 e senza neanche ricorrere all’autotutela.
G.2 Il secondo motivo del secondo atto di motivi aggiunti, volto a dedurre nullità del permesso di costruire in sanatoria per falsità dichiarative, rimane assorbito.
H. Il terzo atto di motivi aggiunti rimane assorbito dall’accoglimento dei restanti mezzi di gravame.
In conclusione tutti gli atti impugnati con il ricorso e con i primi due atti di motivi aggiunti vanno dichiarati nulli per violazione o elusione del giudicato.
I. Va dichiarato l'obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato formatosi a seguito delle sentenze di questo TAR n. 684/2024 e del Consiglio di Stato n. 4321/2025, entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Il Comune deve esercitare i poteri inibitori ex art. 19 c. 3 L. 241/1990, per quanto di interesse delle ricorrenti, sulle SC sopra indicate, con i relativi allegati, e per l’effetto dichiarare che tali SC (e relativi allegati) sono, tamquam non esset , prive di qualsiasi effetto giuridico e materiale e disporre la riduzione in pristino di tutti i luoghi che hanno subito trasformazione per effetto delle stesse, ponendo nel nulla, altresì, la viabilità originata e disciplinata conseguentemente alla presentazione delle SC ridette e alla trasformazione dei luoghi intervenuta.
Lo stato dei luoghi che deve risultare all’esito dell’ottemperanza da parte del Comune è quello raffigurato nel documento n. 55 depositato agli atti di questo processo il 28 luglio 2025, dalle ricorrenti.
Scaduto infruttuosamente il ridetto termine di 45 giorni, il dott. arch. Giacomo Circelli, già Dirigente del Comune di Ancona, quale commissario ad acta di questo Tribunale, provvederà in via sostitutiva, nell'ulteriore termine di 90 giorni, a tutto quanto necessario per l'esaustiva ottemperanza del giudicato formatosi, come in questa pronuncia puntualmente specificato.
Il commissario ad acta è autorizzato ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti che si dovessero rendere necessari ai fini dell’effettiva e completa esecuzione del giudicato, reperendo i fondi occorrenti a carico del bilancio del Comune di Corridonia anche mediante l’istituzione o l’aumento di specifici capitoli di spesa e, se necessario, mediante opportune variazioni di bilancio ed emissione di mandati di pagamento. A tal fine il responsabile del servizio ragioneria e bilancio del Comune di Corridonia, o di ogni altra articolazione organizzativa dello stesso Ente, presterà senza indugio ogni dovuta collaborazione al commissario ad acta , dietro sua richiesta.
Il predetto commissario ad acta provvederà a trasmettere gli atti, accompagnati da sintetica relazione sulla vicenda, alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il compenso per l'attività eventualmente svolta dal Commissario ad acta è stabilito in euro 2.000,00 (duemila/00) a cui si aggiungono le spese documentate, che vengono poste sin da ora a carico del Comune resistente, così come il relativo compenso.
Alla liquidazione del compenso eventualmente dovuto a favore del Commissario ad acta , unitamente al rimborso delle spese dal medesimo sostenute, si provvederà successivamente, al termine dell’espletamento dell’incarico e previo invio di specifica richiesta e relazione debitamente documentata.
L. Le domande volte al pagamento, in favore delle ricorrenti, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ex art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a. vanno respinte, considerato che l'effettività della tutela viene adeguatamente garantita dalla contingentata tempistica disposta e dalla nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
M. La domanda di rispristino del manto dell’area condominiale avanzata dalle ricorrenti con memoria dell’8 settembre 2025, è inammissibile in quanto contenuta per la prima volta in atto non notificato, né è nota (ai fini dell’ottemperanza) la situazione del manto prima dell’avvio della vicenda per cui è stata causa.
Le spese di giudizio sono regolate secondo la soccombenza, con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie come da motivazione e per l’effetto:
- dichiara nulli tutti gli atti impugnati;
- ordina al Comune di Corridonia di provvedere entro 45 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in forma amministrativa della presente pronuncia, all’esecuzione della sentenza n. 684/2024 di questo Tribunale, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4321/2025 con le modalità in motivazione precisate;
- in caso di mancata o incompleta esecuzione entro il termine suindicato, nomina commissario ad acta il dott. arch. Giacomo Circelli, già Dirigente del Comune di Ancona, con l’incarico di provvedere entro i successivi 90 giorni agli adempimenti specificati in motivazione;
- ordina al Comune di Corridonia di mettere a disposizione del suindicato commissario tutti gli atti, i mezzi e quant’altro il medesimo riterrà necessario per adempiere all’incarico, con anticipazione e definitiva imputazione di tutte le eventuali spese a carico del bilancio del Comune, e con precisazione che il commissario ad acta è espressamente autorizzato ad emettere mandati di pagamento e ad apportate le variazioni ai capitoli del bilancio dell’Amministrazione, che eventualmente si rendessero necessarie.
Condanna il Comune di Corridonia e il controinteressato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio a favore delle ricorrenti, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori a carico del Comune e 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori a carico del controinteressato.
Al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso a favore del suindicato commissario ad acta si provvederà nei termini e modi indicati in motivazione.
Ordina alla Segreteria del Tribunale di comunicare in via amministrativa la presente sentenza al commissario ad acta ed alle parti costituite in giudizio, presso il domicilio eletto; al commissario ad acta inoltre, dovrà essere comunicata copia della sentenza da eseguire, unitamente alla pronuncia di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
FA LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA LF | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO