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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/05/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 69/23 RGL promossa da c.f. , residente a Sarzana, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Massa in viale Stazione 12/b presso lo studio dell'avv.
Elena Bertocchi (PEC da cui è Email_1
rappresentata e difesa per procura depositata in via telematica col ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
[...]
eletto alla Spezia, Corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Paola Brugnoli (PEC e Email_2 dall'avv. Antonella Iannucci (PEC convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: come in ricorso;
per l' : come in comparsa CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.1.2023 dopo aver presentato senza Pt_1
esito domanda amministrativa il 20.6.2019, dando atto di essere sin dal 1997 coadiuvante artigiana del marito in un'impresa di autotrasporti tramite mezzi pesanti e di essere affetta dalle tecnopatie inserite nella tabella industria ai nn. 77 [ernia discale lombare], 79 [malattia da sovraccarico biomeccanico] al ginocchio destro, 78 [epicondilite bilaterale ai gomiti, nonché altra patologia non meglio specificata bilaterale alle spalle], chiede l'indennizzo del danno biologico.
1 L' ha resistito, contestando il rischio. In particolare, ha osservato che la CP_1
stessa veva dichiarato in sede amministrativa di non aver guidato fra Pt_1
il 2008 e il gennaio 2019 e che comunque anche nei periodi 1997-2008 e gennaio-giugno 2019 si alternava alla guida con il marito.
Sono state assunte prove testimoniali per ricostruire l'attività lavorativa della ricorrente ed è stata disposta CTU.
1.1. L' non ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 112 dPR CP_1
1124/65.
Si tratta di un'eccezione non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., 24.2.1982 n. 1158;
Cass., 4.3.2008 n. 5851), sicché ogni valutazione sul punto è superflua.
Per vero, l si è costituito tardivamente (lunedì 20.3.2023 per l'udienza CP_1
di martedì 28.3.2023: secondo giurisprudenza ormai consolidata, quando il decimo giorno anteriore alla prima udienza cade, come nel caso di specie, il sabato, il termine di costituzione del convenuto è anticipato al venerdì precedente, e non posticipato al lunedì successivo) e l'eccezione sarebbe stata allora preclusa.
2. Il consulente ha riferito: “In base ai dati anamnestici, agli accertamenti clinico strumentali prodotti ed all'esame clinico eseguito risulta che la IG.ra
presenta avanzati fenomeni degenerativi osteoarticolari e Parte_1
legamentosi a carico delle spalle, dei gomiti, della colonna lombosacrale e del ginocchio destro, insorti, preso atto degli accertati riscontri strumentali, nel corso degli anni. Tale complesso patologico in base alla specificità delle pluralità delle lesioni accertate, sottoposte anche a trattamenti chirurgici, può essere ricondotto e concausato dall'attività lavorativa svolta con verosimile sovraccarico, pur in presenza di rischio medio-basso, in considerazione del prolungato periodo temporale di svolgimento dell'attività lavorativa.
Sussistono quindi elementi di elevata probabilità che consentano il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata dalla
IG.ra : voce 77 come “Ernia discale lombare” 8%; voce 78 Parte_1 come “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore” 8%; voce
79 come “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto inferiore” 4%; delle
“Nuove tabella delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”
D.M. 09/05/08 per menomazioni, concorrenti tra esse, a carico di entrambe le
2 spalle, i gomiti, colonna lombosacrale e ginocchio destro da valutarsi complessivamente nella misura del 18 % (diciotto) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Il consulente ha poi replicato alle osservazioni del consulente di parte , CP_1 il quale, si legge nella relazione, “nega l'esposizione al rischio della ricorrente in particolare per interessamento degli arti superiori omettendo di considerare il periodo lavorativo di 15 anni in qualità di addetta al magazzino con riferito quotidiano spostamento di carichi. Attività che può ben determinare un sovraccarico sia delle articolazioni delle spalle sia dei gomiti”.
2.1. Il giudice ha convocato a chiarimenti il consulente, osservando che in ricorso la parte, nell'allegare il rischio professionale, non aveva fatto menzione dell'attività lavorativa di addetta al magazzino, ma aveva dedotto soltanto di aver lavorato come coadiuvante artigiana del marito dal 1997.
Il consulente ha riferito: “L'attività svolta in magazzino di libreria si è prolungata per 15 anni e può aver indebolito l'apparato legamentoso delle spalle contribuendo in maniera significativa alle importanti lesioni riscontrate nella sig.ra Non è possibile distinguere l'efficacia lesiva delle due Pt_1 attività. L'attività successiva, pur avendo a sua volta coinvolto l'apparato legamentoso delle spalle, è meno gravosa della precedente. Può darsi che la malattia si sia sviluppata nel corso della seconda attività ma è probabile che
l'apparato sia stato coinvolto maggiormente nella prima. Non posso ricondurre le lesioni legamentose che ho riscontrato in maniera esclusiva all'attività di autista, che tuttavia ha sicuramente contribuito… Nel momento in cui si sposta la merce sono interessati anche gli arti inferiori. Vorrei rilevare che si tratta di soggetto di sesso femminile e quindi la sua conformazione osteo-articolare e muscolare la rende più soggetta a conseguenze patologiche di questo tipo di mansioni. Ribadisco che il maggior sovraccarico
è riferibile al periodo in magazzino. Anche l'attività di autista, in quanto comprende il carico e scarico, ma anche la semplice salita e discesa dal mezzo svolta più volte al giorno, comporta sovraccarico degli arti inferiori”.
Il giudice, in assenza di ulteriori concrete contestazioni, fa proprie le conclusioni del consulente.
3 3. Ora, dato che “le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano negli artt.40 e 41 c.p. […]. In base all'art.41
c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota…” (così da ult. Cass.
3.5.2023 n. 11488, in motiv.), la natura professionale della malattia riscontrata dal consulente si deve ritenere a prescindere dal fatto che il rilievo causale dell'attività di magazziniere (non oggetto di denuncia) sia preponderante.
Il consulente si è espresso infatti pressoché in termini di certezza in ordine al contributo causale dell'attività di autista.
Ammesso e non concesso che un fattore professionale non denunciato sia assimilabile a un fattore extraprofessionale, si è affermato in giurisprudenza di legittimità: “nel caso in cui sia determinabile in quale misura le conseguenze patologiche siano attribuibili ai fattori causali professionali e non professionali, l'indennizzabilità della malattia professionale deve essere stabilita, nell'an e nel quantum, sulla base della misura delle conseguenze attribuibili alle sole cause professionali” (Cass., 8.10.2007 n. 21021).
Il principio di indennizzabilità delle sole conseguenze connesse alla causa professionale presuppone perciò la possibilità di operare una distinzione fra le relative efficienze lesive.
Nel caso di specie, però, il consulente ha espressamente precisato che non
è possibile distinguere l'efficacia lesiva dell'una e dell'altra attività; dunque, non si può applicare questo principio.
Con tali precisazioni, la domanda si accoglie, secondo le stime del consulente;
decorrenza e accessori secondo legge.
4. La ricorrente si era lamentata del fatto che il consulente non avesse distinto il punteggio di invalidità conseguente al danno al gomito e quello conseguente al danno alle spalle.
La questione, per la verità, appariva priva di rilievo, ma deve intendersi superata, dato che il consulente ha precisato in sede di chiarimenti: “La menomazione al gomito è minimale, il punteggio che ho attribuito,
4 relativamente alla malattia da sovraccarico meccanico degli arti superiori, è interamente ascrivibile alla menomazione alle spalle”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come CP_1
in dispositivo con riferimento al DM 55/14, tabella previdenziale, scaglione
1101/5200 euro in considerazione del valore di € 5.055,48 indicato in ricorso a pag. 12, non contestato e rimasto quindi fermo (e non quindi 5201/26000 euro come nella nota spese depositata), riduzione di giustizia sui valori medi per la semplicità della controversia.
Analogamente, nei rapporti interni le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
5.1. Le spese legali stragiudiziali non possono invece essere rifuse.
Ai sensi dell'art. 20 comma 1 DL 55/24, “L'attività stragiudiziale svolta prima
o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Nel caso di specie, la parte ha prodotto due fatture dell'avv. Bertocchi che recano la descrizione “assistenza per instaurazione causa ” e Org_1
“acconto per assistenza legale per malattie professionali ” e non ha CP_1
neppure chiarito quale attività, diversa rispetto a quella propedeutica all'instaurazione della causa e dotata quindi di autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, sia stata svolta.
Non è quindi possibile un vaglio di autonoma rilevanza delle prestazioni che costituisce il presupposto della rifusione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a costituire a favore di una rendita per danno Parte_1 biologico parametrata a un'invalidità del 18% e quantificata secondo legge, con le decorrenze di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa o dalla maturazione dei singoli ratei se successiva, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere a le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, € Parte_1
5 1.312,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende.
Nei rapporti interni, pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza.
La Spezia, 7.5.2024
Il giudice
Marco Viani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 69/23 RGL promossa da c.f. , residente a Sarzana, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Massa in viale Stazione 12/b presso lo studio dell'avv.
Elena Bertocchi (PEC da cui è Email_1
rappresentata e difesa per procura depositata in via telematica col ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
[...]
eletto alla Spezia, Corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Paola Brugnoli (PEC e Email_2 dall'avv. Antonella Iannucci (PEC convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: come in ricorso;
per l' : come in comparsa CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.1.2023 dopo aver presentato senza Pt_1
esito domanda amministrativa il 20.6.2019, dando atto di essere sin dal 1997 coadiuvante artigiana del marito in un'impresa di autotrasporti tramite mezzi pesanti e di essere affetta dalle tecnopatie inserite nella tabella industria ai nn. 77 [ernia discale lombare], 79 [malattia da sovraccarico biomeccanico] al ginocchio destro, 78 [epicondilite bilaterale ai gomiti, nonché altra patologia non meglio specificata bilaterale alle spalle], chiede l'indennizzo del danno biologico.
1 L' ha resistito, contestando il rischio. In particolare, ha osservato che la CP_1
stessa veva dichiarato in sede amministrativa di non aver guidato fra Pt_1
il 2008 e il gennaio 2019 e che comunque anche nei periodi 1997-2008 e gennaio-giugno 2019 si alternava alla guida con il marito.
Sono state assunte prove testimoniali per ricostruire l'attività lavorativa della ricorrente ed è stata disposta CTU.
1.1. L' non ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 112 dPR CP_1
1124/65.
Si tratta di un'eccezione non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., 24.2.1982 n. 1158;
Cass., 4.3.2008 n. 5851), sicché ogni valutazione sul punto è superflua.
Per vero, l si è costituito tardivamente (lunedì 20.3.2023 per l'udienza CP_1
di martedì 28.3.2023: secondo giurisprudenza ormai consolidata, quando il decimo giorno anteriore alla prima udienza cade, come nel caso di specie, il sabato, il termine di costituzione del convenuto è anticipato al venerdì precedente, e non posticipato al lunedì successivo) e l'eccezione sarebbe stata allora preclusa.
2. Il consulente ha riferito: “In base ai dati anamnestici, agli accertamenti clinico strumentali prodotti ed all'esame clinico eseguito risulta che la IG.ra
presenta avanzati fenomeni degenerativi osteoarticolari e Parte_1
legamentosi a carico delle spalle, dei gomiti, della colonna lombosacrale e del ginocchio destro, insorti, preso atto degli accertati riscontri strumentali, nel corso degli anni. Tale complesso patologico in base alla specificità delle pluralità delle lesioni accertate, sottoposte anche a trattamenti chirurgici, può essere ricondotto e concausato dall'attività lavorativa svolta con verosimile sovraccarico, pur in presenza di rischio medio-basso, in considerazione del prolungato periodo temporale di svolgimento dell'attività lavorativa.
Sussistono quindi elementi di elevata probabilità che consentano il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata dalla
IG.ra : voce 77 come “Ernia discale lombare” 8%; voce 78 Parte_1 come “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore” 8%; voce
79 come “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto inferiore” 4%; delle
“Nuove tabella delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”
D.M. 09/05/08 per menomazioni, concorrenti tra esse, a carico di entrambe le
2 spalle, i gomiti, colonna lombosacrale e ginocchio destro da valutarsi complessivamente nella misura del 18 % (diciotto) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Il consulente ha poi replicato alle osservazioni del consulente di parte , CP_1 il quale, si legge nella relazione, “nega l'esposizione al rischio della ricorrente in particolare per interessamento degli arti superiori omettendo di considerare il periodo lavorativo di 15 anni in qualità di addetta al magazzino con riferito quotidiano spostamento di carichi. Attività che può ben determinare un sovraccarico sia delle articolazioni delle spalle sia dei gomiti”.
2.1. Il giudice ha convocato a chiarimenti il consulente, osservando che in ricorso la parte, nell'allegare il rischio professionale, non aveva fatto menzione dell'attività lavorativa di addetta al magazzino, ma aveva dedotto soltanto di aver lavorato come coadiuvante artigiana del marito dal 1997.
Il consulente ha riferito: “L'attività svolta in magazzino di libreria si è prolungata per 15 anni e può aver indebolito l'apparato legamentoso delle spalle contribuendo in maniera significativa alle importanti lesioni riscontrate nella sig.ra Non è possibile distinguere l'efficacia lesiva delle due Pt_1 attività. L'attività successiva, pur avendo a sua volta coinvolto l'apparato legamentoso delle spalle, è meno gravosa della precedente. Può darsi che la malattia si sia sviluppata nel corso della seconda attività ma è probabile che
l'apparato sia stato coinvolto maggiormente nella prima. Non posso ricondurre le lesioni legamentose che ho riscontrato in maniera esclusiva all'attività di autista, che tuttavia ha sicuramente contribuito… Nel momento in cui si sposta la merce sono interessati anche gli arti inferiori. Vorrei rilevare che si tratta di soggetto di sesso femminile e quindi la sua conformazione osteo-articolare e muscolare la rende più soggetta a conseguenze patologiche di questo tipo di mansioni. Ribadisco che il maggior sovraccarico
è riferibile al periodo in magazzino. Anche l'attività di autista, in quanto comprende il carico e scarico, ma anche la semplice salita e discesa dal mezzo svolta più volte al giorno, comporta sovraccarico degli arti inferiori”.
Il giudice, in assenza di ulteriori concrete contestazioni, fa proprie le conclusioni del consulente.
3 3. Ora, dato che “le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano negli artt.40 e 41 c.p. […]. In base all'art.41
c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota…” (così da ult. Cass.
3.5.2023 n. 11488, in motiv.), la natura professionale della malattia riscontrata dal consulente si deve ritenere a prescindere dal fatto che il rilievo causale dell'attività di magazziniere (non oggetto di denuncia) sia preponderante.
Il consulente si è espresso infatti pressoché in termini di certezza in ordine al contributo causale dell'attività di autista.
Ammesso e non concesso che un fattore professionale non denunciato sia assimilabile a un fattore extraprofessionale, si è affermato in giurisprudenza di legittimità: “nel caso in cui sia determinabile in quale misura le conseguenze patologiche siano attribuibili ai fattori causali professionali e non professionali, l'indennizzabilità della malattia professionale deve essere stabilita, nell'an e nel quantum, sulla base della misura delle conseguenze attribuibili alle sole cause professionali” (Cass., 8.10.2007 n. 21021).
Il principio di indennizzabilità delle sole conseguenze connesse alla causa professionale presuppone perciò la possibilità di operare una distinzione fra le relative efficienze lesive.
Nel caso di specie, però, il consulente ha espressamente precisato che non
è possibile distinguere l'efficacia lesiva dell'una e dell'altra attività; dunque, non si può applicare questo principio.
Con tali precisazioni, la domanda si accoglie, secondo le stime del consulente;
decorrenza e accessori secondo legge.
4. La ricorrente si era lamentata del fatto che il consulente non avesse distinto il punteggio di invalidità conseguente al danno al gomito e quello conseguente al danno alle spalle.
La questione, per la verità, appariva priva di rilievo, ma deve intendersi superata, dato che il consulente ha precisato in sede di chiarimenti: “La menomazione al gomito è minimale, il punteggio che ho attribuito,
4 relativamente alla malattia da sovraccarico meccanico degli arti superiori, è interamente ascrivibile alla menomazione alle spalle”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come CP_1
in dispositivo con riferimento al DM 55/14, tabella previdenziale, scaglione
1101/5200 euro in considerazione del valore di € 5.055,48 indicato in ricorso a pag. 12, non contestato e rimasto quindi fermo (e non quindi 5201/26000 euro come nella nota spese depositata), riduzione di giustizia sui valori medi per la semplicità della controversia.
Analogamente, nei rapporti interni le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
5.1. Le spese legali stragiudiziali non possono invece essere rifuse.
Ai sensi dell'art. 20 comma 1 DL 55/24, “L'attività stragiudiziale svolta prima
o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Nel caso di specie, la parte ha prodotto due fatture dell'avv. Bertocchi che recano la descrizione “assistenza per instaurazione causa ” e Org_1
“acconto per assistenza legale per malattie professionali ” e non ha CP_1
neppure chiarito quale attività, diversa rispetto a quella propedeutica all'instaurazione della causa e dotata quindi di autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, sia stata svolta.
Non è quindi possibile un vaglio di autonoma rilevanza delle prestazioni che costituisce il presupposto della rifusione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a costituire a favore di una rendita per danno Parte_1 biologico parametrata a un'invalidità del 18% e quantificata secondo legge, con le decorrenze di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa o dalla maturazione dei singoli ratei se successiva, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere a le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, € Parte_1
5 1.312,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende.
Nei rapporti interni, pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza.
La Spezia, 7.5.2024
Il giudice
Marco Viani
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