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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3014 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Responsabilità professionale,
TRA
Parte_1 Parte_2
, nella qualità di Eredi di , rappresentati Parte_3 Persona_1
e difesi dall'avv. Ciro Luigi Di Fiore, domiciliatario in Ercolano alla via Panoramica,
85;
-Attori-
E
, avvocato rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Controparte_1
Rosaria Lauro, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via dei Greci, 36;
-Convenuto-
Conclusioni: per gli attori: “1) Accogliere la domanda” di , Parte_1 Parte_3
, nella qualità di eredi della de cuius e di
[...] Parte_2 Persona_1 conseguenza condannare l'Avv. al risarcimento dei danni da Controparte_1 patrocinio infedele a favore degli eredi della de cuius , per la somma di € Persona_1
37.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 2) Emettere ogni altro provvedimento di ragione e di legge, condannando chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione al … procuratore antistatario, che dichiara espressamente di aver anticipato le spese”; per il convenuto: il difensore “si riporta ai propri scritti difensivi nonché alle risultanze probatorie …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., 2 come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132
c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2.- La domanda proposta dagli attori è infondata.
3.- Costituisce circostanza pacifica, tra le parti, che l'avv. omise di presentarsi CP_1 all'udienza dell'11.1.2013 davanti al Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, e alla successiva udienza del 26.4.2013, tant'è che il Giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del giudizio n. 3800/2011 RG, instaurato da madre degli attori, con il patrocinio dell'avv. , per il Persona_1 CP_1
conseguimento dell'indennità di accompagnamento negatale in sede amministrativa dall'Inps nella seduta del 28.6.2010.
Tale fatto è contrario alla condotta di un avveduto professionista che esegue con diligenza il mandato conferitogli presenziando a tutte le udienze nel rispetto degli obblighi professionali previsti dalla Legge 247/2012 come modificata dalla Legge n.
124/2017.
Occorre, però, valutare se l'estinzione del processo, determinata dall'inadempimento del
, abbia prodotto effetti negativi per e, per quest'ultima, in capo CP_1 Persona_1
ai suoi eredi.
Giova ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della Suprema
Corte, perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare altresì che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito sarebbe 3 stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez.
III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio
2013, n. 11548). Occorre, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
Tale nesso causale, tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria;
occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, spetta al giudice di merito (con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di esprimersi in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato se non risultano idonei elementi probatori da cui desumere, con un giudizio probabilistico,
l'eventuale accoglimento della domanda nel caso in cui il giudizio fosse stato 4 puntualmente riassunto e, quindi, per ritenere che sia derivato un danno in concreto al cliente, quale conseguenza della omissione dell'avvocato nell'espletamento del mandato professionale (Corte d'Appello di Napoli, sez. civ. III, 7 marzo 2005).
Parimenti, è stata esclusa la responsabilità dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata
– mancata richiesta di prova decisiva – fosse inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, se il legale avesse compiuto le attività omesse (cfr., all'uopo,
Tribunale di Bari, sez. civ. III, 13 febbraio 2014).
Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, occorre, dunque, stabilire se, qualora l'avv. avesse coltivato diligentemente il giudizio Controparte_1
patrocinato, sarebbe riuscita ad ottenere il riconoscimento dell'indennità Persona_1 di accompagnamento denegatale dalla commissione medica dell'Inps.
A tale quesito non può essere fornita risposta positiva.
Dalla documentazione prodotta dagli attori si rileva agevolmente che il secondo giudizio intrapreso da (RG 6052/2016) con un nuovo difensore (avv. Persona_1
Grazia Esposito) davanti al Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nuovamente negata in sede amministrativa dall'Inps nella seduta del 22.5.2015, ha avuto esito positivo grazie alla nuova documentazione medica prodotta, attestante le nuove patologie che avevano afflitto la in epoca Per_1 posteriore all'estinzione del giudizio patrocinato dall'avv. . CP_1
Invero il CTU nominato nel giudizio R.G. 6052/2016 davanti al Tribunale di Nola, sez.
Lavoro, circa la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento osserva:
“…alla data della domanda amministrativa del 01.06.2015 non è presente agli atti documentazione sanitaria sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le infermità certificate, interessanti soprattutto l'apparato cardiovascolare e osteoarticolare non giustificano una condizione di non autonomia della ricorrente”.
La stessa CTU prosegue poi rilevando che “le condizioni della ricorrente si aggravano in maniera rilevante a seguito della frattura basicervicale del femore sinistro registrata nel ricovero dal 10.12.2015 al 23.12.2015 presso il P.O. S. Giovanni Bosco”.
Infine, la CTU giunge alla conclusione di riconoscere l'indennità di accompagnamento con decorrenza non dalla domanda (1.6.2015) ma dall'11.2.2016, ovvero dal giorno successivo alla dimissione della dal Clinical Center, ritenendo verosimile che Per_1
solo da quella data la ricorrente non avesse più recuperato le condizioni di autonomia nelle attività quotidiane e strumentali. 5 Se tant'è, non vi è prova, pertanto, che se il primo giudizio patrocinato dall'avv.
fosse stato portato avanti ciò avrebbe determinato l'accoglimento della CP_1
domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, considerato che tale indennità è stata invece riconosciuta solo nel secondo giudizio a fronte della riferita documentazione medica e della frattura basicervicale, riportata dalla solo in Per_1 epoca successiva alla conclusione del giudizio patrocinato dall'avv. . CP_1
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, le allegazioni formulate a sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediante l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e la documentazione prodotta in quest'ultimo non consentono di ritenere adeguatamente provato l'assunto secondo cui, nel caso in cui fossero state realizzate le condotte omesse dal difensore convenuto avv. , Controparte_1 Persona_1
avrebbe potuto di certo vedere accolta la propria domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nel giudizio n. 3800/2011 R.G.
Pertanto, in applicazione del cd. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez.
III, 16 maggio 2006, n. 11356), la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato va rigettata, con conseguente declaratoria di assorbimento delle altre eccezioni proposte dal (“carenza di legittimazione attiva”, CP_1
“prescrizione”, “apocrifia” della firma di presa visione del rinvio ex art. 309 c.p.c.).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
4.- Va rigettata la domanda riconvenzionale del di condanna degli attori al CP_1 risarcimento del “rilevante danno di immagine” subito “dalla vicenda” (cfr. comparsa di risposta), del tutto priva in termini di allegazioni e prove dell'asserito “danno di immagine”, essendo, peraltro, del tutto irrilevante che terzi – non Persona_2 6 costituito nel presente giudizio – abbia presentato nel 2019 un esposto per conto di al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in relazione ai fatti per Persona_1
cui è causa, al quale sono rimasti estranei gli odierni attori.
5.- Sussistono gravi motivi, attesa la reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_3
; Parte_2
-. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 31.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3014 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Responsabilità professionale,
TRA
Parte_1 Parte_2
, nella qualità di Eredi di , rappresentati Parte_3 Persona_1
e difesi dall'avv. Ciro Luigi Di Fiore, domiciliatario in Ercolano alla via Panoramica,
85;
-Attori-
E
, avvocato rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Controparte_1
Rosaria Lauro, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via dei Greci, 36;
-Convenuto-
Conclusioni: per gli attori: “1) Accogliere la domanda” di , Parte_1 Parte_3
, nella qualità di eredi della de cuius e di
[...] Parte_2 Persona_1 conseguenza condannare l'Avv. al risarcimento dei danni da Controparte_1 patrocinio infedele a favore degli eredi della de cuius , per la somma di € Persona_1
37.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 2) Emettere ogni altro provvedimento di ragione e di legge, condannando chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione al … procuratore antistatario, che dichiara espressamente di aver anticipato le spese”; per il convenuto: il difensore “si riporta ai propri scritti difensivi nonché alle risultanze probatorie …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., 2 come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132
c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2.- La domanda proposta dagli attori è infondata.
3.- Costituisce circostanza pacifica, tra le parti, che l'avv. omise di presentarsi CP_1 all'udienza dell'11.1.2013 davanti al Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, e alla successiva udienza del 26.4.2013, tant'è che il Giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del giudizio n. 3800/2011 RG, instaurato da madre degli attori, con il patrocinio dell'avv. , per il Persona_1 CP_1
conseguimento dell'indennità di accompagnamento negatale in sede amministrativa dall'Inps nella seduta del 28.6.2010.
Tale fatto è contrario alla condotta di un avveduto professionista che esegue con diligenza il mandato conferitogli presenziando a tutte le udienze nel rispetto degli obblighi professionali previsti dalla Legge 247/2012 come modificata dalla Legge n.
124/2017.
Occorre, però, valutare se l'estinzione del processo, determinata dall'inadempimento del
, abbia prodotto effetti negativi per e, per quest'ultima, in capo CP_1 Persona_1
ai suoi eredi.
Giova ricordare che, secondo indirizzo costante della giurisprudenza della Suprema
Corte, perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare altresì che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito sarebbe 3 stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez.
III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio
2013, n. 11548). Occorre, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
Tale nesso causale, tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria;
occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che il danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
Una volta soddisfatto detto onere di allegazione e prova, spetta al giudice di merito (con una valutazione che la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte, compiere il menzionato giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda proposta nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato.
Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di esprimersi in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato se non risultano idonei elementi probatori da cui desumere, con un giudizio probabilistico,
l'eventuale accoglimento della domanda nel caso in cui il giudizio fosse stato 4 puntualmente riassunto e, quindi, per ritenere che sia derivato un danno in concreto al cliente, quale conseguenza della omissione dell'avvocato nell'espletamento del mandato professionale (Corte d'Appello di Napoli, sez. civ. III, 7 marzo 2005).
Parimenti, è stata esclusa la responsabilità dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata
– mancata richiesta di prova decisiva – fosse inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, se il legale avesse compiuto le attività omesse (cfr., all'uopo,
Tribunale di Bari, sez. civ. III, 13 febbraio 2014).
Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, occorre, dunque, stabilire se, qualora l'avv. avesse coltivato diligentemente il giudizio Controparte_1
patrocinato, sarebbe riuscita ad ottenere il riconoscimento dell'indennità Persona_1 di accompagnamento denegatale dalla commissione medica dell'Inps.
A tale quesito non può essere fornita risposta positiva.
Dalla documentazione prodotta dagli attori si rileva agevolmente che il secondo giudizio intrapreso da (RG 6052/2016) con un nuovo difensore (avv. Persona_1
Grazia Esposito) davanti al Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nuovamente negata in sede amministrativa dall'Inps nella seduta del 22.5.2015, ha avuto esito positivo grazie alla nuova documentazione medica prodotta, attestante le nuove patologie che avevano afflitto la in epoca Per_1 posteriore all'estinzione del giudizio patrocinato dall'avv. . CP_1
Invero il CTU nominato nel giudizio R.G. 6052/2016 davanti al Tribunale di Nola, sez.
Lavoro, circa la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento osserva:
“…alla data della domanda amministrativa del 01.06.2015 non è presente agli atti documentazione sanitaria sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le infermità certificate, interessanti soprattutto l'apparato cardiovascolare e osteoarticolare non giustificano una condizione di non autonomia della ricorrente”.
La stessa CTU prosegue poi rilevando che “le condizioni della ricorrente si aggravano in maniera rilevante a seguito della frattura basicervicale del femore sinistro registrata nel ricovero dal 10.12.2015 al 23.12.2015 presso il P.O. S. Giovanni Bosco”.
Infine, la CTU giunge alla conclusione di riconoscere l'indennità di accompagnamento con decorrenza non dalla domanda (1.6.2015) ma dall'11.2.2016, ovvero dal giorno successivo alla dimissione della dal Clinical Center, ritenendo verosimile che Per_1
solo da quella data la ricorrente non avesse più recuperato le condizioni di autonomia nelle attività quotidiane e strumentali. 5 Se tant'è, non vi è prova, pertanto, che se il primo giudizio patrocinato dall'avv.
fosse stato portato avanti ciò avrebbe determinato l'accoglimento della CP_1
domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, considerato che tale indennità è stata invece riconosciuta solo nel secondo giudizio a fronte della riferita documentazione medica e della frattura basicervicale, riportata dalla solo in Per_1 epoca successiva alla conclusione del giudizio patrocinato dall'avv. . CP_1
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, le allegazioni formulate a sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediante l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e la documentazione prodotta in quest'ultimo non consentono di ritenere adeguatamente provato l'assunto secondo cui, nel caso in cui fossero state realizzate le condotte omesse dal difensore convenuto avv. , Controparte_1 Persona_1
avrebbe potuto di certo vedere accolta la propria domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nel giudizio n. 3800/2011 R.G.
Pertanto, in applicazione del cd. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez.
III, 16 maggio 2006, n. 11356), la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato va rigettata, con conseguente declaratoria di assorbimento delle altre eccezioni proposte dal (“carenza di legittimazione attiva”, CP_1
“prescrizione”, “apocrifia” della firma di presa visione del rinvio ex art. 309 c.p.c.).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
4.- Va rigettata la domanda riconvenzionale del di condanna degli attori al CP_1 risarcimento del “rilevante danno di immagine” subito “dalla vicenda” (cfr. comparsa di risposta), del tutto priva in termini di allegazioni e prove dell'asserito “danno di immagine”, essendo, peraltro, del tutto irrilevante che terzi – non Persona_2 6 costituito nel presente giudizio – abbia presentato nel 2019 un esposto per conto di al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in relazione ai fatti per Persona_1
cui è causa, al quale sono rimasti estranei gli odierni attori.
5.- Sussistono gravi motivi, attesa la reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_3
; Parte_2
-. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 31.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE