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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C. UDIENZA DEL 17 aprile 2025 il Giudice,
dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella iscritta al N. 239/25 R.G. e promossa causa da
Parte 1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP 1
contumace
Repubblica Italiana
di Il Giudice del lavoro del Tribunale
visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. Bergamo,
127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la CP_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di
19.282,72, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente,
premesso di essere stato dipendente della convenuta dal 2.07.2018 al 2.10.2024, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, con mansioni di aiuto
6 °fabbro inquadrato al livello CCNL
Metalmeccanici artigiani, deduceva il delle retribuzioni mancato pagamento maturate da luglio ad ottobre 2024, oltre alle competenze di fine rapporto ed al TFR.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere la produzione distata istruita con
documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 2.07.2018 al 2.10.2024, in forza di contratto di assunzione а tempo pieno indeterminato, con mansioni di aiuto fabbro inquadrato al 6 ° livello CCNL
Metalmeccanici artigiani (v. doc.
1-4 fasc.
ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni maturate da luglio ad ottobre 2024, oltre alle competenze di fine rapporto ed al TFR.
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione prestazione dedotta della mentre la che non si è in costituita convenuta,
giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti а base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di-
ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
C.C.
processuale della Anzi, il comportamento convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la
che giu- validi motivi mancanza di e, valutato l'inadempimento stificassero unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 19.282,72
(di cui € 6.956,61 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
si Le spese seguono la soccombenza liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 239/2025 R.G.:
1) condanna la CP_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di Parte 1 della somma di €
19.282,72, oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la CP_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte 1
in complessivi € processuali, liquidate
1.800,00 per compensi professionali, oltre
iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei
procuratori antistatari;
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini