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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2024, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1114 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata Civitavecchia (RM) in data 2.03.1980 e residente in [...]Parte_1
Marinella, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara La Rosa, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
Marinella, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara La Rosa, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 7 maggio 2024, i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1
Pers disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle due figlie e nate a Roma rispettivamente in data 12.07.2009 ed in data Persona_2
22.02.2011, riconosciute da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di avere convissuto "more uxorio" sino al mese di gennaio del 2021 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale delle figlie.
In merito alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Pt_1
occupata come istruttrice di ginnastica artistica presso la S.S.D. Ginnastica
Civitavecchia ARL percependo uno stipendio di circa € 850,00 mensili, mentre il di essere titolare dell'impresa edile “di Biondi Federico” con entrate mensili CP_1 di circa € 1.000,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 3.06.24 rinviava all'udienza del 8 novembre 2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1
iscritto al n. 1114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2024, per l'effetto dispone:
A) Assegnazione della casa coniugale sita in Santa Marinella (RM) alla via delle vite n. 3 a favore della sig.ra che ivi vivrà con le figlie minori. Pt_1
L'immobile verrà tenuto in buono stato di manutenzione.
B) Affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
C) Dispone la corresponsione da parte del sig. i un assegno mensile a titolo CP_1
di mantenimento pari ad euro 300,00 per figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tale somma verrà rivalutata annualmente, come per legge, sulla base degli indici Istat;
2 D) Dispone che il padre contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo vigente all'interno del Tribunale di Civitavecchia, così come verranno suddivisi al 50% le spese relative alle utenze cellulari dei figli;
E) Dispone che l'assegno unico familiare venga riscosso interamente dalla sig.ra che lo destinerà al corso di lingua inglese seguito dalle figlie. Il Pt_1
differenziale del corso di lingua inglese esulante l'importo dell'assegno unico verrà pagato al 50% tra le parti;
F) Dispone l'obbligo in capo al sig. del pagamento delle rate del mutuo CP_1
gravanti sulla ex “casa coniugale”;
G) Dichiara il diritto/dovere del padre di tenere le figlie a weekend alterni ed un giorno infrasettimanale nel weekend di spettanza del padre e due giorni infrasettimanali nel weekend di spettanza della madre. In particolare, il giorno infrasettimanale di spettanza del padre sarà il mercoledì; quest'ultimo andrà a prendere le figlie ad atletica alle 17:30 e le riporterà a casa della madre alle ore
21:30. L'ulteriore giorno infrasettimanale di spettanza del padre sarà da considerarsi il venerdì, le figlie in questo caso ceneranno e pernotteranno dal padre;
H) Dispone che il padre possa avere le figlie con sé durante le vacanze estive per
15 giorni consecutivi. Le date dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno in base alle disponibilità feriali dei genitori;
I) Per quanto riguarda la disciplina delle festività natalizie, verranno così suddivise: ad anni alterni, un genitore terrà le figlie il giorno del 24/12 con pernotto e l'altro i giorni 25/12 e 26/12 fino all'orario di pranzo incluso;
la cena del giorno 26/12 ed il pernotto invece sarà il di diritto dell'altro genitore;
infine, sempre ad anni alterni, il 31/12 verrà passato con un genitore e il 01/01 con l'altro;
J) Per quanto riguarda la disciplina delle festività pasquali, le figlie passeranno, ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
K) I compleanni delle figlie verranno invece passati, salvo diverso accordo,
congiuntamente
3 L) per quanto attiene i due cani di proprietà di entrambi i ricorrenti si occuperanno della cura degli stessi al 50%
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 19 novembre 2024
Il PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1114 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata Civitavecchia (RM) in data 2.03.1980 e residente in [...]Parte_1
Marinella, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara La Rosa, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
Marinella, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara La Rosa, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 7 maggio 2024, i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1
Pers disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle due figlie e nate a Roma rispettivamente in data 12.07.2009 ed in data Persona_2
22.02.2011, riconosciute da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di avere convissuto "more uxorio" sino al mese di gennaio del 2021 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale delle figlie.
In merito alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Pt_1
occupata come istruttrice di ginnastica artistica presso la S.S.D. Ginnastica
Civitavecchia ARL percependo uno stipendio di circa € 850,00 mensili, mentre il di essere titolare dell'impresa edile “di Biondi Federico” con entrate mensili CP_1 di circa € 1.000,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 3.06.24 rinviava all'udienza del 8 novembre 2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1
iscritto al n. 1114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2024, per l'effetto dispone:
A) Assegnazione della casa coniugale sita in Santa Marinella (RM) alla via delle vite n. 3 a favore della sig.ra che ivi vivrà con le figlie minori. Pt_1
L'immobile verrà tenuto in buono stato di manutenzione.
B) Affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
C) Dispone la corresponsione da parte del sig. i un assegno mensile a titolo CP_1
di mantenimento pari ad euro 300,00 per figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tale somma verrà rivalutata annualmente, come per legge, sulla base degli indici Istat;
2 D) Dispone che il padre contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo vigente all'interno del Tribunale di Civitavecchia, così come verranno suddivisi al 50% le spese relative alle utenze cellulari dei figli;
E) Dispone che l'assegno unico familiare venga riscosso interamente dalla sig.ra che lo destinerà al corso di lingua inglese seguito dalle figlie. Il Pt_1
differenziale del corso di lingua inglese esulante l'importo dell'assegno unico verrà pagato al 50% tra le parti;
F) Dispone l'obbligo in capo al sig. del pagamento delle rate del mutuo CP_1
gravanti sulla ex “casa coniugale”;
G) Dichiara il diritto/dovere del padre di tenere le figlie a weekend alterni ed un giorno infrasettimanale nel weekend di spettanza del padre e due giorni infrasettimanali nel weekend di spettanza della madre. In particolare, il giorno infrasettimanale di spettanza del padre sarà il mercoledì; quest'ultimo andrà a prendere le figlie ad atletica alle 17:30 e le riporterà a casa della madre alle ore
21:30. L'ulteriore giorno infrasettimanale di spettanza del padre sarà da considerarsi il venerdì, le figlie in questo caso ceneranno e pernotteranno dal padre;
H) Dispone che il padre possa avere le figlie con sé durante le vacanze estive per
15 giorni consecutivi. Le date dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno in base alle disponibilità feriali dei genitori;
I) Per quanto riguarda la disciplina delle festività natalizie, verranno così suddivise: ad anni alterni, un genitore terrà le figlie il giorno del 24/12 con pernotto e l'altro i giorni 25/12 e 26/12 fino all'orario di pranzo incluso;
la cena del giorno 26/12 ed il pernotto invece sarà il di diritto dell'altro genitore;
infine, sempre ad anni alterni, il 31/12 verrà passato con un genitore e il 01/01 con l'altro;
J) Per quanto riguarda la disciplina delle festività pasquali, le figlie passeranno, ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
K) I compleanni delle figlie verranno invece passati, salvo diverso accordo,
congiuntamente
3 L) per quanto attiene i due cani di proprietà di entrambi i ricorrenti si occuperanno della cura degli stessi al 50%
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 19 novembre 2024
Il PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianluca Gelso
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