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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 3248.2021 R.G. Lavoro
TRA
, , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e nella qualità di eredi del SI. , assistiti e difesi dall'avv. Persona_1
Gianmarco Meglio, come in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.21, parte ricorrente ha esposto: che il SI. aveva lavorato come operaio alle dipendenze della Persona_1 Controparte_1 dal settembre 1961 al dicembre 1997 (cfr. estratto contributivo); la Controparte_1 operava nel settore navalmeccanico, occupandosi principalmente della trasformazione e della costruzione di navi mercantili, passeggere e militari;
il SI. aveva lavorato alle dipendenze della convenuta presso il cantiere di Persona_1
Castellammare di Stabia;
nel corso dell'intero rapporto di lavoro il SI. aveva Per_1 svolto le mansioni del saldatore (cfr. certificazione INAIL, all. 2); durante tale periodo alle dipendenze della il SI. era stato purtroppo CP_1 Persona_1 sottoposto a massicce inalazioni dei micidiali “fumi di saldatura” e polveri e/o fibre di amianto;
era poi entrato in contatto con gas e altri fumi nocivi dell'ambiente di lavoro e molti altri fattori e/o elementi patogeni propri della mansione del saldatore e comunque esistenti all'interno dello stabilimento della società convenuta;
a causa di ciò si era purtroppo ammalato di linfoma non Hodgkin, diagnosticato nel novembre 2011, che lo aveva portato al decesso l'11 febbraio 2012; l'esposizione del SI. Per_1 agli elementi patogeni (amianto e i cd. fumi da saldatura) propri del posto di lavoro occupato avevano causato l'insorgenza della neoplasia maligna linfatica e la morte del lavoratore;
la era certamente responsabile per i danni causati al Controparte_1 SI. e ai ricorrenti suoi familiari;
difatti, in materia di tutela della Persona_1 salute del lavoratore, il datore di lavoro era tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965; il nesso causale tra il linfoma patito dal SI. e le sostanze nocive assunte nel corso del rapporto di lavoro alle Per_1 dipendenze della convenuta stava nella scienza e nei suoi approdi medico-legali più recenti ed avveduti ed era confermato anche dalla relazione medico-legale di parte;
pertanto, iure hereditatis, il diritto dei ricorrenti era rappresentato dal risarcimento secondo i normali canoni civilistici decurtato di quanto il SI. Persona_1 avrebbe percepito dall'INAIL – a titolo di danno biologico - se avesse presentato domanda;
ai ricorrenti spettava altresì il risarcimento del danno iure proprio, secondo le tabelle di Milano.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e/o dichiarare e/o quantificare la responsabilità della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., per il danno non patrimoniale, biologico e/o morale e/o esistenziale da elementi patogeni subito dal SI. di cui al presente Persona_1 ricorso. - Condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore dei SInori , , Parte_1 Parte_4
ed , nella qualità di eredi del SI. Parte_3 Parte_2 Persona_1
e secondo la loro quota ereditaria, dell'importo complessivo di Euro 1.006.676,47 a titolo di risarcimento del danno (differenziale), oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero quel diverso danno e/o importo ritenuto di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa. - Condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore della SI.ra , iure proprio, Parte_1
dell'importo di Euro 300.000,00; in favore della SI.ra , iure proprio, Parte_4
dell'importo di Euro 250.000,00; in favore del SI. , iure proprio, Parte_2
dell'importo di Euro 170.000,00; in favore del SI. , iure proprio, Parte_3
dell'importo di Euro 170.000,00. Ovvero quei diversi importi ritenuti di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa a titolo di risarcimento del danno per la morte del congiunto. - In ogni caso con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio oltre spese generali (15%), IVA e CPA ai sensi di legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatari”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni, ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, esperita consulenza medico-legale, questo giudicante deSInato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le dirimenti argomentazioni di seguito esposte.
Invero, con il presente ricorso parte ricorrente, sul presupposto che il de cuius abbia subito un danno all'integrità psicofisica in conseguenza dell'espletamento dell'attività lavorativa, ha chiesto la condanna della società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale, agendo iure hereditatis e iure proprio.
Il fondamento giuridico della richiesta risarcitoria iure hereditatis risiede nella disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti e di adottare a tal fine tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
In ordine al risarcimento, richiesto iure proprio, dei danni così detti da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in piu' occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "quel danno che va al di la' del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto piu' se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere piu' godere della presenza e del rapporto con chi
e' venuto meno e percio' nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettivita', sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter piu' fare cio' che per anni si e' fatto, nonche' nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989). Ciò posto, nella specie, il lavoratore ha dedotto l'esistenza di una malattia professionale(Linfoma non Hodgkin), legata all'esposizione all'amianto e pertanto alla nocività dell'ambiente di lavoro ascrivibile alla condotta illecita datoriale, come descritto in ricorso
Va evidenziato che le mansioni svolte dal de cuius nel corso del rapporto di lavoro e l'esposizione al rischio professionale risultano provati dalla copiosa documentazione versata in atti, oltre che dalle risultanze della prova orale.
Tuttavia, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, la dr.ssa Per_2
chiamata a valutare l'efficacia causale o concausale dell'esposizione
[...] all'amianto rispetto alla patologia lavorativa accertata, alla luce dell'indagine anamnestica, dell'esame obiettivo e degli accertamenti sanitari esibiti e richiesti, ha affermato che :
“....Il SI. ha lavorato come operaio alle dipendenze della Persona_1
, presso il cantiere di Castellammare di Stabia, dal settembre 1961 Controparte_1 al dicembre 1997, svolgendo le mansioni di saldatore. Al ricovero del 21-10-2011 gli fu diagnosticato, su biopsia linfonodale ed osteomidollare, il linfoma non Hodgkin, per cui in data 13-11-2011 iniziò trattamento chemioterapico proseguito fino al febbraio 2012. -In epoca antecedente all'insorgenza della malattia oncoematologica il de cuius era affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, diabete mellito non-insulinodipendente, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipercolesterolemia. -Il Linfoma non Hodgkin sofferto dal de cuius e che lo condusse all'exitus in data 11-02-2012, non è conseguenza dell'inalazione di fibre di amianto nè dell'esposizione alle sostanze sprigionatesi durante l'operazione di saldatura, per le quali a tutt'oggi esiste debole evidenza tra l'associazione dell'esposizione alle sostanze suddette e lo sviluppo della neoplasia, sulla base di studi scientifici in corso di approfondimento, e per la quale neoplasia sono stati identificati fattori di rischio certi ( inseriti nella Lista I Gruppo 6- Tumori Professionali- Tabelle delle Malattie
Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura- Decreto interministeriale del 10-10-
2023, pubblicato in G.U. in data 13-01-2024 ) e possibili (inseriti nella Lista II
Gruppo 6- Tumori Professionali) ed ai quali sono esposti specifiche categorie di lavoratori. -Il decesso del SI. è avvenuto in data 11-02-2012 per Persona_1 arresto cardiaco conseguente allo stato cachettico determinato dall'evoluzione della neoplasia e dagli effetti collaterali dei farmaci chemioterapici somministrati.
Pertanto non si riconosce il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal SI.
e l'attività lavorativa svolta presso i cantieri della con Persona_1 CP_1 sede in Castellammare di Stabia”. Le valutazioni del consulente esposte nell'elaborato peritale, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, in quanto fondate su considerazioni medico- scientifiche, all' esito di attento esame della documentazione medica in atti e della letteratura medica più accreditata, risultano convincenti e condivisibili.
Tali argomentazioni hanno carattere assorbente e rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto della complessa natura delle questioni trattate, della intrinseca controvertibilità della valutazione medico- legale con specifico riferimento alla novità della patologia in questione, sussistono eccezionali ragioni per compensarle integralmente.
Le spese di CTU sono già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 19.12.24
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 3248.2021 R.G. Lavoro
TRA
, , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e nella qualità di eredi del SI. , assistiti e difesi dall'avv. Persona_1
Gianmarco Meglio, come in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.21, parte ricorrente ha esposto: che il SI. aveva lavorato come operaio alle dipendenze della Persona_1 Controparte_1 dal settembre 1961 al dicembre 1997 (cfr. estratto contributivo); la Controparte_1 operava nel settore navalmeccanico, occupandosi principalmente della trasformazione e della costruzione di navi mercantili, passeggere e militari;
il SI. aveva lavorato alle dipendenze della convenuta presso il cantiere di Persona_1
Castellammare di Stabia;
nel corso dell'intero rapporto di lavoro il SI. aveva Per_1 svolto le mansioni del saldatore (cfr. certificazione INAIL, all. 2); durante tale periodo alle dipendenze della il SI. era stato purtroppo CP_1 Persona_1 sottoposto a massicce inalazioni dei micidiali “fumi di saldatura” e polveri e/o fibre di amianto;
era poi entrato in contatto con gas e altri fumi nocivi dell'ambiente di lavoro e molti altri fattori e/o elementi patogeni propri della mansione del saldatore e comunque esistenti all'interno dello stabilimento della società convenuta;
a causa di ciò si era purtroppo ammalato di linfoma non Hodgkin, diagnosticato nel novembre 2011, che lo aveva portato al decesso l'11 febbraio 2012; l'esposizione del SI. Per_1 agli elementi patogeni (amianto e i cd. fumi da saldatura) propri del posto di lavoro occupato avevano causato l'insorgenza della neoplasia maligna linfatica e la morte del lavoratore;
la era certamente responsabile per i danni causati al Controparte_1 SI. e ai ricorrenti suoi familiari;
difatti, in materia di tutela della Persona_1 salute del lavoratore, il datore di lavoro era tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965; il nesso causale tra il linfoma patito dal SI. e le sostanze nocive assunte nel corso del rapporto di lavoro alle Per_1 dipendenze della convenuta stava nella scienza e nei suoi approdi medico-legali più recenti ed avveduti ed era confermato anche dalla relazione medico-legale di parte;
pertanto, iure hereditatis, il diritto dei ricorrenti era rappresentato dal risarcimento secondo i normali canoni civilistici decurtato di quanto il SI. Persona_1 avrebbe percepito dall'INAIL – a titolo di danno biologico - se avesse presentato domanda;
ai ricorrenti spettava altresì il risarcimento del danno iure proprio, secondo le tabelle di Milano.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e/o dichiarare e/o quantificare la responsabilità della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., per il danno non patrimoniale, biologico e/o morale e/o esistenziale da elementi patogeni subito dal SI. di cui al presente Persona_1 ricorso. - Condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore dei SInori , , Parte_1 Parte_4
ed , nella qualità di eredi del SI. Parte_3 Parte_2 Persona_1
e secondo la loro quota ereditaria, dell'importo complessivo di Euro 1.006.676,47 a titolo di risarcimento del danno (differenziale), oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero quel diverso danno e/o importo ritenuto di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa. - Condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore della SI.ra , iure proprio, Parte_1
dell'importo di Euro 300.000,00; in favore della SI.ra , iure proprio, Parte_4
dell'importo di Euro 250.000,00; in favore del SI. , iure proprio, Parte_2
dell'importo di Euro 170.000,00; in favore del SI. , iure proprio, Parte_3
dell'importo di Euro 170.000,00. Ovvero quei diversi importi ritenuti di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa a titolo di risarcimento del danno per la morte del congiunto. - In ogni caso con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio oltre spese generali (15%), IVA e CPA ai sensi di legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatari”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni, ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, esperita consulenza medico-legale, questo giudicante deSInato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le dirimenti argomentazioni di seguito esposte.
Invero, con il presente ricorso parte ricorrente, sul presupposto che il de cuius abbia subito un danno all'integrità psicofisica in conseguenza dell'espletamento dell'attività lavorativa, ha chiesto la condanna della società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale, agendo iure hereditatis e iure proprio.
Il fondamento giuridico della richiesta risarcitoria iure hereditatis risiede nella disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti e di adottare a tal fine tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
In ordine al risarcimento, richiesto iure proprio, dei danni così detti da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in piu' occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "quel danno che va al di la' del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto piu' se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere piu' godere della presenza e del rapporto con chi
e' venuto meno e percio' nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettivita', sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter piu' fare cio' che per anni si e' fatto, nonche' nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989). Ciò posto, nella specie, il lavoratore ha dedotto l'esistenza di una malattia professionale(Linfoma non Hodgkin), legata all'esposizione all'amianto e pertanto alla nocività dell'ambiente di lavoro ascrivibile alla condotta illecita datoriale, come descritto in ricorso
Va evidenziato che le mansioni svolte dal de cuius nel corso del rapporto di lavoro e l'esposizione al rischio professionale risultano provati dalla copiosa documentazione versata in atti, oltre che dalle risultanze della prova orale.
Tuttavia, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, la dr.ssa Per_2
chiamata a valutare l'efficacia causale o concausale dell'esposizione
[...] all'amianto rispetto alla patologia lavorativa accertata, alla luce dell'indagine anamnestica, dell'esame obiettivo e degli accertamenti sanitari esibiti e richiesti, ha affermato che :
“....Il SI. ha lavorato come operaio alle dipendenze della Persona_1
, presso il cantiere di Castellammare di Stabia, dal settembre 1961 Controparte_1 al dicembre 1997, svolgendo le mansioni di saldatore. Al ricovero del 21-10-2011 gli fu diagnosticato, su biopsia linfonodale ed osteomidollare, il linfoma non Hodgkin, per cui in data 13-11-2011 iniziò trattamento chemioterapico proseguito fino al febbraio 2012. -In epoca antecedente all'insorgenza della malattia oncoematologica il de cuius era affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, diabete mellito non-insulinodipendente, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipercolesterolemia. -Il Linfoma non Hodgkin sofferto dal de cuius e che lo condusse all'exitus in data 11-02-2012, non è conseguenza dell'inalazione di fibre di amianto nè dell'esposizione alle sostanze sprigionatesi durante l'operazione di saldatura, per le quali a tutt'oggi esiste debole evidenza tra l'associazione dell'esposizione alle sostanze suddette e lo sviluppo della neoplasia, sulla base di studi scientifici in corso di approfondimento, e per la quale neoplasia sono stati identificati fattori di rischio certi ( inseriti nella Lista I Gruppo 6- Tumori Professionali- Tabelle delle Malattie
Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura- Decreto interministeriale del 10-10-
2023, pubblicato in G.U. in data 13-01-2024 ) e possibili (inseriti nella Lista II
Gruppo 6- Tumori Professionali) ed ai quali sono esposti specifiche categorie di lavoratori. -Il decesso del SI. è avvenuto in data 11-02-2012 per Persona_1 arresto cardiaco conseguente allo stato cachettico determinato dall'evoluzione della neoplasia e dagli effetti collaterali dei farmaci chemioterapici somministrati.
Pertanto non si riconosce il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal SI.
e l'attività lavorativa svolta presso i cantieri della con Persona_1 CP_1 sede in Castellammare di Stabia”. Le valutazioni del consulente esposte nell'elaborato peritale, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, in quanto fondate su considerazioni medico- scientifiche, all' esito di attento esame della documentazione medica in atti e della letteratura medica più accreditata, risultano convincenti e condivisibili.
Tali argomentazioni hanno carattere assorbente e rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto della complessa natura delle questioni trattate, della intrinseca controvertibilità della valutazione medico- legale con specifico riferimento alla novità della patologia in questione, sussistono eccezionali ragioni per compensarle integralmente.
Le spese di CTU sono già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 19.12.24
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè