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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3577/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo C.F._1
studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Giuliana Murino, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l , elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta
Piras, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2023 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare e dichiarare il CP_1
proprio diritto alla pensione di reversibilità, quale figlio orfano maggiorenne inabile del signor con decorrenza e in Persona_1
misura di legge, e, per l'effetto, per sentir condannare l' al CP_1
pagina 1 pagamento della prestazione corrente e dei ratei scaduti, oltre accessori di legge fino al saldo.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato che in data 12.7.2022 aveva presentato domanda all' CP_1
ai fini del trattamento di reversibilità in qualità di orfano maggiorenne inabile del signor nato a [...] l'[...] e deceduto Persona_1
il 25.5.2022, titolare di pensione a carico dell' , n. 00440997. CP_1
Con provvedimento datato 4.7.2023 l' gli aveva comunicato il CP_1
mancato accoglimento della suddetta domanda in quanto “non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare”.
La suddetta valutazione era erronea in quanto il ricorrente, sin dal momento del decesso del genitore, di cui era a carico, era ed è totalmente inabile, come da documentazione prodotta.
Avverso detto provvedimento, in data 10.8.2023 il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo al TO PR , rimasto CP_1
senza esito nei termini di legge.
Come risultava dalla documentazione prodotta, il ricorrente si trovava e si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di applicarsi a un lavoro produttivo e/o di dedicarsi ad una attività lavorativa utile e idonea a soddisfare le primarie esigenze di vita a far data dal decesso del genitore.
Sussistevano, pertanto, tutte le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.
2. L' si è costituito in giudizio, resistendo all'avverso ricorso. CP_1
In particolate, l' ha contestato la ricorrenza, nel caso di specie, CP_1
del requisito sanitario, contemplato dalla legge (art. 8 L. n. 222/1984) in termini di assoluta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, osservando come il ricorrente, alla data del decesso del padre, prestasse un'attività lavorativa retribuita, ed ha inoltre osservato come non fosse neppure provato da parte del ricorrente l'ulteriore requisito della vivenza a carico del proprio genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
pagina 2 Ha altresì osservato che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, la liquidazione della prestazione oggetto di causa avrebbe dovuto tener conto dell'esistenza di altro soggetto contitolare, la RA , Per_2
vedova del dante causa.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni.
In corso di causa, successivamente all'audizione dei testimoni, l' CP_1
ha dato atto che l'Ufficio Sanitario, all'esito della visita ambulatoriale validata in data 22.3.2024, aveva riconosciuto lo stato d'inabilità in capo al ricorrente alla data del decesso del dante causa.
Da ultimo, ha dato atto che la pensione di reversibilità era stata ricalcolata a decorrere dal 1° giugno 2022.
In particolare, l'importo riconosciuto dal prospetto 08 (arretrati) che fa parte dell'unica pensione di reversibilità, la cui titolare principale è la RA , era stato disposto con la modalità “pagamenti Per_2
vari”, mentre la quota corrente viene dirottata con pagamenti disgiunti, mensilmente, nel conto del ricorrente.
Ha depositato il prospetto 08 e l'estratto del cassetto previdenziale del ricorrente relativo al maggio 2025, dal quale risulta la liquidazione della somma di euro 501,76 a titolo di “Quota Pensione”, con “Data valuta 02/05/2025”.
L' ha quindi ha richiesto che venisse dichiarata cessata la CP_1
materia del contendere, con spese secondo giustizia.
Con le note di trattazione scritta da ultimo depositate in data
15.7.2025, parte ricorrente ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
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4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti a tal riguardo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 3 Per effetto della liquidazione della pensione di reversibilità di cui si è detto, si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, determinando la caducazione del rispettivo interesse ad agire e a contraddire.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione, pur a fronte della domanda amministrativa presentata nell'anno 2022, è avvenuto soltanto in corso di causa, ed il relativo pagamento, comprensivo degli arretrati, è avvenuto soltanto a decorrere dal mese di maggio 2025.
Per altro verso, qualora la corresponsione della prestazione non fosse intervenuta in corso di causa, la relativa domanda giudiziale sarebbe stata accolta, avendo i testimoni confermato la vivenza del ricorrente a carico del padre, che lo manteneva economicamente.
Il ricorrente si è infatti limitato a svolgere, peraltro saltuariamente, per un breve periodo, e per sole due ore alla settimana (v la deposizione della testimone un tirocinio con il supporto di un tutor in una Testimone_1
cooperativa sociale di tipo B (Cooperativa Il Sole), la cui attività è intrinsecamente finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa, in rapporto al valore della prestazione e degli arretrati.
Nella determinazione del valore della presente controversia, considerato che la pensione di reversibilità è una prestazione di natura
pagina 4 previdenziale e non di natura assistenziale, si ritiene di dover applicare il principio per cui il valore di una causa in tema di pensione d'invalidità o di diritto alla rendita per i superstiti, al fine di stabilire i compensi CP_2
spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate (v., da ultimo, Cass. civ., Sez.
6 - Lavoro, ordinanza n. 15656 del 18.9.2012).
Applicando tale criterio al caso di specie, e tenuto conto del valore della prestazione liquidata (euro 501,76 mensili), il valore della causa rientra tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 7.350,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Cagliari, 17.7.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 5