TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1127/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1127/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: e rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Parte_1 Parte_2
a RANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/07/2024 anno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in IS (SA) il 29/09/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte II, serie A, Vol. 1, n. 38), deducendo che dal matrimonio con rano nati, in Battipaglia, i figli ed Parte_2 Per_1 Per_2 rispettivamente il 21.0 16. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
ata a SALERNO (SA) il 28/05/1984 Parte_2 uniti in matrimonio in IS (SA) il 29/09/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte II, serie A, Vol. 1, n. 38),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto. 2) CASA – La casa familiare di via Mai 11 di Gaiano di SC (dove la famiglia ha sempre vissuto) è di proprietà di donatale dal padre ed è assegnata alla IGnora Il IG. Parte_2 Pt_2
che no vederà anche a spostare quanto prima la sua resi Parte_1 3) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI – I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso e resteranno collocati prevalentemente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Le parti, inoltre, si impegnano a far sì da evitare l'insorgenza di nuovi conflitti in modo che i ragazzi possano crescere nella serenità totale
4) FREQUENTAZIONE DEI FIGLI – in considerazione: delle incombenze delle parti e della capacità di organizzarsi che hanno dimostrato nei mesi scorsi, i bambini trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana: li preleverà al termine del lavoro verso le 17.30 circa, riportandoli, poi, a casa entro le 20:00. Il padre potrà tenere con sé i figli un intero weekend a settimane alterne con pernottamento presso di sé dal sabato alle 14:00 alla domenica alle 20:00 attesi gli impegni lavorativi dello stesso e gli orari scolastici dei bambini. I ricorrenti si impegnano a far prevalere la volontà dei figli con chi trascorrere le ricorrenze e festività annuali, in particolare si regolamenta che i minori trascorreranno dal 24 al 26 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 2 gennaio con il padre e viceversa così ad anni alterni, salvo diversa organizzazione. Durante le vacanze pasquali i minori saranno affidati il giorno di Pasqua alla madre, il lunedì in Albis al padre e così viceversa di seguito ad anni alterni. Il padre potrà tenere con sé i figli per giorni 14 da frazionare in due eguali periodi di sette giorni consecutivi durante la stagione estiva nei mesi di luglio o agosto comunicandolo preventivamente alla madre entro il 15 giugno di ciascun anno i tempi e i luoghi ove i minori andranno a stare. Altresì, la IG.ra in Pt_2 caso di ferie prolungate e da trascorrere fuori zona, si impegna a tenere con sé i figli per giorni 14 da frazionare in due eguali periodi di sette giorni consecutivi durante la stagione estiva nei mesi di luglio o agosto comunicandolo preventivamente al padre entro il 15 giugno di ciascun anno i tempi e i luoghi ove i minori andranno a stare. 5) MANTENIMENTO DEI FIGLI – In considerazione dei tempi di frequentazione, i genitori provvederanno alle eIGenze dei figli in modalità diretta per il tempo in cui si occuperanno di loro;
inoltre il IG. verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico, un mantenimento di € Parte_1 Parte_2
250,00 per c io (pertanto comp ,00) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% per le spese straordinarie (spese sportive;
relative alle eIGenze di istruzione e ludiche oltre quelle sanitarie) per quanto non previsto si richiama l'applicazione delle linee guida del CNF. 6) – Le parti sono entrambe economicamente indipendenti, pertanto, nessun Controparte_1
m ale è reciprocamente riconosciuto a favore o a carico di alcuno. Le parti hanno già provveduto alla estinzione del contratto di conto corrente bancario cointestato ed alla divisione in parti eguali del relativo saldo. Le utenze relative alla casa coniugale rimarranno intestate alla che provvederà al relativo pagamento;
la stessa si impegna a procedere alla Pt_2 voltura, a p nome, del tributo TARI relativo alla medesima abitazione coniugale, attualmente intestato al I coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio Parte_1 del passaporto. I coniugi esprimono, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori. 7) EFFICACIA DELLE CONDIZIONI - Le parti dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del ricorso e, pertanto, si obbligano a rispettarne termini e condizioni”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di conIGlio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1127/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: e rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Parte_1 Parte_2
a RANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/07/2024 anno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in IS (SA) il 29/09/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte II, serie A, Vol. 1, n. 38), deducendo che dal matrimonio con rano nati, in Battipaglia, i figli ed Parte_2 Per_1 Per_2 rispettivamente il 21.0 16. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
ata a SALERNO (SA) il 28/05/1984 Parte_2 uniti in matrimonio in IS (SA) il 29/09/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte II, serie A, Vol. 1, n. 38),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto. 2) CASA – La casa familiare di via Mai 11 di Gaiano di SC (dove la famiglia ha sempre vissuto) è di proprietà di donatale dal padre ed è assegnata alla IGnora Il IG. Parte_2 Pt_2
che no vederà anche a spostare quanto prima la sua resi Parte_1 3) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI – I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso e resteranno collocati prevalentemente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Le parti, inoltre, si impegnano a far sì da evitare l'insorgenza di nuovi conflitti in modo che i ragazzi possano crescere nella serenità totale
4) FREQUENTAZIONE DEI FIGLI – in considerazione: delle incombenze delle parti e della capacità di organizzarsi che hanno dimostrato nei mesi scorsi, i bambini trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana: li preleverà al termine del lavoro verso le 17.30 circa, riportandoli, poi, a casa entro le 20:00. Il padre potrà tenere con sé i figli un intero weekend a settimane alterne con pernottamento presso di sé dal sabato alle 14:00 alla domenica alle 20:00 attesi gli impegni lavorativi dello stesso e gli orari scolastici dei bambini. I ricorrenti si impegnano a far prevalere la volontà dei figli con chi trascorrere le ricorrenze e festività annuali, in particolare si regolamenta che i minori trascorreranno dal 24 al 26 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 2 gennaio con il padre e viceversa così ad anni alterni, salvo diversa organizzazione. Durante le vacanze pasquali i minori saranno affidati il giorno di Pasqua alla madre, il lunedì in Albis al padre e così viceversa di seguito ad anni alterni. Il padre potrà tenere con sé i figli per giorni 14 da frazionare in due eguali periodi di sette giorni consecutivi durante la stagione estiva nei mesi di luglio o agosto comunicandolo preventivamente alla madre entro il 15 giugno di ciascun anno i tempi e i luoghi ove i minori andranno a stare. Altresì, la IG.ra in Pt_2 caso di ferie prolungate e da trascorrere fuori zona, si impegna a tenere con sé i figli per giorni 14 da frazionare in due eguali periodi di sette giorni consecutivi durante la stagione estiva nei mesi di luglio o agosto comunicandolo preventivamente al padre entro il 15 giugno di ciascun anno i tempi e i luoghi ove i minori andranno a stare. 5) MANTENIMENTO DEI FIGLI – In considerazione dei tempi di frequentazione, i genitori provvederanno alle eIGenze dei figli in modalità diretta per il tempo in cui si occuperanno di loro;
inoltre il IG. verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico, un mantenimento di € Parte_1 Parte_2
250,00 per c io (pertanto comp ,00) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% per le spese straordinarie (spese sportive;
relative alle eIGenze di istruzione e ludiche oltre quelle sanitarie) per quanto non previsto si richiama l'applicazione delle linee guida del CNF. 6) – Le parti sono entrambe economicamente indipendenti, pertanto, nessun Controparte_1
m ale è reciprocamente riconosciuto a favore o a carico di alcuno. Le parti hanno già provveduto alla estinzione del contratto di conto corrente bancario cointestato ed alla divisione in parti eguali del relativo saldo. Le utenze relative alla casa coniugale rimarranno intestate alla che provvederà al relativo pagamento;
la stessa si impegna a procedere alla Pt_2 voltura, a p nome, del tributo TARI relativo alla medesima abitazione coniugale, attualmente intestato al I coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio Parte_1 del passaporto. I coniugi esprimono, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori. 7) EFFICACIA DELLE CONDIZIONI - Le parti dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del ricorso e, pertanto, si obbligano a rispettarne termini e condizioni”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di conIGlio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire