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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 441/2021 e 446/2021 R.G.,
PROMOSSA LA PRIMA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa la procuratrice speciale già Parte_2 [...]
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tito Monterosso;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); P_ C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Anselmo Cordovana;
1 APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Domenico Nicolosi;
APPELLATO
PROMOSSA LA SECONDA DA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Domenico Nicolosi;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); P_ C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Anselmo Cordovana;
APPELLATI
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa la procuratrice speciale già Parte_2 [...]
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tito Monterosso;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 P_
proponevano opposizione avverso il decreto n. 24/15 del 2 febbraio 2015 a mezzo
[...]
2 del quale il Tribunale di Caltagirone aveva ingiunto loro il pagamento, in favore della
BA OL Società Cooperativa (oggi Banco BPM Società per Azioni) dell'importo di
€. 39.831,00, oltre ad interessi e spese, dovuta in virtù del saldo del conto corrente affidato n. 312930 stipulato dal ed assistito dalla fideiussione prestata dalla . CP P_
Assumevano gli opponenti che il tasso di interesse stabilito nel contratto fosse superiore al cd. tasso soglia risultante dalla rilevazione trimestrale del Ministero del
Tesoro, e che fosse nulla la clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Chiedevano la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della banca al pagamento delle somme illecitamente trattenute.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le pretese avversarie ed instando per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva, giusta il disposto dell'art. 111 c.p.c., Parte_1
cessionaria del credito dedotto in giudizio in forza di un'operazione di
[...]
cartolarizzazione.
Con sentenza n. 73/2021 del giorno 8 febbraio 2021 il Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo;
dichiarava che gli attori erano creditori della complessiva somma di €. 14.187,15; condannava gli opposti al pagamento, in favore degli attori, del detto importo;
regolava le spese in base al principio della soccombenza.
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2021 ha Parte_1
interposto tempestivo appello sulla base di tre ragioni di censura.
Il procedimento è stato iscritto al n. 441/2021 R.G.
Con distinto atto di citazione parimenti notificato in data 11 marzo 2021 Banco BPM società per azioni ha proposto appello, affidandosi a due ragioni di censura.
Il procedimento è stato iscritto al n. 446/2021 R.G.
In entrambi i procedimenti si sono costituiti e Controparte_2 P_
, resistendo ai gravami e chiedendone il rigetto.
[...]
Effettuata la riunione dei due giudizi la Corte ha disposto la rinnovazione delle operazioni di consulenza già svolte nel giudizio di primo grado.
Sostituito il relatore originario, collocato a riposo, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 29/01/2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno in via preliminare scrutinate le eccezioni proposte dagli appellati e CP
. P_
Essi hanno, innanzitutto, eccepito la nullità della notificazione degli atti di appello “per essere stati notificati in formato .pdf, quindi privi di una valida firma digitale”.
L'eccezione è palesemente infondata.
Ed invero, è noto che in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, rispettivamente dotate delle estensioni “.p7m” e “.pdf”, siano entrambe ammesse ed equivalenti, sicché il difetto di sottoscrizione degli atti di appello (che, comunque, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non costituiscono affatto – per come è evidente - copia informatica di un documento analogico) non sussiste, essendo del tutto priva di pregio l'affermazione in base alla quale l'unica firma digitale ammessa sia quella di tipo CAdES.
Ancora, gli appellati ed hanno eccepito il difetto di legittimazione CP P_
attiva sostanziale di , assumendo, in punto di titolarità del rapporto obbligatorio, Parte_1 che “l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito”.
Anche la detta eccezione è infondata.
Vige, infatti, il principio in base al quale in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. nn. 5857/2022, 24047/2021).
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, intervenuta la , gli Parte_1
opponenti nulla hanno eccepito in relazione alla titolarità del credito in favore della stessa, così implicitamente riconoscendola come avvenuta. È dunque è tardiva, giusta il disposto dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello.
Con il primo motivo, assume che ha errato il Tribunale a porre a suo carico Parte_1 la condanna alla ripetizione dell'indebito, difettando la propria legittimazione passiva sulla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
4 Il motivo è fondato.
Ed invero, I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (v., per tutte, Cass. n. 21843/2019).
Con il secondo motivo dell'appello proposto da , ed il primo dell'appello Parte_1
proposto da viene dedotto che ha errato il Tribunale nel ritenere illegittima la CP_4
clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo stata pattuita fra le parti la reciprocità della sua applicazione, siccome imposto dall'art. 6 della delibera
CICR del 9/2/2000; che male ha fatto il primo giudice a contabilizzare gli interessi anatocistici considerando nella base di calcolo gli interessi, le spese e le commissioni di massimo scoperto, che rappresentano una voce autonoma, rispetto agli interessi;
che, peraltro, male aveva fatto il consulente a non verificare le rimesse solutorie, il cui criterio di imputazione soggiaceva al disposto dell'art. 1194 c.c..
La doglianza è fondata, nei termini di cui si dirà.
Dovendosi premettere che le questioni sottese al gravame afferiscono unicamente il contratto di conto corrente n. 77318612, relativo al rapporto n. 312930, stipulato in data 5 luglio 2005 tra la BA OL TA (oggi ) e CP_4 Controparte_2
affidato per €. 35.000,00, giusta lettera di concessione del credito del
[...]
11/7/2005, osserva la Corte quanto segue.
Il Tribunale ha affermato che la clausola di reciprocità era stata prevista solo a partire dal giorno 1/7/2005, e che per il periodo precedente l'applicazione della capitalizzazione trimestrale fosse illegittima.
Ciò ha fatto, senza avvedersi che il contratto è stato stipulato il giorno 5/7/2005, e che nel detto contratto è rispettata la reciprocità nella prevista capitalizzazione trimestrale degli interessi, in ossequio alla delibera summenzionata.
Appare opportuno, a tal punto, rilevare che gli appellati e CP P_
assumono la illegittima previsione della commissione di massimo scoperto, atteso che
“tale clausola, non essendo stata sottoscritta dai Sigg.ri e , l'istituto di CP P_ credito l'ha illegittimamente riscossa”.
Ebbene, la deduzione è manifestamente infondata, dal momento che: la
5 sottoscrizione del contratto ha comportato la sottoscrizione delle singole clausole;
non viene dedotto che la detta clausola difetti della doppia sottoscrizione, né che essa sia vessatoria (difettando, peraltro, l'allegazione della qualità di consumatori).
Con il terzo motivo dell'appello proposto da ed il secondo motivo Parte_1 dell'appello proposto da viene dedotto che ha errato il primo giudice a ritenere CP_4
usurario il tasso di interesse pattuito.
Anche tale doglianza è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente grado di giudizio – le cui conclusioni sono fondate su un accertamento completo ed immune da vizi - ha verificato, confutando la confusa ed imprecisa relazione del c.t.u. nominato dal primo giudice, che, applicando per la formula del TEG i criteri di cui alle istruzioni della BA
d'Italia, il tasso previsto nel contratto (tasso entro fido 8,00% - tasso oltre fido 13,50%) era inferiore al tasso soglia previsto per la categoria di operazione “apertura di credito in conto corrente oltre i 5.000,00 euro”, pari al 18,945%.
Inoltre, contrariamente all'accertamento svolto nel giudizio di primo grado, deve affermarsi che per il rilevamento di eventuali pattuizioni usurarie, in relazione alle commissioni di massimo scoperto, deve applicarsi il criterio di rilevanza, per come sancito dalla Corte di cassazione, secondo cui “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio
2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art.
2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta L. n.
108 del 1996 – e con la “CMS soglia” calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (v. Cass. n. 3867/2019).
E nel caso di specie è stato pacificamente riscontrato che: l'entità della commissione di massimo scoperto media pubblicata nel D.M. del Ministero del Tesoro, relativo al
6 trimestre in cui è stato stipulato il contratto (III Trimestre 2005), è pari al 1,26% (0,84% x
1,5); la commissione di massimo scoperto applicata nel caso del superamento dell'affidamento concesso, pari al 1,500%, supera l'entità della commissione di massimo scoperto soglia nella misura dello 0,24%; ciò, tuttavia, non determina l'usurarietà del tasso, atteso che l'eccedenza della commissione di massimo scoperto applicata, rispetto a quella della commissione di massimo scoperto rientrante nella soglia (+0,24%) viene integralmente assorbita dal “margine” residuo del tasso di interessi, risultante dalla differenza tra il TEG e il corrispondente tasso soglia (-5,445%).
Deve escludersi, pertanto, che il tasso convenuto fosse usurario.
Gli appellati e assumono, tuttavia, che fosse presente l'usurarietà CP P_
sopravvenuta.
Epperò, tale deduzione afferisce ad una domanda mai proposta nel giudizio di primo grado.
Ed invero, è noto che le conseguenze dell'usura sopravvenuta siano ben diverse da quelle dell'usura originaria. La prima, infatti, non comporta la nullità del contratto, ma la riconduzione del tasso di interesse, per i periodi in cui è accertato il superamento dei tassi soglia trimestralmente determinati dai decreti ministeriali emanati ai sensi della legge n.
108/1996, ai rispettivi tassi soglia.
Ora, nel caso di specie, con l'atto di opposizione (e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.) veniva esclusivamente dedotta la pattuizione di interessi usurari, senza riferimento alcuno al fatto che gli interessi fossero divenuti usurari nel tempo, in relazione ai decreti ministeriali frattanto pubblicati. Lo stesso Tribunale, accogliendo la domanda attrice, ha erroneamente ritenuto che nel contratto fosse stato pattuito un tasso usurario, ma nulla ha detto sull'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto.
È dunque inammissibile, per violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., la questione afferente l'usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse.
Si, impone, in conclusione, la riforma della sentenza impugnata, con la precisazione che la statuizione di condanna viene fatta in favore della , avendo Parte_1 CP_4
chiesto di essere assolto dai pagamenti, e di voler far salve le ragioni di credito della cessionaria.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti proposti da Parte_1
- e, per essa, dalla procuratrice speciale - e da
[...] Parte_2
Banco BPM Società per Azioni avverso la sentenza n. 73/2021 in data 8/2/2021 del
Tribunale di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento degli appelli proposti, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e e li Controparte_2 P_ condanna in solido al pagamento, in favore di dell'importo di €. Parte_1
39.831,00, oltre agli interessi come da domanda;
- Condanna e a rifondere, in favore di Controparte_2 P_
e di le spese di entrambi i gradi, Parte_1 Controparte_5 che liquida in €. 7.600,00 per ciascuno quanto a compensi del primo grado ed in €.
9.900,00 per ciascuno quanto a compensi del presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone definitivamente le spese di consulenza, siccome liquidate nei due gradi di giudizio, a carico di
[...]
e . Controparte_2 P_
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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