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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 130/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, letto il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, lette le note depositate dalle parti e le conclusioni dalla stesse rassegnate, come di seguito trascritte, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 130/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2600/2022, emessa dal
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 9.12.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonietta Pelella (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2
procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: , P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti per notar
Prof. di Torino del 27/04/2017, Rep. n. 81957, Racc. n. Persona_1
38077, rilasciata in virtù delibera del C.d.A. del 27/01/2017, Rep. n.
81956, dall'avv. Gaetano Maria Poretti (C.F.: ; CodiceFiscale_3
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
danno differenziale.
pag. 2/29 Conclusioni:
l'appellante richiamava le conclusioni di cui all'atto di appello, con il quale aveva chiesto “ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2600/2022 emessa dal Tribunale di Benevento,
Sezione Civile, Giudice Dott. Rocco Abbondandolo nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4526/2017, depositata in cancelleria in data 09/12/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data
22/07/2015 è avvenuto per esclusiva responsabilità della società
Controparte_2
dichiarando quindi il diritto del sig. all'indennizzo dovuto a titolo Pt_1
di danno differenziale e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Milano alla Via Traiano n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Maria Poretti, al pagamento in favore del sig. , della somma di € 34.325,54” e Parte_1
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto ”;
per l'appellata: “ .. insiste per il rigetto dell'appello ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c. ovvero siccome inammissibile ed infondato e comunque per la conferma dell'impugnata sentenza, con favore di spese
e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese gen.li, CPA ed IVA come per legge, da porsi a carico dell'appellante.
pag. 3/29 Solo nella non creduta ipotesi di rinnovazione in prosieguo dell'istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove orali richieste in 1° grado, ivi ribadite in sede di p.c. .. ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 20.07.2017, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Benevento, ed Controparte_1
deducendo che: in Controparte_2
data 22.07.2015 alle ore 16.00 circa, sul tratto autostradale Napoli –
Canosa A16, in direzione Napoli, all'altezza del km 63+500, esso istante, mentre era alla guida dell'autocarro IVECO tg. DG686WA di proprietà di della quale era dipendente, impattava Controparte_3
violentemente nella parte posteriore il semirimorchio tg. AC51479, trainato dalla motrice IVECO Magirus tg. CD6687H, quest'ultima di proprietà della Controparte_2
assicurata per la r.c.a. con la compagnia Controparte_1
che a seguito di un'avaria era fermo sulla carreggiata senza alcuna segnalazione di pericolo;
a seguito dell'impatto riportava gravi lesioni personali per le quali se ne rendeva necessario il trasporto d'urgenza presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli;
essendo l'incidente configurabile quale infortunio sul lavoro, in quanto al momento di verificazione dello stesso si trovava nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, a seguito della denuncia dell'infortunio all' , veniva indennizzato dal predetto ente che, valutata CP_4
l'invalidità in una misura pari al 18%, gli riconosceva una rendita pag. 4/29 vitalizia, che, capitalizzata, corrispondeva ad euro 90.000,00; in data
29.11.2016, a seguito di visita da parte del medico fiduciario di
[...]
quest'ultima emetteva in favore di esso istante l'assegno CP_1
bancario n. 0802273666.12 dell'importo di euro 11.500,00, che egli accettava quale acconto sul maggiore avere.
Poste tali premesse, l'attore domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità di e Controparte_2
condannarsi al risarcimento del danno Controparte_1
differenziale “quale risultante dalla differenza tra la somma ritenuta risarcibile a titolo di danno biologico, danno morale, danno da lucro cessante (o della perdita della capacità lavorativa specifica), nonché spese mediche occorse ed occorrende, e la rendita capitalizzata come effettivamente liquidata dall per effetto della surroga ex lege nella CP_4
posizione del lavoratore” da esso subito, da quantificarsi nella misura di euro 34.325,54 o “a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua a seguito di CTU di cui fin da ora si chiede l'ammissione, previa esibizione da parte dell' della somma oggetto di surroga della CP_4
posizione del lavoratore nei confronti dell'assicurazione; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
nella predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda,
[...]
invocando il concorso di colpa del nella causazione del sinistro e Pt_1
sollecitando il rigetto dell'avversa pretesa, sul rilievo per cui il pagamento da essa eseguito doveva ritenersi satisfattivo.
pag. 5/29 L' benché Controparte_2
ritualmente citata, ometteva di costituirsi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. non ammetteva le prove orali articolate dalle parti, disponendo una CTU medico legale per la quantificazione dei postumi residuati all'attore.
Quindi, depositato l'elaborato peritale, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito del giudizio, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che liquida in complessivi € 2500, 00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
- nulla per le spese di lite nei confronti di Controparte_2
rimasta contumace;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata il 9.12.2022, Parte_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata, in data 9.1.2023, ad nel rispetto del termine breve Controparte_1
di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone, in via preliminare, la sospensiva e concludendo, nel merito, per la sua riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 9.03.2023,
[...]
nel resistere all'avversa impugnazione, sollecitava CP_1
pag. 6/29 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e contestava l'ammissibilità e la Controparte_2
fondatezza dell'avverso gravame.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 18.04.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Letto l'art. 331 c.p.c., ordina all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_5
accordando, a tal fine, termine fino al
[...]
10.7.2023; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza di trattazione della causa, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 1.12.2023.”.
A seguito della tempestiva notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2
e non essendosi questa costituita, questa Corte,
[...]
rigettando la richiesta di sospensiva avanzata dall'appellante, con ordinanza emessa in data 4.12.2023 così decideva: “Dichiara la contumacia di Controparte_2
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la
[...]
precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 11.4.2025 e del termine fino al 10.3.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
pag. 7/29 Quindi, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato di avere superato la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza, ai sensi dell'art. 149 CdS, nella specie, applicabile, trattandosi di un'ipotesi di tamponamento.
Al riguardo, il Tribunale riteneva non sufficiente a superare la predetta presunzione la sola presenza di un veicolo in avaria occupante la carreggiata privo di idonee segnalazioni, atteso che l'attore avrebbe dovuto dimostrare “che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
Nell'escludere la riconducibilità del sinistro a causa non imputabile al danneggiato, il Giudice valorizzava il fatto che, come emergeva dal rapporto della Polstrada, l'evento si fosse verificato il “.. 6 luglio alle
15.48, in ora diurna, in condizioni di tempo soleggiate e “sereno” e con visibilità “buona”, su un tratto di autostrada “rettilineo”, “asciutto”
“asfaltato senza anomalie” ..”. Asseriva, quindi, che, nelle descritte condizioni di tempo e di luogo, “l'autocarro IVECO + adibito al Pt_2
trasporto di pomodori era facilmente visibile e come tale evitabile dall'attore utilizzando l'ordinaria diligenza ed osservando la distanza di
pag. 8/29 sicurezza di cui all'art. 149 CdS”. Da tali rilievi desumeva che, se l'attore avesse mantenuto una velocità ridotta, adeguata alla situazione, sarebbe riuscito ad evitare l'ostacolo, effettuando una manovra di sorpasso o semplicemente rallentando.
§ 4.
L'appellante, con il primo motivo, deduceva che, “Il richiamo all'inosservanza della distanza di sicurezza da parte dell'attore non risulta sufficientemente motivato, né logico, dal momento che si tratta di un comportamento non denunciato né dall'azienda di né CP_2
dall'Assicurazione convenuto, che, anzi, hanno dedotto di avere già parzialmente liquidato il danno del , invocando la Pt_1
corresponsabilità nella causazione dell'evento”.
Con il secondo motivo, l'appellante si doleva del fatto che il primo
Giudice, pur non ammettendo le prove orali da esso articolate ed omettendo di disporre l'acquisizione completa del rapporto dell'incidente, aveva stigmatizzato la carenza di prova, da parte di esso danneggiato. Del resto, il Giudice non aveva nemmeno chiarito le ragioni per le quali non aveva dato ingresso alle istanze istruttorie.
Con il terzo motivo, deduceva che il Giudice aveva erroneamente valutato i fatti, omettendo di considerare che, da quanto emergeva dal verbale della polizia stradale, il tratto stradale coincidente con il km
63+500 non era rettilineo bensì curvilineo ed immediatamente successivo all'uscita di una galleria e che tale circostanza comportava la riduzione della visibilità per il conducente del veicolo, che non pag. 9/29 poteva percepire immediatamente la posizione di sosta del rimorchio a causa del suo stazionamento sulla corsia di marcia.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Secondo una consolidata giurisprudenza, “In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 cod. strada” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015).
La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito che “In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia” (cfr. Cass. civ. Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 18884 del 24/09/2015).
In senso conforme, sia pure sulla scorta di un diverso iter argomentativo, si è affermato che “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla
pag. 10/29 presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016).
Nella specie, è innegabile che la presenza del semirimorchio, trainato dalla motrice, non segnalato dal suo conducente, fermo sulla corsia di marcia dell'autostrada, abbia costituito, per l'odierno appellante, un ostacolo fisso ed anomalo, rispetto al normale andamento della circolazione che era legittimo attendersi su di una via a scorrimento veloce.
Non va, infatti, sottaciuto che l'urto si è verificato lungo la corsia di marcia normale di un'autostrada, nella quale vigono limiti di velocità ben più elevati di quelli propri dei centri urbani.
D'altra parte, dal rapporto di incidente, si ricava l'elevazione, a carico del conducente della motrice di proprietà della società Pt_3
, di una contravvenzione per l'omessa Controparte_2
apposizione del segnale di pericolo.
Del resto, a dimostrazione della rilevante colpa del depone il Pt_3
significativo lasso di tempo intercorso tra l'arresto del veicolo ed il sinistro. Come emerge dal rapporto di incidente, infatti, tra i due momenti sono decorsi ben 28 minuti (dalle 15.20, quando il veicolo di pag. 11/29 proprietà dell'appellata si arrestava improvvisamente per un'avaria, alle 15.48, quando si verificava l'evento), vale a dire un arco temporale che avrebbe consentito al di posizionare il segnale di pericolo Pt_3
a distanza di 100 metri dal luogo in cui l'autoarticolato si era fermato.
Ciò posto, rileva, peraltro, il Collegio che sussista il concorso di colpa dello stesso danneggiato, non avendo lo stesso provato di avere attuato alcuna condotta tesa ad evitare la collisione.
In particolare, la violenza dell'impatto, attestata dalla stessa gravità dei danni riportati dal , prova che questi, in effetti, si sia avveduto Pt_1
dell'ostacolo quando non era più possibile frenare, a dimostrazione di una sua condotta poco accorta.
In tal senso, del resto, le stesse condizioni di tempo (fatto verificatosi in orario diurno di una giornata estiva) e la conseguente ottima visibilità inducono a ritenere che l'appellante, prestando maggiore attenzione e tenendo una velocità di marcia che gli consentisse di avere in ogni momento il controllo del veicolo, sarebbe verosimilmente riuscito, quantomeno, ad attenuare le conseguenze dannose del fatto.
Quindi, affermato il carattere preponderante della colpa del Pt_3
stimabile nell'ordine del 70%, al deve ascriversi un residuo 30% Pt_1
di responsabilità.
Nei termini appena indicati si impone, quindi, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
§ 6.
pag. 12/29 Deve, a questo punto, procedersi all'esame del quantum.
Dalla CTU espletata in primo grado emerge che, in conseguenza del dedotto evento, l'attore subiva un periodo di malattia stimabile come segue: inabilità temporanea assoluta di complessivi 78 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 66 giorni.
All'esito della guarigione clinica, lo stesso riportava postumi permanenti valutati dall'ausiliare nel grado del diciannove per cento
(19%).
Tali valutazioni, in difetto di contestazione da parte dell'appellata, possono essere pienamente recepite, siccome sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Passando alla valutazione economica del pregiudizio in esame è appena il caso di rilevare che, alla fattispecie per cui è causa, non possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
pag. 13/29 Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00 e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro
15.352,50.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità (19%) e dell'età (anni 31) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 59.601,00, volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Non compete, invece, il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro
20.860,00 prevista dalla tabella di Milano al fine di ristorare il pregiudizio da “sofferenza soggettiva interiore”, per l'assorbente ragione che, né nella citazione di primo grado, né nella memoria ex art.
pag. 14/29 183 co, 6 n. 1 c.p.c., l'attore aveva specificamente allegato tale tipo di pregiudizio.
Infatti, solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attore aveva domandato il risarcimento del danno morale subito, da quantificarsi nella misura, da esso indicata, di euro 20.000,00, omettendo, tuttavia, qualunque puntuale allegazione di siffatto pregiudizio.
Quanto precede giustifica il rigetto, in parte qua, della domanda, considerato che, secondo ormai consolidata giurisprudenza della
Cassazione, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di
pag. 15/29 allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Non compete, inoltre, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
In totale, pertanto, il pregiudizio sofferto va stimato in euro 59.601,00, quanto al danno biologico permanente, ed in euro 15.352,50, quanto al danno da inabilità temporanea.
§ 7.
Tanto premesso, si deve evidenziare che, come è pacifico in atti, il sia percettore di una rendita vitalizia, da parte dell' , Pt_1 CP_4
essendosi il sinistro verificato durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, all'epoca dal medesimo esercitata, di conducente di furgone.
In tal senso depongono sia il tenore delle stesse allegazioni svolte dall'attore, sin dalla citazione di primo grado, sia il contenuto di un'attestazione rilasciata dall' ed allegata alla produzione del CP_4
, nella quale l'assicuratore sociale dichiarava, appunto, che, Pt_1
pag. 16/29 all'odierno istante, vittima di un infortunio sul lavoro verificatosi il
22.7.2015 (che si identifica, evidentemente, con il sinistro stradale oggetto di causa), a seguito del quale aveva riportato una menomazione valutata nell'ordine del 18%, era stata riconosciuta una rendita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 e del DM 12/7/2000.
Per quanto il rateo mensile e la decorrenza di tale rendita non siano state specificate nella comunicazione dinanzi richiamata, né CP_4
emergano da ulteriori emergenze istruttorie, è possibile procedere alla relativa quantificazione, trattandosi di importi determinabili secondo disposizioni di legge.
In particolare, giova rilevare che “Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale nel caso di CP_4
infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile
(e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero
l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» CP_4
calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo
pag. 17/29 «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non CP_4
patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e CP_4
l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per
«poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del
27/09/2021) ..
Nel caso di infortunio non mortale, l esegue in favore della vittima CP_4
quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000,
n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno
(patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente [art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. cit., a tenore del quale: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita ... commisurata ... alla retribuzione dell'assicurato … per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali»]; tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla
pag. 18/29 retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. n.
1124 del 1965); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965). L dunque, non CP_4
indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali). Ne discende che:
a) se l ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo CP_4
del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del
2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se
l ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà CP_4
innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione
e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. CP_4
19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass.
pag. 19/29 n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del 07/03/2017; n. 26913 del
23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare
l'uno o l'altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall salvo ovviamente che la vittima deduca CP_4
e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro CP_4
straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall .. In base CP_4
ai sopra detti criteri, dunque, l'operazione di diffalco dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità permanente. Nel compiere tale operazione si dovrà poi naturalmente tener conto del fatto che una prima quota di indennizzo risulta già corrisposta attraverso i ratei della rendita già maturati (i quali dunque dovranno essere sommati tra di loro e rivalutati alla data della decisione), mentre il valore della rendita non ancora erogata andrà
pag. 20/29 capitalizzata alla data della decisione” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 30293 del 2023).
Ciò posto, dalla certificazione dinanzi richiamata, emerge che, CP_4
come detto, il sia percettore di una rendita vitalizia, essendogli Pt_1
stata riconosciuta un'invalidità del 18%.
Pertanto, il calcolo della rendita, tenuto conto dell'età e della professione esercitata secondo quanto emergente dagli atti (autista di furgone), va operato come segue:
Calcolo Risarcimento CP_4
Art. 13, DLGS n. 38 del 23 febbraio 2000 - Art. 77, T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965
RIEPILOGO INFORMAZIONI
Età del lavoratore: 30 anni
Settore / inquadramento: Industria / tutti i lavoratori
Invalidità riconosciuta: 18 %
Grado della menomazione (1): "A"
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE - Art. 13, comma 2, lett. a)
Tabella (2) in vigore dal: 01/07/2023
Rendita annuale per danno biologico € 1.709,40
DANNO PATRIMONIALE - Art. 13, Comma 2, lett. b)
Ultimo aggiornamento retribuzioni (3): anno 2024
pag. 21/29 Retribuzione di riferimento: € 20.258,70
Retribuzione ridotta del 60 % € 8.103,48
Rendita annuale per danno patrimoniale: € 1.458,63
Quota integrativa per 3 familiari pari al 15% : € 218,79
Totale rendita annuale per danno patrimoniale: € 1.677,42
TOTALE
Rendita vitalizia annuale (12 mensilità): € 3.386,82
Rendita vitalizia mensile: € 282,24
Ritenuto verosimile, sulla scorta della documentazione prodotta dall'odierno appellante, che la rendita de qua sia stata erogata al Pt_1
con decorrenza da agosto 2015 (primo mese successivo alla data del fatto, risalente al 22.7.2015), tenuto conto della sola rendita volta a ristorare il danno biologico, si avrà che, al 31.3.2025, l'appellante abbia riscosso, a titolo di rendita per danno biologico, l'importo appresso indicato: euro 1.709,40, rendita annuale, pari ad una rendita mensile di euro 142,45 x 115 mesi = euro 16.381,75.
Per i ratei di rendita ancora a scadere occorre procedere alla relativa capitalizzazione, sulla base delle apposite tabelle e, in CP_4
particolare, della Tavola 3 contenente i Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale, n. 295 del
19.12.2016.
pag. 22/29 Tenuto conto dell'età (anni 30) del lavoratore e del grado di invalidità riconosciuto dall' (18%), il coefficiente di capitalizzazione è CP_4
30,7350.
Quindi, moltiplicando la rendita annuale, pari ad euro 1.709,40, per
30,7350, si ottiene una rendita capitalizzata di euro 52.538,40.
Sommando, pertanto, i ratei di rendita già riscossi (euro 16.381,75) e la rendita capitalizzata (euro 52.538,40), si ottiene un importo complessivo (pari ad euro 68.920,15) che erode interamente la quota di danno biologico permanente in astratto liquidabile (dinanzi determinata in euro 59.601,00).
Ne discende che, in parte qua, la pretesa debba essere rigettata.
§ 8.
Venendo al danno patrimoniale, come dinanzi detto, il costo delle spese mediche, di cui l'appellante invocava il ristoro nella misura di euro
450,00, risulta indennizzato dall' e, quindi, non va ristorato a CP_4
parte.
L'appellante domandava, poi, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, sostenendo che, a seguito del sinistro, era stato licenziato e non poteva in ogni caso più svolgere le mansioni di autista.
Anche tale voce di danno non compete.
Risulta effettivamente dagli atti che, in data 11.4.2016, a causa delle lesioni subite in conseguenza del sinistro in esame, il , che era Pt_1
stato assunto presso la dall'1.4.2010, con mansioni di CP_3
pag. 23/29 autista, sia stato licenziato (cfr. stampa dell'estratto del Centro per l'impiego della allegato alla produzione telematica di primo CP_3
grado dell'attore).
Lo stato di disoccupazione, successivo al sinistro, emerge, altresì, dalla lettura della CTU, nella quale si dava atto che il soggetto non risultava impiegato.
Cionondimeno, è certo che dal danno, in astratto liquidabile e pari al valore capitalizzato dello stipendio che il avrebbe potuto Pt_1
conseguire sino al raggiungimento dell'età pensionabile, debba, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata, detrarsi la quota di rendita volta a risarcire il danno patrimoniale. CP_4
Secondo il calcolo che precede, tale quota di rendita è pari ad euro
1.677,42 annui, corrispondenti ad euro 139,78 mensili. Pertanto, moltiplicando euro 139,78 x 115 mesi, si avrà un importo riscosso ad oggi di euro 16.075,27.
Quanto alle rate di rendita ancora a scadere, moltiplicando la rendita annuale per danno patrimoniale (pari ad euro 1.677,42) per il coefficiente tabellare prima indicato (30,7350), si ottiene una rendita capitalizzata di euro 51.555,5.
Sommando tale importo a quello dei ratei riscossi, pari ad euro
16.075,27, si ottiene un importo di euro 67.630,77.
Ciò premesso, era onere del danneggiato provare che, a causa del licenziamento sofferto in conseguenza del sinistro, egli aveva subito un pag. 24/29 pregiudizio patrimoniale maggiore dell'ammontare della rendita CP_4
appena indicata.
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta, per l'assorbente ragione che il non ha documentato a quanto ammontasse lo stipendio mensile Pt_1
che percepiva durante il rapporto di lavoro intrattenuto con la Geos
Tale carenza probatoria mina, in radice, la fondatezza della CP_3
domanda, non consentendo di appurare se ed eventualmente in che misura residui una quota di danno patrimoniale non interamente assorbita dalla rendita . CP_4
Peraltro, trattandosi di un soggetto che, al momento del fatto illecito, prestava attività lavorativa sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, non potrebbe invocarsi il criterio suppletivo del triplo della pensione sociale ai fini della quantificazione del danno in esame.
A conforto di quanto appena osservato depone il principio secondo cui
“La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale
(oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art.
137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25370 del 12/10/2018).
pag. 25/29 Spettava, quindi, al danneggiato fornire (documentalmente o, eventualmente, a mezzo testi), la prova della perdita patita, senza che tale lacuna possa essere colmata attraverso il ricorso al criterio del triplo dell'assegno sociale, riferibile, come visto, a fattispecie affatto diverse.
Tuttavia, occorre ribadire, l'istante non ha depositato in atti alcun documento (una busta paga, una modello Unico dei propri redditi), né ha articolato capi di prova orale finalizzati a comprovare l'ammontare del reddito goduto e, quindi, perduto.
§ 9.
In definitiva, il solo danno al cui risarcimento ha diritto il è Pt_1
quello da invalidità temporanea, dinanzi stimato in euro 15.352,50.
Come emerge dagli atti, peraltro, l'odierno istante otteneva, in data
29.11.2016, l'importo di euro 11.500,00 dall'impresa assicurativa del responsabile civile.
Tale somma deve, ovviamente, detrarsi dal risarcimento ancora spettante al e, nel procedere alla relativa detrazione, dovrà farsi Pt_1
applicazione di quel consolidato orientamento secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi,
pag. 26/29 individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
Applicando tale insegnamento, si avrà, pertanto, il seguente conteggio: euro 12.688,02, importo del risarcimento devalutato al luglio 2015, data del sinistro (indice Febbraio 2025: 121,1; indice Luglio 2015:
107,2; raccordo Indici: 1,071); euro 51,33, quota di interessi al tasso legale calcolati sull'importo di euro 12.688,02, anno per anno rivalutato, dal 22.7.2015, al 29.11.2016, data del pagamento in acconto da parte di euro 12.726,66, capitale rivalutato al Controparte_1
29.11.2016 (indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 100; raccordo indici: 1,071); euro 12.726,66 – euro 11.500,00 = euro
1.226,66; euro 149,03, quota di interessi calcolata sul capitale residuo di euro 1.226,66, anno per anno rivalutato dal 30.11.2016 al 28.2.2015
(epoca cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di redazione della presente pronuncia); euro 1.485,49, capitale rivalutato alla stessa data (indice alla decorrenza: 100; indice alla scadenza: 121,1; raccordo Indici: 1).
In conclusione, sommando euro 1.485,49 alle due quote di interessi di euro 51,33 e di euro 149,03, il risarcimento ulteriormente spettante all'appellante ascende ad euro 1.685,85, somma sulla quale vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dall'1.3.2025 al soddisfo.
pag. 27/29 Operata la riduzione del 30%, per l'affermato concorso di colpa, il danno risarcibile si riduce, quindi, ad euro 1.180,09, oltre interessi come sopra indicati.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza delle appellate, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate dal
Giudice di primo grado, vanno poste a definitivo carico delle stesse.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, tenuto conto del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante l'accoglimento della pretesa in misura nettamente inferiore al petitum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
pag. 28/29 ed in solido Controparte_2
tra di loro, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 1.180,09, oltre gli interessi al tasso legale dall'1.3.2025 al soddisfo;
b) condanna ed Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, alla rifusione, in Controparte_2
favore dell'appellante, delle spese processuali, che, in relazione al giudizio di primo grado, liquida in euro 545,5 per esborsi, euro
1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di ed Controparte_1
in solido tra di Controparte_2
loro.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 29/29
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 130/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, letto il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, lette le note depositate dalle parti e le conclusioni dalla stesse rassegnate, come di seguito trascritte, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 130/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2600/2022, emessa dal
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 9.12.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonietta Pelella (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2
procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: , P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti per notar
Prof. di Torino del 27/04/2017, Rep. n. 81957, Racc. n. Persona_1
38077, rilasciata in virtù delibera del C.d.A. del 27/01/2017, Rep. n.
81956, dall'avv. Gaetano Maria Poretti (C.F.: ; CodiceFiscale_3
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
danno differenziale.
pag. 2/29 Conclusioni:
l'appellante richiamava le conclusioni di cui all'atto di appello, con il quale aveva chiesto “ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2600/2022 emessa dal Tribunale di Benevento,
Sezione Civile, Giudice Dott. Rocco Abbondandolo nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4526/2017, depositata in cancelleria in data 09/12/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data
22/07/2015 è avvenuto per esclusiva responsabilità della società
Controparte_2
dichiarando quindi il diritto del sig. all'indennizzo dovuto a titolo Pt_1
di danno differenziale e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Milano alla Via Traiano n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Maria Poretti, al pagamento in favore del sig. , della somma di € 34.325,54” e Parte_1
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto ”;
per l'appellata: “ .. insiste per il rigetto dell'appello ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c. ovvero siccome inammissibile ed infondato e comunque per la conferma dell'impugnata sentenza, con favore di spese
e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese gen.li, CPA ed IVA come per legge, da porsi a carico dell'appellante.
pag. 3/29 Solo nella non creduta ipotesi di rinnovazione in prosieguo dell'istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove orali richieste in 1° grado, ivi ribadite in sede di p.c. .. ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 20.07.2017, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Benevento, ed Controparte_1
deducendo che: in Controparte_2
data 22.07.2015 alle ore 16.00 circa, sul tratto autostradale Napoli –
Canosa A16, in direzione Napoli, all'altezza del km 63+500, esso istante, mentre era alla guida dell'autocarro IVECO tg. DG686WA di proprietà di della quale era dipendente, impattava Controparte_3
violentemente nella parte posteriore il semirimorchio tg. AC51479, trainato dalla motrice IVECO Magirus tg. CD6687H, quest'ultima di proprietà della Controparte_2
assicurata per la r.c.a. con la compagnia Controparte_1
che a seguito di un'avaria era fermo sulla carreggiata senza alcuna segnalazione di pericolo;
a seguito dell'impatto riportava gravi lesioni personali per le quali se ne rendeva necessario il trasporto d'urgenza presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli;
essendo l'incidente configurabile quale infortunio sul lavoro, in quanto al momento di verificazione dello stesso si trovava nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, a seguito della denuncia dell'infortunio all' , veniva indennizzato dal predetto ente che, valutata CP_4
l'invalidità in una misura pari al 18%, gli riconosceva una rendita pag. 4/29 vitalizia, che, capitalizzata, corrispondeva ad euro 90.000,00; in data
29.11.2016, a seguito di visita da parte del medico fiduciario di
[...]
quest'ultima emetteva in favore di esso istante l'assegno CP_1
bancario n. 0802273666.12 dell'importo di euro 11.500,00, che egli accettava quale acconto sul maggiore avere.
Poste tali premesse, l'attore domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità di e Controparte_2
condannarsi al risarcimento del danno Controparte_1
differenziale “quale risultante dalla differenza tra la somma ritenuta risarcibile a titolo di danno biologico, danno morale, danno da lucro cessante (o della perdita della capacità lavorativa specifica), nonché spese mediche occorse ed occorrende, e la rendita capitalizzata come effettivamente liquidata dall per effetto della surroga ex lege nella CP_4
posizione del lavoratore” da esso subito, da quantificarsi nella misura di euro 34.325,54 o “a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua a seguito di CTU di cui fin da ora si chiede l'ammissione, previa esibizione da parte dell' della somma oggetto di surroga della CP_4
posizione del lavoratore nei confronti dell'assicurazione; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
nella predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda,
[...]
invocando il concorso di colpa del nella causazione del sinistro e Pt_1
sollecitando il rigetto dell'avversa pretesa, sul rilievo per cui il pagamento da essa eseguito doveva ritenersi satisfattivo.
pag. 5/29 L' benché Controparte_2
ritualmente citata, ometteva di costituirsi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. non ammetteva le prove orali articolate dalle parti, disponendo una CTU medico legale per la quantificazione dei postumi residuati all'attore.
Quindi, depositato l'elaborato peritale, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito del giudizio, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che liquida in complessivi € 2500, 00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge;
- nulla per le spese di lite nei confronti di Controparte_2
rimasta contumace;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata il 9.12.2022, Parte_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata, in data 9.1.2023, ad nel rispetto del termine breve Controparte_1
di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone, in via preliminare, la sospensiva e concludendo, nel merito, per la sua riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 9.03.2023,
[...]
nel resistere all'avversa impugnazione, sollecitava CP_1
pag. 6/29 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e contestava l'ammissibilità e la Controparte_2
fondatezza dell'avverso gravame.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 18.04.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Letto l'art. 331 c.p.c., ordina all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_5
accordando, a tal fine, termine fino al
[...]
10.7.2023; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza di trattazione della causa, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 1.12.2023.”.
A seguito della tempestiva notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2
e non essendosi questa costituita, questa Corte,
[...]
rigettando la richiesta di sospensiva avanzata dall'appellante, con ordinanza emessa in data 4.12.2023 così decideva: “Dichiara la contumacia di Controparte_2
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la
[...]
precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 11.4.2025 e del termine fino al 10.3.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
pag. 7/29 Quindi, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato di avere superato la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza, ai sensi dell'art. 149 CdS, nella specie, applicabile, trattandosi di un'ipotesi di tamponamento.
Al riguardo, il Tribunale riteneva non sufficiente a superare la predetta presunzione la sola presenza di un veicolo in avaria occupante la carreggiata privo di idonee segnalazioni, atteso che l'attore avrebbe dovuto dimostrare “che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
Nell'escludere la riconducibilità del sinistro a causa non imputabile al danneggiato, il Giudice valorizzava il fatto che, come emergeva dal rapporto della Polstrada, l'evento si fosse verificato il “.. 6 luglio alle
15.48, in ora diurna, in condizioni di tempo soleggiate e “sereno” e con visibilità “buona”, su un tratto di autostrada “rettilineo”, “asciutto”
“asfaltato senza anomalie” ..”. Asseriva, quindi, che, nelle descritte condizioni di tempo e di luogo, “l'autocarro IVECO + adibito al Pt_2
trasporto di pomodori era facilmente visibile e come tale evitabile dall'attore utilizzando l'ordinaria diligenza ed osservando la distanza di
pag. 8/29 sicurezza di cui all'art. 149 CdS”. Da tali rilievi desumeva che, se l'attore avesse mantenuto una velocità ridotta, adeguata alla situazione, sarebbe riuscito ad evitare l'ostacolo, effettuando una manovra di sorpasso o semplicemente rallentando.
§ 4.
L'appellante, con il primo motivo, deduceva che, “Il richiamo all'inosservanza della distanza di sicurezza da parte dell'attore non risulta sufficientemente motivato, né logico, dal momento che si tratta di un comportamento non denunciato né dall'azienda di né CP_2
dall'Assicurazione convenuto, che, anzi, hanno dedotto di avere già parzialmente liquidato il danno del , invocando la Pt_1
corresponsabilità nella causazione dell'evento”.
Con il secondo motivo, l'appellante si doleva del fatto che il primo
Giudice, pur non ammettendo le prove orali da esso articolate ed omettendo di disporre l'acquisizione completa del rapporto dell'incidente, aveva stigmatizzato la carenza di prova, da parte di esso danneggiato. Del resto, il Giudice non aveva nemmeno chiarito le ragioni per le quali non aveva dato ingresso alle istanze istruttorie.
Con il terzo motivo, deduceva che il Giudice aveva erroneamente valutato i fatti, omettendo di considerare che, da quanto emergeva dal verbale della polizia stradale, il tratto stradale coincidente con il km
63+500 non era rettilineo bensì curvilineo ed immediatamente successivo all'uscita di una galleria e che tale circostanza comportava la riduzione della visibilità per il conducente del veicolo, che non pag. 9/29 poteva percepire immediatamente la posizione di sosta del rimorchio a causa del suo stazionamento sulla corsia di marcia.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Secondo una consolidata giurisprudenza, “In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 cod. strada” (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015).
La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito che “In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia” (cfr. Cass. civ. Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 18884 del 24/09/2015).
In senso conforme, sia pure sulla scorta di un diverso iter argomentativo, si è affermato che “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla
pag. 10/29 presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016).
Nella specie, è innegabile che la presenza del semirimorchio, trainato dalla motrice, non segnalato dal suo conducente, fermo sulla corsia di marcia dell'autostrada, abbia costituito, per l'odierno appellante, un ostacolo fisso ed anomalo, rispetto al normale andamento della circolazione che era legittimo attendersi su di una via a scorrimento veloce.
Non va, infatti, sottaciuto che l'urto si è verificato lungo la corsia di marcia normale di un'autostrada, nella quale vigono limiti di velocità ben più elevati di quelli propri dei centri urbani.
D'altra parte, dal rapporto di incidente, si ricava l'elevazione, a carico del conducente della motrice di proprietà della società Pt_3
, di una contravvenzione per l'omessa Controparte_2
apposizione del segnale di pericolo.
Del resto, a dimostrazione della rilevante colpa del depone il Pt_3
significativo lasso di tempo intercorso tra l'arresto del veicolo ed il sinistro. Come emerge dal rapporto di incidente, infatti, tra i due momenti sono decorsi ben 28 minuti (dalle 15.20, quando il veicolo di pag. 11/29 proprietà dell'appellata si arrestava improvvisamente per un'avaria, alle 15.48, quando si verificava l'evento), vale a dire un arco temporale che avrebbe consentito al di posizionare il segnale di pericolo Pt_3
a distanza di 100 metri dal luogo in cui l'autoarticolato si era fermato.
Ciò posto, rileva, peraltro, il Collegio che sussista il concorso di colpa dello stesso danneggiato, non avendo lo stesso provato di avere attuato alcuna condotta tesa ad evitare la collisione.
In particolare, la violenza dell'impatto, attestata dalla stessa gravità dei danni riportati dal , prova che questi, in effetti, si sia avveduto Pt_1
dell'ostacolo quando non era più possibile frenare, a dimostrazione di una sua condotta poco accorta.
In tal senso, del resto, le stesse condizioni di tempo (fatto verificatosi in orario diurno di una giornata estiva) e la conseguente ottima visibilità inducono a ritenere che l'appellante, prestando maggiore attenzione e tenendo una velocità di marcia che gli consentisse di avere in ogni momento il controllo del veicolo, sarebbe verosimilmente riuscito, quantomeno, ad attenuare le conseguenze dannose del fatto.
Quindi, affermato il carattere preponderante della colpa del Pt_3
stimabile nell'ordine del 70%, al deve ascriversi un residuo 30% Pt_1
di responsabilità.
Nei termini appena indicati si impone, quindi, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
§ 6.
pag. 12/29 Deve, a questo punto, procedersi all'esame del quantum.
Dalla CTU espletata in primo grado emerge che, in conseguenza del dedotto evento, l'attore subiva un periodo di malattia stimabile come segue: inabilità temporanea assoluta di complessivi 78 giorni, inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 66 giorni.
All'esito della guarigione clinica, lo stesso riportava postumi permanenti valutati dall'ausiliare nel grado del diciannove per cento
(19%).
Tali valutazioni, in difetto di contestazione da parte dell'appellata, possono essere pienamente recepite, siccome sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Passando alla valutazione economica del pregiudizio in esame è appena il caso di rilevare che, alla fattispecie per cui è causa, non possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
pag. 13/29 Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00 e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro
15.352,50.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità (19%) e dell'età (anni 31) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 59.601,00, volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Non compete, invece, il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro
20.860,00 prevista dalla tabella di Milano al fine di ristorare il pregiudizio da “sofferenza soggettiva interiore”, per l'assorbente ragione che, né nella citazione di primo grado, né nella memoria ex art.
pag. 14/29 183 co, 6 n. 1 c.p.c., l'attore aveva specificamente allegato tale tipo di pregiudizio.
Infatti, solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attore aveva domandato il risarcimento del danno morale subito, da quantificarsi nella misura, da esso indicata, di euro 20.000,00, omettendo, tuttavia, qualunque puntuale allegazione di siffatto pregiudizio.
Quanto precede giustifica il rigetto, in parte qua, della domanda, considerato che, secondo ormai consolidata giurisprudenza della
Cassazione, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di
pag. 15/29 allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Non compete, inoltre, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
In totale, pertanto, il pregiudizio sofferto va stimato in euro 59.601,00, quanto al danno biologico permanente, ed in euro 15.352,50, quanto al danno da inabilità temporanea.
§ 7.
Tanto premesso, si deve evidenziare che, come è pacifico in atti, il sia percettore di una rendita vitalizia, da parte dell' , Pt_1 CP_4
essendosi il sinistro verificato durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, all'epoca dal medesimo esercitata, di conducente di furgone.
In tal senso depongono sia il tenore delle stesse allegazioni svolte dall'attore, sin dalla citazione di primo grado, sia il contenuto di un'attestazione rilasciata dall' ed allegata alla produzione del CP_4
, nella quale l'assicuratore sociale dichiarava, appunto, che, Pt_1
pag. 16/29 all'odierno istante, vittima di un infortunio sul lavoro verificatosi il
22.7.2015 (che si identifica, evidentemente, con il sinistro stradale oggetto di causa), a seguito del quale aveva riportato una menomazione valutata nell'ordine del 18%, era stata riconosciuta una rendita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 e del DM 12/7/2000.
Per quanto il rateo mensile e la decorrenza di tale rendita non siano state specificate nella comunicazione dinanzi richiamata, né CP_4
emergano da ulteriori emergenze istruttorie, è possibile procedere alla relativa quantificazione, trattandosi di importi determinabili secondo disposizioni di legge.
In particolare, giova rilevare che “Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale nel caso di CP_4
infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile
(e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero
l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» CP_4
calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo
pag. 17/29 «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non CP_4
patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e CP_4
l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per
«poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del
27/09/2021) ..
Nel caso di infortunio non mortale, l esegue in favore della vittima CP_4
quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000,
n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno
(patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente [art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. cit., a tenore del quale: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita ... commisurata ... alla retribuzione dell'assicurato … per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali»]; tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla
pag. 18/29 retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. n.
1124 del 1965); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965). L dunque, non CP_4
indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali). Ne discende che:
a) se l ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo CP_4
del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del
2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se
l ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà CP_4
innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione
e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. CP_4
19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass.
pag. 19/29 n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del 07/03/2017; n. 26913 del
23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare
l'uno o l'altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall salvo ovviamente che la vittima deduca CP_4
e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro CP_4
straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall .. In base CP_4
ai sopra detti criteri, dunque, l'operazione di diffalco dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità permanente. Nel compiere tale operazione si dovrà poi naturalmente tener conto del fatto che una prima quota di indennizzo risulta già corrisposta attraverso i ratei della rendita già maturati (i quali dunque dovranno essere sommati tra di loro e rivalutati alla data della decisione), mentre il valore della rendita non ancora erogata andrà
pag. 20/29 capitalizzata alla data della decisione” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 30293 del 2023).
Ciò posto, dalla certificazione dinanzi richiamata, emerge che, CP_4
come detto, il sia percettore di una rendita vitalizia, essendogli Pt_1
stata riconosciuta un'invalidità del 18%.
Pertanto, il calcolo della rendita, tenuto conto dell'età e della professione esercitata secondo quanto emergente dagli atti (autista di furgone), va operato come segue:
Calcolo Risarcimento CP_4
Art. 13, DLGS n. 38 del 23 febbraio 2000 - Art. 77, T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965
RIEPILOGO INFORMAZIONI
Età del lavoratore: 30 anni
Settore / inquadramento: Industria / tutti i lavoratori
Invalidità riconosciuta: 18 %
Grado della menomazione (1): "A"
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE - Art. 13, comma 2, lett. a)
Tabella (2) in vigore dal: 01/07/2023
Rendita annuale per danno biologico € 1.709,40
DANNO PATRIMONIALE - Art. 13, Comma 2, lett. b)
Ultimo aggiornamento retribuzioni (3): anno 2024
pag. 21/29 Retribuzione di riferimento: € 20.258,70
Retribuzione ridotta del 60 % € 8.103,48
Rendita annuale per danno patrimoniale: € 1.458,63
Quota integrativa per 3 familiari pari al 15% : € 218,79
Totale rendita annuale per danno patrimoniale: € 1.677,42
TOTALE
Rendita vitalizia annuale (12 mensilità): € 3.386,82
Rendita vitalizia mensile: € 282,24
Ritenuto verosimile, sulla scorta della documentazione prodotta dall'odierno appellante, che la rendita de qua sia stata erogata al Pt_1
con decorrenza da agosto 2015 (primo mese successivo alla data del fatto, risalente al 22.7.2015), tenuto conto della sola rendita volta a ristorare il danno biologico, si avrà che, al 31.3.2025, l'appellante abbia riscosso, a titolo di rendita per danno biologico, l'importo appresso indicato: euro 1.709,40, rendita annuale, pari ad una rendita mensile di euro 142,45 x 115 mesi = euro 16.381,75.
Per i ratei di rendita ancora a scadere occorre procedere alla relativa capitalizzazione, sulla base delle apposite tabelle e, in CP_4
particolare, della Tavola 3 contenente i Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale, n. 295 del
19.12.2016.
pag. 22/29 Tenuto conto dell'età (anni 30) del lavoratore e del grado di invalidità riconosciuto dall' (18%), il coefficiente di capitalizzazione è CP_4
30,7350.
Quindi, moltiplicando la rendita annuale, pari ad euro 1.709,40, per
30,7350, si ottiene una rendita capitalizzata di euro 52.538,40.
Sommando, pertanto, i ratei di rendita già riscossi (euro 16.381,75) e la rendita capitalizzata (euro 52.538,40), si ottiene un importo complessivo (pari ad euro 68.920,15) che erode interamente la quota di danno biologico permanente in astratto liquidabile (dinanzi determinata in euro 59.601,00).
Ne discende che, in parte qua, la pretesa debba essere rigettata.
§ 8.
Venendo al danno patrimoniale, come dinanzi detto, il costo delle spese mediche, di cui l'appellante invocava il ristoro nella misura di euro
450,00, risulta indennizzato dall' e, quindi, non va ristorato a CP_4
parte.
L'appellante domandava, poi, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, sostenendo che, a seguito del sinistro, era stato licenziato e non poteva in ogni caso più svolgere le mansioni di autista.
Anche tale voce di danno non compete.
Risulta effettivamente dagli atti che, in data 11.4.2016, a causa delle lesioni subite in conseguenza del sinistro in esame, il , che era Pt_1
stato assunto presso la dall'1.4.2010, con mansioni di CP_3
pag. 23/29 autista, sia stato licenziato (cfr. stampa dell'estratto del Centro per l'impiego della allegato alla produzione telematica di primo CP_3
grado dell'attore).
Lo stato di disoccupazione, successivo al sinistro, emerge, altresì, dalla lettura della CTU, nella quale si dava atto che il soggetto non risultava impiegato.
Cionondimeno, è certo che dal danno, in astratto liquidabile e pari al valore capitalizzato dello stipendio che il avrebbe potuto Pt_1
conseguire sino al raggiungimento dell'età pensionabile, debba, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata, detrarsi la quota di rendita volta a risarcire il danno patrimoniale. CP_4
Secondo il calcolo che precede, tale quota di rendita è pari ad euro
1.677,42 annui, corrispondenti ad euro 139,78 mensili. Pertanto, moltiplicando euro 139,78 x 115 mesi, si avrà un importo riscosso ad oggi di euro 16.075,27.
Quanto alle rate di rendita ancora a scadere, moltiplicando la rendita annuale per danno patrimoniale (pari ad euro 1.677,42) per il coefficiente tabellare prima indicato (30,7350), si ottiene una rendita capitalizzata di euro 51.555,5.
Sommando tale importo a quello dei ratei riscossi, pari ad euro
16.075,27, si ottiene un importo di euro 67.630,77.
Ciò premesso, era onere del danneggiato provare che, a causa del licenziamento sofferto in conseguenza del sinistro, egli aveva subito un pag. 24/29 pregiudizio patrimoniale maggiore dell'ammontare della rendita CP_4
appena indicata.
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta, per l'assorbente ragione che il non ha documentato a quanto ammontasse lo stipendio mensile Pt_1
che percepiva durante il rapporto di lavoro intrattenuto con la Geos
Tale carenza probatoria mina, in radice, la fondatezza della CP_3
domanda, non consentendo di appurare se ed eventualmente in che misura residui una quota di danno patrimoniale non interamente assorbita dalla rendita . CP_4
Peraltro, trattandosi di un soggetto che, al momento del fatto illecito, prestava attività lavorativa sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, non potrebbe invocarsi il criterio suppletivo del triplo della pensione sociale ai fini della quantificazione del danno in esame.
A conforto di quanto appena osservato depone il principio secondo cui
“La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale
(oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art.
137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25370 del 12/10/2018).
pag. 25/29 Spettava, quindi, al danneggiato fornire (documentalmente o, eventualmente, a mezzo testi), la prova della perdita patita, senza che tale lacuna possa essere colmata attraverso il ricorso al criterio del triplo dell'assegno sociale, riferibile, come visto, a fattispecie affatto diverse.
Tuttavia, occorre ribadire, l'istante non ha depositato in atti alcun documento (una busta paga, una modello Unico dei propri redditi), né ha articolato capi di prova orale finalizzati a comprovare l'ammontare del reddito goduto e, quindi, perduto.
§ 9.
In definitiva, il solo danno al cui risarcimento ha diritto il è Pt_1
quello da invalidità temporanea, dinanzi stimato in euro 15.352,50.
Come emerge dagli atti, peraltro, l'odierno istante otteneva, in data
29.11.2016, l'importo di euro 11.500,00 dall'impresa assicurativa del responsabile civile.
Tale somma deve, ovviamente, detrarsi dal risarcimento ancora spettante al e, nel procedere alla relativa detrazione, dovrà farsi Pt_1
applicazione di quel consolidato orientamento secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi,
pag. 26/29 individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
Applicando tale insegnamento, si avrà, pertanto, il seguente conteggio: euro 12.688,02, importo del risarcimento devalutato al luglio 2015, data del sinistro (indice Febbraio 2025: 121,1; indice Luglio 2015:
107,2; raccordo Indici: 1,071); euro 51,33, quota di interessi al tasso legale calcolati sull'importo di euro 12.688,02, anno per anno rivalutato, dal 22.7.2015, al 29.11.2016, data del pagamento in acconto da parte di euro 12.726,66, capitale rivalutato al Controparte_1
29.11.2016 (indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 100; raccordo indici: 1,071); euro 12.726,66 – euro 11.500,00 = euro
1.226,66; euro 149,03, quota di interessi calcolata sul capitale residuo di euro 1.226,66, anno per anno rivalutato dal 30.11.2016 al 28.2.2015
(epoca cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di redazione della presente pronuncia); euro 1.485,49, capitale rivalutato alla stessa data (indice alla decorrenza: 100; indice alla scadenza: 121,1; raccordo Indici: 1).
In conclusione, sommando euro 1.485,49 alle due quote di interessi di euro 51,33 e di euro 149,03, il risarcimento ulteriormente spettante all'appellante ascende ad euro 1.685,85, somma sulla quale vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dall'1.3.2025 al soddisfo.
pag. 27/29 Operata la riduzione del 30%, per l'affermato concorso di colpa, il danno risarcibile si riduce, quindi, ad euro 1.180,09, oltre interessi come sopra indicati.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza delle appellate, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate dal
Giudice di primo grado, vanno poste a definitivo carico delle stesse.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, tenuto conto del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante l'accoglimento della pretesa in misura nettamente inferiore al petitum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
pag. 28/29 ed in solido Controparte_2
tra di loro, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 1.180,09, oltre gli interessi al tasso legale dall'1.3.2025 al soddisfo;
b) condanna ed Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, alla rifusione, in Controparte_2
favore dell'appellante, delle spese processuali, che, in relazione al giudizio di primo grado, liquida in euro 545,5 per esborsi, euro
1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di ed Controparte_1
in solido tra di Controparte_2
loro.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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