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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 20 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, cod. fisc. nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...] in Scansano (GR), rappresentata, difesa e assistita dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila 4/a, 20122, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H E ' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Frabetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna Via Barberia n. 14, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In Via
Pregiudiziale,
- disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato e dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito ad esso sotteso, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per omessa previa notifica dei prodromici avvisi di addebito e, dunque, annullare anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della
Giurisprudenza citata dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art.
3, L. n. 241/1990;
Pag. 2 di 20 - dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, unitamente agli avvisi di addebito di cui in premessa, per i motivi esposti;
Ancora nel merito:
- dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione di quanto statuito dalla Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini dell'interruzione Controparte_3
della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Opposto “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e CP_1
reietta, previo rigetto della istanza di sospensiva, in quanto atto non sospendibile, per carenza di efficacia esecutiva, dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda avversaria e la tardività della presente opposizione per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, rigettare l'opposizione siccome infondata per i motivi di cui in narrativa, confermare l'avviso di addebito opposto,
Pag. 3 di 20 In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi esposti, assolvendolo dalla condanna alle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Opposta Agenzia:“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto adito, contrariis reiectis
In via principale: Previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei sottesi titoli esecutivi, respingere integralmente il ricorso e tutte le argomentazioni ed eccezioni avanzate dall'opponente per tutti i motivi esposti in narrativa.
Conseguentemente rigettare tutte le conclusioni accertando piena legittimità validità ed efficacia all'atto impugnato e ai presupposti avvisi di addebito. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art.93 cpc.
In via di subordine e nella denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità degli avvisi di addebito, mandare esente da ogni e qualsivoglia Controparte_4
conseguenza pregiudizievole in punto spese di lite , stante la indiscussa carenza di legittimazione passiva del Concessionario rispetto alle questioni relative al merito della pretesa contributiva e la esclusiva referibilità ,in capo all' CP_1
quale unico legittimato contraddittore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05176202400000686000, notificatale il 18.09.2024 a mezzo pec, siccome illegittimamente emessa in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti ovvero dei seguenti avvisi di addebito (per quel che rileva in questa sede):
Pag. 4 di 20 1) Avviso di addebito n. 35120160001426792000, asseritamente notificato il 18/11/2016, emesso da sede di Grosseto CP_1 relativamente a contributi I.V.S. per gli anni 2014 e 2015 per il complessivo importo di € 2.599,57;
2) Avviso di addebito n. 35120170001211865000, asseritamente notificato il 27/12/2017, emesso da sede di Grosseto CP_1 relativamente a contributi I.V.S. per l'anno 2016 per il complessivo importo di € 2.511,71;
3) Avviso di addebito n. 35120220001001011000, asseritamente notificato il 05/12/2022, emesso da sede di Grosseto CP_1 relativamente a contributi I.V.S. per gli anni 2020 per il complessivo importo di € 7.894,00.
Eccepiva conseguentemente l'intervenuta prescrizione quinquennale e inoltre la nullità della comunicazione per mancata indicazione dell'immobile sul quale sarebbe stata poi iscritta l'ipoteca e il difetto di motivazione. Rappresentava infine che in data ottobre 2024 aveva inoltrato istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012 (cfr. allegato doc. n. 3), dal che l'illegittimità della comunicazione che doveva aversi per sospesa ex lege.
2. L' resisteva alla domanda deducendo la carenza d'interesse ad CP_1 agire, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività delle eccezioni e doglianze in genere del ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico deduceva la regolarità della notifica degli avvisi e l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale, indicando in il CP_5 soggetto chiamato a fornire la relativa prova.
3. Si è costituta altresì l' , sollevando Controparte_2 eccezioni preliminari, in parte analoghe a quelle dell' , CP_1
Pag. 5 di 20 contestando il ricorso e producendo prova degli atti interruttivi della prescrizione.
4. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti. L' , infatti, è sempre legittimato in quanto CP_1 titolare della pretesa economica sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come precisato infatti da
Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai, è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così anche Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”.(Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo
Pag. 6 di 20 dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente). Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi.
6. E' lecito dubitare della sussistenza di un interesse ad agire nel caso in esame. Come ha sostenuto la S.C. difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando – come accade nella specie ove è pacifica la notifica delle cartelle – il debitore sia già a conoscenza, appunto, della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., laddove non integra certamente un atto di esecuzione la mera circostanza dell'avvenuta comunicazione di un avviso di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. sez. lav. sent. 6723/2019 e 6034/17, che ha riaffermato principi già fatti propri dalla S.C. con le sentenze nn.
20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016; cfr. altresì Cass. Sez. U. ord. 22/07/2015, n. 15354. Ciò anche in armonia coi principi di Cass. Sez. U. n. 19704 del 2015, che disciplina la ben diversa fattispecie in cui il presupposto dell'esecuzione non è mai venuto legittimamente a conoscenza del debitore, così ripristinando la sua facoltà di impugnarlo). Se l'amministrazione avesse intrapreso un'iniziativa esecutiva in forza di un credito
Pag. 7 di 20 prescritto, il debitore avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione.
E' pur vero, in senso contrario, che in tema di ricorso tributario la
Cassazione in tempi recenti (cfr. ord. n. 23528/2024) ha stabilito che il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 co. 2 bis del DPR n.
602/1973, è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs.
546/1992. E, nella diversa fattispecie del preavviso di fermo amministrativo, la stessa S.C. ne ha ammesso l'impugnabilità (cfr. arresti nn. 18041/19; 7756/20; tra la giurisprudenza di merito, tra le altre, Trib. Nola sent. 1704/2024 e Napoli nord 4481/2024).
7. A ogni modo, ritenendo di superare, nel dato contesto, tale profilo di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, va rilevato che la natura non impositiva dell'atto incide sull'eccepita nullità del preavviso per carenza dell'indicazione dell'immobile destinatario del provvedimento di iscrizione e ciò in quanto nessun pregiudizio può derivarne al soggetto destinatario dal mero avviso della possibilità di una futura iscrizione.
8. Pure infondate sono le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente.
La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse
(Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
9. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione non è fondata.
Pag. 8 di 20 Dopo aver sostenuto che i suddetti tre avvisi di addebito mai le erano stati notificati, a verbale dell'udienza del 9.4.2025, parte ricorrente ha sostenuto invece che sulla ricevuta dell'avviso di addebito n.
35120170001211865000 è apposta una “firma indecifrabile, senza l'indicazione del soggetto a cui è stata consegnata e, a cui mancano elementi di identificazione” e, con riferimento agli avvisi di addebito n. 35120160001426792000 e n. 35120220001001011000, ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di addebito in quanto l'Ente Impositore, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all' , CP_1 presente negli elenchi ufficiali.
9.1. Partendo da tale secondo assunto, esso è infondato.
L'art. 26, co. 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
In linea generale non è possibile neppure fare riferimento alla disciplina relativa alla notifica telematica dell'atto introduttivo del giudizio nel processo telematico per le notifiche (stragiudiziali) della cartella esattoriale o dell'iscrizione ipotecaria in quanto non si applica il d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2012, n. 22.
Occorrerebbe dunque fare riferimento all'art. 1335 c.c.: nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del
Pag. 9 di 20 messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta eventualmente al destinatario rendere edotto tempestivamente il mittente delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare.
Sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (cfr. Cass.
Sez. Lav. Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020; Sez.3 – Sentenza n.
25819 del 31/10/2017).
Nel caso di specie, non occorre neppure avere riguardo ai generali principi di presunzione di conoscenza essendo pacifico che la ricorrente ha ricevuto le pec con gli avvisi di addebito in questa sede opposti.
Peraltro, la Cass Sez. Un. 15979/2022 è recentemente intervenuta sul tema del domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi, statuendo che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.”
Pag. 10 di 20 Nondimeno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass.,
Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile
2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Nel caso in esame, non è contestato che parte ricorrente abbia ricevuto notifica degli avvisi (non differentemente si sarebbe detto nel caso di cartella di pagamento) a mezzo pec nelle date indicate da né la stessa (dopo aver inizialmente contestato tout court la CP_1 ricezione, avutane poi riprova) assume che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali, sia derivata la mancata conoscenza degli atti notificati, né allega uno specifico pregiudizio in relazione al formato del file prescelto dal notificante, non avendo avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
Pertanto, in assenza di specifico disconoscimento nel senso già spiegato, si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via PEC dell'avviso emesso dall' CP_1
9.2. Quanto poi alla presenza di una firma illeggibile sulla cartolina di consegna della raccomandata relativa all'avviso di addebito n.
35120170001211865000, la Legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta contiene la disciplina di una tale notificazione.
Pag. 11 di 20 L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento.
Il ricevente il plico è tenuto a sottoscrivere la ricevuta a riscontro dell'intervenuta consegna. L'art. 7 della legge suddetta, infatti, prevede che “
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Nella notificazione a mezzo posta le attestazioni presenti nell'avviso fanno però fede fino a querela di falso. Cass. 22058/2019 stabilisce, ad esempio, che “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del
1982, art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto
e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della
Pag. 12 di 20 notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso".
Anche la più recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita,
e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700
c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (la terza possibilità, della notifica al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. o della L. n. 890 del 1982, art. 7, in caso di notificazione a mezzo servizio postale, qui non rileva)”
In ordine poi all'ipotesi che il ricevente apponga sull'atto una firma con grafia illeggibile, le Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010, hanno stabilito che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente
Pag. 13 di 20 effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160
c.p.c.”.
Il principio è stato ribadito più di recente dalla stessa S.C. con ord. n.
34400/2023 secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c..” (nello stesso senso, oltre alla già citata Sezioni Unite n. 9962/2010, si vedano, tra le tante, Cass. n.
395/2012, Cass. n. 16289 del 2015 e Cass. n. 4556 del 2020).
Il principio si attaglia al caso di specie ove la firma risulta apposta nello spazio in fondo a sinistra riservato al destinatario e nulla ha dedotto il senso contrario il ricorrente che all'udienza del 9.4.2025 si
è limitato a rilevare che la firma è illeggibile e che non è stata fornita indicazione del soggetto cui è stata consegnata, precisazione tuttavia non necessaria allorché si tratti di destinatario o di persona delegata e la consegna sia avvenuta presso l'indirizzo del destinatario stesso
(come nel caso di specie è avvenuto). Se ne deduce che se, in carenza di querela di falso, la firma è apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, la circostanza che sia illeggibile non ne inficia la validità.
Pag. 14 di 20 10. ha poi prodotto gli atti interruttivi della prescrizione relativi agli CP_5 avvisi elencati al superiore punto 1.
In particolare, dopo la notifica dell'avviso di addebito n.
35120160001426792000 più risalente (notificato il 18/11/2016), la ricorrente formulava in data 29/11/2016 istanza di rateizzazione accolta dall'Agente di Riscossione con piano del 2/12/2016 recante protocollo n. 83702/2016) (doc.2). A causa dell'omesso versamento degli importi concordati, notificava il 11/3/2019 comunicazione CP_5 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0517620190000024000 (doc.3).
Successivamente veniva notificata in data 4/5/2022 l'intimazione di pagamento n.05120229000749813000 (doc.4). Il contribuente presentava anche istanza di definizione agevolata
W20230307033087573 in data 7/3/2023 (doc.5) .
Quanto poi all'avviso di addebito n. 35120170001211865000, notificato il 27/12/2017, ha comprovato d'aver emesso i CP_5 seguenti atti interruttivi: atto di pignoramento presso terzi ex art-
72bis Dpr. 602/73 n. 05184201800000342001 notificato il
12/10/2018 (doc. 6); veniva poi emessa e notificata il 11/3/2019 la suddetta comunicazione preventiva di ipoteca n.
0517620190000024000 (cfr. doc.3); in data 16 maggio 2019 la ricorrente presentava istanza di rateizzazione, concessa il 21/5/2019 con atto prot. 93579/2019 (doc. 7); inoltre veniva notificato avviso di intimazione n. 05120229000749813000 (cfr.doc. 4) e l'interessata presentava istanza di definizione agevolata W2023030703308757
(cfr. doc.5).
In ordine, infine, all'avviso di addebito n. 35120220001001011000 notificato il 5/12/2022 (per il quale comunque il termine di prescrizione decorre solo in data 5.12.2027), emetteva CP_5 comunque la comunicazione preventiva oggi impugnata.
Alla prima udienza, parte ricorrente nulla contro deduceva in ordine alla sussistenza e operatività di tali atti interruttivi.
Pag. 15 di 20 Nessuna prescrizione si è dunque maturata e ciò senza tener conto dell'arco temporale nel quale, tra l'8/3/2020 e 31/8/2021, è stata disposta la sospensione di tutti i termini di notifica e di prescrizione degli atti tributari a causa dei noti eventi pandemici legati al covid 19.
Con la conseguenza che al quinquennio di prescrizione dovrebbe aggiungersi 1 anno 5 mesi e 23 gg.
11.In definitiva la ricorrente (che aveva sostenuto di mai aver ricevuto gli avvisi in questione e quindi di non conoscere il fondamento d tutti gli atti interruttivi ricevuti) aveva invece richiesto e ottenuto la dilazione del debito qui opposto, salvo poi ometterne, ancora una volta, la corresponsione.
Con sentenza n. 37389/2022 la Suprema Corte, in riferimento all'istanza di rateazione del debito, anche qualora corredata dalla formula di rito di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali, ne ha confermato l'effetto interruttivo della prescrizione
(conforme Cass. 16098/2018 del 18.6.2018, Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).
Si veda anche ord. Cass. 3414/2024 del 6/2/2024 secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione si ricollega alla consapevolezza dell'esistenza del debito e, più in generale, ha ribadito come l'istanza di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (tesi che non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, mentre la seconda si limita a osservare che il
Pag. 16 di 20 riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”).
Sulla stessa scia si veda, da ultimo, Cass. n. 27504 del 23 ottobre
2024, che, intervenendo nuovamente sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, ha così testualmente ribadito: “…l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.”
12.Consegue quindi alla regolare notifica degli atti e all'inconfigurabilità dell'eccepita prescrizione, l'improponibilità di eccezioni e la deduzione di vizi ulteriori degli atti prodromici, peraltro, nel caso di specie, dilatori e infondati.
12.1. Così è a dirsi riguardo all'eccepito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Il preavviso ricalca modelli ministeriali in uso e indica il soggetto incaricato della riscossione e gli atti
Pag. 17 di 20 prodromici da cui il debito scaturisce, elementi che sono di per sé sufficienti a mettere il debitore nelle condizioni di avere consapevolezza delle ragioni per le quali una data somma gli viene richiesta attraverso gli atti pregressi, specificamente indicati per numero, data di notifica e importi. La comunicazione preventiva d'iscrizione non necessita quindi di alcuna peculiare motivazione aggiuntiva. In tale senso si è del resto pronunciata espressamente la
S.C. stabilendo che Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (Cass. ord. 8423/2019. Sul punto, del resto, è possibile richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di intimazione di pagamento, cfr. Cassazione ord. n. 27504 del
23.10.2024 secondo cui: “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n.
241 del 1990”.
E in precedenza Cass. ord. 10692/2024 e 28689/2018 secondo cui
“L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del
d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”).
Pag. 18 di 20 12.2. È infine infondata l'eccezione d'illegittimità dell'atto qui impugnato per effetto dell'intervenuta presentazione dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1 co. 537 della L. 228/2012.
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione. Così dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. In sostanza, si tratta di uno strumento volto a evitare riscossioni infondate, basato sulla responsabilità del dichiarante. A seguito della ricezione dell'istanza, l'ente riscossore trasmette infatti richiesta di verifica al soggetto creditore, il quale valuta la richiesta e informa il contribuente in caso di esito negativo del riscontro. Il che è quanto avvenuto nel caso di specie (cfr. docc. 9 e 10 allegati alla memoria di
. Quindi nessuna violazione è stata commessa poiché lo CP_5 strumento - che se interpretato nel senso proposto da parte opponente, si presterebbe a ulteriori abusi - determina la sospensione per il solo tempo necessario alla verifica da parte del creditore.
13. Per tutte le suddette ragioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza.
Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose. La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista,
Pag. 19 di 20 non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent.
663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo, ord. 18256/2017).
Con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell non vanno CP_1 liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione CP_1 lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 7.10.2024, disattesa ogni contraria istanza Parte_1 ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 3.000 ciascuno per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge;
con la precisazione che, in relazione alla difesa di la predetta somma va liquidata in favore CP_5 dell'Avv. Fabio Frabetti dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 20 di 20
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 20 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, cod. fisc. nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...] in Scansano (GR), rappresentata, difesa e assistita dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila 4/a, 20122, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H E ' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Frabetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna Via Barberia n. 14, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In Via
Pregiudiziale,
- disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato e dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito ad esso sotteso, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per omessa previa notifica dei prodromici avvisi di addebito e, dunque, annullare anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della
Giurisprudenza citata dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art.
3, L. n. 241/1990;
Pag. 2 di 20 - dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, unitamente agli avvisi di addebito di cui in premessa, per i motivi esposti;
Ancora nel merito:
- dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione di quanto statuito dalla Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini dell'interruzione Controparte_3
della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Opposto “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e CP_1
reietta, previo rigetto della istanza di sospensiva, in quanto atto non sospendibile, per carenza di efficacia esecutiva, dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda avversaria e la tardività della presente opposizione per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, rigettare l'opposizione siccome infondata per i motivi di cui in narrativa, confermare l'avviso di addebito opposto,
Pag. 3 di 20 In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi esposti, assolvendolo dalla condanna alle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Opposta Agenzia:“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto adito, contrariis reiectis
In via principale: Previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei sottesi titoli esecutivi, respingere integralmente il ricorso e tutte le argomentazioni ed eccezioni avanzate dall'opponente per tutti i motivi esposti in narrativa.
Conseguentemente rigettare tutte le conclusioni accertando piena legittimità validità ed efficacia all'atto impugnato e ai presupposti avvisi di addebito. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art.93 cpc.
In via di subordine e nella denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità degli avvisi di addebito, mandare esente da ogni e qualsivoglia Controparte_4
conseguenza pregiudizievole in punto spese di lite , stante la indiscussa carenza di legittimazione passiva del Concessionario rispetto alle questioni relative al merito della pretesa contributiva e la esclusiva referibilità ,in capo all' CP_1
quale unico legittimato contraddittore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05176202400000686000, notificatale il 18.09.2024 a mezzo pec, siccome illegittimamente emessa in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti ovvero dei seguenti avvisi di addebito (per quel che rileva in questa sede):
Pag. 4 di 20 1) Avviso di addebito n. 35120160001426792000, asseritamente notificato il 18/11/2016, emesso da sede di Grosseto CP_1 relativamente a contributi I.V.S. per gli anni 2014 e 2015 per il complessivo importo di € 2.599,57;
2) Avviso di addebito n. 35120170001211865000, asseritamente notificato il 27/12/2017, emesso da sede di Grosseto CP_1 relativamente a contributi I.V.S. per l'anno 2016 per il complessivo importo di € 2.511,71;
3) Avviso di addebito n. 35120220001001011000, asseritamente notificato il 05/12/2022, emesso da sede di Grosseto CP_1 relativamente a contributi I.V.S. per gli anni 2020 per il complessivo importo di € 7.894,00.
Eccepiva conseguentemente l'intervenuta prescrizione quinquennale e inoltre la nullità della comunicazione per mancata indicazione dell'immobile sul quale sarebbe stata poi iscritta l'ipoteca e il difetto di motivazione. Rappresentava infine che in data ottobre 2024 aveva inoltrato istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012 (cfr. allegato doc. n. 3), dal che l'illegittimità della comunicazione che doveva aversi per sospesa ex lege.
2. L' resisteva alla domanda deducendo la carenza d'interesse ad CP_1 agire, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività delle eccezioni e doglianze in genere del ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico deduceva la regolarità della notifica degli avvisi e l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale, indicando in il CP_5 soggetto chiamato a fornire la relativa prova.
3. Si è costituta altresì l' , sollevando Controparte_2 eccezioni preliminari, in parte analoghe a quelle dell' , CP_1
Pag. 5 di 20 contestando il ricorso e producendo prova degli atti interruttivi della prescrizione.
4. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti. L' , infatti, è sempre legittimato in quanto CP_1 titolare della pretesa economica sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come precisato infatti da
Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai, è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così anche Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”.(Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo
Pag. 6 di 20 dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente). Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi.
6. E' lecito dubitare della sussistenza di un interesse ad agire nel caso in esame. Come ha sostenuto la S.C. difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando – come accade nella specie ove è pacifica la notifica delle cartelle – il debitore sia già a conoscenza, appunto, della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., laddove non integra certamente un atto di esecuzione la mera circostanza dell'avvenuta comunicazione di un avviso di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. sez. lav. sent. 6723/2019 e 6034/17, che ha riaffermato principi già fatti propri dalla S.C. con le sentenze nn.
20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016; cfr. altresì Cass. Sez. U. ord. 22/07/2015, n. 15354. Ciò anche in armonia coi principi di Cass. Sez. U. n. 19704 del 2015, che disciplina la ben diversa fattispecie in cui il presupposto dell'esecuzione non è mai venuto legittimamente a conoscenza del debitore, così ripristinando la sua facoltà di impugnarlo). Se l'amministrazione avesse intrapreso un'iniziativa esecutiva in forza di un credito
Pag. 7 di 20 prescritto, il debitore avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione.
E' pur vero, in senso contrario, che in tema di ricorso tributario la
Cassazione in tempi recenti (cfr. ord. n. 23528/2024) ha stabilito che il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 co. 2 bis del DPR n.
602/1973, è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs.
546/1992. E, nella diversa fattispecie del preavviso di fermo amministrativo, la stessa S.C. ne ha ammesso l'impugnabilità (cfr. arresti nn. 18041/19; 7756/20; tra la giurisprudenza di merito, tra le altre, Trib. Nola sent. 1704/2024 e Napoli nord 4481/2024).
7. A ogni modo, ritenendo di superare, nel dato contesto, tale profilo di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, va rilevato che la natura non impositiva dell'atto incide sull'eccepita nullità del preavviso per carenza dell'indicazione dell'immobile destinatario del provvedimento di iscrizione e ciò in quanto nessun pregiudizio può derivarne al soggetto destinatario dal mero avviso della possibilità di una futura iscrizione.
8. Pure infondate sono le ulteriori eccezioni sollevate da parte ricorrente.
La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse
(Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
9. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione non è fondata.
Pag. 8 di 20 Dopo aver sostenuto che i suddetti tre avvisi di addebito mai le erano stati notificati, a verbale dell'udienza del 9.4.2025, parte ricorrente ha sostenuto invece che sulla ricevuta dell'avviso di addebito n.
35120170001211865000 è apposta una “firma indecifrabile, senza l'indicazione del soggetto a cui è stata consegnata e, a cui mancano elementi di identificazione” e, con riferimento agli avvisi di addebito n. 35120160001426792000 e n. 35120220001001011000, ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di addebito in quanto l'Ente Impositore, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all' , CP_1 presente negli elenchi ufficiali.
9.1. Partendo da tale secondo assunto, esso è infondato.
L'art. 26, co. 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
In linea generale non è possibile neppure fare riferimento alla disciplina relativa alla notifica telematica dell'atto introduttivo del giudizio nel processo telematico per le notifiche (stragiudiziali) della cartella esattoriale o dell'iscrizione ipotecaria in quanto non si applica il d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2012, n. 22.
Occorrerebbe dunque fare riferimento all'art. 1335 c.c.: nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del
Pag. 9 di 20 messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta eventualmente al destinatario rendere edotto tempestivamente il mittente delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare.
Sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (cfr. Cass.
Sez. Lav. Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020; Sez.3 – Sentenza n.
25819 del 31/10/2017).
Nel caso di specie, non occorre neppure avere riguardo ai generali principi di presunzione di conoscenza essendo pacifico che la ricorrente ha ricevuto le pec con gli avvisi di addebito in questa sede opposti.
Peraltro, la Cass Sez. Un. 15979/2022 è recentemente intervenuta sul tema del domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi, statuendo che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.”
Pag. 10 di 20 Nondimeno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass.,
Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile
2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Nel caso in esame, non è contestato che parte ricorrente abbia ricevuto notifica degli avvisi (non differentemente si sarebbe detto nel caso di cartella di pagamento) a mezzo pec nelle date indicate da né la stessa (dopo aver inizialmente contestato tout court la CP_1 ricezione, avutane poi riprova) assume che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali, sia derivata la mancata conoscenza degli atti notificati, né allega uno specifico pregiudizio in relazione al formato del file prescelto dal notificante, non avendo avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
Pertanto, in assenza di specifico disconoscimento nel senso già spiegato, si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via PEC dell'avviso emesso dall' CP_1
9.2. Quanto poi alla presenza di una firma illeggibile sulla cartolina di consegna della raccomandata relativa all'avviso di addebito n.
35120170001211865000, la Legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta contiene la disciplina di una tale notificazione.
Pag. 11 di 20 L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento.
Il ricevente il plico è tenuto a sottoscrivere la ricevuta a riscontro dell'intervenuta consegna. L'art. 7 della legge suddetta, infatti, prevede che “
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Nella notificazione a mezzo posta le attestazioni presenti nell'avviso fanno però fede fino a querela di falso. Cass. 22058/2019 stabilisce, ad esempio, che “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del
1982, art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto
e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della
Pag. 12 di 20 notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso".
Anche la più recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita,
e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700
c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (la terza possibilità, della notifica al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. o della L. n. 890 del 1982, art. 7, in caso di notificazione a mezzo servizio postale, qui non rileva)”
In ordine poi all'ipotesi che il ricevente apponga sull'atto una firma con grafia illeggibile, le Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010, hanno stabilito che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente
Pag. 13 di 20 effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160
c.p.c.”.
Il principio è stato ribadito più di recente dalla stessa S.C. con ord. n.
34400/2023 secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c..” (nello stesso senso, oltre alla già citata Sezioni Unite n. 9962/2010, si vedano, tra le tante, Cass. n.
395/2012, Cass. n. 16289 del 2015 e Cass. n. 4556 del 2020).
Il principio si attaglia al caso di specie ove la firma risulta apposta nello spazio in fondo a sinistra riservato al destinatario e nulla ha dedotto il senso contrario il ricorrente che all'udienza del 9.4.2025 si
è limitato a rilevare che la firma è illeggibile e che non è stata fornita indicazione del soggetto cui è stata consegnata, precisazione tuttavia non necessaria allorché si tratti di destinatario o di persona delegata e la consegna sia avvenuta presso l'indirizzo del destinatario stesso
(come nel caso di specie è avvenuto). Se ne deduce che se, in carenza di querela di falso, la firma è apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, la circostanza che sia illeggibile non ne inficia la validità.
Pag. 14 di 20 10. ha poi prodotto gli atti interruttivi della prescrizione relativi agli CP_5 avvisi elencati al superiore punto 1.
In particolare, dopo la notifica dell'avviso di addebito n.
35120160001426792000 più risalente (notificato il 18/11/2016), la ricorrente formulava in data 29/11/2016 istanza di rateizzazione accolta dall'Agente di Riscossione con piano del 2/12/2016 recante protocollo n. 83702/2016) (doc.2). A causa dell'omesso versamento degli importi concordati, notificava il 11/3/2019 comunicazione CP_5 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0517620190000024000 (doc.3).
Successivamente veniva notificata in data 4/5/2022 l'intimazione di pagamento n.05120229000749813000 (doc.4). Il contribuente presentava anche istanza di definizione agevolata
W20230307033087573 in data 7/3/2023 (doc.5) .
Quanto poi all'avviso di addebito n. 35120170001211865000, notificato il 27/12/2017, ha comprovato d'aver emesso i CP_5 seguenti atti interruttivi: atto di pignoramento presso terzi ex art-
72bis Dpr. 602/73 n. 05184201800000342001 notificato il
12/10/2018 (doc. 6); veniva poi emessa e notificata il 11/3/2019 la suddetta comunicazione preventiva di ipoteca n.
0517620190000024000 (cfr. doc.3); in data 16 maggio 2019 la ricorrente presentava istanza di rateizzazione, concessa il 21/5/2019 con atto prot. 93579/2019 (doc. 7); inoltre veniva notificato avviso di intimazione n. 05120229000749813000 (cfr.doc. 4) e l'interessata presentava istanza di definizione agevolata W2023030703308757
(cfr. doc.5).
In ordine, infine, all'avviso di addebito n. 35120220001001011000 notificato il 5/12/2022 (per il quale comunque il termine di prescrizione decorre solo in data 5.12.2027), emetteva CP_5 comunque la comunicazione preventiva oggi impugnata.
Alla prima udienza, parte ricorrente nulla contro deduceva in ordine alla sussistenza e operatività di tali atti interruttivi.
Pag. 15 di 20 Nessuna prescrizione si è dunque maturata e ciò senza tener conto dell'arco temporale nel quale, tra l'8/3/2020 e 31/8/2021, è stata disposta la sospensione di tutti i termini di notifica e di prescrizione degli atti tributari a causa dei noti eventi pandemici legati al covid 19.
Con la conseguenza che al quinquennio di prescrizione dovrebbe aggiungersi 1 anno 5 mesi e 23 gg.
11.In definitiva la ricorrente (che aveva sostenuto di mai aver ricevuto gli avvisi in questione e quindi di non conoscere il fondamento d tutti gli atti interruttivi ricevuti) aveva invece richiesto e ottenuto la dilazione del debito qui opposto, salvo poi ometterne, ancora una volta, la corresponsione.
Con sentenza n. 37389/2022 la Suprema Corte, in riferimento all'istanza di rateazione del debito, anche qualora corredata dalla formula di rito di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali, ne ha confermato l'effetto interruttivo della prescrizione
(conforme Cass. 16098/2018 del 18.6.2018, Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).
Si veda anche ord. Cass. 3414/2024 del 6/2/2024 secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione si ricollega alla consapevolezza dell'esistenza del debito e, più in generale, ha ribadito come l'istanza di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (tesi che non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, mentre la seconda si limita a osservare che il
Pag. 16 di 20 riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”).
Sulla stessa scia si veda, da ultimo, Cass. n. 27504 del 23 ottobre
2024, che, intervenendo nuovamente sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, ha così testualmente ribadito: “…l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.”
12.Consegue quindi alla regolare notifica degli atti e all'inconfigurabilità dell'eccepita prescrizione, l'improponibilità di eccezioni e la deduzione di vizi ulteriori degli atti prodromici, peraltro, nel caso di specie, dilatori e infondati.
12.1. Così è a dirsi riguardo all'eccepito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Il preavviso ricalca modelli ministeriali in uso e indica il soggetto incaricato della riscossione e gli atti
Pag. 17 di 20 prodromici da cui il debito scaturisce, elementi che sono di per sé sufficienti a mettere il debitore nelle condizioni di avere consapevolezza delle ragioni per le quali una data somma gli viene richiesta attraverso gli atti pregressi, specificamente indicati per numero, data di notifica e importi. La comunicazione preventiva d'iscrizione non necessita quindi di alcuna peculiare motivazione aggiuntiva. In tale senso si è del resto pronunciata espressamente la
S.C. stabilendo che Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (Cass. ord. 8423/2019. Sul punto, del resto, è possibile richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di intimazione di pagamento, cfr. Cassazione ord. n. 27504 del
23.10.2024 secondo cui: “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n.
241 del 1990”.
E in precedenza Cass. ord. 10692/2024 e 28689/2018 secondo cui
“L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del
d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”).
Pag. 18 di 20 12.2. È infine infondata l'eccezione d'illegittimità dell'atto qui impugnato per effetto dell'intervenuta presentazione dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1 co. 537 della L. 228/2012.
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione. Così dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. In sostanza, si tratta di uno strumento volto a evitare riscossioni infondate, basato sulla responsabilità del dichiarante. A seguito della ricezione dell'istanza, l'ente riscossore trasmette infatti richiesta di verifica al soggetto creditore, il quale valuta la richiesta e informa il contribuente in caso di esito negativo del riscontro. Il che è quanto avvenuto nel caso di specie (cfr. docc. 9 e 10 allegati alla memoria di
. Quindi nessuna violazione è stata commessa poiché lo CP_5 strumento - che se interpretato nel senso proposto da parte opponente, si presterebbe a ulteriori abusi - determina la sospensione per il solo tempo necessario alla verifica da parte del creditore.
13. Per tutte le suddette ragioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza.
Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose. La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista,
Pag. 19 di 20 non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent.
663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo, ord. 18256/2017).
Con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell non vanno CP_1 liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione CP_1 lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 7.10.2024, disattesa ogni contraria istanza Parte_1 ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 3.000 ciascuno per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge;
con la precisazione che, in relazione alla difesa di la predetta somma va liquidata in favore CP_5 dell'Avv. Fabio Frabetti dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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