Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01449/2025REG.PROV.COLL.
N. 06422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6422 del 2023, proposto da
GE Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AZ LI in proprio e quale Titolare dell’omonima Impresa, non costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00273/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AZ LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e udita per la parte appellata l’avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe l’Agenzia appellante impugnava la sentenza n. 273 del 2023 del Tar Veneto, recante accoglimento dei ricorsi originari, proposti al fine di ottenere l’annullamento di due cartelle di pagamento: la prima, n. 30020180000011872/000, con la quale è stato richiesto il versamento della somma di Euro 57.521,67 per i prelievi latte imputati al ricorrente per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, nonché per interessi e oneri di riscossione; la seconda, n. 113 2021 00087934 89 000”, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 53.517,84 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar riuniva i ricorsi e li accoglieva sotto l’unico ed assorbente profilo del sopravvenuto annullamento del prelievo relativo alle campagne 1997/1998 e 1998/1999, con conseguente caducazione dell’intera cartella.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:
- erroneo annullamento dell’intera cartella;
- inammissibilità del ricorso per erroneità e tardività del rimedio.
4. L’azienda appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i restanti motivi di prime cure assorbiti dal Tar:
In riferimento alla cartella GE 2018 (ricorso r.g. n. 214/21):
- in via preliminare illegittimità della cartella GE 2018 a fronte della notifica di nuova cartella di pagamento Ader su ruolo GE del 2021, inammissibilità dell’appello per carenza di interesse;
- giuridica inesistenza e/o nullità insanabile della notifica della cartella in quanto eseguita da un soggetto non abilitato e per difetto di procedura di notificazione;
- nullità o annullabilità della cartella per difetto degli elementi essenziali;
- mancata notifica degli atti di accertamento presupposti;
- illegittima duplicazione del ruolo;
- intervenuta prescrizione della pretesa di GE;
- decadenza di GE per il recupero delle somme tutte iscritte nel registro debitori in data antecedente al 31 dicembre 2015;
- difetto di motivazione ed erroneità del calcolo degli interessi;
- errata quantificazione del debito residuo iscritto a ruolo ed indicato nella cartella;
- difetto di motivazione circa i pagamenti già eseguiti dagli acquirenti ed errata quantificazione del debito residuo indicato nella cartella;
- errata iscrizione a ruolo, sia a titolo di capitale che di interessi, dei residui importi ancora dovuti dal ricorrente rispetto ai maggiori importi a suo tempo accertati a debito a titolo di prelievo sul latte, contestazione in ordine al quantum della residua pretesa di GE, contestazione del diritto di GE di procedere ad esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo, risultanti nella cartella impugnata.
In relazione alla cartella 2021:
- intervenuta prescrizione;
- nullità o comunque illegittimità comunitaria derivata della cartella impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia;
- decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
- illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero;
- errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa;
- mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero;
- nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali;
- nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello principale è prima facie fondato, a fronte dell’ormai consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. ad esempio sentenza n. 2434 del 2024).
6.1 Infatti, la natura oggettivamente complessa dell’atto impugnato (cartella che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti) in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno), avrebbe imposto al giudice di prime cure di limitare la portata demolitoria della propria pronuncia alle sole annualità effettivamente investite dalla pronuncia demolitoria, annullandolo solo in parte.
6.2 In questo senso depone anche la giurisprudenza in materia tributaria (estensibile per analogia dello schema impositivo e di riscossione anche alla materia delle quote latte) secondo cui “Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario” (cfr. ad es. Cass. civ., n. 39660 del 2021).
7. L’accoglimento dell’appello principale avverso il solo motivo esaminato dal Tar, impone di procedere all’esame delle censure di primo grado riproposte.
8. Preliminarmente, va condivisa la conclusione in termini di declaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto avverso la prima cartella (datata 2018), attesa la piena sovrapponibilità dell’atto con quello successivo. Da ciò ne consegue anche l’inammissibilità dei motivi di primo grado riproposti in ordine alla stessa cartella del 2018.
9. Passando all’esame delle rimanenti censure così come riproposte (in ordine alla cartella del 2021), sempre in via preliminare, la stessa parte appellante dà atto che le quote imputate alle annate 1999/2000 e 2000/2001 risultano annullate nei seguenti termini: con riferimento alla campagna lattiera 1999/00, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6656/2022 (cfr. all. 04), ha riformato la n. 3298/2014 del Tar Lazio (cfr. all. 05) ed annullato l'imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 1999/00 disponendo il ricalcolo del prelievo supplementare; con riferimento alla campagna lattiera 2000/01, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1557/2022 (cfr. all. 06), ha riformato la n. 10899/2013 del Tar Lazio (cfr. all. 07) ed annullato l'imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2000/01, disponendo il ricalcolo del prelievo supplementare.
10. Conseguentemente, il ricorso di primo grado avverso la cartella 2021 è improcedibile, in relazione alle annate dal 1997\1998 al 2000\2001, non sussistendo più alcun interesse al giudizio nei confronti di un atto ormai privo di effetti in parte qua; infatti, come evidenziato dalla stessa difesa erariale, la stessa agenzia appellante aveva in corso il discarico della cartella ed il conseguente ricalcolo.
11. Le uniche annate, oggetto della cartella impugnata, che fuoriescono dagli effetti dell’annullamento degli atti presupposti, sono quelle del 1995\1996 e del 1996\1997, rispetto alle quali, peraltro, risulta interrotto il decorso della prescrizione, per effetto della sentenza del Tar Lazio n. 8761 del 2012 (cfr. doc. n. 18 di parte appellante). Quindi, per quanto riguarda la sorte capitale la notifica dell’atto impugnato in prime cure entro il 2022 risulta essere avvenuta entro il decorso del termine decennale. In proposito, va fatta applicazione di quanto già espresso dalla sezione (cfr. ad es. sentenza n. 742 del 31 gennaio 2025), nel senso che va ammessa l’acquisizione di un documento avente ad oggetto una sentenza che integra un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito.
A diverse conclusioni deve giungersi rispetto agli interessi, dovuti fino al 24 ottobre 2017 (alla data del quinquennio dalla predetta sentenza del Tar Lazio) e prescritti nelle somme maturate dopo tale data.
12. Infondate risultano poi le riproposte censure in parte qua, che si scontrano con i consolidati orientamenti della sezione, sia in tema di motivazione degli atti di esecuzione in materia, sia in tema di eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte; quest’ultima, come noto, non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo.
Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64 e 20 novembre 2024 n. 9351) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello principale è fondato, nei limiti predetti; tuttavia, a fronte delle sopravvenienze e della rilevata prescrizione in parte qua, il ricorso di primo grado va dichiarato in parte inammissibile (per la cartella del 2018) ed in parte improcedibile (annate da 1997\1998 a 2000\2001) ed accolto limitatamente agli interessi di cui alle annate 1995\1996 e 1996\1997 maturati dopo il 24 ottobre 2017.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio,.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi riproposti da parte appellata ai sensi dell’art. 101, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado in parte inammissibile ed in parte improcedibile, e lo accoglie, limitatamente agli interessi post 2017, per le annate 1995\1996 e 1996\1997.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO