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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7991/2023 R.G., promossa
DA
, nato a Parte_1
Catania il 10.02.1967 (C.F. ), rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
06.07.1970 (C.F. ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Modifica delle condizioni contenute nell'accordo
“per lo scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del
pagina 1 di 6 matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014, raggiunto seguito di negoziazione assistita”.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 473 bis 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni previste nell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita “per lo scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014”, contratto con
, accordo del 10/05/2021 autorizzato dalla Controparte_1
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania con provvedimento depositato il 07/06/2021, con il quale era stato posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (n. il 29/04/1997) con un assegno di € 450,00. Per_1
A supporto della domanda ha dedotto che (oggi di Per_1
anni 28) ha ultimato nel 2021 il proprio percorso di studi presso l'Accademia nazionale di danza in Roma e, quindi, in ragione dell'età raggiunta, sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della medesima.
Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento per in subordine, il versamento diretto del contributo nelle Per_1
mani della figlia. non si è costituita in giudizio, Controparte_1
sebbene regolarmente citata.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo
chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 6 (ovvero, negli accordi raggiunti a seguito di procedure stragiudiziali aventi il medesimo oggetto) non ha natura di revisio
prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata
rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass.
06/2339; Cass. 05/17320).
Per quanto d'interesse nella fattispecie in esame, con riguardo al figlio maggiorenne è ormai acquisita in giurisprudenza la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I,
20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale (Cass. civ. n.26875/2023;
Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
pagina 3 di 6 Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di
studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che,
raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea
quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto
ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un
migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass.
civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183);
Sul versante dell'onere probatorio, poi, la Suprema Corte ha sovvertito l'orientamento tradizionale (v. Cass. Civ. n. 17183/2020) affermando che incombe sulla parte richiedente l'assegno di mantenimento l'onere di provare che il figlio si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità
reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità
lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. Civ. ord.
14.8.2020 n. 17183 e Cass. Sez. I civ. sent. n 27904/21: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento al mantenimento
soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo e scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi
adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). pagina 4 di 6 Grava sulla parte che chiede il mantenimento, pertanto,
l'onere di provare la condizione di non autosufficienza del figlio maggiorenne (Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n.
29779).
In applicazione dei superiori principi, merita accoglimento la domanda proposta dal ricorrente per la revoca del mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Invero, di anni ventotto, ha raggiunto un'età tale da Per_1
far ritenere, in mancanza di elementi di senso contrario, capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Del resto, a fronte delle specifiche deduzioni formulate dal ricorrente in merito al completamento del percorso di formazione nell'anno 2021, non è stata fornita dalla parte convenuta, rimasta contumace, alcun elemento probatorio per dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento.
Si deve, dunque, ritenere che - avuto riguardo all'età Per_1
anagrafica della beneficiaria e alla durata del percorso di studi da essa intrapreso - abbia fruito di un sufficiente arco temporale, dal conseguimento del titolo accademico, per il reperimento di un'occupazione, tenuto anche conto del dovere della medesima di ricercare un lavoro.
Ella, dunque, è stata posta nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente.
In conclusione, per quanto esposto, a parziale modifica delle condizioni previste nell'accordo del 10/05/2021 “per lo
scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014, raggiunto seguito di negoziazione assistita” autorizzato dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania con provvedimento depositato il 07/06/2021, revoca, dal dì della domanda, l'obbligo posto a carico di di corrispondere Parte_1
pagina 5 di 6 a un assegno per il mantenimento della Controparte_1
figlia Per_1
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio, in assenza di opposizione alla richiesta di modifica, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7991/2023 R.G.;
In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, in parziale modifica delle condizioni previste nell'accordo del
10/05/2021 “per lo scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014, raggiunto seguito di negoziazione assistita”, autorizzato dalla
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania con provvedimento depositato il 07/06/2021, revoca, dal dì della domanda, l'obbligo posto a carico di Parte_1
di corrispondere a un assegno per
[...] Controparte_1
il mantenimento della figlia Per_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7991/2023 R.G., promossa
DA
, nato a Parte_1
Catania il 10.02.1967 (C.F. ), rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
06.07.1970 (C.F. ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Modifica delle condizioni contenute nell'accordo
“per lo scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del
pagina 1 di 6 matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014, raggiunto seguito di negoziazione assistita”.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 473 bis 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni previste nell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita “per lo scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014”, contratto con
, accordo del 10/05/2021 autorizzato dalla Controparte_1
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania con provvedimento depositato il 07/06/2021, con il quale era stato posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (n. il 29/04/1997) con un assegno di € 450,00. Per_1
A supporto della domanda ha dedotto che (oggi di Per_1
anni 28) ha ultimato nel 2021 il proprio percorso di studi presso l'Accademia nazionale di danza in Roma e, quindi, in ragione dell'età raggiunta, sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della medesima.
Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento per in subordine, il versamento diretto del contributo nelle Per_1
mani della figlia. non si è costituita in giudizio, Controparte_1
sebbene regolarmente citata.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo
chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 6 (ovvero, negli accordi raggiunti a seguito di procedure stragiudiziali aventi il medesimo oggetto) non ha natura di revisio
prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata
rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass.
06/2339; Cass. 05/17320).
Per quanto d'interesse nella fattispecie in esame, con riguardo al figlio maggiorenne è ormai acquisita in giurisprudenza la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I,
20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale (Cass. civ. n.26875/2023;
Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
pagina 3 di 6 Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di
studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che,
raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea
quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto
ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un
migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass.
civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183);
Sul versante dell'onere probatorio, poi, la Suprema Corte ha sovvertito l'orientamento tradizionale (v. Cass. Civ. n. 17183/2020) affermando che incombe sulla parte richiedente l'assegno di mantenimento l'onere di provare che il figlio si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità
reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità
lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. Civ. ord.
14.8.2020 n. 17183 e Cass. Sez. I civ. sent. n 27904/21: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento al mantenimento
soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo e scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi
adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). pagina 4 di 6 Grava sulla parte che chiede il mantenimento, pertanto,
l'onere di provare la condizione di non autosufficienza del figlio maggiorenne (Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n.
29779).
In applicazione dei superiori principi, merita accoglimento la domanda proposta dal ricorrente per la revoca del mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Invero, di anni ventotto, ha raggiunto un'età tale da Per_1
far ritenere, in mancanza di elementi di senso contrario, capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Del resto, a fronte delle specifiche deduzioni formulate dal ricorrente in merito al completamento del percorso di formazione nell'anno 2021, non è stata fornita dalla parte convenuta, rimasta contumace, alcun elemento probatorio per dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento.
Si deve, dunque, ritenere che - avuto riguardo all'età Per_1
anagrafica della beneficiaria e alla durata del percorso di studi da essa intrapreso - abbia fruito di un sufficiente arco temporale, dal conseguimento del titolo accademico, per il reperimento di un'occupazione, tenuto anche conto del dovere della medesima di ricercare un lavoro.
Ella, dunque, è stata posta nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente.
In conclusione, per quanto esposto, a parziale modifica delle condizioni previste nell'accordo del 10/05/2021 “per lo
scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014, raggiunto seguito di negoziazione assistita” autorizzato dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania con provvedimento depositato il 07/06/2021, revoca, dal dì della domanda, l'obbligo posto a carico di di corrispondere Parte_1
pagina 5 di 6 a un assegno per il mantenimento della Controparte_1
figlia Per_1
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio, in assenza di opposizione alla richiesta di modifica, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7991/2023 R.G.;
In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, in parziale modifica delle condizioni previste nell'accordo del
10/05/2021 “per lo scioglimento consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 6 del DL n. 132/2014, raggiunto seguito di negoziazione assistita”, autorizzato dalla
Procura Distrettuale della Repubblica di Catania con provvedimento depositato il 07/06/2021, revoca, dal dì della domanda, l'obbligo posto a carico di Parte_1
di corrispondere a un assegno per
[...] Controparte_1
il mantenimento della figlia Per_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
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