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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6/2019 promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società Parte_2
(C.F. ).
[...] P.IVA_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
tutti con il patrocinio degli avv.ti SEMPRINI SIMONE, DELLA COSTANZA
MAURIZIO e FISCALETTI CHIARA, elettivamente domiciliati in Via San Francesco
n. 14 Pesaro, presso il difensore avv. DELLA COSTANZA MAURIZIO.
APPELLANTI
contro
(C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_2
essa, quale mandataria, con il patrocinio Controparte_2
pagina 1 di 20 dell'avv. DE PASCALE MARCO, elettivamente domiciliata in Via Emilia n. 16
Riccione, presso il difensore DE PASCALE MARCO.
APPELLATA
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data 23/6/2014,
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
e , avevano convenuto in Parte_3 Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, l'ingiungente Controparte_3
proponendo, a norma dell'art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n.
[...]
897/2014, con cui era stato loro ingiunto, quali fideiussori della società
[...]
(già società ), di pagare, in solido, a Controparte_4 Controparte_5 favore della ricorrente, la complessiva somma di € 206.539,75, di cui € 3.315,66 CP_3
a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 10000009; € 124.674,56 per residuo insoluto relativo al mutuo ipotecario n. 75975; € 69.212,83 a titolo di residuo derivante dal mutuo ipotecario n. 88181.
Gli opponenti, premesso che, in relazione ai rapporti sopra indicati, essi, con atto datato
9.9.2004, successivamente modificato il 20.12.2011, avevano prestato fideiussione nell'interesse della società e a favore di Controparte_4 [...]
fino a concorrenza della complessiva somma di € 370.000,00, poi Controparte_3 aumentata a € 444.000,00 con atto del 22.10.2012 e che, inoltre, nel mese di novembre
2013, il Tribunale di Urbino aveva dichiarato il fallimento della suddetta società garantita, avevano, in particolare, dedotto l'illegittimità dell'opposto provvedimento pagina 2 di 20 monitorio, denunciando l'invalidità e/o inefficacia dei predetti contratti, dell'ulteriore conto corrente n. 10003339 del 1992 non azionato in sede monitoria, e della relativa garanzia fideiussoria, sotto diversi profili (anatocismo illegittimo, indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e usura, indeterminatezza della clausola concernente lo ius variandi).
Gli opponenti avevano, quindi chiesto la revoca del suddetto decreto ingiuntivo, la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore della ingiungente e della CP_3
segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi, con condanna della al CP_3
risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali.
La convenuta si era costituita in giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi CP_3
di opposizione ex adverso dedotti, aveva concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta aveva eccepito, in via preliminare di merito, la prescrizione, ordinaria per la sorte capitale, e quinquennale per gli interessi, dell'azione esperita da controparte, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 5/12/2017, il Tribunale di Rimini, rigettate le altre istanze istruttorie avanzate dalle parti, aveva disposto c.t.u. contabile per rideterminare il saldo finale del contratto di conto corrente n. 10000009 con interessi conteggiati per l'intero periodo al saggio legale, al netto di capitalizzazione e commissione di massimo scoperto, e, all'esito delle espletate indagini peritali, aveva trattenuto la causa in decisione.
Con sentenza n. 1080/2018, pubblicata in data 26/10/2018, in accoglimento parziale dell'opposizione, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la compensazione tra il credito maturato dalla in forza dei contratti di mutuo e CP_3
quello riconosciuto agli opponenti in forza del contratto di conto corrente n. 10000009.
Rigettava, inoltre, le domande proposte dagli opponenti, di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi e conseguente risarcimento dei danni, nonché delle ipoteche iscritte a favore della banca, compensando parzialmente le spese di lite. pagina 3 di 20 Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, , nelle Parte_1
suddette qualità, e la società Parte_2 Parte_2
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello,
[...] [...]
proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza. Controparte_3
In particolare, parte appellante ha censurato l'impugnata decisione, deducendo, quali motivi di gravame : 1) erroneo/omesso esame del rapporto di conto corrente n.
10003339; 2) erroneo rigetto dell'eccezione di superamento del tasso soglia di usura con riguardo ai contratti di mutuo azionati dalla in sede monitoria;
3) erronea CP_3
reiezione delle domande di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, di risarcimento dei danni e di cancellazione delle ipoteche iscritte dalla Banca;
5) erroneità della operata compensazione dei crediti e delle spese di lite.
Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande e pretese tutte fatte valere dall'opposta nei confronti degli opponenti nel decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso e comunque, anche in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare la nullità delle clausole e, comunque, delle previsioni negoziali dei contratti di conto corrente n. 9 e n. 10003339 e dei contratti di mutuo ipotecario n.
88181 e 75975 stipulato con la – meglio Controparte_6
descritta in narrativa - con riguardo agli interessi dovuti alla banca, anche ex artt. 1283,
1284, 1418 e 1346 c.c. e 120 T.U.B., con ogni conseguente statuizione di legge;
- accertare e dichiarare il carattere usurario, anche ex L. 108/1996, delle somme indebitamente percepite (e/o trattenute) a titolo di "condizioni economiche" e di interessi corrisposti a azioni, in forza dei contratti di Controparte_6
conto corrente di corrispondenza n. 9 e n. 10003339 e dei contratti di mutuo ipotecario nn. 88181 e 75975, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare la invalidità e, comunque, la nullità, inefficacia e, comunque, inopponibilità agli opponenti della clausola n. 16 contratto di conto corrente di corrispondenza n. 9 e quella omologa del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 3339, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1337, 1338, 1375 e 2043 e 2059
c.c. e 185 c.p., le responsabilità tutte, precontrattuali, contrattuali ed aquiliane, anche "da pagina 4 di 20 reato", di per azioni per gli inadempimenti e gli Controparte_6
illeciti posti in essere in danno degli attori/opponenti come meglio descritti in narrativa;
conseguentemente e comunque, - ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte dalla sui beni degli opponenti, - ordinare alla Controparte_3 Controparte_3
di effettuare la cancellazione delle segnalazioni degli attori alla Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia ed in difetto ordinare direttamente a quest'ultimo Istituto di provvedere alla cancellazione, - condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire agli opponenti, a
[...]
ciascuno per il titolo che sarà accertato in corso di causa, i danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patiendi, in ragione degli inadempimenti e degli illeciti meglio descritti in narrativa, anche ex artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. nella misura di E.200.000,00 cadauno;
il tutto oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
per l'effetto e comunque, - rigettare, anche ex art. 1460 c.c., ogni pretesa, domanda e ragione dell'opposta; in via subordinata, salvo gravame, - dichiarare compensata ogni eventuale pretesa della Banca opposta nei confronti della
[...]
e sussistente il credito di quest'ultima nei confronti della prima Controparte_4 per l'importo di E. 488.048,20, oltre rivalutazione ed interessi, oltre a quello ulteriore correlato ai periodi da sottoporre ad accertamento;
con vittoria di rimborsi e compensi del doppio grado di giudizio ivi compreso il costo del CTU e del CTP”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, Controparte_7
si è costituita in giudizio, in luogo di e,
[...] Controparte_3 contestando la fondatezza dell'appello principale proposto da controparte, ha, a sua volta, svolto i seguenti motivi di appello incidentale: 1) legittimità del credito vantato da
2) legittima capitalizzazione per sufficienza di Controparte_3 pubblicazione in GU e comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto;
3) legittimità dell'applicazione di CMS;
4) assenza di usura su contratto di conto corrente n. 10000009; 5) omessa o erronea valutazione delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
Ha, quindi, concluso chiedendo : ”in via preliminare ed in subordine, ammettere tutte le istanze istruttorie richieste dalla nel corso del primo grado di giudizio da CP_3
pagina 5 di 20 intendersi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
nel merito, rigettare in toto l'appello promosso da controparte e, per effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
la validità dei contratti per cui è causa ed in particolare il contratto di conto corrente n. 9 ed i contratti di mutuo nn. 88181 e 75975; rigettare tutte le domande concernenti il contratto di conto corrente n. 3339 in quanto estraneo al decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la richiesta di cancellazione delle ipoteche;
rigettare la richiesta di cancellazione alla Centrale Rischi;
rigettare qualsiasi richiesta di risarcimento danni;
accertare che nessun credito può essere vantato dagli appellanti;
accertare l'intervenuta prescrizione e decadenza di eventuali pretese degli appellanti;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel corso del giudizio, previo rigetto dell'istanza avanzata dagli appellanti, di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 25/6/2024, esaminate le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che l'appellata, solo nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello, ha chiesto, per la prima volta, dichiararsi, in via preliminare di rito, l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, dell'appello interposto da controparte, per espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione in asserita violazione di legge, senza, tuttavia, reiterare detta richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che la suddetta domanda deve intendersi rinunciata.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello principale non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, giova anzitutto precisare che, con l'appellata sentenza, il Giudice di primo grado ha rilevato, con riguardo al contratto di conto corrente n. 10003339, l'estraneità di tale rapporto rispetto alla materia del contendere introdotta con l'originaria domanda pagina 6 di 20 monitoria e, in ogni caso, l'omessa produzione in giudizio da parte degli opponenti del relativo documento contrattuale, in violazione, quindi, dell'onere probatorio loro incombente in relazione alla domanda di compensazione dei reciproci crediti ovvero di accertamento negativo del credito avversario, onere, quest'ultimo, non surrogabile attraverso gli istituti previsti dagli artt. 210 c.p.c. e 119 t.u.b. che, diversamente opinando, assumerebbero natura del tutto esplorativa.
Inoltre, con riferimento ai contratti di mutuo sopra meglio indicati, il primo Giudice, sulla scorta delle espletate indagini peritali, ha escluso il superamento del tasso soglia anti-usura, rilevando, sul punto, come nella relazione tecnico-contabile allegata all'atto di citazione in opposizione, non fosse stata fatta corretta applicazione delle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia in materia.
Più precisamente, ha rilevato come l'interesse di mora fosse stato erroneamente computato nel TEG e che, conseguentemente, non fosse utilizzabile, al fine di verificare la denunciata usurarietà, il TEGM calcolato dal Ministero del Tesoro che, invece, non ne teneva conto.
Diversamente, verrebbe operato un confronto tra grandezze disomogenee.
In base agli elementi così acquisiti, ha, per ciò, affermato che, in forza dei suddetti contratti di mutuo, il debito gravante sui fideiussori opponenti ammontava, complessivamente a € 203.224,09, oltre interessi al tasso di 4,40 punti percentuali a far data dal 27/3/2014.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 10000009, sulla base degli estratti conto, conti scalari e riassunti competenze, ha altresì ritenuto sussistente un fido di fatto, sicchè, in presenza di un'apertura di credito, seppur, come detto, di fatto, ha affermato l'operatività, nel caso di specie, della presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal cliente dalla data di accensione del conto (12/8/1982) a quella della sua chiusura (25/3/2014).
Infatti, ha, al riguardo, osservato che la ingiungente, pur essendovi tenuta, non CP_3
aveva specificamente allegato le singole rimesse con portata solutoria, limitandosi ad pagina 7 di 20 eccepire, ma in modo generico, la prescrizione del diritto alla riptizione di indebito sull'assunto che tale contratto di conto corrente risaliva al 1982.
Ha, inoltre, ribadito quanto già anticipato con ordinanza del 5.12.2017, avallando il computo effettuato dal c.t.u. che aveva, da un lato, sostituito il tasso applicato con quello previsto ex lege e, dall'altro, eliminato capitalizzazione e commissione di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto de quo.
Ha poi evidenziato la genericità dell'allegazione degli opponenti in merito alla asserita illegittimità dello ius variandi di cui all'art. 16 del contratto di conto corrente, nonché delle domande di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi e conseguente risarcimento del danno, rilevando, infine, come non fosse possibile disporre la cancellazione delle ipoteche iscritte dalla perché, già in tesi di parte opponente, CP_3
eventuali e, comunque, iscritte a garanzia dei contratti di mutuo non sottoposti a rideterminazione contabile.
- Contratto di conto corrente n. 10003339
Detto questo, col primo motivo di gravame, gli appellanti principali lamentano il rigetto dell'istanza di esibizione avanzata a norma dell'art. 119 t.u.b. ed avente ad oggetto la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 10003339, in quanto mezzo istruttorio azionabile senza restrizioni anche in corso di causa e in qualunque modo idoneo allo scopo, o, in subordine, dell'istanza ex art. 210 c.p.c., sull'erroneo presupposto che il relativo onus probandi gravasse sugli appellanti.
Analoga censura è stata poi mossa in relazione al rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u.-contabile benchè supportata da relazione tecnica di parte, al fine di accertare l'usurarietà dei tassi di interesse praticati e, quindi, procedere alla compensazione tra il credito azionato in via monitoria e il controcredito di natura restitutoria maturato dal correntista.
Il motivo in esame non può trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal documento n. 9 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il suddetto titolo negoziale non è stato dedotto nel procedimento monitorio, rimanendo, per ciò, estraneo alla materia del contendere. pagina 8 di 20 Ad ogni modo, va rilevato come la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11554/2017 che ha ritenuto l'ordine di esibizione ex art. 119 t.u.b. uno strumento azionabile, senza restrizioni, anche in corso di causa e in qualunque modo idoneo allo scopo, sia rimasta isolata e come tale strumento non possa, comunque, essere utilizzato dagli appellanti per sottrarsi all'onere assertivo e probatorio su di essi incombente quali parti dispieganti eccezione di compensazione e/o domanda di accertamento negativo.
- Usura contratti di mutuo
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di c.t.u.- contabile al fine di accertare l'usurarietà dei suddetti contratti di mutuo, assumendo, al riguardo, che il tasso di mora va considerato ai fini del calcolo del TEG e, quindi, della verifica del denunciato superamento del tasso soglia, nonché l'ininfluenza della mancata produzione dei relativi D.M. sulla scorta di quanto compiutamente desumibile dalla allegata relazione tecnico-contabile di parte.
Orbene, l'istanza come sopra reiterata non può essere accolta.
Infatti, la relazione di c.t.p. (doc. 8 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) prodotta dagli odierni appellanti utilizza una formula diversa da quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, ritenendo, erroneamente, dette Istruzioni non vincolanti ai fini della determinazione del TEG nonché mere indicazioni di carattere tecnico anche secondo Cass. Pen. n. 46669/2011.
Il superiore assunto non è, tuttavia, condivisibile.
Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura.
Quest'ultima è stata posta al livello di norma primaria dalla legge 108/1996 che richiama i decreti annuali del Ministero del Tesoro che demandano alla Banca d'Italia la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione.
pagina 9 di 20 I vari decreti ministeriali hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attenessero ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.
Tali Istruzioni rispondono all'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei (sent. Trib. Milano n. 11541/2017), in quanto, non essendovi omogeneità tra le grandezze a confronto, non può avere alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una certa modalità ed un tasso basato su un TEGM calcolato con una modalità differente.
Ne consegue il rigetto del suddetto motivo di appello.
- Segnalazione Centrale Rischi e risarcimento del danno
Con il terzo motivo di appello principale, si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi.
In particolare, gli appellanti asseriscono che dalla missiva del 22/1/2014, allegata all'atto di citazione in primo grado, si evincerebbe che detta segnalazione sarebbe stata erroneamente effettuata per l'intero credito azionato in via monitoria.
Sostengono altresì che la molteplicità dei rapporti bancari in essere non avrebbe, di per sé, giustificato la predetta segnalazione, per la quale, invece, rileverebbe unicamente la situazione “oggettiva” di incapacità finanziaria, ovverosia di grave e non transitoria difficoltà economica, che, nel caso di specie, non sarebbe stata adeguatamente dimostrata dalla CP_3
In ragione della denunciata illegittimità di tale segnalazione, gli appellanti hanno chiesto la condanna della al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine CP_3
quantificato in euro 20.000,00 cadauno, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, rivalutazione e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo, da liquidarsi, eventualmente, in via equitativa, in proporzione all'importo per cui detta segnalazione è stata effettuata e alla sua durata.
Anche il motivo di impugnazione in esame è infondato.
pagina 10 di 20 Ed invero, la molteplicità dei rapporti bancari in essere tra le parti ha consentito alla di percepire la situazione di insolvenza dei singoli fideiussori e, in ogni caso, il CP_3
riscontrato inadempimento ha, di per sé, generato automaticamente i presupposti per operare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Inoltre, dalla missiva del 2/1/2014 risulta che il preavviso è stato ritualmente dato (doc.
6 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e che, a fronte di ciò, gli attuali appellanti non hanno mosso alcun rilievo e/o eccezione.
Ad ogni modo, il preavviso rappresenta un requisito formale della segnalazione che non incide sull'aspetto sostanziale di quest'ultima, ove il cliente sia in uno stato d'insolvenza da non consentirgli d'evadere le obbligazioni assunte.
L'invio del preavviso, infatti, assolve unicamente alla funzione di consentire al soggetto, “in odore di segnalazione”, di poter esercitare il suo diritto di difesa.
Qualora il cliente non abbia ragioni per contestare il debito e non dimostri di non essere un cattivo pagatore, la segnalazione deve considerarsi “sostanzialmente” valida, pur senza preavviso, come ritenuto anche dall'AB (Collegio di Roma, dec. n. 17845 del 28 luglio 2021; conf. Collegio di Napoli, dec. n. 15145 del 24 novembre del 2022).
Accertata la legittimità della segnalazione in commento e, quindi, l'assenza di responsabilità in capo alla Banca, deve, comunque, rilevarsi, in relazione alla domanda risarcitoria come sopra formulata dagli appellanti, che, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività “pericolosa”.
Come noto, la posizione del preteso danneggiato è agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.
Tuttavia, anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana (Cass. n. 207/2019). pagina 11 di 20 Nel caso di specie, parte appellante nulla ha allegato e, a fortiori, provato, limitandosi a sostenere che, in base all'art. 2050 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati.
Pertanto, la domanda in esame non è meritevole di accoglimento.
- Cancellazione Ipoteche
Col quarto motivo di appello principale, gli appellanti asseriscono che le iscrizioni ipotecarie, in quanto effettuate dalla in forza della provvisoria esecutorietà del CP_3
decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere cancellate a seguito e per effetto della revoca del decreto ingiuntivo che sancendo l'invalidità “ab origine” del titolo giudiziale, imporrebbe l'invocata cancellazione d'ufficio delle ipoteche iscritte in forza di esso.
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, le ipoteche sono state iscritte a favore della a garanzia unicamente dei contratti di mutuo, sicchè le stesse non CP_3
possono essere cancellate in difetto di profili di illegittimità e/o invalidità afferenti ai suddetti rapporti negoziali.
In ogni caso, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi di merito e della condanna dell'originario ingiunto disposta con la medesima sentenza, sia pure per una somma inferiore a quella pretesa in sede monitoria, tra gli effetti fatti salvi dall'art. 653, comma 2, c.p.c., rientra certamente anche l'iscrizione ipotecaria, nei limiti della somma ridotta (Cass. n. 21840/2013).
- Compensazione
Con il quinto motivo di appello principale, si contesta la legittimità della compensazione operata dal Giudice di primo grado.
Anche tale motivo di gravame non può essere accolto, in quanto fondato sul presupposto, come sopra rivelatosi erroneo, che nulla sia dovuto alla CP_3
- Appello incidentale pagina 12 di 20 Rigettato integralmente l'appello principale, occorre, a questo punto, esaminare l'appello proposto, in via incidentale, dalla società convenuta.
Ed invero, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il suddetto gravame è parzialmente fondato.
- Pretesa creditoria
Col primo motivo, l'appellante incidentale ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto indeterminata la clausola n. 7 del contratto di conto corrente n. 10000009 contenente il rinvio agli “usi piazza” ed ha, conseguentemente, disposto la sostituzione automatica del tasso applicato col tasso previsto ex lege.
Sul punto, la si è, però, limitata ad affermare l'infondatezza della doglianza svolta CP_3
al riguardo da controparte, avendo quest'ultima sottoscritto il contratto nella piena consapevolezza del contenuto e della portata di ogni sua singola clausola.
Tale argomentazione è, tuttavia, inidonea a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla nullità della clausola di rinvio agli usi piazza.
Infatti, la suddetta clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154 in tema di interessi ultralegali, è, in ogni caso, divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di entrata in vigore delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima.
La disposizione imperativa posta dall'art. 4 della legge n. 154/1992 (poi trasfuso nell' art. 117 t.u.b.) sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, impedendo che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti anteriormente costituiti e non ancora esauriti alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa “chiusura” del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione (Cass. n. 13739/2003).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 10000009 è stato aperto nel 1982 e chiuso successivamente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria.
pagina 13 di 20 Pertanto, la clausola n. 7 ivi contenuta non può produrre alcun effetto e il tasso applicato
è stato correttamente sostituito con quello previsto ex lege.
- Anatocismo
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale, sulla base di Cass. nn. 5054/2024 e
5064/2024, ha sostenuto che l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.2000 è stato, nel caso di specie, regolarmente adempiuto mediante pubblicazione in GU e l'informativa alla clientela entro il 3.12.2000, atteso che le nuove condizioni contrattuali non avevano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Il motivo è infondato.
Difatti, le richiamate ordinanze non prendono in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 9140/2020 (e dalle successive conformi) che ha escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione in GU e la comunicazione al correntista, in ragione dell'impraticabilità di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, in mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della pattuizione anatocistica (Cass. n. 28215/2024).
Pertanto, in assenza di apposita sottoscrizione di una clausola in ossequio al dettato della delibera CICR del 2000 nel contratto di conto corrente n. 10000009 stipulato nel 1982, la capitalizzazione è stata correttamente esclusa.
- Commissione di Massimo Scoperto
Con il terzo motivo di appello incidentale, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la ha asserito la sua legittima applicazione ai sensi dell'art. 1322 c.c. CP_3
Ha, inoltre, rilevato che, in base ai principi enunciati dalla Suprema Corte (v. SSUU n.
16303/2018), gli appellanti principali avrebbero dovuto provare che la differenza tra la
CMS praticata e la CMS soglia fosse superiore alla differenza tra il tasso soglia e il tasso pagina 14 di 20 effettivo concretamente praticato poiché, solo in tal caso, il rapporto bancario avrebbe assunto carattere usurario.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Infatti, con riferimento al contratto di conto corrente n. 10000009 in esame, la commissione di massimo scoperto non è stata affatto pattuita, con conseguente radicale illegittimità della sua applicazione.
- Usura contratto di conto corrente n. 10000009
Col quarto motivo di appello incidentale, la ha ribadito l'assenza di usurarietà dei CP_3
tassi in concreto praticati anche con riferimento al contratto di conto corrente n.
10000009.
Il motivo deve, però, ritenersi assorbito alla luce delle argomentazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di appello principale.
- Prescrizione
Con il quinto motivo, l'appellante incidentale lamenta che il Giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato l'eccezione, peraltro incontestata, di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla nel corso del giudizio di primo CP_3
grado a fronte della richiesta avanzata da controparte di ripetizione delle somme, a suo dire, illegittimamente addebitate.
Il motivo è fondato e va accolto.
Ed invero, giova, sul punto, premettere che, in linea col generale disposto secondo cui, ex art. 117 TUB, è prescritta la forma scritta ad substantiam del contratto, la giurisprudenza aveva inizialmente negato la possibilità di configurare il cd. fido di fatto.
Si riteneva, al riguardo, che il correntista dovesse produrre i contratti comprovanti l'affidamento bancario accordato e, in assenza, non potesse intervenire alcuna presunzione a comprovare l'esistenza di un fido di fatto (Cass. n. 12977/2018).
Come noto, l'esistenza o meno di un affidamento in conto corrente, sia pure di fatto, rileva anche ai fini della qualificazione delle rimesse contabilizzate dalla in CP_3
termini ripristinatori o solutori, e, conseguentemente, ai fini della individuazione del dies pagina 15 di 20 a quo di decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione, rispettivamente, dalla data di chiusura del conto, ovvero dalla data del singolo addebito.
Successivamente, la giurisprudenza ha interpretato la nullità di cui all'art. 117 t.u.b. come un obbligo di forma che opera solo a vantaggio del cliente, il quale, da un lato, può rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta e, dall'altro, può provare l'esistenza del contratto anche presuntivamente, evidenziando pur sempre, però, indici sintomatici gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto (Cass. n.
34997/2023).
Gli indici sintomatici della concessione di fatto dell'affidamento indicati dalla giurisprudenza di merito e, comunque, rimessi al prudente apprezzamento del giudice sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di una commissione di massimo scoperto;
l'indicazione della banca nella Centrale Rischi della soglia di affidamento;
la mancata segnalazione negli anni in Centrale Rischi per sconfino o sofferenza;
la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori (sent. Corte di Appello
Milano del 24.7.2018; sent. Trib. Cremona del 22.10.2018; sent. Trib. Firenze del
29.11.2018; sent. Trib. Padova del 9.11.2018; Corte di Appello Bari del 3.8.2020; sent.
Trib. Torino del 8.1.2021; sent. Trib. Ascoli Piceno del 21.1.2021; sent. Trib. Pistoia n.
298/2021).
Di fronte ai ripetuti sconfinamenti, la sola inerzia della banca non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo, piuttosto, un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (Cass. n. 10776/2022).
In ogni caso, la giurisprudenza ha affermato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita dal correntista di ripetizione di somme indebitamente pagina 16 di 20 pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (SSUU n. 15895/2019 e Cass. n. 7013/2020) e che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 26897/2024 e Cass.
n. 31927/2019).
Per contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, è, quindi, onere del correntista, quale attore in ripetizione dell'indebito, dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, nonché l'esistenza di apertura di credito, da cui, come detto, dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni intra fido.
Deve allora concludersi che, pur essendo possibile per il cliente provare l'esistenza di un affidamento “di fatto, ovverosia indipendentemente dall'esistenza e dalla produzione di un contratto scritto, lo stesso deve, comunque, dimostrare lo specifico regolamento contrattuale e, in particolare, la durata, l'ammontare e i tassi, con specifico riferimento al limite massimo dell'affidamento, indispensabile per accertare se ciascuna rimessa abbia o meno sconfinato da tale limite e sia, pertanto, da considerarsi solutoria o ripristinatoria
(sent. n. 818/2024 Corte di Appello di Bologna).
Nella fattispecie in commento, gli appellanti principali non hanno fornito la prova dello specifico regolamento contrattuale, e, in particolare, non hanno dato prova della sua durata, del suo ammontare e dei relativi tassi.
Non è stata neppure dimostrata la misura dell'affidamento, elemento essenziale per determinare i limiti dell'obbligazione in capo alla banca e distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Il Giudice di primo grado ha, per ciò, erroneamente accertato la presenza di un fido di fatto, in quanto ha fondato tale valutazione esclusivamente sulla base degli estratti conto e dei conti scalari relativi al rapporto di conto corrente n. 10000009 in atti, che, di per sé,
pagina 17 di 20 non sono a tal fine sufficienti, e della circostanza, non esaustiva, che l'istituto di credito non avesse mai chiesto il rientro.
Su tale erroneo presupposto, è stata fatta una non corretta applicazione della presunzione circa la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal cliente nella ritenuta assenza di allegazione specifica da parte della banca delle singole rimesse con la diversa natura solutoria ed in presenza di una eccezione di prescrizione apprezzata come generica, dando così luogo ad un'analisi dell'intera durata del rapporto di conto corrente n.
10000009, dall'apertura, in data 12.8.1982, alla chiusura del 25.3.2014.
Orbene, diversamente da quanto statuito dal Giudice di primo grado, accertata l'insussistenza di un fido di fatto per le ragioni in precedenza esposte, la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse non può operare, con la duplice conseguenza che le stesse, in difetto di sufficienti elementi di valutazione di segno contrario, devono qualificarsi come solutorie, e che, inoltre, il dies a quo di decorrenza dell'eccepita prescrizione decorre dalla data del singolo addebito.
Ne deriva che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritualmente e fondatamente sollevata dalla deve dichiararsi l'estinzione del diritto azionato CP_3
dagli appellanti principali di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca nel periodo antecedente il decennio coperto dall'atto interruttivo che, nel caso di specie, è costituito dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 23/6/2014,
e, precisamente, nel periodo che va dalla data di accensione del conto corrente al
22/6/2004.
La statuizione che precede comporta, quindi, la necessità di rimettere la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di rideterminare, tramite supplemento di c.t.u., il saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 10000009, escludendo capitalizzazione e commissione di massimo scoperto sugli addebiti contabilizzati dalla nel periodo che va dal 23/6/2004 alla data di chiusura del rapporto (25.3.2014). CP_3
Infine, alla luce delle argomentazioni che precedono e in ragione dell'integrale reiezione dell'impugnazione da loro proposta, gli appellanti principali sono tenuti, ai sensi del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio pagina 18 di 20 del contributo unificato, riservando all'esito del presente giudizio ogni determinazione sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la contumacia di Controparte_3
RIGETTA
l'appello principale proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_4
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
limitatamente al quinto motivo
[...]
DICHIARA
l'estinzione del diritto di ripetizione di indebito azionato dagli appellanti principali dalla data di apertura del conto corrente n. 10000009 al 22/6/2004.
DISPONE
come da separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria al fine di espletare il supplemento di c.t.u. come meglio precisato in motivazione.
RISERVA
la decisione sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio all'esito del presente giudizio.
DICHIARA gli appellanti principali tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 19 di 20 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 17.1.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6/2019 promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società Parte_2
(C.F. ).
[...] P.IVA_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
tutti con il patrocinio degli avv.ti SEMPRINI SIMONE, DELLA COSTANZA
MAURIZIO e FISCALETTI CHIARA, elettivamente domiciliati in Via San Francesco
n. 14 Pesaro, presso il difensore avv. DELLA COSTANZA MAURIZIO.
APPELLANTI
contro
(C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_2
essa, quale mandataria, con il patrocinio Controparte_2
pagina 1 di 20 dell'avv. DE PASCALE MARCO, elettivamente domiciliata in Via Emilia n. 16
Riccione, presso il difensore DE PASCALE MARCO.
APPELLATA
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data 23/6/2014,
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
e , avevano convenuto in Parte_3 Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, l'ingiungente Controparte_3
proponendo, a norma dell'art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n.
[...]
897/2014, con cui era stato loro ingiunto, quali fideiussori della società
[...]
(già società ), di pagare, in solido, a Controparte_4 Controparte_5 favore della ricorrente, la complessiva somma di € 206.539,75, di cui € 3.315,66 CP_3
a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 10000009; € 124.674,56 per residuo insoluto relativo al mutuo ipotecario n. 75975; € 69.212,83 a titolo di residuo derivante dal mutuo ipotecario n. 88181.
Gli opponenti, premesso che, in relazione ai rapporti sopra indicati, essi, con atto datato
9.9.2004, successivamente modificato il 20.12.2011, avevano prestato fideiussione nell'interesse della società e a favore di Controparte_4 [...]
fino a concorrenza della complessiva somma di € 370.000,00, poi Controparte_3 aumentata a € 444.000,00 con atto del 22.10.2012 e che, inoltre, nel mese di novembre
2013, il Tribunale di Urbino aveva dichiarato il fallimento della suddetta società garantita, avevano, in particolare, dedotto l'illegittimità dell'opposto provvedimento pagina 2 di 20 monitorio, denunciando l'invalidità e/o inefficacia dei predetti contratti, dell'ulteriore conto corrente n. 10003339 del 1992 non azionato in sede monitoria, e della relativa garanzia fideiussoria, sotto diversi profili (anatocismo illegittimo, indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e usura, indeterminatezza della clausola concernente lo ius variandi).
Gli opponenti avevano, quindi chiesto la revoca del suddetto decreto ingiuntivo, la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore della ingiungente e della CP_3
segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi, con condanna della al CP_3
risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali.
La convenuta si era costituita in giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi CP_3
di opposizione ex adverso dedotti, aveva concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta aveva eccepito, in via preliminare di merito, la prescrizione, ordinaria per la sorte capitale, e quinquennale per gli interessi, dell'azione esperita da controparte, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 5/12/2017, il Tribunale di Rimini, rigettate le altre istanze istruttorie avanzate dalle parti, aveva disposto c.t.u. contabile per rideterminare il saldo finale del contratto di conto corrente n. 10000009 con interessi conteggiati per l'intero periodo al saggio legale, al netto di capitalizzazione e commissione di massimo scoperto, e, all'esito delle espletate indagini peritali, aveva trattenuto la causa in decisione.
Con sentenza n. 1080/2018, pubblicata in data 26/10/2018, in accoglimento parziale dell'opposizione, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la compensazione tra il credito maturato dalla in forza dei contratti di mutuo e CP_3
quello riconosciuto agli opponenti in forza del contratto di conto corrente n. 10000009.
Rigettava, inoltre, le domande proposte dagli opponenti, di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi e conseguente risarcimento dei danni, nonché delle ipoteche iscritte a favore della banca, compensando parzialmente le spese di lite. pagina 3 di 20 Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, , nelle Parte_1
suddette qualità, e la società Parte_2 Parte_2
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello,
[...] [...]
proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza. Controparte_3
In particolare, parte appellante ha censurato l'impugnata decisione, deducendo, quali motivi di gravame : 1) erroneo/omesso esame del rapporto di conto corrente n.
10003339; 2) erroneo rigetto dell'eccezione di superamento del tasso soglia di usura con riguardo ai contratti di mutuo azionati dalla in sede monitoria;
3) erronea CP_3
reiezione delle domande di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, di risarcimento dei danni e di cancellazione delle ipoteche iscritte dalla Banca;
5) erroneità della operata compensazione dei crediti e delle spese di lite.
Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande e pretese tutte fatte valere dall'opposta nei confronti degli opponenti nel decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso e comunque, anche in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare la nullità delle clausole e, comunque, delle previsioni negoziali dei contratti di conto corrente n. 9 e n. 10003339 e dei contratti di mutuo ipotecario n.
88181 e 75975 stipulato con la – meglio Controparte_6
descritta in narrativa - con riguardo agli interessi dovuti alla banca, anche ex artt. 1283,
1284, 1418 e 1346 c.c. e 120 T.U.B., con ogni conseguente statuizione di legge;
- accertare e dichiarare il carattere usurario, anche ex L. 108/1996, delle somme indebitamente percepite (e/o trattenute) a titolo di "condizioni economiche" e di interessi corrisposti a azioni, in forza dei contratti di Controparte_6
conto corrente di corrispondenza n. 9 e n. 10003339 e dei contratti di mutuo ipotecario nn. 88181 e 75975, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare la invalidità e, comunque, la nullità, inefficacia e, comunque, inopponibilità agli opponenti della clausola n. 16 contratto di conto corrente di corrispondenza n. 9 e quella omologa del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 3339, con ogni conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1337, 1338, 1375 e 2043 e 2059
c.c. e 185 c.p., le responsabilità tutte, precontrattuali, contrattuali ed aquiliane, anche "da pagina 4 di 20 reato", di per azioni per gli inadempimenti e gli Controparte_6
illeciti posti in essere in danno degli attori/opponenti come meglio descritti in narrativa;
conseguentemente e comunque, - ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte dalla sui beni degli opponenti, - ordinare alla Controparte_3 Controparte_3
di effettuare la cancellazione delle segnalazioni degli attori alla Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia ed in difetto ordinare direttamente a quest'ultimo Istituto di provvedere alla cancellazione, - condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire agli opponenti, a
[...]
ciascuno per il titolo che sarà accertato in corso di causa, i danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patiendi, in ragione degli inadempimenti e degli illeciti meglio descritti in narrativa, anche ex artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. nella misura di E.200.000,00 cadauno;
il tutto oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
per l'effetto e comunque, - rigettare, anche ex art. 1460 c.c., ogni pretesa, domanda e ragione dell'opposta; in via subordinata, salvo gravame, - dichiarare compensata ogni eventuale pretesa della Banca opposta nei confronti della
[...]
e sussistente il credito di quest'ultima nei confronti della prima Controparte_4 per l'importo di E. 488.048,20, oltre rivalutazione ed interessi, oltre a quello ulteriore correlato ai periodi da sottoporre ad accertamento;
con vittoria di rimborsi e compensi del doppio grado di giudizio ivi compreso il costo del CTU e del CTP”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, Controparte_7
si è costituita in giudizio, in luogo di e,
[...] Controparte_3 contestando la fondatezza dell'appello principale proposto da controparte, ha, a sua volta, svolto i seguenti motivi di appello incidentale: 1) legittimità del credito vantato da
2) legittima capitalizzazione per sufficienza di Controparte_3 pubblicazione in GU e comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto;
3) legittimità dell'applicazione di CMS;
4) assenza di usura su contratto di conto corrente n. 10000009; 5) omessa o erronea valutazione delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
Ha, quindi, concluso chiedendo : ”in via preliminare ed in subordine, ammettere tutte le istanze istruttorie richieste dalla nel corso del primo grado di giudizio da CP_3
pagina 5 di 20 intendersi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
nel merito, rigettare in toto l'appello promosso da controparte e, per effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
la validità dei contratti per cui è causa ed in particolare il contratto di conto corrente n. 9 ed i contratti di mutuo nn. 88181 e 75975; rigettare tutte le domande concernenti il contratto di conto corrente n. 3339 in quanto estraneo al decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la richiesta di cancellazione delle ipoteche;
rigettare la richiesta di cancellazione alla Centrale Rischi;
rigettare qualsiasi richiesta di risarcimento danni;
accertare che nessun credito può essere vantato dagli appellanti;
accertare l'intervenuta prescrizione e decadenza di eventuali pretese degli appellanti;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel corso del giudizio, previo rigetto dell'istanza avanzata dagli appellanti, di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 25/6/2024, esaminate le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che l'appellata, solo nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello, ha chiesto, per la prima volta, dichiararsi, in via preliminare di rito, l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, dell'appello interposto da controparte, per espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione in asserita violazione di legge, senza, tuttavia, reiterare detta richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che la suddetta domanda deve intendersi rinunciata.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello principale non sia meritevole di accoglimento.
Ed invero, giova anzitutto precisare che, con l'appellata sentenza, il Giudice di primo grado ha rilevato, con riguardo al contratto di conto corrente n. 10003339, l'estraneità di tale rapporto rispetto alla materia del contendere introdotta con l'originaria domanda pagina 6 di 20 monitoria e, in ogni caso, l'omessa produzione in giudizio da parte degli opponenti del relativo documento contrattuale, in violazione, quindi, dell'onere probatorio loro incombente in relazione alla domanda di compensazione dei reciproci crediti ovvero di accertamento negativo del credito avversario, onere, quest'ultimo, non surrogabile attraverso gli istituti previsti dagli artt. 210 c.p.c. e 119 t.u.b. che, diversamente opinando, assumerebbero natura del tutto esplorativa.
Inoltre, con riferimento ai contratti di mutuo sopra meglio indicati, il primo Giudice, sulla scorta delle espletate indagini peritali, ha escluso il superamento del tasso soglia anti-usura, rilevando, sul punto, come nella relazione tecnico-contabile allegata all'atto di citazione in opposizione, non fosse stata fatta corretta applicazione delle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia in materia.
Più precisamente, ha rilevato come l'interesse di mora fosse stato erroneamente computato nel TEG e che, conseguentemente, non fosse utilizzabile, al fine di verificare la denunciata usurarietà, il TEGM calcolato dal Ministero del Tesoro che, invece, non ne teneva conto.
Diversamente, verrebbe operato un confronto tra grandezze disomogenee.
In base agli elementi così acquisiti, ha, per ciò, affermato che, in forza dei suddetti contratti di mutuo, il debito gravante sui fideiussori opponenti ammontava, complessivamente a € 203.224,09, oltre interessi al tasso di 4,40 punti percentuali a far data dal 27/3/2014.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 10000009, sulla base degli estratti conto, conti scalari e riassunti competenze, ha altresì ritenuto sussistente un fido di fatto, sicchè, in presenza di un'apertura di credito, seppur, come detto, di fatto, ha affermato l'operatività, nel caso di specie, della presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal cliente dalla data di accensione del conto (12/8/1982) a quella della sua chiusura (25/3/2014).
Infatti, ha, al riguardo, osservato che la ingiungente, pur essendovi tenuta, non CP_3
aveva specificamente allegato le singole rimesse con portata solutoria, limitandosi ad pagina 7 di 20 eccepire, ma in modo generico, la prescrizione del diritto alla riptizione di indebito sull'assunto che tale contratto di conto corrente risaliva al 1982.
Ha, inoltre, ribadito quanto già anticipato con ordinanza del 5.12.2017, avallando il computo effettuato dal c.t.u. che aveva, da un lato, sostituito il tasso applicato con quello previsto ex lege e, dall'altro, eliminato capitalizzazione e commissione di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto de quo.
Ha poi evidenziato la genericità dell'allegazione degli opponenti in merito alla asserita illegittimità dello ius variandi di cui all'art. 16 del contratto di conto corrente, nonché delle domande di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi e conseguente risarcimento del danno, rilevando, infine, come non fosse possibile disporre la cancellazione delle ipoteche iscritte dalla perché, già in tesi di parte opponente, CP_3
eventuali e, comunque, iscritte a garanzia dei contratti di mutuo non sottoposti a rideterminazione contabile.
- Contratto di conto corrente n. 10003339
Detto questo, col primo motivo di gravame, gli appellanti principali lamentano il rigetto dell'istanza di esibizione avanzata a norma dell'art. 119 t.u.b. ed avente ad oggetto la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 10003339, in quanto mezzo istruttorio azionabile senza restrizioni anche in corso di causa e in qualunque modo idoneo allo scopo, o, in subordine, dell'istanza ex art. 210 c.p.c., sull'erroneo presupposto che il relativo onus probandi gravasse sugli appellanti.
Analoga censura è stata poi mossa in relazione al rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u.-contabile benchè supportata da relazione tecnica di parte, al fine di accertare l'usurarietà dei tassi di interesse praticati e, quindi, procedere alla compensazione tra il credito azionato in via monitoria e il controcredito di natura restitutoria maturato dal correntista.
Il motivo in esame non può trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal documento n. 9 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il suddetto titolo negoziale non è stato dedotto nel procedimento monitorio, rimanendo, per ciò, estraneo alla materia del contendere. pagina 8 di 20 Ad ogni modo, va rilevato come la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11554/2017 che ha ritenuto l'ordine di esibizione ex art. 119 t.u.b. uno strumento azionabile, senza restrizioni, anche in corso di causa e in qualunque modo idoneo allo scopo, sia rimasta isolata e come tale strumento non possa, comunque, essere utilizzato dagli appellanti per sottrarsi all'onere assertivo e probatorio su di essi incombente quali parti dispieganti eccezione di compensazione e/o domanda di accertamento negativo.
- Usura contratti di mutuo
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di c.t.u.- contabile al fine di accertare l'usurarietà dei suddetti contratti di mutuo, assumendo, al riguardo, che il tasso di mora va considerato ai fini del calcolo del TEG e, quindi, della verifica del denunciato superamento del tasso soglia, nonché l'ininfluenza della mancata produzione dei relativi D.M. sulla scorta di quanto compiutamente desumibile dalla allegata relazione tecnico-contabile di parte.
Orbene, l'istanza come sopra reiterata non può essere accolta.
Infatti, la relazione di c.t.p. (doc. 8 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) prodotta dagli odierni appellanti utilizza una formula diversa da quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, ritenendo, erroneamente, dette Istruzioni non vincolanti ai fini della determinazione del TEG nonché mere indicazioni di carattere tecnico anche secondo Cass. Pen. n. 46669/2011.
Il superiore assunto non è, tuttavia, condivisibile.
Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura.
Quest'ultima è stata posta al livello di norma primaria dalla legge 108/1996 che richiama i decreti annuali del Ministero del Tesoro che demandano alla Banca d'Italia la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione.
pagina 9 di 20 I vari decreti ministeriali hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attenessero ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.
Tali Istruzioni rispondono all'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei (sent. Trib. Milano n. 11541/2017), in quanto, non essendovi omogeneità tra le grandezze a confronto, non può avere alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una certa modalità ed un tasso basato su un TEGM calcolato con una modalità differente.
Ne consegue il rigetto del suddetto motivo di appello.
- Segnalazione Centrale Rischi e risarcimento del danno
Con il terzo motivo di appello principale, si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi.
In particolare, gli appellanti asseriscono che dalla missiva del 22/1/2014, allegata all'atto di citazione in primo grado, si evincerebbe che detta segnalazione sarebbe stata erroneamente effettuata per l'intero credito azionato in via monitoria.
Sostengono altresì che la molteplicità dei rapporti bancari in essere non avrebbe, di per sé, giustificato la predetta segnalazione, per la quale, invece, rileverebbe unicamente la situazione “oggettiva” di incapacità finanziaria, ovverosia di grave e non transitoria difficoltà economica, che, nel caso di specie, non sarebbe stata adeguatamente dimostrata dalla CP_3
In ragione della denunciata illegittimità di tale segnalazione, gli appellanti hanno chiesto la condanna della al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine CP_3
quantificato in euro 20.000,00 cadauno, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, rivalutazione e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo, da liquidarsi, eventualmente, in via equitativa, in proporzione all'importo per cui detta segnalazione è stata effettuata e alla sua durata.
Anche il motivo di impugnazione in esame è infondato.
pagina 10 di 20 Ed invero, la molteplicità dei rapporti bancari in essere tra le parti ha consentito alla di percepire la situazione di insolvenza dei singoli fideiussori e, in ogni caso, il CP_3
riscontrato inadempimento ha, di per sé, generato automaticamente i presupposti per operare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Inoltre, dalla missiva del 2/1/2014 risulta che il preavviso è stato ritualmente dato (doc.
6 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e che, a fronte di ciò, gli attuali appellanti non hanno mosso alcun rilievo e/o eccezione.
Ad ogni modo, il preavviso rappresenta un requisito formale della segnalazione che non incide sull'aspetto sostanziale di quest'ultima, ove il cliente sia in uno stato d'insolvenza da non consentirgli d'evadere le obbligazioni assunte.
L'invio del preavviso, infatti, assolve unicamente alla funzione di consentire al soggetto, “in odore di segnalazione”, di poter esercitare il suo diritto di difesa.
Qualora il cliente non abbia ragioni per contestare il debito e non dimostri di non essere un cattivo pagatore, la segnalazione deve considerarsi “sostanzialmente” valida, pur senza preavviso, come ritenuto anche dall'AB (Collegio di Roma, dec. n. 17845 del 28 luglio 2021; conf. Collegio di Napoli, dec. n. 15145 del 24 novembre del 2022).
Accertata la legittimità della segnalazione in commento e, quindi, l'assenza di responsabilità in capo alla Banca, deve, comunque, rilevarsi, in relazione alla domanda risarcitoria come sopra formulata dagli appellanti, che, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività “pericolosa”.
Come noto, la posizione del preteso danneggiato è agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.
Tuttavia, anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana (Cass. n. 207/2019). pagina 11 di 20 Nel caso di specie, parte appellante nulla ha allegato e, a fortiori, provato, limitandosi a sostenere che, in base all'art. 2050 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati.
Pertanto, la domanda in esame non è meritevole di accoglimento.
- Cancellazione Ipoteche
Col quarto motivo di appello principale, gli appellanti asseriscono che le iscrizioni ipotecarie, in quanto effettuate dalla in forza della provvisoria esecutorietà del CP_3
decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere cancellate a seguito e per effetto della revoca del decreto ingiuntivo che sancendo l'invalidità “ab origine” del titolo giudiziale, imporrebbe l'invocata cancellazione d'ufficio delle ipoteche iscritte in forza di esso.
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, le ipoteche sono state iscritte a favore della a garanzia unicamente dei contratti di mutuo, sicchè le stesse non CP_3
possono essere cancellate in difetto di profili di illegittimità e/o invalidità afferenti ai suddetti rapporti negoziali.
In ogni caso, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi di merito e della condanna dell'originario ingiunto disposta con la medesima sentenza, sia pure per una somma inferiore a quella pretesa in sede monitoria, tra gli effetti fatti salvi dall'art. 653, comma 2, c.p.c., rientra certamente anche l'iscrizione ipotecaria, nei limiti della somma ridotta (Cass. n. 21840/2013).
- Compensazione
Con il quinto motivo di appello principale, si contesta la legittimità della compensazione operata dal Giudice di primo grado.
Anche tale motivo di gravame non può essere accolto, in quanto fondato sul presupposto, come sopra rivelatosi erroneo, che nulla sia dovuto alla CP_3
- Appello incidentale pagina 12 di 20 Rigettato integralmente l'appello principale, occorre, a questo punto, esaminare l'appello proposto, in via incidentale, dalla società convenuta.
Ed invero, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il suddetto gravame è parzialmente fondato.
- Pretesa creditoria
Col primo motivo, l'appellante incidentale ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto indeterminata la clausola n. 7 del contratto di conto corrente n. 10000009 contenente il rinvio agli “usi piazza” ed ha, conseguentemente, disposto la sostituzione automatica del tasso applicato col tasso previsto ex lege.
Sul punto, la si è, però, limitata ad affermare l'infondatezza della doglianza svolta CP_3
al riguardo da controparte, avendo quest'ultima sottoscritto il contratto nella piena consapevolezza del contenuto e della portata di ogni sua singola clausola.
Tale argomentazione è, tuttavia, inidonea a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla nullità della clausola di rinvio agli usi piazza.
Infatti, la suddetta clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154 in tema di interessi ultralegali, è, in ogni caso, divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di entrata in vigore delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima.
La disposizione imperativa posta dall'art. 4 della legge n. 154/1992 (poi trasfuso nell' art. 117 t.u.b.) sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, impedendo che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti anteriormente costituiti e non ancora esauriti alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa “chiusura” del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione (Cass. n. 13739/2003).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 10000009 è stato aperto nel 1982 e chiuso successivamente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria.
pagina 13 di 20 Pertanto, la clausola n. 7 ivi contenuta non può produrre alcun effetto e il tasso applicato
è stato correttamente sostituito con quello previsto ex lege.
- Anatocismo
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale, sulla base di Cass. nn. 5054/2024 e
5064/2024, ha sostenuto che l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.2000 è stato, nel caso di specie, regolarmente adempiuto mediante pubblicazione in GU e l'informativa alla clientela entro il 3.12.2000, atteso che le nuove condizioni contrattuali non avevano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Il motivo è infondato.
Difatti, le richiamate ordinanze non prendono in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 9140/2020 (e dalle successive conformi) che ha escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione in GU e la comunicazione al correntista, in ragione dell'impraticabilità di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, in mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della pattuizione anatocistica (Cass. n. 28215/2024).
Pertanto, in assenza di apposita sottoscrizione di una clausola in ossequio al dettato della delibera CICR del 2000 nel contratto di conto corrente n. 10000009 stipulato nel 1982, la capitalizzazione è stata correttamente esclusa.
- Commissione di Massimo Scoperto
Con il terzo motivo di appello incidentale, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la ha asserito la sua legittima applicazione ai sensi dell'art. 1322 c.c. CP_3
Ha, inoltre, rilevato che, in base ai principi enunciati dalla Suprema Corte (v. SSUU n.
16303/2018), gli appellanti principali avrebbero dovuto provare che la differenza tra la
CMS praticata e la CMS soglia fosse superiore alla differenza tra il tasso soglia e il tasso pagina 14 di 20 effettivo concretamente praticato poiché, solo in tal caso, il rapporto bancario avrebbe assunto carattere usurario.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Infatti, con riferimento al contratto di conto corrente n. 10000009 in esame, la commissione di massimo scoperto non è stata affatto pattuita, con conseguente radicale illegittimità della sua applicazione.
- Usura contratto di conto corrente n. 10000009
Col quarto motivo di appello incidentale, la ha ribadito l'assenza di usurarietà dei CP_3
tassi in concreto praticati anche con riferimento al contratto di conto corrente n.
10000009.
Il motivo deve, però, ritenersi assorbito alla luce delle argomentazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di appello principale.
- Prescrizione
Con il quinto motivo, l'appellante incidentale lamenta che il Giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato l'eccezione, peraltro incontestata, di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla nel corso del giudizio di primo CP_3
grado a fronte della richiesta avanzata da controparte di ripetizione delle somme, a suo dire, illegittimamente addebitate.
Il motivo è fondato e va accolto.
Ed invero, giova, sul punto, premettere che, in linea col generale disposto secondo cui, ex art. 117 TUB, è prescritta la forma scritta ad substantiam del contratto, la giurisprudenza aveva inizialmente negato la possibilità di configurare il cd. fido di fatto.
Si riteneva, al riguardo, che il correntista dovesse produrre i contratti comprovanti l'affidamento bancario accordato e, in assenza, non potesse intervenire alcuna presunzione a comprovare l'esistenza di un fido di fatto (Cass. n. 12977/2018).
Come noto, l'esistenza o meno di un affidamento in conto corrente, sia pure di fatto, rileva anche ai fini della qualificazione delle rimesse contabilizzate dalla in CP_3
termini ripristinatori o solutori, e, conseguentemente, ai fini della individuazione del dies pagina 15 di 20 a quo di decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione, rispettivamente, dalla data di chiusura del conto, ovvero dalla data del singolo addebito.
Successivamente, la giurisprudenza ha interpretato la nullità di cui all'art. 117 t.u.b. come un obbligo di forma che opera solo a vantaggio del cliente, il quale, da un lato, può rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta e, dall'altro, può provare l'esistenza del contratto anche presuntivamente, evidenziando pur sempre, però, indici sintomatici gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto (Cass. n.
34997/2023).
Gli indici sintomatici della concessione di fatto dell'affidamento indicati dalla giurisprudenza di merito e, comunque, rimessi al prudente apprezzamento del giudice sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di una commissione di massimo scoperto;
l'indicazione della banca nella Centrale Rischi della soglia di affidamento;
la mancata segnalazione negli anni in Centrale Rischi per sconfino o sofferenza;
la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori (sent. Corte di Appello
Milano del 24.7.2018; sent. Trib. Cremona del 22.10.2018; sent. Trib. Firenze del
29.11.2018; sent. Trib. Padova del 9.11.2018; Corte di Appello Bari del 3.8.2020; sent.
Trib. Torino del 8.1.2021; sent. Trib. Ascoli Piceno del 21.1.2021; sent. Trib. Pistoia n.
298/2021).
Di fronte ai ripetuti sconfinamenti, la sola inerzia della banca non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo, piuttosto, un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (Cass. n. 10776/2022).
In ogni caso, la giurisprudenza ha affermato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita dal correntista di ripetizione di somme indebitamente pagina 16 di 20 pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (SSUU n. 15895/2019 e Cass. n. 7013/2020) e che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 26897/2024 e Cass.
n. 31927/2019).
Per contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, è, quindi, onere del correntista, quale attore in ripetizione dell'indebito, dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, nonché l'esistenza di apertura di credito, da cui, come detto, dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni intra fido.
Deve allora concludersi che, pur essendo possibile per il cliente provare l'esistenza di un affidamento “di fatto, ovverosia indipendentemente dall'esistenza e dalla produzione di un contratto scritto, lo stesso deve, comunque, dimostrare lo specifico regolamento contrattuale e, in particolare, la durata, l'ammontare e i tassi, con specifico riferimento al limite massimo dell'affidamento, indispensabile per accertare se ciascuna rimessa abbia o meno sconfinato da tale limite e sia, pertanto, da considerarsi solutoria o ripristinatoria
(sent. n. 818/2024 Corte di Appello di Bologna).
Nella fattispecie in commento, gli appellanti principali non hanno fornito la prova dello specifico regolamento contrattuale, e, in particolare, non hanno dato prova della sua durata, del suo ammontare e dei relativi tassi.
Non è stata neppure dimostrata la misura dell'affidamento, elemento essenziale per determinare i limiti dell'obbligazione in capo alla banca e distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Il Giudice di primo grado ha, per ciò, erroneamente accertato la presenza di un fido di fatto, in quanto ha fondato tale valutazione esclusivamente sulla base degli estratti conto e dei conti scalari relativi al rapporto di conto corrente n. 10000009 in atti, che, di per sé,
pagina 17 di 20 non sono a tal fine sufficienti, e della circostanza, non esaustiva, che l'istituto di credito non avesse mai chiesto il rientro.
Su tale erroneo presupposto, è stata fatta una non corretta applicazione della presunzione circa la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal cliente nella ritenuta assenza di allegazione specifica da parte della banca delle singole rimesse con la diversa natura solutoria ed in presenza di una eccezione di prescrizione apprezzata come generica, dando così luogo ad un'analisi dell'intera durata del rapporto di conto corrente n.
10000009, dall'apertura, in data 12.8.1982, alla chiusura del 25.3.2014.
Orbene, diversamente da quanto statuito dal Giudice di primo grado, accertata l'insussistenza di un fido di fatto per le ragioni in precedenza esposte, la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse non può operare, con la duplice conseguenza che le stesse, in difetto di sufficienti elementi di valutazione di segno contrario, devono qualificarsi come solutorie, e che, inoltre, il dies a quo di decorrenza dell'eccepita prescrizione decorre dalla data del singolo addebito.
Ne deriva che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritualmente e fondatamente sollevata dalla deve dichiararsi l'estinzione del diritto azionato CP_3
dagli appellanti principali di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca nel periodo antecedente il decennio coperto dall'atto interruttivo che, nel caso di specie, è costituito dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 23/6/2014,
e, precisamente, nel periodo che va dalla data di accensione del conto corrente al
22/6/2004.
La statuizione che precede comporta, quindi, la necessità di rimettere la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di rideterminare, tramite supplemento di c.t.u., il saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 10000009, escludendo capitalizzazione e commissione di massimo scoperto sugli addebiti contabilizzati dalla nel periodo che va dal 23/6/2004 alla data di chiusura del rapporto (25.3.2014). CP_3
Infine, alla luce delle argomentazioni che precedono e in ragione dell'integrale reiezione dell'impugnazione da loro proposta, gli appellanti principali sono tenuti, ai sensi del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio pagina 18 di 20 del contributo unificato, riservando all'esito del presente giudizio ogni determinazione sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la contumacia di Controparte_3
RIGETTA
l'appello principale proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_4
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
limitatamente al quinto motivo
[...]
DICHIARA
l'estinzione del diritto di ripetizione di indebito azionato dagli appellanti principali dalla data di apertura del conto corrente n. 10000009 al 22/6/2004.
DISPONE
come da separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria al fine di espletare il supplemento di c.t.u. come meglio precisato in motivazione.
RISERVA
la decisione sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio all'esito del presente giudizio.
DICHIARA gli appellanti principali tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 19 di 20 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 17.1.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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