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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6008/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Ivan Lambiasi, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via M. Ripa n. 1;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Carmine Renzulli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, alla Galleria Mediterraneo, Via San Leonardo n. 52/G;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1399/18, emesso in data 16.05.2018 e pubblicato in pari data, con cui il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento, in favore della di € 27.129,61 oltre interessi richiesti, per il Controparte_1 mancato adempimento degli obblighi restitutori derivanti dal contratto di finanziamento n. 20093790618212 del 25.02.2013 e del contratto di finanziamento n.
20093790618203 del 25.02.2013.
Parte opponente eccepiva la carente documentazione prodotta a supporto del ricorso monitorio di cui disconosceva la veridicità e la idoneità probatoria;
nel merito contestava l'esistenza e l'entità del presunto credito della ricorrente-opposta; la violazione della l. 108/96 per sconfinamento del tasso soglia degli interessi di mora, delle penali nonché delle varie spese con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. della relativa clausola contrattuale;
la nullità dell'eventuale capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la mancata indicazione del Taeg nonché il mancato
1 inserimento nel suo calcolo del costo delle polizze assicurative non obbligatoria ma fatta stipulare.
Chiedeva: in via principale accogliere la formulata opposizione e quindi, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1399/18 reso dal
Tribunale di Salerno;
dichiararsi inesistente e/o non dovuto il presunto credito vantato, tenuto conto anche dell'illegittima capitalizzazione degli interessi operata, dalle commissioni e spese applicate mai concordate così come gli interessi di mora rilevando altresì il superamento del taglio soglia ex lege n. 108/96 con conseguente nullità del contratto di finanziamento posto alla base del monitorio per la mancata indicazione del TAEG ovvero il mancato conteggio delle polizze assicurative e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o annullabile e/o inefficace;
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario, con richiesta di CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2018, si costituiva l'opposta contestando in fatto e in diritto l'atto di Controparte_1 opposizione. Chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo.
Eccepiva con riferimento al prestito personale (contratto n. 20093790618212 del
25.02.13) che l'opponente, su n. 55 rate mensili scadute alla data del passaggio a contenzioso (05.10.2017) provvedeva al rimborso parziale di € 18.475,60, pari a poco più di n. 49 rate mensili;
che veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora del sig. Addesso il quale risultava inadempiente per la residua somma € 22.340,51; con riferimento al contratto n. 20093790618203 del
25.02.2013 del 25.02.2013, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora del sig. il quale risultava Parte_1 moroso delle somma di 4.789,10; che la banca opposta forniva ampia prova del proprio credito;
che la banca non aveva mai praticato anatocismo e capitalizzazione degli interessi;
la genericità delle eccezione relative alla presunta violazione della legge antiusura;
che nel TEG sono stati inclusi tutti gli intessi corrispettivi e le spese di assicurazione facoltativa;
nel TAEG venivano ricompresi allo stesso modo gli interessi ed escluse le spese di assicurazione.
Instaurato il contraddittorio, concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita con esito negativo il tentativo di mediazione, senza svolgimento di attività istruttoria, con provvedimento del 27.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il merito
L'opposizione proposta non è fondata e pertanto non può essere accolta.
2 In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento n.
20093790618212 con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto, il contratto di finanziamento linea di credito revolving n.
20093790618203 con le relative condizioni economiche e l'estratto conto.
La documentazione depositata dall'opposta appare idonea a documentare il credito.
La pronuncia depositata dalla parte opponente con la memoria di replica appare del tutto inconfacente al caso concreto riferendosi ad altra fattispecie. Nel caso in esame, premessa la assoluta genericità del disconoscimento della conformità delle copie agli originali per come articolata nell'atto di opposizione, i documenti prodotti
3 consentono di ricostruire il rapporto e di esaminare le condizioni economiche applicate.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, si osserva che parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta l'applicazione di interessi e spese non dovute e superamento del tasso soglia, limitandosi ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50TUB e la lettera di decadenza dal beneficio del termine. Circa la illegittima applicazione interessi anatocistici, parte opponente deduce in via assolutamente generica l'addebito di somme non dovute, in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Difatti, come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in una disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate.
Infine le eccezioni formulate da parte opponente con riferimento all'applicazione di spese, che con riferimento all'applicazione di interessi usurari risultano genericamente formulate non avendo parte opponente specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti e con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici non ha indicato. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi non dovuti occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi anatocistici. Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Inoltre, va chiarito che le forme di finanziamento della specie di quella in esame rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie tale tipologia
4 contrattuale risulta più specificamente sussumibile nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410,
Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nel caso in esame parte opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante il deposito dei titoli contrattuali che contengono l'indicazione delle condizioni pattuite. In particolare il contratto di finanziamento n. 20093790618212 sottoscritto in data 25.02.2013 dall'opponente prevedeva: la somma finanziata di €. 29.000,00, TAN 08,00% - TAEG 8,30%, rimborsabile in n. 120 rate mensili di €. 374,80 ciascuna. Il secondo rapporto n.
20093790618203 sottoscritto sempre in data 25.02.2013 prevedeva la messa a disposizione dell'opponente da parte di di una linea di Controparte_1 credito rotativo sino ad un massimo mensile di €. 1.500,00, utilizzabile mediante carta di credito revolving, prevedendo un TAN del 15,36% e il TAEG del 21,13%.
Esaminando il Decreto Ministeriale relativo al periodo gennaio -marzo 2013 emerge con riguardo al primo rapporto dove è stabilito un tan pari allo 08,00% mentre il DM prevede nella categoria corrispondente il tasso medio pari a 12,34 e il tasso soglia pari a 19,36%; nel secondo rapporto è stabilito un tan pari al 15,36 mentre il DM prevede nella categoria corrispondente il tasso medio pari a 17,19 e il tasso soglia pari a 25,19.
Ne consegue che non si ravvisa alcuno sforamento del tasso soglia.
Quanto premesso, depone per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto
Ingiuntivo.
Le spese
Quanto alle spese di lite esse sono poste a carico di , soccombente Parte_1 in giudizio e sono liquidate in complessivi € 3.809 secondo i valori medi di cui al DM
55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase
5 istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e
CPA
Così deciso in Salerno il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6008/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Ivan Lambiasi, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via M. Ripa n. 1;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Carmine Renzulli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, alla Galleria Mediterraneo, Via San Leonardo n. 52/G;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1399/18, emesso in data 16.05.2018 e pubblicato in pari data, con cui il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento, in favore della di € 27.129,61 oltre interessi richiesti, per il Controparte_1 mancato adempimento degli obblighi restitutori derivanti dal contratto di finanziamento n. 20093790618212 del 25.02.2013 e del contratto di finanziamento n.
20093790618203 del 25.02.2013.
Parte opponente eccepiva la carente documentazione prodotta a supporto del ricorso monitorio di cui disconosceva la veridicità e la idoneità probatoria;
nel merito contestava l'esistenza e l'entità del presunto credito della ricorrente-opposta; la violazione della l. 108/96 per sconfinamento del tasso soglia degli interessi di mora, delle penali nonché delle varie spese con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. della relativa clausola contrattuale;
la nullità dell'eventuale capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la mancata indicazione del Taeg nonché il mancato
1 inserimento nel suo calcolo del costo delle polizze assicurative non obbligatoria ma fatta stipulare.
Chiedeva: in via principale accogliere la formulata opposizione e quindi, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1399/18 reso dal
Tribunale di Salerno;
dichiararsi inesistente e/o non dovuto il presunto credito vantato, tenuto conto anche dell'illegittima capitalizzazione degli interessi operata, dalle commissioni e spese applicate mai concordate così come gli interessi di mora rilevando altresì il superamento del taglio soglia ex lege n. 108/96 con conseguente nullità del contratto di finanziamento posto alla base del monitorio per la mancata indicazione del TAEG ovvero il mancato conteggio delle polizze assicurative e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o annullabile e/o inefficace;
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario, con richiesta di CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2018, si costituiva l'opposta contestando in fatto e in diritto l'atto di Controparte_1 opposizione. Chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo.
Eccepiva con riferimento al prestito personale (contratto n. 20093790618212 del
25.02.13) che l'opponente, su n. 55 rate mensili scadute alla data del passaggio a contenzioso (05.10.2017) provvedeva al rimborso parziale di € 18.475,60, pari a poco più di n. 49 rate mensili;
che veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora del sig. Addesso il quale risultava inadempiente per la residua somma € 22.340,51; con riferimento al contratto n. 20093790618203 del
25.02.2013 del 25.02.2013, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora del sig. il quale risultava Parte_1 moroso delle somma di 4.789,10; che la banca opposta forniva ampia prova del proprio credito;
che la banca non aveva mai praticato anatocismo e capitalizzazione degli interessi;
la genericità delle eccezione relative alla presunta violazione della legge antiusura;
che nel TEG sono stati inclusi tutti gli intessi corrispettivi e le spese di assicurazione facoltativa;
nel TAEG venivano ricompresi allo stesso modo gli interessi ed escluse le spese di assicurazione.
Instaurato il contraddittorio, concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita con esito negativo il tentativo di mediazione, senza svolgimento di attività istruttoria, con provvedimento del 27.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il merito
L'opposizione proposta non è fondata e pertanto non può essere accolta.
2 In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento n.
20093790618212 con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto, il contratto di finanziamento linea di credito revolving n.
20093790618203 con le relative condizioni economiche e l'estratto conto.
La documentazione depositata dall'opposta appare idonea a documentare il credito.
La pronuncia depositata dalla parte opponente con la memoria di replica appare del tutto inconfacente al caso concreto riferendosi ad altra fattispecie. Nel caso in esame, premessa la assoluta genericità del disconoscimento della conformità delle copie agli originali per come articolata nell'atto di opposizione, i documenti prodotti
3 consentono di ricostruire il rapporto e di esaminare le condizioni economiche applicate.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, si osserva che parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta l'applicazione di interessi e spese non dovute e superamento del tasso soglia, limitandosi ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50TUB e la lettera di decadenza dal beneficio del termine. Circa la illegittima applicazione interessi anatocistici, parte opponente deduce in via assolutamente generica l'addebito di somme non dovute, in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Difatti, come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in una disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate.
Infine le eccezioni formulate da parte opponente con riferimento all'applicazione di spese, che con riferimento all'applicazione di interessi usurari risultano genericamente formulate non avendo parte opponente specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti e con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici non ha indicato. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi non dovuti occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi anatocistici. Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Inoltre, va chiarito che le forme di finanziamento della specie di quella in esame rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie tale tipologia
4 contrattuale risulta più specificamente sussumibile nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410,
Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nel caso in esame parte opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante il deposito dei titoli contrattuali che contengono l'indicazione delle condizioni pattuite. In particolare il contratto di finanziamento n. 20093790618212 sottoscritto in data 25.02.2013 dall'opponente prevedeva: la somma finanziata di €. 29.000,00, TAN 08,00% - TAEG 8,30%, rimborsabile in n. 120 rate mensili di €. 374,80 ciascuna. Il secondo rapporto n.
20093790618203 sottoscritto sempre in data 25.02.2013 prevedeva la messa a disposizione dell'opponente da parte di di una linea di Controparte_1 credito rotativo sino ad un massimo mensile di €. 1.500,00, utilizzabile mediante carta di credito revolving, prevedendo un TAN del 15,36% e il TAEG del 21,13%.
Esaminando il Decreto Ministeriale relativo al periodo gennaio -marzo 2013 emerge con riguardo al primo rapporto dove è stabilito un tan pari allo 08,00% mentre il DM prevede nella categoria corrispondente il tasso medio pari a 12,34 e il tasso soglia pari a 19,36%; nel secondo rapporto è stabilito un tan pari al 15,36 mentre il DM prevede nella categoria corrispondente il tasso medio pari a 17,19 e il tasso soglia pari a 25,19.
Ne consegue che non si ravvisa alcuno sforamento del tasso soglia.
Quanto premesso, depone per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto
Ingiuntivo.
Le spese
Quanto alle spese di lite esse sono poste a carico di , soccombente Parte_1 in giudizio e sono liquidate in complessivi € 3.809 secondo i valori medi di cui al DM
55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase
5 istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e
CPA
Così deciso in Salerno il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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