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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2223 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 R.G.
Oggetto: solo danni a cose vertente tra
, rappr.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AMBROSIO CONCETTA, , e con questi elett.te dom.to in VIA C.F._2
A. DIAZ 54 80040 TERZIGNO ITALIA appellante
e
, , come in atti Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
e nei confronti di
C.F.: , come in atti CP_2 C.F._3
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 2 0 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
È fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione e merita parziale accoglimento l'appello proposto da l fine di sentir riformare la sentenza n. Parte_1 3333/2021, con la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G. 8550/2018, ha rigettato la domanda avanzata dal predetto al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorsogli il giorno 18.03.2016 alle ore 14.45 in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Ciferi Iudici.
Nel dettaglio, l'attore aveva premesso che, nelle occasioni di tempo e di luogo dette, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Lancia Ypsilon targata EH 664 HP di sua proprietà, fermo in attesa di svoltare sulla via pubblica in corrispondenza dell'incrocio presso l'area parcheggio antistante le scuole medie, era stato violentemente tamponato da tergo dall'autovettura Fiat 500 targata EP 701 LZ, e, per l'effetto, il veicolo era stato sospinto in avanti fino ad urtare contro una Fiat Panda targata CP 488 XE, che percorreva la via Ciferi Iudici in direzione Via Giordani. In conseguenza del sinistro, aveva subito un danno quantificato in euro 5.478,00 (cinquemilaquattrocentosettantotto/00) come da preventivo emesso dall' autocarrozzeria “ ”, di cui, con la domanda Controparte_3 proposta dinanzi al giudice di pace, chiedeva il risarcimento al responsabile civile ed all'assicuratore del predetto, CP_2 Controparte_1
.
[...]
Costituitasi quest'ultima, contumace il , espletata l'istruttoria orale e esperita CP_2
CTU al fine di accertare lo stato dei luoghi, la compatibilità tra la cinetica prospettata e i danni lamentati, oltre che la sussistenza e l'entità dei danni stessi, il giudice di prime cure, con la gravata sentenza, ha ritenuto la domanda non provata, rilevando la mancata conferma della dinamica riferita nell'atto di citazione da parte del testimone escusso, perché l'attore aveva dedotto che la Lancia Y attorea fosse ferma in un parcheggio, in attesa di svoltare sulla Via Ciferi Iudici, allorquando veniva tamponata dall'autovettura
Fiat 500, mentre secondo il teste il veicolo attoreo era fermo ad un incrocio a T al momento del tamponamento;
inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto che la espletata
C.T.U. non avesse accertato l'effettiva compatibilità di danni con la riferita versione del sinistro;
ancora, ha evidenziato il coinvolgimento delle parti in causa in più sinistri, la mancata allegazione della fattura delle riparazioni assunte effettuate, oltre che l'inattendibilità del testimone escusso in quanto risultato testimone in altri sinistri.
Di tanto si duole sostanzialmente l'appellante, che lamenta l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di pace, adducendo l'apparenza della discrasia evidenziata in relazione all'incrocio a T, nonché l'infondatezza del coinvolgimento delle parti in più sinistri rilevato dal gdp, riconducibile ad un mero errore nell'indicazione della data del sinistro. Nonostante la regolare notifica, non si sono costituiti in grado di appello il responsabile civile e l'appellata compagnia ne va pertanto Parte_1 Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 20 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, che risulta altresì senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacchè l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché dedotto le ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Nel merito, la domanda originaria può e deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
Deve osservarsi che, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto e, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Ebbene, nella vicenda odierna, può dirsi raggiunta con tranquillizzante certezza la prova della verificazione del fatto storico, secondo le modalità narrate dall' di fatto Pt_1 confermate dal teste escusso, , non essendo ipotizzabile, anche Testimone_1 alla luce delle risultanze della CTU, la discrasia evidenziata dal primo giudice in ordine alla descrizione dei luoghi teatro del sinistro.
Ebbene, nell'atto di citazione si legge che l'auto attorea veniva tamponata “mentre era ferma nell'incrocio dell'area parcheggio”. Il primo giudice ha sostanzialmente ritenuto che, dall'espressione utilizzata, si evincesse che l'auto fosse “parcheggiata”, e pertanto ha ritenuto che tanto escludesse la veridicità di quanto riferito dal teste,
[...]
, escusso il giorno 25.11.2020, che ha dichiarato di trovarsi sulla Via Ciferi Tes_1
Iudici in occasione del sinistro e di aver visto: “ una Fiat Panda che percorreva tale via, precedendomi nello stesso senso di marcia da me percorso, veniva urtata al lato passeggero- destro da una vettura modello Lancia Ypsilon di colore bianco, che si trovava ferma per dare precedenza alla Fiat Panda, ma che era stata urtata da dietro da una Fiat 500 – stesso modello della mia vettura, di colore rosso”. Ha ricordato poi che “
l'urto è avvenuto all'altezza di un edificio scolastico che si trovava precisamente al lato sinistro della Fiat Panda e dunque di fronte la vettura Lancia Ypsilon. La Via Ciferi
Iudici è una strada a doppio senso di circolazione.” Ha precisava inoltre che “ il punto dove è avvenuto il sinistro è un incrocio a “T”. Deve essere evidenziato che lo stato dei luoghi è stato confermato dal CTU, secondo cui:
“ l'urto è avvenuto all'altezza di un edificio scolastico ( cfr foto Istituto Ceschelli) che si trovava precisamente al lato sinistro della Fiat Panda e dunque di fronte la vettura
Lancia Ypsilon. Di fronte all'Istituto Ceschelli vi è un'area – parcheggio – in mappa
“Piazzetta Da Padre Pio”, che forma con la via Ciferi Iudici in cui si è verificato il sinistro, un incrocio a T”.
Anche l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “... ero fermo in un parcheggio ( area parcheggio di fronte l'Istituto Ceschelli) nell'attesa di svoltare a sinistra nella via Ciferi Iudici, allorquando venivo tamponato da una vettura Fiat 500 che proveniva da dietro e non si fermava. Per effetto del tamponamento venivo sospinto in avanti fino ad urtare contro una Fiat Panda che proveniva dalla mia sinistra e percorreva la predetta via Ciferi Iudici.”
Dal compendio istruttorio si evince dunque che l'auto attorea, al momento del sinistro, era “ferma” in un incrocio a T che costituisce (anche) area di parcheggio, esattamente come allegato in citazione;
in alcun punto dell'atto introduttivo, e da nessuna dichiarazione testimoniale risulta invece ciò che il giudice di prime cure ha inteso, ovvero che il veicolo fosse sic et simpliciter “parcheggiato”, e pertanto non “fermo per dare la precedenza” in corrispondenza di un parcheggio/incrocio a T.
Il teste escusso ha altresì riferito che la vettura attorea, a seguito del tamponamento e del successivo urto contro la Fiat Panda, riportava danni alla carrozzeria sia al lato anteriore che posteriore, in particolare al paraurti anteriore e al cofano anteriore, che i fari risultavano danneggiati, che il paraurti posteriore rotto e anche l'airbag “scoppiava”.
Tanto rilevato, il Tribunale ritiene che sia stata raggiunta piena prova dell'avvenimento sinistroso come allegato in citazione e della sussistenza del danno lamentato, non sussistendo ragioni per escludere la credibilità delle deposizioni testimoniali rese nel corso del primo grado, nell'ambito di un quadro probatorio per vero coerente.
Pare infatti a questo giudice che il teste si sia limitato a fornire un'adeguata e genuina ricostruzione del contesto spazio-temporale, nonché una credibile descrizione del veicolo responsabile del sinistro e delle modalità del tamponamento.
Del pari, generiche appaiono poi le scarne motivazioni addotte dal giudice di pace in relazione alle precedenti testimonianze rese dal in assenza di concrete ragioni Tes_1 che ne escludano l'attendibilità.
Anche in riferimento al rilevato coinvolgimento in più sinistri del veicolo danneggiante
(coinvolto in tre sinistri in sette anni) e del veicolo danneggiato (due sinistri nello stesso anno), vanno reiterate analoghe considerazioni. In proposito, deve in primis rilevarsi che, come dedotto dall'odierno appellante, l'incidente del 18.03.2016, verificatosi in San
Giuseppe Vesuviano, oggetto di causa, per mero errore materiale, era stato denunciato come verificatosi in data 11.03.2016; tuttavia, accortosi del refuso, l'attore aveva inviato una rettifica alla compagnia convenuta ( cfr. all 2 fascicolo attoreo) mediante la quale si evidenziava che vi era stato un errore materiale nell'indicazione del sinistro per cui è causa;
pertanto, il Tribunale prende atto del fatto che la compagnia odierna appellata, in primo grado, ha prodotto documentazione in cui viene riportato lo stesso sinistro, una volta come verificatosi l'11.03.2016 e una volta come verificatosi il 18.03.2016.
Del resto, il coinvolgimento in più sinistri, in linea di principio, induce sicuramente il
Tribunale a vagliare con più rigore le risultanze testimoniali;
purtuttavia, nel caso di specie, ed a seguito di attentissimo vaglio, è emerso che le doglianze della compagnia appellata riguardano pregresse vicende del veicolo responsabile, le quali, in assenza di prove precise e concordanti relative al sinistro in esame, non sono di per sé sufficienti ad escludere la veridicità del fatto lamentato dall'attrice nell'odierno giudizio.
Tanto ritenuto, deve ancora darsi atto, in accoglimento del secondo motivo di appello, dell'erronea conclusione a cui è giunto il giudice di pace allorquando ritiene che: “Inoltre la espletata C.T.U. non ha accertato l'effettiva compatibilità di danni con la riferita versione del sinistro.”.
Ed infatti, il CTU, alla pagina 9 del proprio elaborato, ha così concluso: “Il CTU fatte le valutazioni tecniche e considerato che le altezze altimetriche corrispondono per l'urto diretto deduce che: il sinistro è coerente con la dinamica escussa agli atti di causa di parte attrice”.
Tanto premesso, e venendo, - in accoglimento parziale dell'ultimo motivo di appello, - alla liquidazione del danno, deve rilevarsi che l' elaborato in esame ben può essere condiviso in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure. Il consulente tecnico d'ufficio ha difatti ritenuto soddisfatti tutti i criteri necessari per accertare la compatibilità tra i fatti e i danni lamentati, pervenendo altresì ad una motivata quantificazione degli stessi.
Dunque, il giudice di Pace ha senz'altro errato nel ritenere preclusiva del riconoscimento del danno- provato nella sua consistenza- la mancata allegazione della fattura delle riparazioni che l'attore assumeva di aver effettuato. Ed infatti, il quantum risarcibile può essere determinato secondo i criteri inerenti alla liquidazione equitativa, sulla base di regole di comune esperienza e conoscenza, tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo e delle fotografie allegate agli atti, nonché delle risultanze della prova orale in ordine alla dinamica del sinistro. Del resto, nel caso di specie, in primo grado, il perito nominato ha concluso “per la coerenza dei danni, quantificando il danno in € 2.833,13 oltre IVA...”, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile.
Non può invece essere liquidato l'ulteriore importo- riconosciuto dal CTU- di € 150,00 a titolo di sosta tecnica.
In proposito, il Tribunale, ritenendolo pienamente condivisibile, intende aderire al recente orientamento degli ermellini, che, superando il precedente indirizzo, secondo cui era ammissibile in materia una sorta di danno in re ipsa, hanno affermato che il danno da fermo tecnico del veicolo deve essere oggetto di una prova specifica;
in particolare, il danneggiato è onerato della prova rigorosa degli esborsi effettuati per il noleggio di un veicolo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (cfr: Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389; Cassazione
n.15262 del 2023, Cassazione n. 20620 del 14/10/2015).
Detta prova, nel caso in esame, non è stata fornita.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi fondato e va accolto con riforma della sentenza oggetto di impugnazione come da dispositivo. Per
l'effetto, la va condannata, in solido con il responsabile civile, Controparte_5
all'integrale risarcimento del danno patrimoniale in favore CP_2 dell'appellante per la somma di € 2.833,13, oltre Iva se dovuta.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-Accoglie l'appello, e, in riforma dell'impugnata sentenza n 3333/2021 del Giudice di
Pace di Nola,
-Accerta e dichiara la responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 tg. EP701LZ, nella causazione del sinistro, e per l'effetto
-Condanna la compagnia assicurativa in solido con il responsabile Controparte_5 civile al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
2.833,13, oltre IVA se dovuta, ed oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro del 18.03.2016 ;
- condanna i medesimi convenuti/appellati al pagamento delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 1046,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in € 147,00 per spese ed € 762,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Ambrosio Concetta;
- condanna i predetti appellati al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado.
Nola, 24.03.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2223 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 R.G.
Oggetto: solo danni a cose vertente tra
, rappr.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AMBROSIO CONCETTA, , e con questi elett.te dom.to in VIA C.F._2
A. DIAZ 54 80040 TERZIGNO ITALIA appellante
e
, , come in atti Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
e nei confronti di
C.F.: , come in atti CP_2 C.F._3
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 2 0 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
È fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione e merita parziale accoglimento l'appello proposto da l fine di sentir riformare la sentenza n. Parte_1 3333/2021, con la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G. 8550/2018, ha rigettato la domanda avanzata dal predetto al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorsogli il giorno 18.03.2016 alle ore 14.45 in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Ciferi Iudici.
Nel dettaglio, l'attore aveva premesso che, nelle occasioni di tempo e di luogo dette, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Lancia Ypsilon targata EH 664 HP di sua proprietà, fermo in attesa di svoltare sulla via pubblica in corrispondenza dell'incrocio presso l'area parcheggio antistante le scuole medie, era stato violentemente tamponato da tergo dall'autovettura Fiat 500 targata EP 701 LZ, e, per l'effetto, il veicolo era stato sospinto in avanti fino ad urtare contro una Fiat Panda targata CP 488 XE, che percorreva la via Ciferi Iudici in direzione Via Giordani. In conseguenza del sinistro, aveva subito un danno quantificato in euro 5.478,00 (cinquemilaquattrocentosettantotto/00) come da preventivo emesso dall' autocarrozzeria “ ”, di cui, con la domanda Controparte_3 proposta dinanzi al giudice di pace, chiedeva il risarcimento al responsabile civile ed all'assicuratore del predetto, CP_2 Controparte_1
.
[...]
Costituitasi quest'ultima, contumace il , espletata l'istruttoria orale e esperita CP_2
CTU al fine di accertare lo stato dei luoghi, la compatibilità tra la cinetica prospettata e i danni lamentati, oltre che la sussistenza e l'entità dei danni stessi, il giudice di prime cure, con la gravata sentenza, ha ritenuto la domanda non provata, rilevando la mancata conferma della dinamica riferita nell'atto di citazione da parte del testimone escusso, perché l'attore aveva dedotto che la Lancia Y attorea fosse ferma in un parcheggio, in attesa di svoltare sulla Via Ciferi Iudici, allorquando veniva tamponata dall'autovettura
Fiat 500, mentre secondo il teste il veicolo attoreo era fermo ad un incrocio a T al momento del tamponamento;
inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto che la espletata
C.T.U. non avesse accertato l'effettiva compatibilità di danni con la riferita versione del sinistro;
ancora, ha evidenziato il coinvolgimento delle parti in causa in più sinistri, la mancata allegazione della fattura delle riparazioni assunte effettuate, oltre che l'inattendibilità del testimone escusso in quanto risultato testimone in altri sinistri.
Di tanto si duole sostanzialmente l'appellante, che lamenta l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di pace, adducendo l'apparenza della discrasia evidenziata in relazione all'incrocio a T, nonché l'infondatezza del coinvolgimento delle parti in più sinistri rilevato dal gdp, riconducibile ad un mero errore nell'indicazione della data del sinistro. Nonostante la regolare notifica, non si sono costituiti in grado di appello il responsabile civile e l'appellata compagnia ne va pertanto Parte_1 Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 20 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, che risulta altresì senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacchè l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché dedotto le ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'allora parte attrice.
Nel merito, la domanda originaria può e deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
Deve osservarsi che, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto e, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Ebbene, nella vicenda odierna, può dirsi raggiunta con tranquillizzante certezza la prova della verificazione del fatto storico, secondo le modalità narrate dall' di fatto Pt_1 confermate dal teste escusso, , non essendo ipotizzabile, anche Testimone_1 alla luce delle risultanze della CTU, la discrasia evidenziata dal primo giudice in ordine alla descrizione dei luoghi teatro del sinistro.
Ebbene, nell'atto di citazione si legge che l'auto attorea veniva tamponata “mentre era ferma nell'incrocio dell'area parcheggio”. Il primo giudice ha sostanzialmente ritenuto che, dall'espressione utilizzata, si evincesse che l'auto fosse “parcheggiata”, e pertanto ha ritenuto che tanto escludesse la veridicità di quanto riferito dal teste,
[...]
, escusso il giorno 25.11.2020, che ha dichiarato di trovarsi sulla Via Ciferi Tes_1
Iudici in occasione del sinistro e di aver visto: “ una Fiat Panda che percorreva tale via, precedendomi nello stesso senso di marcia da me percorso, veniva urtata al lato passeggero- destro da una vettura modello Lancia Ypsilon di colore bianco, che si trovava ferma per dare precedenza alla Fiat Panda, ma che era stata urtata da dietro da una Fiat 500 – stesso modello della mia vettura, di colore rosso”. Ha ricordato poi che “
l'urto è avvenuto all'altezza di un edificio scolastico che si trovava precisamente al lato sinistro della Fiat Panda e dunque di fronte la vettura Lancia Ypsilon. La Via Ciferi
Iudici è una strada a doppio senso di circolazione.” Ha precisava inoltre che “ il punto dove è avvenuto il sinistro è un incrocio a “T”. Deve essere evidenziato che lo stato dei luoghi è stato confermato dal CTU, secondo cui:
“ l'urto è avvenuto all'altezza di un edificio scolastico ( cfr foto Istituto Ceschelli) che si trovava precisamente al lato sinistro della Fiat Panda e dunque di fronte la vettura
Lancia Ypsilon. Di fronte all'Istituto Ceschelli vi è un'area – parcheggio – in mappa
“Piazzetta Da Padre Pio”, che forma con la via Ciferi Iudici in cui si è verificato il sinistro, un incrocio a T”.
Anche l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “... ero fermo in un parcheggio ( area parcheggio di fronte l'Istituto Ceschelli) nell'attesa di svoltare a sinistra nella via Ciferi Iudici, allorquando venivo tamponato da una vettura Fiat 500 che proveniva da dietro e non si fermava. Per effetto del tamponamento venivo sospinto in avanti fino ad urtare contro una Fiat Panda che proveniva dalla mia sinistra e percorreva la predetta via Ciferi Iudici.”
Dal compendio istruttorio si evince dunque che l'auto attorea, al momento del sinistro, era “ferma” in un incrocio a T che costituisce (anche) area di parcheggio, esattamente come allegato in citazione;
in alcun punto dell'atto introduttivo, e da nessuna dichiarazione testimoniale risulta invece ciò che il giudice di prime cure ha inteso, ovvero che il veicolo fosse sic et simpliciter “parcheggiato”, e pertanto non “fermo per dare la precedenza” in corrispondenza di un parcheggio/incrocio a T.
Il teste escusso ha altresì riferito che la vettura attorea, a seguito del tamponamento e del successivo urto contro la Fiat Panda, riportava danni alla carrozzeria sia al lato anteriore che posteriore, in particolare al paraurti anteriore e al cofano anteriore, che i fari risultavano danneggiati, che il paraurti posteriore rotto e anche l'airbag “scoppiava”.
Tanto rilevato, il Tribunale ritiene che sia stata raggiunta piena prova dell'avvenimento sinistroso come allegato in citazione e della sussistenza del danno lamentato, non sussistendo ragioni per escludere la credibilità delle deposizioni testimoniali rese nel corso del primo grado, nell'ambito di un quadro probatorio per vero coerente.
Pare infatti a questo giudice che il teste si sia limitato a fornire un'adeguata e genuina ricostruzione del contesto spazio-temporale, nonché una credibile descrizione del veicolo responsabile del sinistro e delle modalità del tamponamento.
Del pari, generiche appaiono poi le scarne motivazioni addotte dal giudice di pace in relazione alle precedenti testimonianze rese dal in assenza di concrete ragioni Tes_1 che ne escludano l'attendibilità.
Anche in riferimento al rilevato coinvolgimento in più sinistri del veicolo danneggiante
(coinvolto in tre sinistri in sette anni) e del veicolo danneggiato (due sinistri nello stesso anno), vanno reiterate analoghe considerazioni. In proposito, deve in primis rilevarsi che, come dedotto dall'odierno appellante, l'incidente del 18.03.2016, verificatosi in San
Giuseppe Vesuviano, oggetto di causa, per mero errore materiale, era stato denunciato come verificatosi in data 11.03.2016; tuttavia, accortosi del refuso, l'attore aveva inviato una rettifica alla compagnia convenuta ( cfr. all 2 fascicolo attoreo) mediante la quale si evidenziava che vi era stato un errore materiale nell'indicazione del sinistro per cui è causa;
pertanto, il Tribunale prende atto del fatto che la compagnia odierna appellata, in primo grado, ha prodotto documentazione in cui viene riportato lo stesso sinistro, una volta come verificatosi l'11.03.2016 e una volta come verificatosi il 18.03.2016.
Del resto, il coinvolgimento in più sinistri, in linea di principio, induce sicuramente il
Tribunale a vagliare con più rigore le risultanze testimoniali;
purtuttavia, nel caso di specie, ed a seguito di attentissimo vaglio, è emerso che le doglianze della compagnia appellata riguardano pregresse vicende del veicolo responsabile, le quali, in assenza di prove precise e concordanti relative al sinistro in esame, non sono di per sé sufficienti ad escludere la veridicità del fatto lamentato dall'attrice nell'odierno giudizio.
Tanto ritenuto, deve ancora darsi atto, in accoglimento del secondo motivo di appello, dell'erronea conclusione a cui è giunto il giudice di pace allorquando ritiene che: “Inoltre la espletata C.T.U. non ha accertato l'effettiva compatibilità di danni con la riferita versione del sinistro.”.
Ed infatti, il CTU, alla pagina 9 del proprio elaborato, ha così concluso: “Il CTU fatte le valutazioni tecniche e considerato che le altezze altimetriche corrispondono per l'urto diretto deduce che: il sinistro è coerente con la dinamica escussa agli atti di causa di parte attrice”.
Tanto premesso, e venendo, - in accoglimento parziale dell'ultimo motivo di appello, - alla liquidazione del danno, deve rilevarsi che l' elaborato in esame ben può essere condiviso in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure. Il consulente tecnico d'ufficio ha difatti ritenuto soddisfatti tutti i criteri necessari per accertare la compatibilità tra i fatti e i danni lamentati, pervenendo altresì ad una motivata quantificazione degli stessi.
Dunque, il giudice di Pace ha senz'altro errato nel ritenere preclusiva del riconoscimento del danno- provato nella sua consistenza- la mancata allegazione della fattura delle riparazioni che l'attore assumeva di aver effettuato. Ed infatti, il quantum risarcibile può essere determinato secondo i criteri inerenti alla liquidazione equitativa, sulla base di regole di comune esperienza e conoscenza, tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo e delle fotografie allegate agli atti, nonché delle risultanze della prova orale in ordine alla dinamica del sinistro. Del resto, nel caso di specie, in primo grado, il perito nominato ha concluso “per la coerenza dei danni, quantificando il danno in € 2.833,13 oltre IVA...”, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile.
Non può invece essere liquidato l'ulteriore importo- riconosciuto dal CTU- di € 150,00 a titolo di sosta tecnica.
In proposito, il Tribunale, ritenendolo pienamente condivisibile, intende aderire al recente orientamento degli ermellini, che, superando il precedente indirizzo, secondo cui era ammissibile in materia una sorta di danno in re ipsa, hanno affermato che il danno da fermo tecnico del veicolo deve essere oggetto di una prova specifica;
in particolare, il danneggiato è onerato della prova rigorosa degli esborsi effettuati per il noleggio di un veicolo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (cfr: Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389; Cassazione
n.15262 del 2023, Cassazione n. 20620 del 14/10/2015).
Detta prova, nel caso in esame, non è stata fornita.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi fondato e va accolto con riforma della sentenza oggetto di impugnazione come da dispositivo. Per
l'effetto, la va condannata, in solido con il responsabile civile, Controparte_5
all'integrale risarcimento del danno patrimoniale in favore CP_2 dell'appellante per la somma di € 2.833,13, oltre Iva se dovuta.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-Accoglie l'appello, e, in riforma dell'impugnata sentenza n 3333/2021 del Giudice di
Pace di Nola,
-Accerta e dichiara la responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 tg. EP701LZ, nella causazione del sinistro, e per l'effetto
-Condanna la compagnia assicurativa in solido con il responsabile Controparte_5 civile al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
2.833,13, oltre IVA se dovuta, ed oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro del 18.03.2016 ;
- condanna i medesimi convenuti/appellati al pagamento delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 1046,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in € 147,00 per spese ed € 762,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Ambrosio Concetta;
- condanna i predetti appellati al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado.
Nola, 24.03.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA