Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3617/17 R.G.A.C., posta in decisione con ordinanza del
12.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FALZEA MARIA VITTORIA elettivamente domiciliato presso il difensore;
ATTRICE
Contro
c.f. quale società incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. in forza dell'atto di fusione per incorporazione con atto in CP_2 P.IVA_2
data 22 marzo 2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Martino del Foro di Reggio
Calabria (RC) ed elettivamente domiciliata in Via Industriale n. 24- Pellaro (RC);
-convenuto pagina 1 di 12
Cod. Fisc. e per essa Cod. Fisc.
[...] P.IVA_3 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.to P.IVA_4
Tito Monterosso del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) presso lo Studio dell'Avv. Attilio Cotroneo, sito in Via Domenico Muratore n.45(RC)
-interveniente-
OGGETTO: accertamento saldo conto corrente
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia degli oneri determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n. 0122634, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'attore senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione come risulta dagli estratti conto esaminati e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
2.
ACCERTARE e DICHIARARE, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697
e 1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nel conto corrente in esame;
3. ACCERTARE e pagina 2 di 12 DICHIARARE, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 degli addebiti in c/c n. 0122634 per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale,
comunque prive di causa negoziale;
4. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia di usura in diversi trimestri e conseguentemente espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815 c.c.; 5. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CT nonché -
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
6.
ACCERTARE E DICHIARARE che la pretesa della convenuta evidenziata negli CP_2
estratti conto alla data del 31/12/2016 (saldo a debito di euro – 69.060,89) e per come successivamente modificatasi, quale saldo relativo al conto corrente n. 0122634 è
ingiustificato, illegittimo e conseguentemente dichiarare non dovute dall'attore le somme esposte a debito sì come petite;
7. ACCERTARE E DICHIARARE, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione esibita o da prodursi ad integrazione da parte della convenuta così come richiesto, che con riferimento al CP_2
rapporto di conto corrente n. 0122634 sono stati illegittimamente imputate ed incassate somme non dovute a titolo di interessi convenzionali non dovuti, commissioni di massimo scoperto, commissioni disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce, spese di tenuta conto oltre alle maggiori somme addebitate in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti e per l'effetto, in accoglimento della domanda di accertamento di parziale nullità del contratto, previa rettifica del saldo contabile, dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti con pagina 3 di 12 riferimento al rapporto di conto corrente n. 0122634, che, in base ai risultati del ricalcolo del saldo depurato delle somme pagate a titolo di interesse o altro vantaggio comunque denominato, alla data del 31/12/2016 è a debito del correntista per euro – 20.410,02 oltre alla rivalutazione legale;
8. CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese e CP_2
competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
A sostegno della domanda, lamentava, con riferimento al conto corrente n. 122634,
intrattenuto con l'Istituto bancario l'applicazione illegittima di interessi CP_2
ultralegali, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto,
dell'anatocismo, di tassi usurari.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di CP_2
legittimazione passiva in capo alla stessa, rilevando che il credito (deteriorato) derivante dal conto corrente n. 835/122634, di cui era titolare era stato ceduto pro- CP_2
soluto ed in blocco, a titolo definitivo ed irrevocabile alla in Controparte_6
liquidazione coatta amministrativa, in forza ed in virtù di contratto di cessione del
10.7.2017, della quale era stata data notizia sul sito della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 5, lettera a), e comma 6, del Decreto Legge
n. 99/2017 (cfr doc. n.8 allegato alla comparsa). Nel merito contestava l' infondatezza delle domande avversarie nonché la perizia tecnico-contabile di controparte.
Con le memorie n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. dava atto dell'avvenuta CP_2
fusione per incorporazione nella insistendo nell'eccezione di Controparte_1
carenza di legittimazione passiva in capo a oggi Controparte_2 Controparte_7
erroneamente citata nel presente giudizio.
[...]
La causa veniva istruita a mezzo di apposita CT, e successivi chiarimenti.
Preso atto della citata cessione del 10/07/217 (Banca Nuova -BPV in LCA) e del successivo pagina 4 di 12 Contr Contr D.M. 22/02/2018 con cui il aveva ceduto in blocco alla (oggi i CP_3
crediti deteriorati e gli attivi non ceduti a in data Controparte_9
19/10/2020 interveniva nel presente giudizio (ex CP_3 [...]
) tramite la sua procuratrice speciale Controparte_10 [...]
quale successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c.. L' intervenuta con CP_5
la comparsa di risposta, contestate le domande attoree richiamandosi alle difese spiegate dalla precisava, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva del successore a CP_2
titolo particolare in ordine alle eventuali domande restitutorie e risarcitorie, che nell'ipotesi devono essere fatte valere nei confronti della Controparte_11
.
[...]
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 12 dicembre
2024, la stessa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.1. In primo lugo va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollavata dalla convenuta.
Ciò posto, l'eccezione è infondata.
Invero, parte convenuta, a comprova di tale eccezione, produce un avviso della Banca
d'Italia in cui si legge: ha ceduto i crediti deteriorati dalla stessa Controparte_2
posseduti alla in liquidazione coatta amministrativa, in Controparte_12
esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del 26 giugno 2017 per la cessione
di attività, passività e rapporti giuridici della in Controparte_12
liquidazione coatta amministrativa, a conformemente con le Controparte_1
previsioni del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione
pagina 5 di 12 coatta amministrativa di e di e del Controparte_12 Parte_2
D.M. n. 187 del 25 giugno 2017. Della predetta cessione di crediti deteriorati si dà notizia ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 5, lettera a), e comma 6, del
citato D.L. n. 99/2017.”
Va evidenziato che, a fronte della contestazione di parte attrice, non è stato prodotto l'atto di cessione del 26 giugno 2017 e non è dato sapere se il contratto per cui è causa rientri tra quelli ceduti.
Sul punto va evidenziato che l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L. 99/2017 prevede che nel cd
“insieme aggregato” della cessione, costituito da attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, sono escluse “le controversie relative ad atti o fatti occorsi
prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività”.
Nel caso di specie il lamentato addebito illegittimo di interessi, commissioni e spese sarebbe stato operato dalla cedente in un periodo antecedente alla data di cessione del contratto. Si tratterebbe quindi di un contenzioso escluso dalla cessione, in quanto,
ancorché sorto dopo il 26.6.2017, riguarderebbe fatti pregressi ascrivibili unicamente alla banca cedente.
Di conseguenza, non essendo provata la prima cessione, risultano prive di prova sia il successivo ritrasferimento sia la cessione ad intervenuta nel corso del giudizio. CP_3
Contrariamente a quanto dedotto dall'interveniente, parte attrice all'udienza del 4.11.2020,
ha contestato la sua comparsa di costituzione e ha rappresentato che le sue domande concernevano solo l'accertamento del saldo. Quanto documentato nella comparsa conclusionale è tardivo.
In ogni caso, va evidenziato quanto segue: a norma degli artt. 1260 e ss c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso e assumendo la sua stessa pagina 6 di 12 posizione e che “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso
il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario.
Pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle
attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito” (per tutte, Cass. Civ. del 10.1.01 n.
575, richiamata da Cass. Civ. del 9.7.14 n. 15610).
Tuttavia, detto principio va correttamente interpretato nel senso che le contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo e le eventuali nullità dello stesso, possono essere proposte anche nei confronti del cessionario del credito che agisce per il pagamento ma non anche nel senso che le medesime contestazioni devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente.
Di conseguenza, va affermata la legittimazione passiva di oggi CP_2 CP_9
.
[...]
1.2.
Sussiste l'interesse ad agire per la domanda principale di accertamento dei vizi del contratto di conto corrente, rispetto alla quale l'interesse del correntista è concreto e si sostanzia nella possibilità di ottenere una riduzione del saldo passivo di conto corrente in virtù del ricalcolo dei rapporti dare – avere tra le parti (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 216446
del 2018: “in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del cliente all'accertamento giudiziale … della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime… atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente… nella riduzione dell'importo che la banca,
pagina 7 di 12 una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere…”).
2.Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata.
2.1.
In primo luogo, non è fondata l'eccezione di illegittima applicazione di tassi ultralegali.
Parte convenuta ha prodotto i contratti.
I contratti prodotti rispettano pienamente il requisito della forma scritta ad substantiam
:nei documenti contrattuali prodotti sono specificati i tassi d'interesse e le condizioni contrattuali.
2.2.
Quanto all'eccezione di illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo, la stessa è infondata.
Invero nel contratto di conto corrente, successivo al 2000, è prevista espessamente la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi che risulta appositamente sottoscritta dal correntista.
2.3.
Quanto alla CMS va rilevato che la stessa è nulla perché non è determinata in modo specifico per come evidenziato dal CT ( Relativamente al quesito, occorre evidenziare che
nel documento di sintesi del 13.01.2005 ed anche nei successivi prodotti, la clausola relativa
alla CMS risulta indeterminata, essendo previsto solo il suo ammontare in percentuale
(1.175). La clausola non specifica, sul concreto meccanismo di funzionamento della
commissione, quindi se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata,
ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “y” di punta massima dello
scoperto, ovvero a un periodo più prolungato di “n gg” di tale scoperto ovvero ancora alla
media dello scoperto distribuito su più giorni, etc. e quindi si deve escludere dal calcolo.
In merito questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui “ si tratta di
pagina 8 di 12 clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale
applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La
commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice
messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita
allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole
di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza
dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della
commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo,
né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè
se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se
l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero
a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto
distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente
determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di
requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto
criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi
trimestrali di chiusura periodica del conto. (Corte di Appello di Torino, Sez. I, 04.12.2018, n.
2058)
2.6.Parte attrice ha poi contestato l'applicazione di tassi usurari.
Sul punto sono state effettuate diverse integrazioni peritali.
Si ritiene condivisibile quella del 16 giugno 2023 in cui, applicando le istruzioni della
Banca d'Italia, il CT ha riscontrato usura originaria solo nel contratto del 7.4.2015.
L'ipotesi preferibile è quella sub. C) perché il CT ha applicato il secondo comma pagina 9 di 12 dell'art.1815 cc solo per il periodo successivo al contratto del 7/4/2015, mentre non ha applicato l'usura sopravvenuta come nell'ipotesi sub. D.
Invero, alla luce della nota sentenza n. 24675/2017 resa a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte di Cassazione l'usura sopravvenuta non ha alcun rilievo e non comporta la sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2 c.c.: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la
soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non
si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della
clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al
momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso
validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Questo Giudice ritiene, infatti, che il soprarichiamato principio di diritto possa trovare applicazione anche alla materia dei contratti di conto corrente avendo portata generale, in quanto muove dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso e dunque può trovare applicazione anche in relazione alla vicenda che ne occupa (cfr. del medesimo orientamento: Tribunale di Roma, sentenza del 06/02/2018 n.
2731; Tribunale di Monza, sentenza del 13/06/2018, n. 1678).
Nell'ipotesi sub. C) il saldo finale del conto è negativo per Euro -36.547,05 al 31.12.2016 a debito del correntista.
In ordine alle contestazioni del perito dell'interveniente, va evidenziato che il CT ha risposto alle stesse con la nota depositata il 22 marzo 2024, rilevando quale sia la corretta applicazione della formula della Banca d'Italia e come debbano essere inclusi gli oneri pagina 10 di 12 contrattuali.
3.
In ordine alla documentazione in atti e alla contestata carenza documentale, va evidenziato che solo pochi periodi non sono coperti dagli estratti conto e che il CT ha dichiarato di non avere effettuato operazioni di raccordo.
4.Alla luce di quanto esposto, va accolta parizialmente la domanda attorea e va dichiarata la nullità dei rapporti contrattuali relativamente alla cms e all'usura ( quest'ultima con riferimento al contratto del 7.4.2015).
Va accertato e dichiarato che il saldo finale del conto per cui è causa è pari Euro -
36.547,05 al 31.12.2016 a debito del correntista.
5. Considerato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, le spese di lite vengono compensate nella misura della metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo,
viene posto a carico della convenuta e dell'interveniente ed a favore di parte attrice, con distrazione a favore del difensore.
Le spese di CT vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando,
sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così
provvede :
1) Rigetta le eccezioni preliminari della convenuta e dell'interveniente.
2) Accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, Accerta e dichiara che il
saldo finale del conto per cui è causa è pari, al 31.12.2016, ad Euro -36.547,05 a
pagina 11 di 12 debito del correntista.
3) Compensa le spese di lite in ragione della metà, ponendo il residuo che liquida in euro
3809,00 per compensi ed euro 140,000 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva, a
carico di parte convenuta e dell'interveniente in solido ed a favore di parte attrice, con
distrazione a favore del difensore.
4) Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, 02.04.2024
IL Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
pagina 12 di 12